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23 gennaio 2001
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1 gennaio 2025
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Art. 8. (Scuole di specializzazione) 1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea e' determinato ogni tre anni secondo le medesime modalita' previste per i medici dall' articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 , ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse gia' previste.
1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea e' determinato ogni tre anni secondo le medesime modalita' previste per i medici dall' articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 , ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse gia' previste.
1-bis. ((A decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 e' corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio e' corrisposta mensilmente dalle universita' presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle universita' delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.)) 1-ter. ((L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' abrogato)) .
Nota all' art. 8 :
- L' art. 35, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli), e' il seguente:
"Art. 35. - 1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'art. 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze della sanita' militare, nonche' d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2, sentito, per gli aspetti relativi alla sanita' militare, il Ministero della difesa.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola".
1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea e' determinato ogni tre anni secondo le medesime modalita' previste per i medici dall' articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 , ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse gia' previste.
1-bis. ((A decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 e' corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio e' corrisposta mensilmente dalle universita' presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle universita' delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.)) 1-ter. ((L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e' abrogato)) .
Nota all' art. 8 :
- L' art. 35, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli), e' il seguente:
"Art. 35. - 1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'art. 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze della sanita' militare, nonche' d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2, sentito, per gli aspetti relativi alla sanita' militare, il Ministero della difesa.
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola".
Commentari • 6
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 16.647846
[…] ad «un'ambiguità» della normativa di risulta: è stato infatti mantenuto il comma 2 dello stesso art. 3-bis, che stabilisce le modalità di erogazione delle borse di studio e che, sul punto, richiama le previsioni nazionali di cui all'art. 8 della legge n. 401 del 2000 e all'art. 35 del d.lgs. n. 368 del 1999. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 10
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 18/10/2021, n. 6830Provvedimento: […] Gli attori erano stati ammessi a tali scuole di specializzazione in forza dell'art. 8 legge n°401/2000 in cui si rinviava, ai fini della determinazione del numero dei soggetti annualmente iscrivibili all'art. 35 DLGs n° 368/99 che, contiene tra l'altro, la disciplina relativa ai medici specializzandi e che aveva abrogato il DlGs n° 257/91, con conseguente ridefinizione del trattamento economico dei medici specializzandi, in attuazione della direttiva CEE n° 82/76, la quale aveva previsto il diritto ad un'adeguata remunerazione, già quantificata in lire […] dell'art. 8 della legge n°401/2000, per violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione. […] Pertanto la questione di costituzionalità dell'art. 8 legge 401/2000 esula com- pletamente dal presente giudizio.Leggi di più...
- direttiva 93/16/CEE·
- legittimazione attiva·
- responsabilità da inadempimento a direttive comunitarie·
- contratto di formazione specialistica·
- arricchimento senza causa·
- principio di uguaglianza·
- direttiva 82/76/CEE·
- direttiva 2005/36/CEE·
- legittimazione passiva·
- questione di legittimità costituzionale·
- rinvio pregiudiziale Corte di Giustizia·
- specializzandi non medici