Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3978 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. LO TURCO GRAZIELLA, come C.F._1
da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. PAGANO ANTONINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
02/12/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 18/01/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata la IG in data 08/12/2023; Per_1
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“Art. 1 I IGnori e concordano espressamente di Parte_1 Controparte_1
voler continuare a vivere separati e in tal senso si autorizzano reciprocamente a fissare la propria residenza e il proprio domicilio ove essi stessi vorranno. Con la sottoscrizione del presente attoi coniugi si obbligano a sottoscrivere qualsiasi autorizzazione e/o liberatoria richiesta dalla pubblica autorità per ottenere il rilascio di un autonomo passaporto per la minore. Ad ogni buon fine, i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio. Art. 2 La casa coniugale sita in Giardini
Naxos, Via Vittorio Emanuele, di esclusiva proprietà della IGnora , resterà a lei Pt_1
assegnata con i mobili che la arredano e la abiterà con la IG minore. Art. 3 La IG minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo quanto stabilito dalla L. 54/06, attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale ad entrambi, mentre resterà collocata stabilmente presso la madre nell'ex-casa coniugale, sita in Giardini in Via Vittorio Emanuele,
106. Il padre potrà vedere e tenere con sè la IG minore, considerata la tenera età della stessa, ogni giorno della settimana, compresi i festivi, per tre ore consecutive con rientro entro le
19.30, compatibilmente con gli impegni della bimba, (quali le ore di frequentazione in palestra, le eventuali e necessarie visite pediatriche e/o mediche, corsi di inglese etc.) e ad esclusione dei giorni in cui la bimba non starà bene. I giorni e gli orari di visita potranno essere modificati su accordo delle parti e per ragioni lavorative dei i genitori, tenendo conto delle eIGenze della minore. Art. 4 Che a partire dall'età di tre anni, sempre tenendo conto delle eIGenze della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la IG: - Controparte_1
a week-end alterni: dal pomeriggio del Sabato sino alla sera della domenica, entro le ore
22,00, provvedendo ad accompagnare la IG presso la madre;
- nel corso della settimana: nella settimana in cui il padre intrattiene la IG nel weekend, la tratterrà presso di sé anche un pomeriggio a settimana (da concordare ogni settimana secondo le rispettive eIGenze) dall'uscita da scuola ovvero dalle 16 fino a dopo la cena, entro le 22, provvedendo ad accompagnare la minore presso la madre. Nelle settimane in cui il padre invece non trattiene presso di sé la IG nel fine settimana, potrà trattenere la medesima con sé due giorni a settimana con un pernotto, da programmare di volta in volta in base agli impegni lavorativi di entrambi i genitori, provvedendo a riaccompagnare la IG presso la madre l'indomani mattina. - nei giorni di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ciascuno dei coniugi potrà tenere alternativamente la IG a pranzo o a cena, da concordare;
- nel periodo estivo i genitori potranno tenere la IG con sè per dieci giorni interi e consecutivi, nelle date che verranno concordate tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. In tale periodo, il coniuge temporaneamente collocatario potrà condurre la IG con sé per un corrispondente periodo di vacanza, con esclusione, solo per tale evenienza, del diritto di visita dell'altro genitore. Tuttavia, nel caso in cui la minore rimanga nel comprensorio di residenza,
l'altro genitore potrà visitare la IG con le modalità da concordare, con un minimo di un'ora al giorno;
- per la Festa del Papà e per il suo compleanno, questi potrà avere la IG per l'intera giornata con pernotto ed analogo diritto spetterà alla madre per la Festa della Mamma
e per il suo compleanno;
- il giorno del compleanno della IG, ed in occasione di qualsivoglia altro evento riguardante la stessa (prima comunione, cresima, etc.), i genitori hanno facoltà di concordare la partecipazione congiunta all'evento; nel caso di mancato accordo avranno diritto ad averla con sé per i festeggiamenti, un coniuge a pranzo e l'altro la sera;
2) nei periodi di permanenza della IG minore presso ciascun genitore, ognuno di essi eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) entrambi i genitori si impegnano affinché siano assicurati e conservati i rapporti IGnificativi della IG con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Art. 5 A titolo di contributo per il mantenimento della IG Per_1
stante la collocazione prevalente di essa presso la IGnora , e tenuto conto delle Pt_1
capacità reddituali di entrambi i coniugi il IGnor le corrisponderà, entro e Controparte_1
non oltre i primi cinque giorni del mese, a mezzo bonifico, la somma mensile di 400,00
(quattrocento/00), a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il contributo dovrà essere adeguato automaticamente di anno in anno in misura pari all'intera variazione in aumento, accertata dall'ISTAT. La IG.ra , avendo sufficienti redditi propri, rinuncia Pt_1
all'assegno di mantenimento. Art.
6 - Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, viaggi studio, sport, tempo libero, spese mediche e di cura ed in genere le spese di carattere straordinario )della minore verranno prese concordemente dai genitori. Il IGnor si impegna a corrispondere alla IGnora , nell'interesse della minore, il CP_1 Pt_1 50% di tutte le spese specialistiche, dentistiche, oculistiche, ortopediche o quant'altro si renderà necessario per la cura e la salute della IG, nonché spese scolastiche quali pagamento di rette di scuole private o tasse scolastiche, in particolare le spese relative ai buoni pasti delle scuole che la bimba frequenterà a partire dall'asilo nido, spese di baby sitter, acquisto di libri e materiale scolastico ed infine spese sostenute in occasione di comunione, cresima, ed altre cerimonie nonchè feste di compleanno della propria IG .Si precisa, inoltre, che ogni spesa sarà corrisposta solo se effettuata previo accordo con il coniuge e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale. Il IGnor dichiara espressamente di CP_1
rinunciare a favore della moglie alla corresponsione dell'assegno familiare e/o assegno unico o qualsivoglia assegno relativo alla IG, che sarà pertanto percepito dalla IGnora Pt_1
in qualità di genitore collocatario. Art. 7 I coniugi si danno vicendevolmente atto di non aver null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, salvo quanto innanzi stabilito nel presente ricorso avendo già provveduto a regolare i rapporti patrimoniali pregressi. Art.8 Ciascuno dei coniugi si obbliga a sostenere le spese relative alla presente procedura e le successive occorrende, nonché tutte le competenze ed onorari dovuti esclusivamente al proprio procuratore. I coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia”.
All'udienza del 21/05/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto
[...]
dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 18/01/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della 1° sez. civile, lì 22/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.