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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2024, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3775/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3775/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
CREA ANTONINO e COVA PAOLA MARIA FRANCESCA, e con domicilio presso il suo studio sito in OSNAGO, VIA STATALE n. 8;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BESACCHI ALBERTO, con domicilio presso il suo studio sito in MILANO, PIAZZA
GRANDI n. 3;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Albairate, in data 10/06/2017, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Albairate alla
Parte I, atto n. 4, dell'anno 2017; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Albairate (MI), Via Bistorina n. 11.
pag. 1 di 9 3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente all'istruzione; all'educazione ed alla salute tenendo Per_1
conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
4) Il IG. godrà di ogni più ampio diritto di visita e di frequentazione della CP_1
figlia minore, come segue:
a. starà con il padre tutti i mercoledì (salvo eSIenze lavorative del IG. Per_1
e previo adeguato preavviso di almeno 48 ore), dall'orario di uscita di scuola, CP_1
prelevandola, e fino al dopocena, allorquando riaccompagnerà la minore alla casa familiare entro le 21:00;
b. Per il fine settimana si seguirà il metodo dell'alternanza. Il padre preleverà
il venerdì alle ore 19:00 e le terrà con sé sino alla domenica sera alle ore 21:00, Per_1
allorquando riaccompagnerà la minore alla casa familiare;
c. Salva la possibilità per i coniugi di accordarsi diversamente, la figlia trascorre, ad anni alterni:
- le vacanze natalizie: dal 23 dicembre al 30 dicembre (compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
inizia il turno la mamma;
- le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
inizia il turno il papà;
- durante le vacanze estive: la figlia trascorre 15 giorni, anche non consecutivi, presso ciascun genitore, stabilendo questi ultimi, annualmente e congiuntamente, date e tempi, entro il 30 aprile dell'anno in corso;
- i genitori trascorrono, ad anni alterni, il compleanno della figlia con la stessa, salva la possibilità di potersi accordare diversamente;
- la figlia trascorre la Festa della Mamma e del Papà rispettivamente con la madre e con il padre, così come i relativi compleanni;
- i genitori possono partecipare liberamente e congiuntamente ad ogni ricorrenza scolastica organizzata durante l'anno scolastico;
pag. 2 di 9 - ciascun genitore ha l'obbligo di precisa informativa sul luogo di permanenza e di comunicazione di reperibilità telefonica diurna e notturna qualora la figlia si trovi in luoghi diversi dall'abitazione del genitore collocatario per un periodo superiore a due giorni. Nella specie la madre è originaria della Serbia e desidera poter trascorrere taluni periodi in Serbia con la figlia, al fine di farle conoscere le proprie radici culturali e familiari.
Entrambi i genitori ritengono che la possibilità per la figlia di trascorrere le vacanze in
Serbia sia nell'interesse della minore, in quanto le permetterà di mantenere un legame con la famiglia materna e di conoscere meglio la cultura di origine della madre.
All'uopo, la IG.ra garantisce di fornire tutte le informazioni necessarie riguardo Pt_1 al viaggio e al soggiorno in Serbia, compresi i dettagli relativi all'itinerario, alloggio e contatti locali, assicurando inoltre il rientro della minore nelle date concordate.
- Reciproca autorizzazione dei viaggi all'esterno; le obiezioni a qualsiasi viaggio devono essere motivate, così come le ragioni del genitore che intende portare Per_1 all'estero.
In generale, detti tempi e modalità potranno essere ampliati o modificati, su accordo dei genitori, allorquando le eSIenze della figlia minore lo consentiranno. Per_1
5) Il IG. contribuirà al mantenimento della minore in misura di Euro CP_1
300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese – a mezzo bonifico bancario alle coordinate della IG.ra [...] – Pt_1
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando non Per_1
sarà economicamente autosufficiente.
