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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2024, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Silvia Blasi presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6071/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in Parte_1
Boscoreale, alla via Cerardelli, 19 (C.F. ) e , C.F._1 Parte_2 nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...]. (C.F. ), entrambi rappresentati e difesi giusta procura alla C.F._2 lite in calce al ricorso dall'Avv. Luigi Amoruso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torre Annunziata (NA) al corso Vittorio Emanuele III, 445. RICORRENTI
NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: Con note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate in data 29.02.2024 per lo svolgimento dell'udienza cartolare del 19.03.2024, sle parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, con previsione a carico del di un assegno mensile di euro 150,00 a titolo di Pt_2 contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente. Il P.M. in data 13-5-2024 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 22.12.2023, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in data 27.03.1991 in Boscoreale (NA), (atto n.4, P.1, dell'anno 1991), dal quale sono nati due figli: , nato a [...] Per_2 GR (NA) il 30.07.1991, e , nata a [...] il [...], Persona_1 entrambi maggiorenni;
che con il passare degli anni i coniugi avevano constatato essersi verificata una fase di crescente deminutio dell'affectio maritalis caratterizzata da contrasti e da incompatibilità caratteriali sopravvenute che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza a tal punto che il già da mesi aveva spostato la sua Pt_2 residenza altrove, e per questo si erano determinati consensualmente a procedere alla separazione.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato, con ordinanza del 24.04.2024, rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
Il PM in data 13-5-2024, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Dunque, risultando le condizioni stabilite in ricorso non in contrasto con norme imperative, va omologata la separazione alle condizioni concordate dai coniugi e riportate in dispositivo.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1 24.06.1965 e , nato a [...], il [...], ai seguenti Parte_2 patti e condizioni:
1. I coniugi restano autorizzati a vivere separati, come di fatto già vivono da qualche mese, ed a fissare la loro residenza, domicilio e dimora ove riterranno più opportuno, col dovere di comunicarsi, vicendevolmente, l'eventuale nuovo domicilio;
2. i coniugi si autorizzano l'un l'altro a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti, del passaporto dei figli, nonché di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
3. il figlio vive da anni al Nord e lavora come dipendente nelle Persona_3 [...]
mentre la figlia appena maggiorenne continuerà a vivere presso Org_1 Persona_1 l'abitazione materna, continuando negli studi;
4. entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto ulteriore cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.12, L.1/12/70, n.898);
5. tutti i beni comuni sono stati equamente divisi, ad esclusione del mobilio che resterà nella casa coniugale;
6. verserà ad , per il mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1
seppur maggiorenne – ancora studente - entro i primi cinque giorni di ogni Persona_1 mese, un assegno mensile di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici;
Org_2
7. I figli maggiorenni potranno svolgere la propria vita e regolare i propri rapporti con ambedue i genitori, nella maniera che più opportunamente riterranno. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscoreale (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile) (atto n.4, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 1991);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 14-5-2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Silvia Blasi
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Silvia Blasi presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6071/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in Parte_1
Boscoreale, alla via Cerardelli, 19 (C.F. ) e , C.F._1 Parte_2 nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...]. (C.F. ), entrambi rappresentati e difesi giusta procura alla C.F._2 lite in calce al ricorso dall'Avv. Luigi Amoruso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torre Annunziata (NA) al corso Vittorio Emanuele III, 445. RICORRENTI
NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: Con note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate in data 29.02.2024 per lo svolgimento dell'udienza cartolare del 19.03.2024, sle parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, con previsione a carico del di un assegno mensile di euro 150,00 a titolo di Pt_2 contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente. Il P.M. in data 13-5-2024 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 22.12.2023, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio in data 27.03.1991 in Boscoreale (NA), (atto n.4, P.1, dell'anno 1991), dal quale sono nati due figli: , nato a [...] Per_2 GR (NA) il 30.07.1991, e , nata a [...] il [...], Persona_1 entrambi maggiorenni;
che con il passare degli anni i coniugi avevano constatato essersi verificata una fase di crescente deminutio dell'affectio maritalis caratterizzata da contrasti e da incompatibilità caratteriali sopravvenute che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza a tal punto che il già da mesi aveva spostato la sua Pt_2 residenza altrove, e per questo si erano determinati consensualmente a procedere alla separazione.
All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato, con ordinanza del 24.04.2024, rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
Il PM in data 13-5-2024, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Dunque, risultando le condizioni stabilite in ricorso non in contrasto con norme imperative, va omologata la separazione alle condizioni concordate dai coniugi e riportate in dispositivo.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1 24.06.1965 e , nato a [...], il [...], ai seguenti Parte_2 patti e condizioni:
1. I coniugi restano autorizzati a vivere separati, come di fatto già vivono da qualche mese, ed a fissare la loro residenza, domicilio e dimora ove riterranno più opportuno, col dovere di comunicarsi, vicendevolmente, l'eventuale nuovo domicilio;
2. i coniugi si autorizzano l'un l'altro a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti, del passaporto dei figli, nonché di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
3. il figlio vive da anni al Nord e lavora come dipendente nelle Persona_3 [...]
mentre la figlia appena maggiorenne continuerà a vivere presso Org_1 Persona_1 l'abitazione materna, continuando negli studi;
4. entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto ulteriore cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.12, L.1/12/70, n.898);
5. tutti i beni comuni sono stati equamente divisi, ad esclusione del mobilio che resterà nella casa coniugale;
6. verserà ad , per il mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1
seppur maggiorenne – ancora studente - entro i primi cinque giorni di ogni Persona_1 mese, un assegno mensile di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici;
Org_2
7. I figli maggiorenni potranno svolgere la propria vita e regolare i propri rapporti con ambedue i genitori, nella maniera che più opportunamente riterranno. B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscoreale (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile) (atto n.4, parte I, dei registri di matrimonio dell'anno 1991);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 14-5-2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Silvia Blasi