TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/12/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 19/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2480 2023 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Scalora il quale insiste in ricorso e nelle note autorizzate e chiede l'accoglimento dell'opposizione.
Per l' è comparso l'Avv. Serra in sostituzione dell'Avv. Marcedone e dell'Avv. CP_1
CC ed Avv. Galeano che insiste in atti e chiede la decisone.
Per è presente l'avv. Geraci in sostituzione dell'Avv. Lauretta che discute la causa e CP_2 chiede la decisione e rappresenta che nel caso di specie i termini di prescrizione sono satti interrotti dall'utile notifica degli avvisi di intimazione ed avvisi di addebito.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 19/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2480/2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' Avv. Marzia Scalora giusta procura in Parte_1
atti;
- opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore- Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Lauretta giusta procura in atti opposta in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Ivano Marcedone, Ugo CC ed Avv. Manlio Galeano giusta procura in atti opposto
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 21.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 2.08.2023, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n.. 29820239003758408/000, notificata in data 23/06/2023, con cui il concessionario intimava il pagamento della somma euro 18.225,59 a pena di immediata esecuzione forzata a fronte dei seguenti atti: cartella n. 29820110006445526000 di Euro
2.244,66, presuntivamente notificata in data 01/08/2011, IVS anno 2010; avviso di addebito
59820112000278880000 di Euro 5.302,04 presuntivamente notificata in data 06/11/2011, IVS anno 2010; avviso di addebito n. 59820160000655665000 di Euro 1.365.66 presuntivamente notificata in data 17/06/2016, IVS 2015; avviso di addebito n. 59820140000039475000 di
Euro 4.541,80, presuntivamente notificata in data 20/06/2014, IVS anno 2012; avviso di addebito n. 59820140001744009000 di Euro 2.555,55 presuntivamente notificata in data
28/10/2014, IVS anno 2013; avviso di addebito n.59820150001124932000 di Euro 2.215,88 presuntivamente notificata in data 06/11/2015, IVS anno 2013; eccepiva “che relazione alla cartella n. 29820110006445526000 ed agli avvisi di addebito n. 59820112000278880000 e n.
59820160000655665000 di cui ai superiori punti 1, 2 3, era già stato presentato ricorso in opposizione avverso la intimazione n.29820229004347557/000 iscritto al n. 1731/2022
R.G.,Tribunale di Siracusa, la cui efficacia esecutiva è stata sospesa, giusta provvedimento giudiziale del 10/11/2022 a firma del Giudice Dott.ssa Giovanna Pedalino. Ne consegue la illegittimità della intimazione di pagamento oggi opposta n. 29820239003758408/000 perché emessa in data successiva (26/05/2023) rispetto al provvedimento giudiziale (del 10/11/2022) di sospensione” ed ancora contestava la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; difetto di motivazione -omessa allegazione, violazione art 24 cost.- – omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento in secondo luogo, l'intimazione di pagamento qui impugnata si manifesta nulla perché né la cartella di pagamento né gli avvisi di addebito richiamati sono stati mai notificati a parte ricorrente-intervenuta estinzione del diritto – intervenuta prescrizione, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava le avverse difese CP_1
ed eccezioni e deduceva ed allegava che la cartella esattoriale ed avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non opposti, eccepiva inammissibilità delle contestazioni concernenti il merito della pretesa contributiva, l'irretrattabilità dei crediti e nel merito rilevava che, a differenza di quanto asseriva controparte, per ciò che concerneva i crediti dell' , tanto la CP_1
cartella esattoriale che i n. 5 avvisi di addebito aventi ad oggetto la contribuzione IVS dovuta dal ricorrente alla Gestione Agricola - Datori di Lavoro ed alla Gestione Commercianti sono stati tutti regolarmente notificati . In particolare, la cartella esattoriale n.298 2011 00064455
26 000, relativa a contributi IVS dovuti alla Gestione Agricola Datori di Lavoro per l 'anno
2010 (1^ trim.) era stata notificata direttamente dall'Agente della Riscossione in data
01/08/2011; in ordine alla eccepita prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito e censure formali inerenti l 'intimazione di pagamento rilevava che era attività esclusiva dell'Agente della Riscossione e che in ogni casa era intervenuta la normativa pandemica che aveva sospeso il decorso del termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio il che contestava le avverse difese, eccepiva sul difetto CP_5 di motivazione che l'avviso che contiene l'intimazione di pagamento è redatto in conformità al modello previsto dalla legge e redatto dal Ministero delle Finanze e notificato dall'Agente della riscossione. Lo stesso non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato;
la regolare notifica degli atti prodromici rilevando che gli avvisi di addebito era stati emessi e notificati dall' ed in ogni caso relativamente aal CP_1
eccepita prescrizione osservava che erano stati posti in essere regolare atti interruttivi con le intimazioni di pagamento. avviso di intimazione n.2982018900319030 a mezzo pec in data
20.12.2018 e avviso di intimazione n.29820199000224880 a mezzo pec in data 16.01.2019 e, successivamente l'avviso di intimazione 29820239003758408 oggi impugnato.
Il procedimento assegnato per delega al dott. subiva diversi rinvii. CP_6
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note difensive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura. Motivi della decisione
In ordine alla tempestività dell'opposizione si osserva che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Ciò posto nella fattispecie, il ricorrente ha contestato l'omessa notifica dei sottesi avvisi di addebito all'intimazione di pagamento impugnata n. 29820239003758408/000 deducendo un fatto estintivo relativo alla formazione dei titoli, prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 L.
335/1995 e, pertanto, l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Essa è tempestiva.
In ordine alla denuncia dei vizi formali dell'atto impugnato, l'opposizione è tardiva non essendo stata proposta entro il termine perentorio di cui all'art. 617 cpc.
Nel merito si osserva che a norma della L. 335/95 art.3 co.9, il termine prescrizionale per il versamento dei contributivi previdenziali, prima decennale, è ritornato quinquennale a partire dal gennaio 1996, il successivo comma 10 dell'art. 3 cit. ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della Controparte_7
normativa preesistente.
Quanto al decorso termine di prescrizione, questo Giudice condivide pienamente l'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella (cfr. ex multis Cass. n.
12263 del 25.05.2007), orientamento pienamente confermato dalla sentenza delle S.U. della
Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine di acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° 2011 ha sostituito la cartella di CP_1
pagamento per i crediti previdenziali di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, CP_4 convertito dalla legge n. 122 del 2010)”.
La S.C ha ribadito che “l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri
e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella. Peraltro, occorre rilevare che, comunque, l'amministrazione tributaria è sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione”( cfr. Cass. 23227/20).
Ciò posto, relativamente ai sottesi titoli: cartella n. 29820110006445526000, avviso di addebito 59820112000278880000, avviso di addebito n. 59820160000655665000 per essi è intervenuta sentenza n. 709 del 2025 passata in giudicato resa da questo Tribunale che ha dichiarato non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti e per tale effetto sono stati annullati.
In ordine invece agli avvisi di addebito n. 59820140000039475000, avviso di addebito n.
59820140001744009000 e n. n.59820150001124932000 essi sono stati regolarmente notificati dall' ( cfr. produzione ). CP_1 CP_1
L'AVA n.59820140000039475000 il 20.6.2014 per compiuta giacenza,
59820140001744009000 il 28.10.2014 ed Ava n. 59820150001124932000 il 6.11.2015.
L'opponente deduce, per essi, l'intervenuta prescrizione.
L'eccezione è infondata atteso che il concessionario ha posto in essere successivi atti interruttivi notificando intimazioni di pagamento non impugnate dall'istante.
Nella specie la intimazione di pagamento n. 2982018900312903000 notificata a mezzo pec il
20.12.2018 e la 29820199000224880000 notificata il 16.1.2019 allegando la ricevuta di consegna che attesta la regolare notifica.
Peraltro, con riferimento ai contributi previdenziali, è intervenuta la normativa che in periodo emergenziale covid ha previsto la sospensione del decorso del termine di prescrizione. Infatti, tale sospensione ha operato per 311 giorni, l'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l.
24/04/20 n. 27 ha così stabilito: “ I termini di prescrizione (delle contribuzioni di previdenza
e assistenza sociale obbligatoria) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ha stabilito:
“ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Sicché, in relazione all'emergenza covid la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27, e dal
01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21
n. 21 ..." .
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è parzialmente fondato solo relativamente: alla cartella n. 29820110006445526000, avviso di addebito
59820112000278880000, avviso di addebito n. 59820160000655665000 per essi è intervenuta sentenza n. 709 del 2025 passata in giudicato resa da questo Tribunale che ha dichiarato non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti e per tale effetto sono stati annullati e pertanto è insussistente il diritto del concessionario a procedere con l'esecuzione forzata per la pretesa contributiva portata nella suddetta cartella ed avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 29820239003758408/000;
Mentre relativamente all'ava n.59820140000039475000, n.59820140001744009000 ed ava n.
59820150001124932000 il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, in ragione della reciproca soccombenza devono compensarsi
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria deduzione disattesa;
-In parziale accoglimento del ricorso dichiara insussistente il diritto del concessionario a procedere con l'esecuzione forzata con intimazione di pagamento n. 29820239003758408/000 relativamente alla cartella n. 29820110006445526000, avviso di addebito
59820112000278880000, avviso di addebito n. 59820160000655665000 atteso per essi è intervenuta sentenza n. 709 del 2025 passata in giudicato resa da questo Tribunale che ha dichiarato non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti e per tale effetto sono stati annullati;
Mentre relativamente all'ava n.59820140000039475000, n.59820140001744009000 ed ava n.
59820150001124932000 rigetta il ricorso.
Spese compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 19/12/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2480 2023 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Scalora il quale insiste in ricorso e nelle note autorizzate e chiede l'accoglimento dell'opposizione.
Per l' è comparso l'Avv. Serra in sostituzione dell'Avv. Marcedone e dell'Avv. CP_1
CC ed Avv. Galeano che insiste in atti e chiede la decisone.
Per è presente l'avv. Geraci in sostituzione dell'Avv. Lauretta che discute la causa e CP_2 chiede la decisione e rappresenta che nel caso di specie i termini di prescrizione sono satti interrotti dall'utile notifica degli avvisi di intimazione ed avvisi di addebito.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 19/12/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2480/2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' Avv. Marzia Scalora giusta procura in Parte_1
atti;
- opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore- Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Lauretta giusta procura in atti opposta in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Ivano Marcedone, Ugo CC ed Avv. Manlio Galeano giusta procura in atti opposto
Si dà atto che il presente procedimento è stato assegnato al sottoscritto Magistrato Onorario con provvedimento del Presidente del Tribunale ed attribuito al ruolo del sottoscritto
Magistrato il 21.10.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 2.08.2023, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n.. 29820239003758408/000, notificata in data 23/06/2023, con cui il concessionario intimava il pagamento della somma euro 18.225,59 a pena di immediata esecuzione forzata a fronte dei seguenti atti: cartella n. 29820110006445526000 di Euro
2.244,66, presuntivamente notificata in data 01/08/2011, IVS anno 2010; avviso di addebito
59820112000278880000 di Euro 5.302,04 presuntivamente notificata in data 06/11/2011, IVS anno 2010; avviso di addebito n. 59820160000655665000 di Euro 1.365.66 presuntivamente notificata in data 17/06/2016, IVS 2015; avviso di addebito n. 59820140000039475000 di
Euro 4.541,80, presuntivamente notificata in data 20/06/2014, IVS anno 2012; avviso di addebito n. 59820140001744009000 di Euro 2.555,55 presuntivamente notificata in data
28/10/2014, IVS anno 2013; avviso di addebito n.59820150001124932000 di Euro 2.215,88 presuntivamente notificata in data 06/11/2015, IVS anno 2013; eccepiva “che relazione alla cartella n. 29820110006445526000 ed agli avvisi di addebito n. 59820112000278880000 e n.
59820160000655665000 di cui ai superiori punti 1, 2 3, era già stato presentato ricorso in opposizione avverso la intimazione n.29820229004347557/000 iscritto al n. 1731/2022
R.G.,Tribunale di Siracusa, la cui efficacia esecutiva è stata sospesa, giusta provvedimento giudiziale del 10/11/2022 a firma del Giudice Dott.ssa Giovanna Pedalino. Ne consegue la illegittimità della intimazione di pagamento oggi opposta n. 29820239003758408/000 perché emessa in data successiva (26/05/2023) rispetto al provvedimento giudiziale (del 10/11/2022) di sospensione” ed ancora contestava la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; difetto di motivazione -omessa allegazione, violazione art 24 cost.- – omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento in secondo luogo, l'intimazione di pagamento qui impugnata si manifesta nulla perché né la cartella di pagamento né gli avvisi di addebito richiamati sono stati mai notificati a parte ricorrente-intervenuta estinzione del diritto – intervenuta prescrizione, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava le avverse difese CP_1
ed eccezioni e deduceva ed allegava che la cartella esattoriale ed avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non opposti, eccepiva inammissibilità delle contestazioni concernenti il merito della pretesa contributiva, l'irretrattabilità dei crediti e nel merito rilevava che, a differenza di quanto asseriva controparte, per ciò che concerneva i crediti dell' , tanto la CP_1
cartella esattoriale che i n. 5 avvisi di addebito aventi ad oggetto la contribuzione IVS dovuta dal ricorrente alla Gestione Agricola - Datori di Lavoro ed alla Gestione Commercianti sono stati tutti regolarmente notificati . In particolare, la cartella esattoriale n.298 2011 00064455
26 000, relativa a contributi IVS dovuti alla Gestione Agricola Datori di Lavoro per l 'anno
2010 (1^ trim.) era stata notificata direttamente dall'Agente della Riscossione in data
01/08/2011; in ordine alla eccepita prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito e censure formali inerenti l 'intimazione di pagamento rilevava che era attività esclusiva dell'Agente della Riscossione e che in ogni casa era intervenuta la normativa pandemica che aveva sospeso il decorso del termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio il che contestava le avverse difese, eccepiva sul difetto CP_5 di motivazione che l'avviso che contiene l'intimazione di pagamento è redatto in conformità al modello previsto dalla legge e redatto dal Ministero delle Finanze e notificato dall'Agente della riscossione. Lo stesso non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, per la natura vincolata che lo caratterizza, il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello che in concreto è adottato;
la regolare notifica degli atti prodromici rilevando che gli avvisi di addebito era stati emessi e notificati dall' ed in ogni caso relativamente aal CP_1
eccepita prescrizione osservava che erano stati posti in essere regolare atti interruttivi con le intimazioni di pagamento. avviso di intimazione n.2982018900319030 a mezzo pec in data
20.12.2018 e avviso di intimazione n.29820199000224880 a mezzo pec in data 16.01.2019 e, successivamente l'avviso di intimazione 29820239003758408 oggi impugnato.
Il procedimento assegnato per delega al dott. subiva diversi rinvii. CP_6
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note difensive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura. Motivi della decisione
In ordine alla tempestività dell'opposizione si osserva che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Ciò posto nella fattispecie, il ricorrente ha contestato l'omessa notifica dei sottesi avvisi di addebito all'intimazione di pagamento impugnata n. 29820239003758408/000 deducendo un fatto estintivo relativo alla formazione dei titoli, prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 L.
335/1995 e, pertanto, l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Essa è tempestiva.
In ordine alla denuncia dei vizi formali dell'atto impugnato, l'opposizione è tardiva non essendo stata proposta entro il termine perentorio di cui all'art. 617 cpc.