6) Con riferimento alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rette e contributi scolastici, pre-scuola e dopo-scuola, ripetizioni, spese per cure mediche, visite specialistiche ed interventi, spese per centri estivi, dentista, abbigliamento sportivo, spese per attività sportive, spese per libri scolastici di testo e cancelleria, spese per mezzi pubblici per scuola, gite scolastiche e vacanze studio, spese per documenti, foto tessere, marche da bollo, etc.) i coniugi convengono che saranno sostenute da entrambi in misura del 50% ciascuno, in conformità del Protocollo tra il Tribunale e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori del
Tribunale di Pavia, il quale dispone il seguente schema di ripartizione:
pag. 3 di 9 1 – A) Spese sanitare che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1 – B) Spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati, spese per occhiali e lenti;
peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2 – A) Spese di studio che non richiedano il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2 – B) Spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3 – A) Altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da eSIenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3 – B) Altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegnati lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e pag. 4 di 9 vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A – B che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi,
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Modalità di decisione e di rimborso delle spese
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsapp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative SInificative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora non sia previsto un assegno di mantenimento o la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti.
7) La IG.ra e il IG. sono comproprietari, ciascuno per valore pari Pt_1 CP_1 al 50%, dell'unità immobiliare sita in Albairate (MI), Località Castelletto, Via Bistorina
n. 11, e precisamente il tutto censito presso l'Ufficio del Territorio di Milano, Catasto dei Fabbricati, Foglio 16, Particella 191:
- Subalterno 701, piano 1-2- S1, z.c. U, Categoria A/2, Classe 3, vani 4, rendita catastale Euro 433.82 (appartamento e vano cantina);
- Subalterno 12, piano S1, z.c. U, Categoria C/6, classe 4, mq 16, rendita catastale
Euro 41,32 (vano ad uso autorimessa privata)
pag. 5 di 9 acquistata il 4.12.2013, tramite accensione di mutuo n. 200/4548665 intestato ad entrambi i coniugi al 50%. Al riguardo le parti si accordano come segue:
i ricorrenti al fine di definire la risoluzione della crisi coniugale, vi è, tra altro, quale elemento funzionale ed indispensabile, che il SI. si impegna a trasferire alla CP_1
SI.ra , che accetta, mediante atto notarile a firma del Notaio Pt_1 Per_2
con studio in Milano, Via Giovanni Boccaccio, la quota del 50% di sua
[...] proprietà dell'immobile sito in Albairate (MI), Località Castelletto, Via Bistorini n. 11 e relative pertinenze entro e non oltre il termine di giorni 40 (quaranta) decorrenti a far data dal deposito della sentenza di separazione – salvo diversa disponibilità e tempistica dello studio notarile prescelto.
Contemporaneamente alla firma dell'atto notarile, la SI.ra si impegna a versare, Pt_1
a titolo di corrispettivo la somma pari ad € 15.000,00 in un'unica tranche, mediante assegno circolare al SI. nonché ad assumere l'intero debito residuo, tutt'ora in CP_1
essere sul predetto immobile. A tal fine, la IG.ra dichiara di avere già Parte_1
provveduto a chiedere ed ottenere dalla mutuante la procedura di accollo liberatorio per il tramite della quale la stessa, a seguito della sentenza di separazione e contemporaneamente alla stipula dell'atto notarile per il passaggio di proprietà di cui al prefato punto, formalizzerà l'estromissione del IG. dal contratto di mutuo Rep. CP_1
n. 200/4548665 con conseguente ed immediato svincolo del predetto dalle obbligazioni contrattuali a suo tempo assunte;
la IG.ra , infatti, divenendo esclusiva Pt_1
proprietaria del bene, rimarrà unico soggetto obbligato al pagamento delle rate residue del finanziamento nei confronti della Banca mutuante, impegnandosi, a sua volta, ad esonerare e manlevare il IG. da qualsivoglia richiesta di pagamento venisse a CP_1 lui rivolta dall'istituto di Credito, qualora direttamente riconducibile al contratto di mutuo originariamente concluso dai coniugi.
Ferma restando l'esenzione fiscale totale dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori, sui trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, prevista dall'art. 19 della legge
6 marzo 1987, n. 74 e confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2E del
21 febbraio 2014 dopo la riforma sulle imposte di registro, resta inteso che tutti gli pag. 6 di 9 eventuali costi e gli oneri derivanti dal predetto trasferimento immobiliare, saranno a carico esclusivo della IG.ra . Parte_1
Tutto quanto sopra precede al presente punto 7, è inderogabilmente subordinato all'avveramento della condizione di ottenimento della Banca già mutuante della delibera di accoglimento dell'istanza di accollo liberatorio, in favore del IG. . Controparte_1
Dalla data del passaggio di proprietà di cui al precedente punto ed alla conseguente formalizzazione dell'accollo del residuo mutuo in capo alla IG.ra , la rata Parte_1
mensile del contratto di mutuo sarà a carico integrale ed esclusivo della IG.ra Pt_1
; parimenti a carico della moglie resteranno le spese tutte relative alle utenze, agli
[...]
oneri condominiali sia ordinari che straordinari che verranno deliberati ed ogni altro onere e/o spesa afferente la casa coniugale. I rimborsi IRPEF che gravano sul pagamento della rata di mutuo, saranno di spettanza unicamente della IG.ra . Parte_1
8) Nella casa coniugale rimarrà ad abitare la madre con la figlia, con tutti gli arredi che la compongono.
9) Ai fini fiscali le parti richiedono espressamente che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
10) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo 156 I comma del codice civile. Dichiarano, altresì, di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e dei non pretendere reciprocamente nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti. Essi dichiarano, altresì, di aver già definito ogni e qualsiasi pendenza economica patrimoniale derivante dal loro matrimonio, fermo restando l'esatto adempimento di quanto previsto nei punti che precedono.
11) La IG.ra si impegna a trasferire, entro il termine di trenta giorni dalla Pt_1
pubblicazione della sentenza di separazione, a titolo gratuito, la propria quota di proprietà pari al 50% dell'automobile Hyundai Tucson, targa FH896LL, in favore del
IG. , il quale ne sosterrà tutti i costi, compresi quelli relativi al trapasso. CP_1
12) I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare ogni altra questione patrimoniale.
pag. 7 di 9 13) I coniugi si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del verbale di separazione, nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo, ragione e/o causa, ad eccezione di quanto contenuto nel verbale.
14) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore . Persona_3
15) I coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti (pendenti/esauriti) aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande a esse connesse.
16) Le spese legali relative al presente procedimento saranno compensate tra i coniugi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato sulle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 10/06/2017, in Albairate (atto n. 4, parte I,
[...] del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 08/11/2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3775/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3775/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
CREA ANTONINO e COVA PAOLA MARIA FRANCESCA, e con domicilio presso il suo studio sito in OSNAGO, VIA STATALE n. 8;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
BESACCHI ALBERTO, con domicilio presso il suo studio sito in MILANO, PIAZZA
GRANDI n. 3;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Albairate, in data 10/06/2017, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Albairate alla
Parte I, atto n. 4, dell'anno 2017; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione coniugale sita in Albairate (MI), Via Bistorina n. 11.
pag. 1 di 9 3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente all'istruzione; all'educazione ed alla salute tenendo Per_1
conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
4) Il IG. godrà di ogni più ampio diritto di visita e di frequentazione della CP_1
figlia minore, come segue:
a. starà con il padre tutti i mercoledì (salvo eSIenze lavorative del IG. Per_1
e previo adeguato preavviso di almeno 48 ore), dall'orario di uscita di scuola, CP_1
prelevandola, e fino al dopocena, allorquando riaccompagnerà la minore alla casa familiare entro le 21:00;
b. Per il fine settimana si seguirà il metodo dell'alternanza. Il padre preleverà
il venerdì alle ore 19:00 e le terrà con sé sino alla domenica sera alle ore 21:00, Per_1
allorquando riaccompagnerà la minore alla casa familiare;
c. Salva la possibilità per i coniugi di accordarsi diversamente, la figlia trascorre, ad anni alterni:
- le vacanze natalizie: dal 23 dicembre al 30 dicembre (compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
inizia il turno la mamma;
- le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
inizia il turno il papà;
- durante le vacanze estive: la figlia trascorre 15 giorni, anche non consecutivi, presso ciascun genitore, stabilendo questi ultimi, annualmente e congiuntamente, date e tempi, entro il 30 aprile dell'anno in corso;
- i genitori trascorrono, ad anni alterni, il compleanno della figlia con la stessa, salva la possibilità di potersi accordare diversamente;
- la figlia trascorre la Festa della Mamma e del Papà rispettivamente con la madre e con il padre, così come i relativi compleanni;
- i genitori possono partecipare liberamente e congiuntamente ad ogni ricorrenza scolastica organizzata durante l'anno scolastico;
pag. 2 di 9 - ciascun genitore ha l'obbligo di precisa informativa sul luogo di permanenza e di comunicazione di reperibilità telefonica diurna e notturna qualora la figlia si trovi in luoghi diversi dall'abitazione del genitore collocatario per un periodo superiore a due giorni. Nella specie la madre è originaria della Serbia e desidera poter trascorrere taluni periodi in Serbia con la figlia, al fine di farle conoscere le proprie radici culturali e familiari.
