Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 3735/2023, riservata in decisione all'udienza del
16.4.2025 e vertente
TRA
Avv. (c.f. , rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Napoli alla Piazza Carlo
III n. 53
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. p.iva ), con sede in Roma al Viale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Europa n.190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ennio Magrì (c.f.
), presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Carducci n.19, è C.F._2
elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°3735/2023-sentenza
- 1 -
1.Con citazione ritualmente notificata in data 2.12.2021 opponeva Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli l'atto di precetto notificatole dall'avv. in Parte_1
forza del D.I. n.8314/2021, che aveva liquidato le spese legali in favore del procuratore nella misura di € 1.305,00 oltre oneri fiscali.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio l'avv. Parte_1
eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale in favore del
[...]
Giudice di Pace, stante il valore dell'importo precettato pari ad €1.769,93.
1.3 Il Tribunale di Napoli, con ordinanza n. 29527/2021, dichiarava la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di Pace di Napoli, e compensava tra le parti le spese di lite, in ragione della definizione del giudizio in rito.
1.4 Avverso il capo relativo alle spese di lite della pronuncia emessa in data 1.3.2023 l'avv.
, con atto di citazione notificato il 7.8.2023, ha proposto appello;
in Parte_1
particolare, ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c., co.2, non ricorrendo, nella specie,
“le altre e gravi eccezionali ragioni” in presenza delle quali il giudice può compensare le spese di lite, non integrate dalla natura meramente processuale della questione decisiva della controversia.
1.5 Con comparsa depositata in data 19.10.2023 si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel
[...]
merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.6 All'udienza del 16.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 7.8.2023, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata, non notificata, avvenuta in data 1.3.2023.
2.1 L'impugnazione interposta è, altresì, ammissibile in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 14205/2005), secondo cui, allorquando il gravame avverso il provvedimento sulla competenza sia circoscritto alla sola decisione sugli oneri giudiziari, esso non deve essere esperito nelle forme del regolamento di competenza, il cui ambito è limitato all'ipotesi in cui la parte impugni nello stesso atto sia
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la pronuncia sulla competenza sia la decisione sulle spese giudiziali, bensì mediante l'ordinario mezzo dell'appello.
2.2. L'appello è, nel merito, fondato.
L'art. 92 comma 2 cit. stabilisce, nel testo novellato dall'intervento di riforma recato dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione totale o parziale, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Corte ha osservato che, negli interventi normativi susseguitisi sull'art. 92 comma 2 c.p.c.
a partire dalla legge n. 263/2005, sia rintracciabile l'intento del legislatore di restringere sempre di più il perimetro del potere del giudice di compensare le spese di lite, lasciando, invece, alla più ampia estensione possibile l'applicazione della regola generale della soccombenza.
La progressiva delimitazione dell'ambito di ammissibilità della compensazione rinviene la sua evidente ratio nella volontà di rafforzare il principio di responsabilità di chi promuove una lite o resiste ad essa, al fine di conseguire un effetto deflativo sul contenzioso civile.
Il legislatore del 2014, ponendosi nel solco della tendenza restrittiva segnalata, ha circoscritto ulteriormente il perimetro della compensabilità delle spese, sostituendo alla clausola delle «gravi ed eccezionali ragioni» (introdotta dall'art. 45, comma 11, l. 18 giugno 2009, n. 69). le due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l'“assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
E, tuttavia, secondo la Corte Costituzionale, la rigidità delle due sole ipotesi tassative, considerate dalla norma, si pone(va) in contrasto con il parametro di cui all'art. 3 Cost., lasciando irragionevolmente fuori dalla previsione normativa altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
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La Corte ha osservato, in particolare, che “la prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze.
Le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate e come tali necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia”.
Alla luce del disposto normativo come "integrato" dalla sentenza "additiva” della Consulta, la compensazione delle spese, oltre che per soccombenza reciproca, è, dunque, prevista "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero in presenza- grazie, appunto, all'intervento della Corte delle leggi- di "analoghe" gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili nelle ipotesi di sopravvenienze relative alle questioni trattate in giudizio ovvero di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ..
Venendo al caso in esame, va innanzitutto chiarito che una soccombenza in senso tecnico è ravvisabile anche su una questione di natura processuale, non essendo la nozione limitata alle domande ed eccezioni “di merito”, sicché, non essendo stata impugnata da
[...]
la declinatoria di competenza resa dal Tribunale in favore del Giudice di Pace, Controparte_1
l'odierna appellata è da ritenere sul punto definitivamente “soccombente”.
Ciò posto, la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto “in rito” di una domanda non costituisce ex se una "grave ragione" per compensare le spese in deroga al criterio della soccombenza, allorquando, come nella specie, l'esito del giudizio avvenga in forza delle definizione di una questione non interessata da alcun mutamento sopravvenuto in fatto e/o in diritto rispetto al momento di incardinamento della lite.
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In particolare, un mutamento siffatto non può essere rappresentato, come sostenuto dall'odierna appellata, dalla qualificazione dell'opposizione a precetto, operata dal giudice in termini di opposizione all'esecuzione- con conseguente assoggettabilità della controversia alla competenza per valore del giudice di pace entro i limiti di € 5.000,00 ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 17 c.p.c- e non già come opposizione agli atti esecutivi, spettante alla competenza esclusiva del Tribunale quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Come è noto, la qualificazione della domanda è, sì, un'operazione riservata all'organo giudicante, ma da condurre, pur sempre, nei limiti dei fatti allegati dalla parte. La riconducibilità dell'opposizione a precetto proposta da ad Controparte_1
un'opposizione all'esecuzione, in virtù del tipo di vizio denunciato, era, dunque, elemento conoscibile e prevedibile da parte della stessa opponente ai fini della individuazione dell'ufficio giudiziario competente, senza che sul punto sia rintracciabile alcuna
“sopravvenienza”, che abbia modificato il criterio regolatore della questione decisiva del segmento processuale svoltosi innanzi al Tribunale ed esitato nel provvedimento impugnato.
Non sono, poi, idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni giustificative di una compensazione delle spese de quibus le circostanze addotte da sulla Controparte_1
scorrettezza del comportamento processuale dell'avv. , che ha coinvolto l'odierna Parte_1
appellata in numerosi altri giudizi fondati su precetti per compensi professionali maturati in procedimenti monitori intentati in maniera strumentale e defatigante, sì da lasciar ravvisare un vero e proprio abuso dello strumento processuale, nonché la sopravvenuta definizione con esito a sé favorevole, in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 142/2025 del
7.1.2015, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in forza del quale è stato notificato il precetto opposto nel presente giudizio.
Tali circostanze, invero, se apprezzabili ai fini del regolamento degli oneri di lite del giudizio “di merito” sull'opposizione a precetto, riassunto innanzi al Giudice di Pace a seguito della declinatoria di competenza del Tribunale, sono, di contro, inconferenti rispetto all'oggetto della presente impugnazione, che, come già sopra sottolineato, investe la sola questione processuale dell'erroneo incardinamento del giudizio ex art. 615 c.p.c. innanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente in forza di pronuncia sul punto non impugnata da e sulla quale quest'ultima è risultata, pertanto, definitivamente soccombente a CP_1
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda causa di una sua negligenza nella individuazione dell'ufficio giudiziario munito di potestas iudicandi. Come, infatti, già sopra evidenziato, la sopravvenienza apprezzabile al fine di compensare le spese di lite deve concernere la “questione trattata” in giudizio, ovverosia, nella specie, la questione di competenza, rispetto alla quale gli elementi offerti da
[...] rimangono indifferenti, riguardando, piuttosto, la soccombenza “sostanziale” Controparte_1
della controparte, che si assume aver dato causa con il suo comportamento a giudizi risultati infondati nel merito.
In conclusione, in riforma in parte qua della ordinanza impugnata, deve Controparte_1
essere condannata alle spese di lite del grado di giudizio svoltosi innanzi al Tribunale dichiaratosi incompetente.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali parametri sono determinati con riferimento ai minimi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 5.000,00, in considerazione del rilievo che la natura in rito della questione decisiva del grado, se inidonea a giustificare la compensazione, ben può essere apprezzata come elemento di concreta liquidazione dei compensi professionali spettanti alla parte vittoriosa, con esclusione della fase di trattazione-istruttoria, attesa la natura meramente documentale della causa.
3. Quanto alle spese del presente grado, la riforma dell'ordinanza impugnata limitatamente al capo sulle spese di lite implica che debba essere declinata, in modo peculiare, la regola secondo cui, in caso di modifica anche parziale della decisione gravata, debba procedersi ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (tra le molte, v. da ultimo Cass. 1 giugno 2016, n.
11423; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
Allorquando, infatti, la riforma interessi solo la decisione sulle spese, l'osservanza proprio di tali principi rende necessaria una scissione della valutazione, nel decidere sul punto,
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rispetto all'esito della pronuncia sul merito, in quanto, in tal caso, la responsabilità per la prosecuzione del processo dipende dalla fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (Cass. 602/2019).
In applicazione di tale principio le spese del presente grado seguono la soccombenza di e si liquidano in conformità alle regole sopra illustrate per la Controparte_1
determinazione dei compensi del primo grado
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza del Tribunale di
Napoli n.29527/2021, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condanna alla refusione, in favore dell'avv. , Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del primo grado, che liquida in € 852,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
b) condanna alla refusione, in favore dell'avv. , Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 147,00 per spese ed € 962,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Maria Teresa Onorato
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