Nel merito si osserva che a norma della L. 335/95 art.3 co.9, il termine prescrizionale per il versamento dei contributivi previdenziali, prima decennale, è ritornato quinquennale a partire dal gennaio 1996, il successivo comma 10 dell'art. 3 cit. ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della Controparte_7
normativa preesistente.
Quanto al decorso termine di prescrizione, questo Giudice condivide pienamente l'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella (cfr. ex multis Cass. n.
12263 del 25.05.2007), orientamento pienamente confermato dalla sentenza delle S.U. della
Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine di acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° 2011 ha sostituito la cartella di CP_1
pagamento per i crediti previdenziali di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, CP_4 convertito dalla legge n. 122 del 2010)”.
La S.C ha ribadito che “l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri
e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella. Peraltro, occorre rilevare che, comunque, l'amministrazione tributaria è sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione”( cfr. Cass. 23227/20).
Ciò posto, relativamente ai sottesi titoli: cartella n. 29820110006445526000, avviso di addebito 59820112000278880000, avviso di addebito n. 59820160000655665000 per essi è intervenuta sentenza n. 709 del 2025 passata in giudicato resa da questo Tribunale che ha dichiarato non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti e per tale effetto sono stati annullati.
In ordine invece agli avvisi di addebito n. 59820140000039475000, avviso di addebito n.
59820140001744009000 e n. n.59820150001124932000 essi sono stati regolarmente notificati dall' ( cfr. produzione ). CP_1 CP_1
L'AVA n.59820140000039475000 il 20.6.2014 per compiuta giacenza,
59820140001744009000 il 28.10.2014 ed Ava n. 59820150001124932000 il 6.11.2015.
L'opponente deduce, per essi, l'intervenuta prescrizione.
L'eccezione è infondata atteso che il concessionario ha posto in essere successivi atti interruttivi notificando intimazioni di pagamento non impugnate dall'istante.
Nella specie la intimazione di pagamento n. 2982018900312903000 notificata a mezzo pec il
20.12.2018 e la 29820199000224880000 notificata il 16.1.2019 allegando la ricevuta di consegna che attesta la regolare notifica.
Peraltro, con riferimento ai contributi previdenziali, è intervenuta la normativa che in periodo emergenziale covid ha previsto la sospensione del decorso del termine di prescrizione. Infatti, tale sospensione ha operato per 311 giorni, l'art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l.
24/04/20 n. 27 ha così stabilito: “ I termini di prescrizione (delle contribuzioni di previdenza
e assistenza sociale obbligatoria) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ha stabilito:
“ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Sicché, in relazione all'emergenza covid la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27, e dal
01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21
n. 21 ..." .
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è parzialmente fondato solo relativamente: alla cartella n. 29820110006445526000, avviso di addebito
59820112000278880000, avviso di addebito n. 59820160000655665000 per essi è intervenuta sentenza n. 709 del 2025 passata in giudicato resa da questo Tribunale che ha dichiarato non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti e per tale effetto sono stati annullati e pertanto è insussistente il diritto del concessionario a procedere con l'esecuzione forzata per la pretesa contributiva portata nella suddetta cartella ed avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 29820239003758408/000;
Mentre relativamente all'ava n.59820140000039475000, n.59820140001744009000 ed ava n.
59820150001124932000 il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, in ragione della reciproca soccombenza devono compensarsi
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria deduzione disattesa;
-In parziale accoglimento del ricorso dichiara insussistente il diritto del concessionario a procedere con l'esecuzione forzata con intimazione di pagamento n. 29820239003758408/000 relativamente alla cartella n. 29820110006445526000, avviso di addebito
59820112000278880000, avviso di addebito n. 59820160000655665000 atteso per essi è intervenuta sentenza n. 709 del 2025 passata in giudicato resa da questo Tribunale che ha dichiarato non dovuti per intervenuta prescrizione i contributi richiesti e per tale effetto sono stati annullati;
Mentre relativamente all'ava n.59820140000039475000, n.59820140001744009000 ed ava n.
59820150001124932000 rigetta il ricorso.
Spese compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna