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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico del lavoro, dottor Giampiero Panico,
nella causa n. 850 del 2024 R.G.L., avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro,
promossa da:
, Parte_1
c.f. , C.F._1
difeso / difesa da: Avv. CONTE FABRIZIO ANTONINO,
contro
:
- , Controparte_1
c.f. P.IVA_1
difeso / difesa da: Avv. FANTINO MASSIMILIANO,
- CP_2
c.f. , P.IVA_2
difeso / difesa da: Avv. SANGUINETI PATRIZIA, Avv. FUOCHI ALBERTO,
visto ed applicato l'art. 127 ter, c.p.c., visti gli atti della causa in epigrafe, viste le note scritte delle parti, contenenti istanze e conclusioni, visto ed applicato gli artt. 132, n. 4), c.p.c. tenuto a mente l'art. 429, 1° comma, 1ª parte, c.p.c., pronunzia
SENTENZA
1. Parte ricorrente, res.te nel Circondario di questo Tribunale, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120249020718373000=, emessa da Controparte_1
(deinde, o ), in relazione ai seguenti atti impositivi
[...] CP_3 CP_1
per crediti previdenziali nn.: CP_2
a) 37120160004767204000=,
b) 37120160015338771000=,
c) 37120170006552880000=,
d) 37120170012455956000=,
e) 37120180003057578000=,
f) 37120180018392066000=, formulando le seguenti conclusioni:
«IN VIA CAUTELARE disponga l'immediata sospensione, dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120249020718373 000 oggi impugnata, limitatamente agli Avvisi di addebito nn.
37120160004767204 000, 37120160015338771 000, 37120170006552880 000, 37120170012455956 000, 37120180003057578 000, 37120180018392066 000;
IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità dell'intimazione di pagamento impugnata per incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha emesso l'atto; accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti presupposti e, per l'effetto, dichiarare inesigibile e, quindi non dovuta alcuna somma in relazione alla impugnata intimazione di pagamento, ordinando al Concessionario per la riscossione la cancellazione del relativo ruolo conseguenziale;
IN VIA GRADATA accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dalla convenuta Controparte_4
, per la illegittimità, l'inefficacia dunque la nullità della impugnata intimazione di pagamento
[...] n. e degli avvisi di addebito ad essa sottesi, per l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito su cui essi si fonda, delle sanzioni e degli interessi e, per l'effetto, dichiarare insussistente il diritto della resistente ad agire in executivis;
accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/invalidità dell'iscrizione di fermo amministrativo impugnato per difetto assoluto di motivazione, per l'effetto dichiararne l'invalidità con assunzione di tutti i provvedimenti necessari alla cancellazione del ruolo;
dichiarare e/o accertare la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti» (ric., pp. 10 s., formato non orig.).
il tutto, oltre spese, da distrarsi al difensore.
ed si costituiscono separatamente e resistono all'opposizione, come in CP_3 CP_2
atti. Così radicatosi il contraddittorio, provvedutosi nelle more sull'istanza di sospensiva, la causa, su istanza di parte, viene discussa cartolarmente ex art. 127 ter, c.p.c. e quindi, scaduto il termine per il deposito di note, decisa nei termini dal giudice.
2. Viene impugnata l'intimazione di pagamento, ex art. 50, comma 2, d.p.R. n. 602 del
1973, sopra riportata [doc. n. 1), ric.].
La notifica dell'intimazione di pagamento ha effetto interruttivo della prescrizione per i crediti contenuti negli atti impositivi ad essa sottesi (Cass., ord., 30 gen. 2018, n. 2227).
Nel caso di specie, l'intimazione è impugnata limitatamente alla parte che fa riferimento agli atti impositivi per crediti previdenziali;
sussiste quindi la competenza funzionale del giudice del lavoro (v. Cass., ord., 11 dic. 2012, n. 22730).
3. In caso di vizi formali, il termine per l'impugnativa è quello di cui all'art. 617, c.p.c.
(oggi venti giorni;
in giur., per il principio, v. Cass. 12 nov. 2008, n. 27019), altrimenti il giudizio si sostanzia in un'azione di accertamento negativo (Cass., s.u.., ord., 22 lug. 2015,
n. 15354 e, più di recente, Cass., ord., 4 lug. 2019, n. 18041, Id. ord., 14 mar. 2024, n.
