CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 820/2019 RGAC, vertente:
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cosenza, C.so C.F._1
Garibaldi, 2/T, presso lo studio dell'avv. Carmelinda De Marco che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
Appellata non costituita sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro - ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta - accogliere il presente gravame e, conseguentemente, ammettere i Mezzi di Prova come richiesti dall'attore in primo grado e replicati in questa Sede e, all'esito, condannare l' in p. l.r.p.-t. Controparte_1 [...]
[..
[...] Cassano allo Controparte_2
Ionio Via Ponte Nuovo - SEDE LEGALE - Viale Degli Alimena, 8 - 87100
Cosenza al risarcimento dei danni subiti quantificabili in euro 25.000,00. Il tutto con vittoria di Spese, Competenze ed Onorari di entrambi i Gradi del
Giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. >>.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
Contr
<< L'attore chiede la condanna dell' e dell al Controparte_3
risarcimento dei danni subiti, quantificati in 25.000,00, deducendo a fondamento della pretesa l'erroneità degli esami per lo screening di droghe urinarie eseguiti presso il laboratorio dell'Ospedale di Cassano allo Ionio, da cui è emersa la positività per alcune sostanze stupefacenti, in contrasto con gli esiti di esami svolti presso altre strutture. Deduce che da ciò sono conseguiti danni nella sua vita di relazione e in quella lavorativa.
L resiste alla domanda. CP_1
Precisato che L costituisce un'articolazione dell'azienda CP_3
sanitaria e non un soggetto autonomo e che la citazione e conseguente
Contr costituzione dell rende comunque integro il contraddittorio>>.
Con sentenza n. 2085 del 2018, emessa il 6 ottobre 2018 e pubblicata il 7 ottobre del 2018, il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda di parte attrice, con condanna alle spese del giudizio.
In particolare, il Tribunale osservava che la presunta erroneità degli esami tossicologici - insuscettibile di essere accertata per mezzo di c.t.u. - non aveva trovato riscontro in elementi probatori acquisiti al giudizio.
Segnatamente, non poteva ascriversi valore probante alle circostanze dedotte dall'attore, giacché “l'erroneità degli esami tossicologici eseguiti presso
l'azienda sanitaria convenuta, insuscettibile di accertamento a mezzo ctu, non è dimostrata dai contrastanti esiti di analoghi esami svolti presso
strutture, considerato che i referiti in atti non illustrano le modalità di
2 prelievo dei campioni, urinari o piliferi, esaminati (il verbale di prelievo del
12.12.14, peraltro laconico, non è correlato ad alcun referto), sicché non è dato ad essi conferire un grado di attendibilità sufficiente ad inficiare le risultanze degli esami svolti presso struttura pubblica”.
Il Tribunale ha ulteriormente evidenziato che, anche a prescindere da tali evidenze, la domanda non sarebbe stata, comunque, suscettibile di accoglimento, attesa la genericità dell'allegazione e la mancanza di prova del pregiudizio.
Il giudice di prime cure, sul punto, osservava che:
a) non era emerso il rapporto eziologico tra l'allontanamento dalla struttura e l'esito del test, essendo, al contrario, emerso il comportamento inadeguato del rispetto alla permanenza in struttura;
Parte_1
b) la perdita patrimoniale subita a seguito delle dimissioni dalla struttura non era comunque dimostrata e neanche illustrata nella sua effettiva consistenza;
c) non era neppure stata riscontrata la perdita di chances lavorative a causa di tali esiti;
d) non era emersa prova degli asserii danni psichici, essendosi l'attore limitato a produrre una richiesta di visita psichiatrica e una prescrizione di farmaci che in sé nulla dimostravano.
Né, tanto meno, le lacune nelle allegazioni potevano essere colmate dall'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e di prova testimoniale, non potendo tali richieste istruttorie sostituire l'onere di allegazione.
Ha proposto appello , affidando le sue censure a due Parte_1
motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, ha impugnato la seguente Parte_1
statuizione del Tribunale: <La erroneità degli esami tossicologici eseguiti presso l'azienda sanitaria convenuta, insuscettibile di accertamento a mezzo ctu, non è dimostrata dai contrastanti esiti di analoghi esami svolti presso strutture private, considerato che i referti in atti non illustrano le modalità di
prelievo dei campioni, urinari e piliferi, esaminati (il verbale di prelievo del
3 12.12.14, peraltro laconico, non è correlato ad alcun referto), sicchè non è
dato ad essi conferire un grado di attendibilità sufficiente ad inficiare le risultanze degli esami svolti presso struttura pubblica. La certificazione del
SERT di Crotone è sul punto irrilevante, in essa dandosi conto degli esami eseguiti in un periodo (compreso tra il 30.11.10 e 25.1.12) diverso da quello in cui si colloca la vicenda all'esame del Tribunale. Neanche è probante
l'esito del test eseguito presso l'Ospedale S. Giovanni di Dio di Crotone, in quanto effettuato in data non coincidente con quella dell'esame svolto presso
l' sulla base di un campione del 6.9.14. Peraltro, detto ultimo CP_1
esame ha rilevato l'eccedenza rispetto ai valori normali soltanto per metadone e creatinuria>>, contestandone gli assunti.
In particolare, l'appellante contesta quanto osservato circa le modalità di prelievo dei campioni presso strutture diverse, deducendo che - al contrario di quanto evidenziato dal giudice di prime cure - le modalità di effettuazione dei test sono state indicate e correttamente eseguite1.
Quanto alla attendibilità dei risultati, il , richiamando a sostegno Parte_1
giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato la richiesta di ctu, unico mezzo possibile per accertare e valutare il danno era stata disattesa dal Tribunale di
Cosenza2. 1 Così nell'atto di appello: << (…) quanto alle modalità di prelievo dei campioni urinari presso strutture diverse rispetto a quella convenuta in giudizio, deve rilevarsi che il verbale di prelievo del 12.12.2014 (Modello 5), richiamato dal Giudice di Prime
a firma del sanitario prelevatore, attesta “la corretta esecuzione del prelievo”. Pt_2
Al detto prelievo, contrariamente a quanto asserito nella Sentenza impugnata, risulta, correlato il referto del 17.12.2014 del Laboratorio Analisi Biomediche del Dr. N. Bilotta e C. Srl. Entrambi i documenti, infatti, riportano il medesimo numero di pratica (2764). Dal predetto referto emerge chiaramente l'assenza di oppiacei, eroina, e cannabinoidi, rilevando esclusivamente la presenza di metadone, utilizzato a scopi curativi. Si ribadisce, che con richiesta n. 12150240 inviato ed elaborato dal
Laboratorio di Biochimica – clinica, microbiologia e biologia molecolare Osp. Cassano allo Ionio, la medesima analisi veniva eseguita sul campione prelevato in data
12.12.2014 presso il di Cosenza, con esito diametralmente opposto, in quanto CP_3 positivo all'uso di oppiacei, metadone e cannabinoidi in eccesso rispetto ai valori normali >>. 2 Così nell'atto di appello: <Circa l'attendibilità degli esami svolti presso le predette strutture private, ritenute dal Giudice di prime cure non idonee ad inficiare le
4 In ogni caso, secondo la prospettazione dell'appellante, nel rigettare la domanda, il Tribunale avrebbe ignorato le allegazioni fornite, sebbene sufficienti ai fini della dimostrazione delle anomalie degli esami svolti dall CP_1
Invero, le analisi condotte dalle altre strutture, cui l'appellante si era rivolto, dimostravano l'assenza di riscontri di positività a sostanze psicotrope, considerato, oltretutto, la sottoposizione ad un esame pilifero, con esiti riferibili ad un periodo temporale persino precedente a quello di sottoposizione al prelievo presso il CP_3
Con il secondo motivo di appello, il ha impugnato, altresì, la Parte_1
seguente statuizione del Tribunale di Cosenza: << Anche prescindendo dalle considerazioni sin qui svolte, la domanda non potrebbe essere comunque accolta, attesa la genericità dell'allegazione e la mancanza di prova del pregiudizio. (… ) Infatti, anche la consulenza tecnica c.d. percipiente è ammissibile solo se la parte abbia assolto al proprio onere di allegazione;
allegazione che, in materia di danno biologico, non può risolversi nella mera enunciazione di disturbi generici, ma postula una concreta descrizione tecnica, tendenzialmente rimessa ad una documentazione medica di parte, delle patologie che si assumono essere state causate dall'evento dannoso e per il cui effettivo accertamento si chiede l'ammissione di consulenza tecnica
d'ufficio.. “Parimenti indimostrata, e comunque genericamente dedotta, è infine la situazione di emarginazione sociale conseguente alla vicenda in
risultanze degli esami svolti presso struttura pubblica, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 27574/2017 ha affermato che tanto la provenienza della certificazione medica da una struttura pubblica, quanto la sua asseverazione con giuramento, non costituiscono requisiti necessari perché essa possa essere presa in considerazione quale elemento di prova documentale a sostegno dei fatti allegati che richiedano un accertamento e/o una valutazione di tipo tecnico-scientifico sul piano sanitario, potendo al più incidere sull'attendibilità del suo contenuto. Detto accertamento tecnico-scientifico, veniva richiesto da parte attrice con memorie ex art.
183 VI co. cpc, sia mediante CTU medico legale sulla persona del Sig. , sia Parte_1 mediante prova testimoniale sui responsabili delle strutture private. La CTU richiesta dalla parte e non ammessa dal giudice a quo, anche secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, sarebbe stata l'unico mezzo possibile per accertare e valutare il danno allegato dall'attore >>.
5 oggetto >>, sostenendo l'erronea valutazione della documentazione offerta in giudizio.
Invero, sotto il profilo del lamentato danno psichico, l'appellante afferma di non essersi limitato ad allegare una mera richiesta di visita psichiatrica, ma di aver, al contrario, allegato documentazione di “erogazione prestazione visita psichiatrica” effettuata presso il “Dipartimento di Salute Mentale” della specialista dott.ssa Per_1
Sul punto, l'appellante ha dedotto ulteriormente che l'erronea diagnosi, anche ove non seguita da un peggioramento delle condizioni di salute, ha determinato, in ogni caso, un danno suscettibile di risarcimento.
