Sentenza 14 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP0 3 6 6 7 k LIONE0 1 IN NOME DEL POPOLO ITÁLIANO" Oggetto VENDITA - SEZIONE PRIMA CIVILE CONSEGINA AL VETTORE DELLE MERCI . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13481/99 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Cron.7723 Rep. 1227- Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 04/12/2000 Dott. US SALME' © Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SEN TENZA II. SOLE 24 ORE 3000 per diritti 14 MAR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE DITTA BIAMONTE GIUSEPPE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CANCELLERIA in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso l'avvocato SURACI VINCENZO, che la rappresenta e difende LARUSSA ADOLFO, giusta procura unitamente all'avvocato in calce al ricorso;
- ricorrente contro лу FALLIMENTO CASTAGNA SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 4, 2000 presso l'avvocato DOMENICO ANGELINI, che lo rappresenta 278 e difende, giusta procura speciale per Notaio Andrea 1 Finadri di Mantova rep. n. 25613 dell'11.8.2000; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIC COPIE - resistente Rilasciata copia legale al Sig. ANGELIM avverso la sentenza n. 388/98 del Tribunale di MANTOVA, per diritti L. +10x+ depositata 1'08/06/98; il 2.3 MAC 2001 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 1500 Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il CANCELLERIA rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 0803240 Il Pretore di Mantova con sentenza 22.6.1994 riget- AU197606 tò la opposizione al decreto ingiuntivo 26.5.1993, con cui aveva ingiunto a IA US di pagare in fa- AS430930 vore del curatore del fallimento della società Castagna s.p.a. L.3.244.511, oltre accessori, per merce fornita dalla fallita. Ritenne il pretore che fosse stata rag- giunta la prova della consegna, pur in difetto della bolla relativa, e e condannò al pagamento delle spese pro- cessuali l'opponente, che propose appello, ribadendo la tesi della mancata ricezione della merce. Il Tribunale di Mantova rigettò l'appello con sen- tenza 16.4.1998, ritenendo che la ricezione della mer- ce si potesse desumere dal fatto che essa era stata consegnata al vettore e che il IA non aveva nega- 2 to di aver ricevuto la relativa fattura nè espresso do- glianze per il mancato recapito di quanto ordinato. La sentenza è stata gravata da ricorso per cassa- zione da parte di IA US, con due motivi;
non ha presentato difese il curatore del fallimento. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione falsae applicazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., 1510 e 2697 c.C., lamentando che il giudice di merito abbia attribuito rilevanza di prova a documenti e presunzioni inidonei a giustificare la pretesa di credito, ancor più per il fatto che avevano portato a ribaltare sul ricorrente l'onere della prova della man- cata consegna;
mentre con il secondo motivo la sentenza di appello è censurata sotto il profilo della insuffi- cienza e contraddittorietà della motivazione, in rife- rimento al punto della decisione afferente alla conse- gna della merce e alla esistenza dell'accordo tra le parti che avesse abilitato a consegnarla al vettore. I due motivi riflettono, in sostanza, un'unica cen- proposta in termini di violazione di legge e di sura, vizio motivazionale;
censura sotto ogni profilo infon- data. } La Corte di merito, dopo avere giudicato congrua la documentazione fornita in sede monitoria, consistente 3 in una fattura corredata da bolla di accompagnamento, ha rilevato che nel corso del giudizio di opposizione era stata offerta la prova non solo dell'ordine di quanto fornito, ma anche della sua esecuzione, attra- verso i testimoni escussi e i documenti prodotti, giu- dicati idonei a comprovare la commissione, la conferma d'ordine, la consegna della merce alla ditta RT in- caricata del trasporto e per l'effetto ha ritenuto, in applicazione dell'art. 1510 C.C., pienamente raggiunta la prova della liberazione da parte del venditore della sua obbligazione e del fondamento della pretesa alla riscossione del prezzo. A fronte di tale motivazione appare gratuita la de- duzione della violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., posto che la prova scritta ivi considerata, necessaria per la emissione della ingiunzione, corrisponde in con- creto a quanto da essi previsto, in particolare dal- l'art. 634, mentre altrettanto ingiustificato è il ri- chiamo degli artt. 1510 e 2697 c.C., a sostegno della tesi contraria, posto che la sentenza impugnata, nel leben verificare l'osservanza, nella fase seguita alla oppo- sizione, del principio dell'onere della prova, ha cor- rettamente ritenuto, in applicazione dell'art. 1510 C.C., che la prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria fosse stata raggiunta attraverso la consegna 4 delle merci al vettore, trattandosi di cose da traspor- tare da un luogo ad un altro, all'uopo desumendo gli argomenti del proprio convincimento dal materiale pro- batorio processualmente acquisito e fornendo di esso congrua motivazione. Resistono pertanto alla censura proposta le conclu- sioni della sentenza impugnata, vanamente contrastate dalla ricorrente con apodittiche affermazioni, quali la insussistenza degli elementi di fatto la commissione d'ordine in questa sede non deducibile, ovvero la ne- cessità di un accordo, che sarebbe mancato, sulla scel- ta della spedizione della merce a mezzo vettore, non previsto dalla norma citata, che anzi dispone esatta- mente il contrario, allorchè stabilisce che T salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si li- bera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore". La mancata costituzione del fallimento dispensa dalla statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma 4.12.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Donato Plenteda Corrado Carnevale lanach lamersh m y % хоже que DEPOSITATA IN CANCELLERIA MAR. 2001 14 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 40000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrat in 9 APR. 2001 4 18781 versate11 290.000 al DUECENTONOVANISMIILA. p. Dirigente Area Pervizi (D.ssa Maria Grad DILIPPO) Responsabile Service Atti Giudiziari (Dr. M. RACCHINI) IL CANCELLIERE Marie Dr Nuvis Maria Di Nuzzo