Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 13/06/2025, n. 4474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4474 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 04474/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02361/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2361 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Pannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Caserta -OMISSIS-recante divieto di accedere per anni 3 dalla notifica del decreto, a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e all’estero, ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e più specificatamente gli incontri, anche amichevoli, disputati dalla S.S.C. Napoli e dalla Nazionale Italiana – anche under 21 – e da tutte le squadre di calcio che militano nei campionati nazionali di serie “A”, “B”, “C”, “D”, “Eccellenza”, “Promozione”, “Prima Categoria”, “Seconda Categoria”, “Terza Categoria”i gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera, comprese le amichevoli, gli incontri di calcio e le varie competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), con estensione del divieto ai luoghi antistanti gli stadi, alle stazioni ferroviarie e metropolitane, agli scali aerei e portuali, ai caselli e alle aree di servizio autostradali e ai luoghi comunque interessati alla sosta, transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, in concomitanza con le stesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, adottato previa comunicazione di avvio del procedimento, con cui il Questore della Provincia di Napoli ha disposto il divieto di accedere per anni 3 dalla notifica a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale e all’estero, ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, come indicato dettagliatamente in atti, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 401/1989 (c.d. “PO”);
- a fondamento dell’azione amministrativa è stata addotta la condanna dell’istante per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 29.3.2022, ad anni 4 e mesi 8 di reclusione che integra la fattispecie di cui al citato art. 6 lett. c), secondo cui “Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: … coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti …. per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive”;
- l’amministrazione ha, quindi, contestato la pericolosità del ricorrente, per essersi reso responsabile di una condotta di grave allarme sociale e di pericolo derivante dalla commissione del reato di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti che, specie se commessa all’interno o nei pressi di un impianto sportivo, potrebbe essere causa di gravi disordini e di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; ha aggiunto, inoltre, che occorre prevenire la reiterazione di condotte pericolose che verrebbero agevolate da un contesto collettivo favorevole come quello dello stadio in cui la tutela del bene giuridico dell’ordine e della sicurezza pubblica risulta fondamentale e di preminente interesse pubblico;
- a sostegno dell’esperito gravame il ricorrente lamenta i seguenti motivi di diritto: violazione dell’art. 6 della L. n. 401/1989, violazione di legge, irragionevolezza, violazione dell’art. 3 della Costituzione, eccesso di potere, carenza di motivazione;
- in sintesi, sarebbe illegittima l’applicazione automatica del PO per il solo fatto di aver riportato una condanna per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1973 in quanto la Questura avrebbe dovuto esercitare il potere discrezionale previsto dalla disposizione ed operare un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e l’interesse privato ad accedere liberamente negli impianti sportivi, ciò che presupponeva una valutazione della pericolosità del ricorrente che, secondo quanto riportato nel ricorso, non avrebbe posto in essere “una cessione diretta di sostanze (il cd. spaccio), ma è stato sanzionato, penalmente, per una cessione indiretta, mediante terzi soggetti, ritenuti collettori tra l’imputato e il consumatore finale” (condanna che viene qualificata nel ricorso come per “droga parlata”); la Questura avrebbe posto illegittimamente sullo stesso piano di pericolosità sociale “i soggetti che effettivamente traggono (illecita) utilità dall’utilizzo di aree, spazi e luoghi pubblici (si pensi allo spacciatore in quotidiano contatto sociale con i terzi) e coloro che hanno posto in essere, come il …, atti illeciti, in materia di stupefacenti, senza mai aver avuto contatti con il pubblico, con i terzi, e ambienti sociali o, semplicemente, di pubblico utilizzo”;
- conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento dell’atto impugnato;
- si è costituita l’amministrazione che replica alle censure e chiede il rigetto del ricorso;
- all’udienza camerale del 3.6.2025 fissata per l’esame della domanda cautelare, il Tribunale si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. essendo integro il contraddittorio, sufficientemente istruita la causa e sussistendo i presupposti di legge;
Ritenuto che il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate:
- sebbene l'art. 6, comma, 1 della L. n. 401/1989 si riferisca prevalentemente a fattispecie relative a soggetti che abbiano posto in essere, anche al di fuori dello stretto àmbito delle manifestazioni sportive, condotte violente, nondimeno il campo di applicazione della disposizione non si esaurisce all'interno di tale categoria di condotte, di per sé considerate, estendendosi anche a situazioni, come quella che interessa il ricorrente, di condanna per il reato ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990;
- difatti, tale ipotesi integra la specifica previsione di cui all’art. 380, comma 2, lett. h) del c.p.p., a sua volta richiamato dal citato art. 6, lett. c), come una delle situazioni tipiche per l’adozione del PO (“Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: … coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti …. per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive”);
- il richiamo, operato all'art. 6, comma 1, anche a fattispecie delittuose non necessariamente contrassegnate da condotte violente in senso stretto è tale da non precludere la possibilità di adottare un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, anche se il destinatario della misura preventiva non abbia posto in essere direttamente un comportamento violento, a condizione che il soggetto colpito dal PO, come nella specie, risulti denunciato o condannato per i reati indicati all'art. 6, comma 1, citato, e la sua condotta e presenza, fondamentalmente connesse a manifestazioni sportive, secondo la valutazione della Questura, siano tali da arrecare pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare negli stadi;
- alla luce delle fissate coordinate interpretative, l’impugnato provvedimento non appare affatto arbitrario o ingiustificato, risultando, al contrario, basato su una corretta lettura e interpretazione dell'art. 6, comma 1, della L. n. 401/1989, tale da indurre a ritenere che la presenza del ricorrente alle manifestazioni calcistiche possa costituire un motivo di turbativa per il regolare svolgimento delle gare stesse, con pericolo concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica di quei luoghi, in vista della tutela della incolumità dei partecipanti alle manifestazioni (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 6043/2023 e n. 4324/2023);
- rispetto a tali assorbenti considerazioni non ha pregio il ragionamento del ricorrente che, nella sostanza, intende dequotare la gravità della condotta penalmente sanzionata evidenziandone la differenza e presunta minore gravità rispetto ad una condotta di attiva cessione di stupefacenti;
- difatti, ai fini della integrazione della fattispecie prevista dall’art. 6 menzionato, ciò che rileva è la condanna per il reato di cui all’art. 73, a prescindere dalle specifiche modalità di consumazione del reato e dagli elementi probatori che hanno condotto alla sentenza di condanna, tenuto anche conto della autonomia tra le valutazioni del giudice penale rispetto a quelle che competono all’amministrazione che, nel caso specifico, ha svolto legittimamente una prognosi negativa di pericolosità sociale sulla base di un presupposto (condanna per il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990) al quale il legislatore ha conferito ex se rilevanza preclusiva;
- va quindi ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui il solo fatto che un soggetto abbia posto in essere una determinata condotta, riconducibile a una delle fattispecie di reato elencate nella disposizione, e che sia stato condannato per questo, rappresenta un presupposto sufficiente affinché il Questore, ritenuta la pericolosità del soggetto, gli vieti di accedere ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 5682/2024);
- pertanto, l’impugnato provvedimento non appare arbitrario o ingiustificato, risultando basato su una corretta lettura e interpretazione dell’articolo 6, comma 1, della L. n. 401/1989.
In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che liquida complessivamente in € 1.000 (mille), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.