Entrambi i genitori ritengono che la possibilità per la figlia di trascorrere le vacanze in
Serbia sia nell'interesse della minore, in quanto le permetterà di mantenere un legame con la famiglia materna e di conoscere meglio la cultura di origine della madre.
All'uopo, la IG.ra garantisce di fornire tutte le informazioni necessarie riguardo Pt_1 al viaggio e al soggiorno in Serbia, compresi i dettagli relativi all'itinerario, alloggio e contatti locali, assicurando inoltre il rientro della minore nelle date concordate.
- Reciproca autorizzazione dei viaggi all'esterno; le obiezioni a qualsiasi viaggio devono essere motivate, così come le ragioni del genitore che intende portare Per_1 all'estero.
In generale, detti tempi e modalità potranno essere ampliati o modificati, su accordo dei genitori, allorquando le eSIenze della figlia minore lo consentiranno. Per_1
5) Il IG. contribuirà al mantenimento della minore in misura di Euro CP_1
300,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese – a mezzo bonifico bancario alle coordinate della IG.ra [...] – Pt_1
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino a quando non Per_1
sarà economicamente autosufficiente.
6) Con riferimento alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rette e contributi scolastici, pre-scuola e dopo-scuola, ripetizioni, spese per cure mediche, visite specialistiche ed interventi, spese per centri estivi, dentista, abbigliamento sportivo, spese per attività sportive, spese per libri scolastici di testo e cancelleria, spese per mezzi pubblici per scuola, gite scolastiche e vacanze studio, spese per documenti, foto tessere, marche da bollo, etc.) i coniugi convengono che saranno sostenute da entrambi in misura del 50% ciascuno, in conformità del Protocollo tra il Tribunale e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori del
Tribunale di Pavia, il quale dispone il seguente schema di ripartizione:
pag. 3 di 9 1 – A) Spese sanitare che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1 – B) Spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati, spese per occhiali e lenti;
peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2 – A) Spese di studio che non richiedano il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2 – B) Spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3 – A) Altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da eSIenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3 – B) Altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegnati lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e pag. 4 di 9 vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A – B che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi,
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Modalità di decisione e di rimborso delle spese
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsapp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative SInificative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora non sia previsto un assegno di mantenimento o la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti.
7) La IG.ra e il IG. sono comproprietari, ciascuno per valore pari Pt_1 CP_1 al 50%, dell'unità immobiliare sita in Albairate (MI), Località Castelletto, Via Bistorina
n. 11, e precisamente il tutto censito presso l'Ufficio del Territorio di Milano, Catasto dei Fabbricati, Foglio 16, Particella 191:
- Subalterno 701, piano 1-2- S1, z.c. U, Categoria A/2, Classe 3, vani 4, rendita catastale Euro 433.82 (appartamento e vano cantina);
- Subalterno 12, piano S1, z.c. U, Categoria C/6, classe 4, mq 16, rendita catastale
Euro 41,32 (vano ad uso autorimessa privata)
pag. 5 di 9 acquistata il 4.12.2013, tramite accensione di mutuo n. 200/4548665 intestato ad entrambi i coniugi al 50%. Al riguardo le parti si accordano come segue:
i ricorrenti al fine di definire la risoluzione della crisi coniugale, vi è, tra altro, quale elemento funzionale ed indispensabile, che il SI. si impegna a trasferire alla CP_1
SI.ra , che accetta, mediante atto notarile a firma del Notaio Pt_1 Per_2
con studio in Milano, Via Giovanni Boccaccio, la quota del 50% di sua
[...] proprietà dell'immobile sito in Albairate (MI), Località Castelletto, Via Bistorini n. 11 e relative pertinenze entro e non oltre il termine di giorni 40 (quaranta) decorrenti a far data dal deposito della sentenza di separazione – salvo diversa disponibilità e tempistica dello studio notarile prescelto.
Contemporaneamente alla firma dell'atto notarile, la SI.ra si impegna a versare, Pt_1
a titolo di corrispettivo la somma pari ad € 15.000,00 in un'unica tranche, mediante assegno circolare al SI. nonché ad assumere l'intero debito residuo, tutt'ora in CP_1
essere sul predetto immobile. A tal fine, la IG.ra dichiara di avere già Parte_1
provveduto a chiedere ed ottenere dalla mutuante la procedura di accollo liberatorio per il tramite della quale la stessa, a seguito della sentenza di separazione e contemporaneamente alla stipula dell'atto notarile per il passaggio di proprietà di cui al prefato punto, formalizzerà l'estromissione del IG. dal contratto di mutuo Rep. CP_1
n. 200/4548665 con conseguente ed immediato svincolo del predetto dalle obbligazioni contrattuali a suo tempo assunte;
la IG.ra , infatti, divenendo esclusiva Pt_1
proprietaria del bene, rimarrà unico soggetto obbligato al pagamento delle rate residue del finanziamento nei confronti della Banca mutuante, impegnandosi, a sua volta, ad esonerare e manlevare il IG. da qualsivoglia richiesta di pagamento venisse a CP_1 lui rivolta dall'istituto di Credito, qualora direttamente riconducibile al contratto di mutuo originariamente concluso dai coniugi.
Ferma restando l'esenzione fiscale totale dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori, sui trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, prevista dall'art. 19 della legge
6 marzo 1987, n. 74 e confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2E del
21 febbraio 2014 dopo la riforma sulle imposte di registro, resta inteso che tutti gli pag. 6 di 9 eventuali costi e gli oneri derivanti dal predetto trasferimento immobiliare, saranno a carico esclusivo della IG.ra . Parte_1
Tutto quanto sopra precede al presente punto 7, è inderogabilmente subordinato all'avveramento della condizione di ottenimento della Banca già mutuante della delibera di accoglimento dell'istanza di accollo liberatorio, in favore del IG. . Controparte_1
Dalla data del passaggio di proprietà di cui al precedente punto ed alla conseguente formalizzazione dell'accollo del residuo mutuo in capo alla IG.ra , la rata Parte_1
mensile del contratto di mutuo sarà a carico integrale ed esclusivo della IG.ra Pt_1
; parimenti a carico della moglie resteranno le spese tutte relative alle utenze, agli
[...]
oneri condominiali sia ordinari che straordinari che verranno deliberati ed ogni altro onere e/o spesa afferente la casa coniugale. I rimborsi IRPEF che gravano sul pagamento della rata di mutuo, saranno di spettanza unicamente della IG.ra . Parte_1
8) Nella casa coniugale rimarrà ad abitare la madre con la figlia, con tutti gli arredi che la compongono.
9) Ai fini fiscali le parti richiedono espressamente che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
10) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento, in quanto entrambi percepiscono “adeguati redditi propri” come da articolo 156 I comma del codice civile. Dichiarano, altresì, di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e dei non pretendere reciprocamente nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti. Essi dichiarano, altresì, di aver già definito ogni e qualsiasi pendenza economica patrimoniale derivante dal loro matrimonio, fermo restando l'esatto adempimento di quanto previsto nei punti che precedono.
11) La IG.ra si impegna a trasferire, entro il termine di trenta giorni dalla Pt_1
pubblicazione della sentenza di separazione, a titolo gratuito, la propria quota di proprietà pari al 50% dell'automobile Hyundai Tucson, targa FH896LL, in favore del
IG. , il quale ne sosterrà tutti i costi, compresi quelli relativi al trapasso. CP_1
12) I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare ogni altra questione patrimoniale.
pag. 7 di 9 13) I coniugi si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del verbale di separazione, nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo, ragione e/o causa, ad eccezione di quanto contenuto nel verbale.
14) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore . Persona_3
15) I coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti (pendenti/esauriti) aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande a esse connesse.
16) Le spese legali relative al presente procedimento saranno compensate tra i coniugi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato sulle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 10/06/2017, in Albairate (atto n. 4, parte I,
[...] del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 08/11/2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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