6844).
L'impugnazione degli atti impositivi, in uno con l'asserzione di non averne mai avuto notifica (o valida notifica), determina la sussistenza dell'interesse ad agire (art. 100, c.p.c.; da ult., v. art. 12, comma 4 bis, d.p.R. n. 602, cit., Cass., s.u., 6 set. 2022, n. 26283); la conseguente eccezione di prescrizione dei crediti contributivi comporta che il giudizio si estenda al merito sulla sussistenza dei crediti medesimi (v. Cass., s.u., 8 mar. 2022, n. 7514;
Cass., ord., 8 nov. 2018, n. 28583).
4. La legittimazione passiva compete alla , che è il soggetto che ha CP_1
formato e notificato detto atto - ovvero è subentrato a chi ha curato tali adempimenti (ex art. 1, d.l. n. 193 del 2016, conv., con modd., nella L. n. 225 del 2016) -, laddove si deducano vizi propri dell'atto impugnato o della sua notifica (v. Cass. 25 feb. 2016, n. 3707).
Nel caso di specie, come vedremo infra, alcune delle doglianze attoree attengono all'omessa notifica (o invalida, in senso lato) degli atti impositivi, sottesi alla ridetta intimazione, nonché all'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali (per sorte capitale ed accessori) portati negli atti medesimi.
Queste doglianze, per il loro tenore, postulano la partecipazione al giudizio del titolare di tali crediti, vale a dire, nel caso, dell' che è il soggetto che cura direttamente la CP_2
notifica dei suoi atti impositivi (v. art. 30, d.l. n. 78 del 2010, conv., con modd., nella L. n.
122 del 2010).
Esaminiamo quindi partitamente le doglianze attoree I) Controparte_5
[...]
V) VIZIO DI MOTIVAZIONE
5. La prima di queste due doglianze è specificatamente rivolta nei confronti dell'intimazione di pagamento;
l'altra è qui trattata con riferimento a questo atto, mentre sarà esaminata insieme ai singoli avvisi quando si tratterà di questi ultimi.
Con riguardo all'intimazione di pagamento, le due doglianze vengono esaminate insieme.
6. Secondo parte ricorrente, l'intimazione di pagamento sarebbe viziata in quanto emessa (come si legge nella sua intestazione) dall'Ufficio ADER di Napoli, mentre, essendo l'interessata residente nella Provincia della Spezia [a decorrere dal 20 feb. 2023, proveniente da Castellammare di Stabia: v. doc. n. 8), , avrebbe dovuto essere CP_2 formata dall' ; richiama a sostegno gli artt. 31, comma 2, d.p.R. Controparte_6
n. 600 del 1973, 24 e 46, d.p.R. n. 602 del 1973, nonché giurisprudenza (Cass., ord., 17 nov. 2022, n. 33862; Corte Giust. tributaria Napoli 11 feb. 2025, in causa n. 18361 del 2024).
7. Una tale eccezione si risolve in una deduzione di un vizio formale dell'intimazione di pagamento, poiché, per la sua natura (invalidità dell'atto per vizio suo proprio), non è in grado di incidere sulla sussistenza dei crediti previdenziali portati negli atti impositivi ad esso sottesi;
tant'è che la stessa parte ricorrente, nelle sue conclusioni, in via preliminare, non si limita a chiedere la declaratoria di invalidità (in senso lato) dell'intimazione, ma insta anche per quella di non debenza dei crediti previdenziali.
8. Ora, ha prodotto la prova della notifica dell'intimazione di pagamento, CP_3 avvenuta l'11 giugno 2024, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 3 luglio 2024.
Ne consegue che la censura non può trovare ingresso, essendo stata formulata in un ricorso depositato oltre il ventesimo giorno dalla data di notifica dell'atto.
L'eccezione – non decisiva per esaurire la materia del contendere, per quanto già detto
– è quindi inammissibile.
9. Per la stessa ragione, è preclusa la doglianza circa il presunto vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento.
10. Per completezza si osserva che trattasi di doglianza comunque infondata, atteso che la parte aveva in atto tutti i riferimenti per poter risalire ai ruoli e verificarli.
Infatti, in relazione ai titoli per i quali l'atto viene emesso, è sufficiente - per individuarli adeguatamente (ex art. 3, comma 3, L. n. 241 del 1990) - l'indicazione dei medesimi, dei crediti che contengono e della data di loro notificazione, potendo l'interessata, accedendo agli uffici di o degli Enti creditori, se del caso, avere le ulteriori informazioni che CP_3
richiede (a suffragio, v. Cass., ord., 26 mar. 2019, n. 8423).
La motivazione concerne poi anche la debenza degli interessi di mora e gli oneri di aggio [v. intimaz. cit., note 1)-2)].
II) OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI
III) INESISTENZA DELLE PRETESE
IV) PRESCRIZIONE
11. Si tratta di motivi di ricorso che attengono agli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento, nonché ai crediti previdenziali in essi portati.
Essi vengono esaminati insieme, per la loro stretta connessione, partitamente per ciascuno degli avvisi impugnati, che sono i seguenti nn.:
A) 37120160004767204000=,
B) 37120160015338771000=,
C) 37120170006552880000=,
D) 37120170012455956000=,
E) 37120180003057578000=,
F) 37120180018392066000=.
12. In primo luogo, parte ricorrente lamenta che nessuno degli atti impositivi oggetto di esame sarebbe stato a suo tempo validamente notificato.
Va anche detto, preliminarmente ed in via generale, che la notifica dell'avviso di addebito, non seguita dalla sua impugnazione nel termine (perentorio: Cass. 27 feb. 2007,
n. 4506) di legge (art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999), comporta soltanto la c.d. irretrattabilità del credito e ne mantiene il suo termine prescrizionale originario (nel caso di specie, cinque anni, ex art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995), ma comporta pure che non possano piú farsi poi valere quei fatti impeditivi, modificativi (limitativi), estintivi del credito previdenziale che erano già spendibili al momento di notifica dell'avviso non impugnato (v., per tutte, Cass.,
s.u., 17 nov. 2016, n. 23397).
13. Inoltre, per quanto concerne gli accessori del credito previdenziale, la giurisprudenza ha piú volte sottolineato non solo che si tratta di somme aggiuntive (sanzioni- interessi) funzionalmente e giuridicamente correlate al debito contributivo, ma anche che le stesse sono predeterminate per legge (v., p. es., Cass., ord., 10 mag. 2019, n. 12533) e che seguono il regime del credito capitale (v. Cass., s.u., 13 mar. 2005, n. 5076). 14. Ancora preliminarmente ed in via generale, va ricordato che l (ex art. 30, CP_2
d.l. n. 78 del 2010, cit.; v. pure art. 26, d.p.R. n. 602 del 1973) può notificare direttamente gli avvisi di addebito avvalendosi del Servizio postale (regolato dal d.p.R. n. 655 del 1982 e dal d.m. 1° ott. 2008, quest'ultimo in «Gazzetta Ufficiale», S.G. n. 242 del 2008) ed, in questo caso, si applicano le disposizioni proprie del relativo regolamento e non quelle sulla notificazione per posta di atti giudiziari (L. n. 890 del 1982); in tal senso vi è cospicua e condivisibile giurisprudenza (da ult., Cass., ord., 29 gen. 2025, n. 2092, in motivaz., pp. 5 ss. ed ivi riferimenti).
Esaminiamo quindi le doglianze inerenti i singoli avvisi, non strettamente secondo il loro elenco alfabetico.
Avviso sub A)
15. La notifica [v. docc. nn. 2)-2 bis), risulterebbe avvenuta il 21 giugno 2016; CP_2 sulla cartolina di ricevimento manca però la firma dell'agente postale.
Parte ricorrente lamenta l'inesistenza della notificazione.
Il principio è stato espresso dalla giurisprudenza con riguardo alla notifica ex L. n. 890 del 1982, sulla scorta del rilievo che «la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante» (Cass., ord., 19 ago. 2020, n. 17373).
La giurisprudenza aveva peraltro già affermato il principio con riguardo ad un caso di notifica di cartella esattoriale, ex art. 26, d.p.R. n. 602 del 1973 (v. Cass., ord., 12 apr. 2021,
n. 9552, in motivaz., pp. 1 ss.).
16. Pertanto, in aderenza ai superiori insegnamenti, calati nel caso di specie, la notifica dell'avviso sub II-A) va considerata come inesistente.
Ciò, però, non esaurisce il tema di indagine.
17. Si rileva infatti che l'avviso afferisce a contributi della Gestione commercianti fissi
(1ª e 2ª rata) dell'anno 2015.
La prima rata di pagamento dei contributi fissi di quell'anno scadeva nel mese di maggio e ad agosto la seconda.
18. Il 5 febbraio 2020 era però notificata altra intimazione di pagamento [n.
07120199044448329000=: v. doc. n. 5) ], che ricomprende l'avviso in esame e tutti CP_3 gli altri oggetto dell'odierna impugnazione, tranne quello sub F).
Nonostante parte ricorrente censuri come invalida la notifica di questa intimazione, la stessa deve considerarsi valida e produttiva di effetto interruttivo. 19. Invero, in primo luogo, la notifica è avvenuta a mezzo dei messi e, non essendo andata a buon fine, sono stati poi curati gli adempimenti di cui all'art. 60, d.p.R. n. 600 del
1973, nel testo illo tempore vigente.
Sono stati quindi curati il deposito nella Casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta di casa e la spedizione della raccomandata informativa.
La corrispondenza tra questi adempimenti e l'atto destinato alla ricorrente si ricava riscontrando il numero di atto e quello di raccomandata, al di là di possibili incongruenze grafiche.
Non si può dubitare dell'essere avvenuti tali adempimenti, attesa l'attestazione in tal senso proveniente dal messo comunale, rispetto alla quale appare pretestuosa e da non considerare ogni doglianza sollevata sulla scorta di rilievi meramente esplorativi, in quanto privi di un concreto riscontro atto a far dubitare fondamente della riferibilità al caso di specie delle attività attestate.
Privo di pregio – nei termini appena detti – è pure il rilievo circa lo scarto temporale tra i tentativi di notifica e la cura dei superiori adempimenti.
20. La raccomandata informativa è stata poi spedita all'indirizzo al tempo della ricorrente [v. ancora doc. n. 8), cit.] e l'atto che ne dà contezza non è un mero CP_2 riepilogo interno di , poiché reca il timbro dell'Ufficio postale. CP_3
Infine, la raccomandata risulta ritirata il 5 febbraio 2020, anche se da persona diversa dalla ricorrente.
Soccorre qui il principio per il quale, se risulta che l'atto è stato ricevuto ma non consta la qualità di chi lo ha preso, «l'atto è pur tuttavia valido» (Cass. 27 mag. 2011, n. 11708, dalla mass.) ed il destinatario medesimo (come è nel caso di specie), qualora intenda contrastare tali risultanze, è onerato di proporre querela di falso ex artt. 221 ss., c.p.c., ma deve anche – e a monte - «dimostrare… la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare» (Cass. 12 gen. 2012, n. 270, già
Id. 29 gen. 2008, n. 1906 ed altre).
21. Alla luce di tutto quanto sopra, i crediti contributivi riferiti all'annualità 2015 non erano prescritti quando è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
07120199044448329000= e la prescrizione non si è poi piú compiuta, in quanto l'odierna intimazione, come detto, è stata notificata l'11 giugno 2024.
22. La ricorrente contesta anche la debenza della contribuzione, senza però indicare alcun elemento a sostegno, una volta non contestata la sua iscrizione alla Gestione commercianti. La doglianza circa l'an della pretesa è dunque infondata ed ogni vizio formale (p. es., di motivazione) dell'avviso in esame è precluso per essere, come già detto, intervenuta questa opposizione oltre venti giorni dalla notifica dell'intimazione n.
07120249020718373000= (ritenendo che questo sia stato il primo momento in cui la ricorrente è venuta a conoscenza dell'avviso in esame).
In ogni caso, si osserva che l'avviso indica il regime giuridico delle sanzioni [art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388 del 2000].
Ogni doglianza circa il credito portato in questo avviso è pertanto da respingere.
Avviso sub C)
23. L'avviso in esame risulta notificato il 21 dicembre 2017 [v. docc. nn. 4)-4 bis),
CP_2
La cartolina riporta l'indicazione del numero di raccomandata corrispondente a quello dell'avviso ed è indirizzata alla ricorrente al suo indirizzo del tempo [v. doc. n. 8), CP_2
cit.].
24. In questo contesto, spettava alla ricorrente dimostrare che il plico non conteneva l'atto indicato.
E' stato infatti affermato che «…produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento» (Cass. 15 gen. 2025, n. 964).
La riproduzione informatica è di scadente qualità, ma, ai fini di considerarla sufficiente per ritenere comprovata la consegna, supplisce il principio affermato dalla giurisprudenza, in forza del quale la cartolina sottoscritta dall'agente postale comprova «sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna» (Cass., ord., n. 9552 del 2021, cit., in motivaz.), nel caso la ricorrente.
Appare inoltre priva di alcun pregio ogni deduzione in ordine alla non corrispondenza tra il formato dell'atto contenuto nel plico e quello prodotto in giudizio dall' atteso CP_2
che, in mancanza di concreti riscontri atti a far sorgere ragionevoli dubbi, è sufficiente rilevare l'identità del numero dell'avviso di addebito in entrambi i casi.
25. La notifica a suo tempo si deve dunque considerare come valida;
ogni doglianza su questo atto impositivo e sul credito in esso portato è dunque oggi preclusa;
inoltre, tenuto conto della successiva notifica nel 2020 dell'intimazione n. 07120199044448329000=, anche la prescrizione non si è maturata. L'opposizione avverso questo avviso di addebito va pertanto respinta.
Avviso sub D)
26. Si tratta di avviso a sua volta notificato il 21 dicembre 2017 [docc. nn. 5)-5 bis),
. CP_2
Valgono le medesime considerazioni di cui al caso C) ed anche l'opposizione avverso questo avviso di addebito va respinta.
Avviso sub F)
27. Si tratta di avviso notificato il 24 gennaio 2019 [docc. nn. 7)-7 bis), . CP_2
La notifica appare regolare;
valgono anche qui le medesime considerazioni di cui al caso C).
28. Questo avviso non è ricompreso nell'intimazione n. 07120199044448329000=, quindi il nuovo termine prescrizionale andava a scadere il 24 gennaio 2024.
Si deve però tener conto della normativa emergenziale da COVID-19, che ha inibito l'attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (v. d.l. n. 18 del 2020, cit., poi d.l. n. 34 del 2020, cit., d.l. n. 104 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 126 del 2020, d.l.
n. 125 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 159 del 2020, d.l. n. 137 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 176 del 2020, d.l. n. 183 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 21 del
2021, fino al d.l. n. 73 del 2021, conv., con modd., nella L. n. 106 del 2021, che ha abrogato pure il d.l. n. 99 del 2021).
Va anche richiamato, per la disciplina generale, l'art. 12, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale, al comma 1, ha disposto che, qualora sia prevista una sospensione dei termini di versamento e dei termini di adempimento, restano conseguentemente sospesi i «termini di prescrizione e decadenza in materia di … riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
La disposizione in parola non può essere intesa come riferita esclusivamente a crediti con versamenti in scadenza, giacché, proprio perché si parla di versamenti in scadenza, non essendo ancora decorsi questi termini, non avrebbe senso prevedere la sospensione anche del relativo contenzioso e della riscossione, che sono di là da venire.
In definitiva, considerando la sopraddetta sospensione, la prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata (11 giu. 2024), non si era compiuta.
Attesa la regolarità, a suo tempo, della notifica di questo atto impositivo, ogni doglianza sul medesimo e sul credito in esso portato è oggi preclusa.
L'impugnazione è dunque da rigettare.
Avviso sub E) 29. La notifica per compiuta giacenza è avvenuta il 30 agosto 2018 [docc. nn. 6)-6 bis),
. CP_2
Parte ricorrente lamenta che non sia stata riportata sulla busta dell'atto la specificazione della ragione per la quale non è potuta avvenire la consegna;
si tratta di rilievo che, però, non è in grado, a fronte dell'attestazione che la consegna non è avvenuta, da sé solo di far insorgere fondati dubbi di irregolarità del procedimento di notifica.
L'attestazione della compiuta giacenza, con data e firma dell'agente postale, è riportata sulla busta che riporta pure il numero di raccomandata, identico a quello contenuto nell'atto impositivo.
Ogni doglianza circa la mancanza di timbri datari o la presunta difformità dei codici a barre (tra quello di cui alla busta e quello di cui all'atto prodotto dall' è del tutto CP_2 irrilevante per, anche solo indiziariamente, far dubitare dell'identità (quale avviso di addebito, non tanto della sua veste grafica) tra l'atto contenuto nella busta e quello prodotto dall' CP_2
30. Le ragioni di doglianza devono pertanto essere respinte, la notifica è valida e la prescrizione, sempre considerando l'intimazione n. 07120199044448329000=, non si è maturata.
Inoltre, attesa la regolarità, a suo tempo, della notifica di questo atto impositivo, ogni doglianza sul medesimo e sul credito in esso portato è oggi preclusa.
L'opposizione va dunque respinta.
Avviso sub B)
31. La notifica è avvenuta per compiuta giacenza il 7 gennaio 2017 [docc. nn. 3)-3 bis),
CP_2
Valgono le medesime considerazioni di cui supra sub E).
Anche per questo avviso, l'opposizione va respinta.
32. Conclusivamente, tutti i motivi qui in esame sono infondati e da respingere.
33. Va aggiunto, a chiusura dell'esame dei motivi di ricorso, che le produzioni dei convenuti sono in formato telematico e che, per gli atti prodotti in copia, la giurisprudenza più recente, alla stregua del tenore dell'art. 2719, c.c., non ne ammette un generico disconoscimento rispetto all'originale.
E' stato infatti affermato che il disconoscimento, in primo luogo, non può essere totalizzante o generico, ma deve indicare ove e per quali specifiche ragioni sussisterebbe la non conformità e solo a quel punto sorge, per chi intende avvalersi della copia, l'onere di superare la contestazione (cosí Cass. 17 feb. 2015, n. 3122, Id. 2 set. 2016, n. 17526, Id., ord., 19 gen. 2018, n. 1250).
34. Nel caso, come detto, vengono avanzati, senza elementi circostanziali (ma solo formalistici, esplorativi, suggestivi), dubbi di conformità agli originali, di corrispondenza tra atti, di veridicità della datazione di attività svolte et similia.
Si ritengono quindi inammissibili e prive di pregio tutte le doglianze formulate in tali sensi da parte ricorrente.
DECISIONE - SPESE
35. Alla luce di quanto sopra, viene dichiarata l'inammissibilità per tardività dell'opposizione, per ragioni formali, avverso l'intimazione di pagamento n.
07120249020718373000=.
Nel resto – e nel merito dei crediti contributivi – l'opposizione viene respinta.
36. Le spese seguono la soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Ai fini liquidatori, si applica il d.m. n. 147 del 2022, tariffario della previdenza, fascia di valore da Euro 5.200,01=, riconoscimento del compenso per la 1ª, la 2ª e la 4ª fase dell'attività difensiva, riduzione di giustizia (art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014) del 50%.
Segue il dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando,
1) Dichiara inammissibile per tardività l'opposizione per ragioni formali avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249020718373000= di
[...]
; Controparte_7
2) Rigetta nel resto l'opposizione, anche nel merito circa la richiesta di accertamento negativo della sussistenza ed esigibilità dei crediti contributivi, per capitale ed accessori, portati negli avvisi si addebito nn. 37120160004767204000=, CP_2
37120160015338771000=, 37120170006552880000=,
37120170012455956000=, 37120180003057578000=,
37120180018392066000=;
3) Condanna parte ricorrente a rifondere ad Controparte_7
e ad le spese di lite, che liquida, per ciascuno dei
[...] CP_2 convenuti, in Euro 1.863,50= per competenze legali, oltre spese gen.li e, per la
Difesa di , anche C.P.A. ed Controparte_7
I.V.A. come per legge.
Si comunichi.
Cosí deciso in La Spezia, addí 07/04/2025.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)