Ha, in particolare, dedotto che:
a) << Nel caso di specie, infatti, proprio grazie alla certificazione non ritenuta utile dall'Ill.mo Giudice di prime cure, rilasciata dal SERT di
Crotone, relativa alla somministrazione del metadone, proseguita poi nel passaggio al SERT di Cosenza, palesa la nota cura per i casi di cura della
tossicodipendenza. Come noto, se il Sig. , fosse stato realmente Parte_1
positivo a tutte le altre sostanze, presenti a seguito degli accertamenti, il avrebbe dovuto bloccare la somministrazione del metadone, in quanto CP_3
inutile e dannosa, ai fini curativi della tossicodipendenza>>;
b) << Nel caso di specie, il doversi sottoporre ad ulteriori accertamenti presso laboratori pubblici e privati ed il ritorno all'interno del Dipartimento di Psichiatria, palesa dei disagi in capo all'odierno appellante che, al
contrario di quanto sostenuto da parte avversa, sono stati conseguenza delle problematiche relative tanto al vitto a all'alloggio che alla ricerca di un lavoro, nonché nelle relazioni sociali in genere>>.
L'appellante ha chiesto, in via istruttoria, l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e di prova testimoniale.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita l' sebbene CP_1
ritualmente citata in giudizio.
6 Con ordinanza del 18 febbraio del 2021, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibili, in quanto tardive, le richieste istruttorie dell'appellante ed all'udienza del 3.12.2024 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte - depositate note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell
[...]
che, pur ritualmente citata, non si è costituita Controparte_1
nel giudizio di appello.
2. L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
In effetti, la documentazione offerta in atti dall'odierno appellante, a sostegno delle sue deduzioni difensive, non appare sufficiente al fine di dimostrare l'erroneità del referto contestato né l'anomalia dei suoi risultati.
Giova evidenziare che il prelievo di campione biologico, cui si è sottoposto il in data 9 novembre del 2014 presso il S.E.R.T. di Crotone, è stato Parte_1
Cont analizzato dal laboratorio dell di Cosenza - dando esiti di positività ad oppiacei, metadone e cannabinoidi - nell'osservanza delle seguenti modalità:
“a) rilascio delle urine in apposito bagno con osservazione diretta da parte dell'operatore;
b) invio con codice personale (nome, cognome, data di nascita, data del prelievo urinario e numero progressivo) per come noto, inviati al
Laboratorio di Cassano allo Ionio per il tramite degli autisti dipendenti
Cont dell' ;
c) utilizzo di apposito contenitore refrigerante” (cfr. relazione CP_1
Dipartimento dipendenze Ser.T. via fiume n, 1 Cosenza, a firma della CP_4
dott.ssa . Persona_2
Tali modalità forniscono trasparenza circa la sicura riconducibilità del campione all'interessato nonché in ordine al mantenimento di sicuri standard
7 di campionamento e garantiscono, pertanto, secondo un criterio di preponderanza dell'evidenza, un risultato quanto più attendibile.
Analoghe garanzie non possono, invece, trarsi dagli ulteriori esami cui si è sottoposto il . Parte_1
In particolare, quest'ultimo si è sottoposto ai seguenti prelievi:
1) esame delle urine del 9 novembre 2014, “Ospedale S. Giovanni di Dio di
Crotone”;
2) esame delle urine del 12.12.2014 (nella stessa giornata del prelievo effettuato presso il , “Laboratorio Analisi Biomediche del dr. N. Bilotta e CP_3
C. srl”;
3) esame del capello del 24 novembre 2014, “Laboratorio di analisi cliniche
Morrone del dr. Bevilacqua & C. s.a.s.”. Pt_3
Dette analisi non rappresentano utile elemento di confronto per dimostrare l'erroneità e l'anomalia dell'originario referto, trattandosi, da un lato, di Cont rilievi afferenti a campioni diversi da quelli esaminati dall' e, dall'altro lato, laconici sotto il profilo delle modalità di acquisizione del campione stesso.
Non è, infatti, indicato se il campione è stato prelevato direttamente in laboratorio ovvero se, al contrario, è stato oggetto della prassi di campionamento generalmente osservata nei privati laboratori, ove di regola il campione è prelevato in autonomia dall'interessato e condotto direttamente in struttura per l'analisi.
Né, del resto, la circostanza che possano essere state eccezionalmente adoperate procedure diverse da quelle generalmente osservate costituisce elemento riscontrabile nella documentazione allegata.
Invero, al contrario di quanto prospettato dall'appellante, i referti a piè di pagina riportano la seguente dicitura “il Laboratorio si rende disponibile per ulteriori delucidazioni sui parametri di normalità e sulle metodiche utilizzate”, a riprova della circostanza che tali metodiche non sono specificamente indicate.
8 Peraltro, privo della valenza dimostrativa oggettiva, attribuita dal , Parte_1
deve considerarsi il referto dell'“Ospedale San Giovanni di Dio”, nel quale così si legge: “Trattasi di tests qualitativi. Per ottenere una conferma del risultato analitico è necessario un metodo più specifico. Quello di conferma più indicato è la gas-cromatografia/spettrometria di massa. Un risultato
negativo non significa necessariamente che il campione di urina sia privo di droga, in quanto potrebbe essere presente a concentrazione inferiore al livello di Cut-Off del test”, con la conseguenza che a tale analisi non può attribuirsi una maggiore attendibilità rispetto a quella che, invece, può
Cont riconoscersi all'esame effettuato dal laboratorio dell'
Né coglie nel segno l'ulteriore deduzione difensiva del in punto di Parte_1
referto relativo al prelievo pilifero che, a suo dire, sarebbe capace di dimostrare, attraverso una più ampia validità temporale, la circostanza della non assunzione di sostanze stupefacenti.
Sul punto, invero, possono svolgersi riflessioni analoghe a quelle già riservate alle altre analisi, essendo anch'esso referto rispetto al quale non può effettuarsi un sicuro giudizio di genuinità del campione, non essendo state palesate, neppure in questo caso, le modalità di prelevamento e campionamento.
Alla luce di tali considerazioni, in assenza di sufficienti elementi probatori, può ragionevolmente ritenersi che l dipartimento non CP_1 CP_3
sia incorsa in alcun “errore medico” in ordine ai risultati tossicologici.
Né l'insufficiente portata probatoria degli elementi allegati dal Parte_1
avrebbe potuto essere colmata dall'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che, nella specie, avrebbe assurto a mero strumento di indagine esplorativa3.
9 Al di là di tali assorbenti considerazioni, anche a voler ritenere sussistente,
Cont soltanto per ipotesi, l'integrazione di un errore a carico dell' non potrebbero comunque ravvisarsi, nella fattispecie in esame, secondo quanto esattamente rilevato dal primo giudice, gli estremi ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno lamentato dall'appellante, non avendo quest'ultimo, come era suo onere fare, fornito prova del danno-conseguenza.
Invero, le conseguenze pregiudizievoli connesse causalmente, dal , Parte_1
all'errore nel quale sarebbe incorsa l'Asp, non hanno trovato alcun riscontro.
L'appellante si è, infatti, limitato a richiamare genericamente l'insorgenza di un danno psichico e “problematiche relative tanto al vitto a all'alloggio che alla ricerca di un lavoro, nonché nelle relazioni sociali in genere”.
Sul punto, dall'esame della documentazione in atti, è emerso, piuttosto, che i disagi invocati dal siano connessi a fattori alternativi descritti, Parte_1
peraltro, nella relazione del a firma del direttore con CP_3 Persona_3
dichiarazioni non specificamente contestate dall'odierno appellante.
Nella citata relazione, così si legge:
1) “In data 8/1/2014 il sig. si rendeva protagonista di una rissa ai Parte_1
danni di un altro ospite per la quale si richiedeva l'intervento urgente delle forze dell'ordine (…)”;
2) “In data 30/6/2014 lo stesso, dopo innumerevoli richiami verbali, veniva ripreso in forma scritta per il disturbo arrecato con l'utilizzo di eccessivi dispositivi elettronici ed acustici durante il giorno e la notte (…)”;
3) In data 1/9/2014 contestata la complessità dei fattori che rendevano chiaramente problematica la permanenza del nominato nella struttura di accoglienza e provata la sua assoluta indolenza e mendacità nella ricerca di un'opportunità di lavoro, si formalizzavano le sue dimissioni definitive entro il 30/9/2014”.
essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”.
10 Tali eventi, temporalmente antecedenti rispetto al prelievo del campione biologico del 12 novembre 2014, escludono il collegamento eziologico tra le dimissioni - e, quindi, la perdita del vitto e dell'alloggio da parte del
- e l'esito del prelievo stesso, essendo piuttosto tale conseguenza Parte_1
riconducibile alla condotta inadeguata ed irrispettosa delle regole posta in essere da quest'ultimo.
Parimenti priva di riscontro probatorio è la presunta difficoltà del Parte_1
nella ricerca di un lavoro, non essendo stato allegato alcun tentativo effettivamente intrapreso, da parte dello stesso, nel procacciamento di un'occupazione.
Né, infine, sono emersi elementi, sia pure sotto forma indiziaria, delle presunte conseguenze psichiche invocate dall'appellante che, in ogni caso ed in ipotesi, non sarebbero state, comunque, riconducibili alle analisi svolte presso il laboratorio.
A sostegno delle sue deduzioni, infatti, il si è limitato ad allegare Parte_1
una “prescrizione per visita psichiatrica” datata “12 giugno 2014”, quindi, in periodo antecedente rispetto all'effettuazione del test tossicologico del 12 novembre 2014.
Consegue che, anche a voler ritenere che il abbia effettive Parte_1
difficoltà di matrice psichiatrica, si tratterebbe, in ogni caso, di difficoltà sorte antecedentemente e non anche a seguito dell'acquisita conoscenza dei risultati del test tossicologico.
3. Nulla sulle spese del grado, essendo l Controparte_1
rimasta contumace.
[...]
Il rigetto integrale dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. 13055/2018).
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
dell , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
2085/2018 del 7 ottobre 2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese del grado;
-dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro,
Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 16.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 19631/ 2020: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne
l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 820/2019 RGAC, vertente:
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cosenza, C.so C.F._1
Garibaldi, 2/T, presso lo studio dell'avv. Carmelinda De Marco che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello;
Appellante
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
Appellata non costituita sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro - ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta - accogliere il presente gravame e, conseguentemente, ammettere i Mezzi di Prova come richiesti dall'attore in primo grado e replicati in questa Sede e, all'esito, condannare l' in p. l.r.p.-t. Controparte_1 [...]
[..
[...] Cassano allo Controparte_2
Ionio Via Ponte Nuovo - SEDE LEGALE - Viale Degli Alimena, 8 - 87100
Cosenza al risarcimento dei danni subiti quantificabili in euro 25.000,00. Il tutto con vittoria di Spese, Competenze ed Onorari di entrambi i Gradi del
Giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. >>.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata:
Contr
<< L'attore chiede la condanna dell' e dell al Controparte_3
risarcimento dei danni subiti, quantificati in 25.000,00, deducendo a fondamento della pretesa l'erroneità degli esami per lo screening di droghe urinarie eseguiti presso il laboratorio dell'Ospedale di Cassano allo Ionio, da cui è emersa la positività per alcune sostanze stupefacenti, in contrasto con gli esiti di esami svolti presso altre strutture. Deduce che da ciò sono conseguiti danni nella sua vita di relazione e in quella lavorativa.
L resiste alla domanda. CP_1
Precisato che L costituisce un'articolazione dell'azienda CP_3
sanitaria e non un soggetto autonomo e che la citazione e conseguente
Contr costituzione dell rende comunque integro il contraddittorio>>.
Con sentenza n. 2085 del 2018, emessa il 6 ottobre 2018 e pubblicata il 7 ottobre del 2018, il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda di parte attrice, con condanna alle spese del giudizio.
In particolare, il Tribunale osservava che la presunta erroneità degli esami tossicologici - insuscettibile di essere accertata per mezzo di c.t.u. - non aveva trovato riscontro in elementi probatori acquisiti al giudizio.
Segnatamente, non poteva ascriversi valore probante alle circostanze dedotte dall'attore, giacché “l'erroneità degli esami tossicologici eseguiti presso
l'azienda sanitaria convenuta, insuscettibile di accertamento a mezzo ctu, non è dimostrata dai contrastanti esiti di analoghi esami svolti presso
strutture, considerato che i referiti in atti non illustrano le modalità di
2 prelievo dei campioni, urinari o piliferi, esaminati (il verbale di prelievo del
12.12.14, peraltro laconico, non è correlato ad alcun referto), sicché non è dato ad essi conferire un grado di attendibilità sufficiente ad inficiare le risultanze degli esami svolti presso struttura pubblica”.
Il Tribunale ha ulteriormente evidenziato che, anche a prescindere da tali evidenze, la domanda non sarebbe stata, comunque, suscettibile di accoglimento, attesa la genericità dell'allegazione e la mancanza di prova del pregiudizio.
Il giudice di prime cure, sul punto, osservava che:
a) non era emerso il rapporto eziologico tra l'allontanamento dalla struttura e l'esito del test, essendo, al contrario, emerso il comportamento inadeguato del rispetto alla permanenza in struttura;
Parte_1
b) la perdita patrimoniale subita a seguito delle dimissioni dalla struttura non era comunque dimostrata e neanche illustrata nella sua effettiva consistenza;
c) non era neppure stata riscontrata la perdita di chances lavorative a causa di tali esiti;
d) non era emersa prova degli asserii danni psichici, essendosi l'attore limitato a produrre una richiesta di visita psichiatrica e una prescrizione di farmaci che in sé nulla dimostravano.
Né, tanto meno, le lacune nelle allegazioni potevano essere colmate dall'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio e di prova testimoniale, non potendo tali richieste istruttorie sostituire l'onere di allegazione.
Ha proposto appello , affidando le sue censure a due Parte_1
motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, ha impugnato la seguente Parte_1
statuizione del Tribunale: <La erroneità degli esami tossicologici eseguiti presso l'azienda sanitaria convenuta, insuscettibile di accertamento a mezzo ctu, non è dimostrata dai contrastanti esiti di analoghi esami svolti presso strutture private, considerato che i referti in atti non illustrano le modalità di
prelievo dei campioni, urinari e piliferi, esaminati (il verbale di prelievo del
3 12.12.14, peraltro laconico, non è correlato ad alcun referto), sicchè non è
dato ad essi conferire un grado di attendibilità sufficiente ad inficiare le risultanze degli esami svolti presso struttura pubblica. La certificazione del
SERT di Crotone è sul punto irrilevante, in essa dandosi conto degli esami eseguiti in un periodo (compreso tra il 30.11.10 e 25.1.12) diverso da quello in cui si colloca la vicenda all'esame del Tribunale. Neanche è probante
l'esito del test eseguito presso l'Ospedale S. Giovanni di Dio di Crotone, in quanto effettuato in data non coincidente con quella dell'esame svolto presso
l' sulla base di un campione del 6.9.14. Peraltro, detto ultimo CP_1
esame ha rilevato l'eccedenza rispetto ai valori normali soltanto per metadone e creatinuria>>, contestandone gli assunti.
In particolare, l'appellante contesta quanto osservato circa le modalità di prelievo dei campioni presso strutture diverse, deducendo che - al contrario di quanto evidenziato dal giudice di prime cure - le modalità di effettuazione dei test sono state indicate e correttamente eseguite1.
Quanto alla attendibilità dei risultati, il , richiamando a sostegno Parte_1
giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato la richiesta di ctu, unico mezzo possibile per accertare e valutare il danno era stata disattesa dal Tribunale di
Cosenza2. 1 Così nell'atto di appello: << (…) quanto alle modalità di prelievo dei campioni urinari presso strutture diverse rispetto a quella convenuta in giudizio, deve rilevarsi che il verbale di prelievo del 12.12.2014 (Modello 5), richiamato dal Giudice di Prime
a firma del sanitario prelevatore, attesta “la corretta esecuzione del prelievo”. Pt_2
Al detto prelievo, contrariamente a quanto asserito nella Sentenza impugnata, risulta, correlato il referto del 17.12.2014 del Laboratorio Analisi Biomediche del Dr. N. Bilotta e C. Srl. Entrambi i documenti, infatti, riportano il medesimo numero di pratica (2764). Dal predetto referto emerge chiaramente l'assenza di oppiacei, eroina, e cannabinoidi, rilevando esclusivamente la presenza di metadone, utilizzato a scopi curativi. Si ribadisce, che con richiesta n. 12150240 inviato ed elaborato dal
Laboratorio di Biochimica – clinica, microbiologia e biologia molecolare Osp. Cassano allo Ionio, la medesima analisi veniva eseguita sul campione prelevato in data
12.12.2014 presso il di Cosenza, con esito diametralmente opposto, in quanto CP_3 positivo all'uso di oppiacei, metadone e cannabinoidi in eccesso rispetto ai valori normali >>. 2 Così nell'atto di appello: <Circa l'attendibilità degli esami svolti presso le predette strutture private, ritenute dal Giudice di prime cure non idonee ad inficiare le
4 In ogni caso, secondo la prospettazione dell'appellante, nel rigettare la domanda, il Tribunale avrebbe ignorato le allegazioni fornite, sebbene sufficienti ai fini della dimostrazione delle anomalie degli esami svolti dall CP_1
Invero, le analisi condotte dalle altre strutture, cui l'appellante si era rivolto, dimostravano l'assenza di riscontri di positività a sostanze psicotrope, considerato, oltretutto, la sottoposizione ad un esame pilifero, con esiti riferibili ad un periodo temporale persino precedente a quello di sottoposizione al prelievo presso il CP_3
Con il secondo motivo di appello, il ha impugnato, altresì, la Parte_1
seguente statuizione del Tribunale di Cosenza: << Anche prescindendo dalle considerazioni sin qui svolte, la domanda non potrebbe essere comunque accolta, attesa la genericità dell'allegazione e la mancanza di prova del pregiudizio. (… ) Infatti, anche la consulenza tecnica c.d. percipiente è ammissibile solo se la parte abbia assolto al proprio onere di allegazione;
allegazione che, in materia di danno biologico, non può risolversi nella mera enunciazione di disturbi generici, ma postula una concreta descrizione tecnica, tendenzialmente rimessa ad una documentazione medica di parte, delle patologie che si assumono essere state causate dall'evento dannoso e per il cui effettivo accertamento si chiede l'ammissione di consulenza tecnica
d'ufficio.. “Parimenti indimostrata, e comunque genericamente dedotta, è infine la situazione di emarginazione sociale conseguente alla vicenda in
risultanze degli esami svolti presso struttura pubblica, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 27574/2017 ha affermato che tanto la provenienza della certificazione medica da una struttura pubblica, quanto la sua asseverazione con giuramento, non costituiscono requisiti necessari perché essa possa essere presa in considerazione quale elemento di prova documentale a sostegno dei fatti allegati che richiedano un accertamento e/o una valutazione di tipo tecnico-scientifico sul piano sanitario, potendo al più incidere sull'attendibilità del suo contenuto. Detto accertamento tecnico-scientifico, veniva richiesto da parte attrice con memorie ex art.
183 VI co. cpc, sia mediante CTU medico legale sulla persona del Sig. , sia Parte_1 mediante prova testimoniale sui responsabili delle strutture private. La CTU richiesta dalla parte e non ammessa dal giudice a quo, anche secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, sarebbe stata l'unico mezzo possibile per accertare e valutare il danno allegato dall'attore >>.
5 oggetto >>, sostenendo l'erronea valutazione della documentazione offerta in giudizio.
Invero, sotto il profilo del lamentato danno psichico, l'appellante afferma di non essersi limitato ad allegare una mera richiesta di visita psichiatrica, ma di aver, al contrario, allegato documentazione di “erogazione prestazione visita psichiatrica” effettuata presso il “Dipartimento di Salute Mentale” della specialista dott.ssa Per_1
Sul punto, l'appellante ha dedotto ulteriormente che l'erronea diagnosi, anche ove non seguita da un peggioramento delle condizioni di salute, ha determinato, in ogni caso, un danno suscettibile di risarcimento.
Ha, in particolare, dedotto che:
a) << Nel caso di specie, infatti, proprio grazie alla certificazione non ritenuta utile dall'Ill.mo Giudice di prime cure, rilasciata dal SERT di
Crotone, relativa alla somministrazione del metadone, proseguita poi nel passaggio al SERT di Cosenza, palesa la nota cura per i casi di cura della
tossicodipendenza. Come noto, se il Sig. , fosse stato realmente Parte_1
positivo a tutte le altre sostanze, presenti a seguito degli accertamenti, il avrebbe dovuto bloccare la somministrazione del metadone, in quanto CP_3
inutile e dannosa, ai fini curativi della tossicodipendenza>>;
b) << Nel caso di specie, il doversi sottoporre ad ulteriori accertamenti presso laboratori pubblici e privati ed il ritorno all'interno del Dipartimento di Psichiatria, palesa dei disagi in capo all'odierno appellante che, al
contrario di quanto sostenuto da parte avversa, sono stati conseguenza delle problematiche relative tanto al vitto a all'alloggio che alla ricerca di un lavoro, nonché nelle relazioni sociali in genere>>.
L'appellante ha chiesto, in via istruttoria, l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e di prova testimoniale.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita l' sebbene CP_1
ritualmente citata in giudizio.
6 Con ordinanza del 18 febbraio del 2021, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibili, in quanto tardive, le richieste istruttorie dell'appellante ed all'udienza del 3.12.2024 - sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte - depositate note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell
[...]
che, pur ritualmente citata, non si è costituita Controparte_1
nel giudizio di appello.
2. L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
In effetti, la documentazione offerta in atti dall'odierno appellante, a sostegno delle sue deduzioni difensive, non appare sufficiente al fine di dimostrare l'erroneità del referto contestato né l'anomalia dei suoi risultati.
Giova evidenziare che il prelievo di campione biologico, cui si è sottoposto il in data 9 novembre del 2014 presso il S.E.R.T. di Crotone, è stato Parte_1
Cont analizzato dal laboratorio dell di Cosenza - dando esiti di positività ad oppiacei, metadone e cannabinoidi - nell'osservanza delle seguenti modalità:
“a) rilascio delle urine in apposito bagno con osservazione diretta da parte dell'operatore;
b) invio con codice personale (nome, cognome, data di nascita, data del prelievo urinario e numero progressivo) per come noto, inviati al
Laboratorio di Cassano allo Ionio per il tramite degli autisti dipendenti
Cont dell' ;
c) utilizzo di apposito contenitore refrigerante” (cfr. relazione CP_1
Dipartimento dipendenze Ser.T. via fiume n, 1 Cosenza, a firma della CP_4
dott.ssa . Persona_2
Tali modalità forniscono trasparenza circa la sicura riconducibilità del campione all'interessato nonché in ordine al mantenimento di sicuri standard
7 di campionamento e garantiscono, pertanto, secondo un criterio di preponderanza dell'evidenza, un risultato quanto più attendibile.
Analoghe garanzie non possono, invece, trarsi dagli ulteriori esami cui si è sottoposto il . Parte_1
In particolare, quest'ultimo si è sottoposto ai seguenti prelievi:
1) esame delle urine del 9 novembre 2014, “Ospedale S. Giovanni di Dio di
Crotone”;
2) esame delle urine del 12.12.2014 (nella stessa giornata del prelievo effettuato presso il , “Laboratorio Analisi Biomediche del dr. N. Bilotta e CP_3
C. srl”;
3) esame del capello del 24 novembre 2014, “Laboratorio di analisi cliniche
Morrone del dr. Bevilacqua & C. s.a.s.”. Pt_3
Dette analisi non rappresentano utile elemento di confronto per dimostrare l'erroneità e l'anomalia dell'originario referto, trattandosi, da un lato, di Cont rilievi afferenti a campioni diversi da quelli esaminati dall' e, dall'altro lato, laconici sotto il profilo delle modalità di acquisizione del campione stesso.
Non è, infatti, indicato se il campione è stato prelevato direttamente in laboratorio ovvero se, al contrario, è stato oggetto della prassi di campionamento generalmente osservata nei privati laboratori, ove di regola il campione è prelevato in autonomia dall'interessato e condotto direttamente in struttura per l'analisi.
Né, del resto, la circostanza che possano essere state eccezionalmente adoperate procedure diverse da quelle generalmente osservate costituisce elemento riscontrabile nella documentazione allegata.
Invero, al contrario di quanto prospettato dall'appellante, i referti a piè di pagina riportano la seguente dicitura “il Laboratorio si rende disponibile per ulteriori delucidazioni sui parametri di normalità e sulle metodiche utilizzate”, a riprova della circostanza che tali metodiche non sono specificamente indicate.
8 Peraltro, privo della valenza dimostrativa oggettiva, attribuita dal , Parte_1
deve considerarsi il referto dell'“Ospedale San Giovanni di Dio”, nel quale così si legge: “Trattasi di tests qualitativi. Per ottenere una conferma del risultato analitico è necessario un metodo più specifico. Quello di conferma più indicato è la gas-cromatografia/spettrometria di massa. Un risultato
negativo non significa necessariamente che il campione di urina sia privo di droga, in quanto potrebbe essere presente a concentrazione inferiore al livello di Cut-Off del test”, con la conseguenza che a tale analisi non può attribuirsi una maggiore attendibilità rispetto a quella che, invece, può
Cont riconoscersi all'esame effettuato dal laboratorio dell'
Né coglie nel segno l'ulteriore deduzione difensiva del in punto di Parte_1
referto relativo al prelievo pilifero che, a suo dire, sarebbe capace di dimostrare, attraverso una più ampia validità temporale, la circostanza della non assunzione di sostanze stupefacenti.
Sul punto, invero, possono svolgersi riflessioni analoghe a quelle già riservate alle altre analisi, essendo anch'esso referto rispetto al quale non può effettuarsi un sicuro giudizio di genuinità del campione, non essendo state palesate, neppure in questo caso, le modalità di prelevamento e campionamento.
Alla luce di tali considerazioni, in assenza di sufficienti elementi probatori, può ragionevolmente ritenersi che l dipartimento non CP_1 CP_3
sia incorsa in alcun “errore medico” in ordine ai risultati tossicologici.
Né l'insufficiente portata probatoria degli elementi allegati dal Parte_1
avrebbe potuto essere colmata dall'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che, nella specie, avrebbe assurto a mero strumento di indagine esplorativa3.
9 Al di là di tali assorbenti considerazioni, anche a voler ritenere sussistente,
Cont soltanto per ipotesi, l'integrazione di un errore a carico dell' non potrebbero comunque ravvisarsi, nella fattispecie in esame, secondo quanto esattamente rilevato dal primo giudice, gli estremi ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno lamentato dall'appellante, non avendo quest'ultimo, come era suo onere fare, fornito prova del danno-conseguenza.
Invero, le conseguenze pregiudizievoli connesse causalmente, dal , Parte_1
all'errore nel quale sarebbe incorsa l'Asp, non hanno trovato alcun riscontro.
L'appellante si è, infatti, limitato a richiamare genericamente l'insorgenza di un danno psichico e “problematiche relative tanto al vitto a all'alloggio che alla ricerca di un lavoro, nonché nelle relazioni sociali in genere”.
Sul punto, dall'esame della documentazione in atti, è emerso, piuttosto, che i disagi invocati dal siano connessi a fattori alternativi descritti, Parte_1
peraltro, nella relazione del a firma del direttore con CP_3 Persona_3
dichiarazioni non specificamente contestate dall'odierno appellante.
Nella citata relazione, così si legge:
1) “In data 8/1/2014 il sig. si rendeva protagonista di una rissa ai Parte_1
danni di un altro ospite per la quale si richiedeva l'intervento urgente delle forze dell'ordine (…)”;
2) “In data 30/6/2014 lo stesso, dopo innumerevoli richiami verbali, veniva ripreso in forma scritta per il disturbo arrecato con l'utilizzo di eccessivi dispositivi elettronici ed acustici durante il giorno e la notte (…)”;
3) In data 1/9/2014 contestata la complessità dei fattori che rendevano chiaramente problematica la permanenza del nominato nella struttura di accoglienza e provata la sua assoluta indolenza e mendacità nella ricerca di un'opportunità di lavoro, si formalizzavano le sue dimissioni definitive entro il 30/9/2014”.
essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”.
10 Tali eventi, temporalmente antecedenti rispetto al prelievo del campione biologico del 12 novembre 2014, escludono il collegamento eziologico tra le dimissioni - e, quindi, la perdita del vitto e dell'alloggio da parte del
- e l'esito del prelievo stesso, essendo piuttosto tale conseguenza Parte_1
riconducibile alla condotta inadeguata ed irrispettosa delle regole posta in essere da quest'ultimo.
Parimenti priva di riscontro probatorio è la presunta difficoltà del Parte_1
nella ricerca di un lavoro, non essendo stato allegato alcun tentativo effettivamente intrapreso, da parte dello stesso, nel procacciamento di un'occupazione.
Né, infine, sono emersi elementi, sia pure sotto forma indiziaria, delle presunte conseguenze psichiche invocate dall'appellante che, in ogni caso ed in ipotesi, non sarebbero state, comunque, riconducibili alle analisi svolte presso il laboratorio.
A sostegno delle sue deduzioni, infatti, il si è limitato ad allegare Parte_1
una “prescrizione per visita psichiatrica” datata “12 giugno 2014”, quindi, in periodo antecedente rispetto all'effettuazione del test tossicologico del 12 novembre 2014.
Consegue che, anche a voler ritenere che il abbia effettive Parte_1
difficoltà di matrice psichiatrica, si tratterebbe, in ogni caso, di difficoltà sorte antecedentemente e non anche a seguito dell'acquisita conoscenza dei risultati del test tossicologico.
3. Nulla sulle spese del grado, essendo l Controparte_1
rimasta contumace.
[...]
Il rigetto integrale dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. 13055/2018).
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
dell , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.
2085/2018 del 7 ottobre 2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore;
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese del grado;
-dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro,
Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 16.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 19631/ 2020: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne
l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve