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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 541/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 541/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Parte_1
Thovex n. 185 e la legalmente rappresentata dalla Sig.ra Parte_2
nata ad [...] l'[...] con sede in La Thuile Fraz. Thovex n. 185 ed elettivamente Parte_3 domiciliati in Aosta, Via B. Festaz n. 29 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano SCIULLI (C.F.
) che li rappresenta e difende anche con poteri disgiunti unitamente all'Avvocato C.F._1
Jacques FOSSON giusta procura allegata ex art. 83, 3°co., cpc, all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. Controparte_1
), con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, , rappresentata e difesa, in via congiunta e disgiunta fra loro, gli avvocati CP_2
Riccardo Jans (cf ), Francesco Pastorino (cf ) e Massimiliano C.F._2 C.F._3
Cadin (cf dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso l'Avvocatura C.F._4 regionale in Aosta, Piazza Deffeyes, n.1, giusta procura alle liti su foglio a parte, da intendersi in calce al presente atto parte appellata
pagina 1 di 8 Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione – Appello avverso sentenza del Tribunale di
Aosta n. 322/2022
CONCLUSIONI Per parte appellante: IN PRINCIPALITA': - Dichiarare inesistente e/o nulla e/o annullare l'ordinanza di ingiunzione impugnata Prot. N. 7184/5/S.A. Prat. N. 215/17 SA-R emessa dalla Controparte_3
e notificata ai ricorrenti. - Visto l'art 14 l. 689/1981 dichiarare estinto l'obbligazione di
[...] pagamento di cui all'ordinanza impugnata IN VIA DI SUBORDINE Ridurre l'importo della sanzione al minimo edittale di cui al secondo comma dell'art. 132 D. Lgs. 152/2006 Con il favore delle spese di lite
Per parte appellata: respingersi il ricorso per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione del Presidente della Regione prot. n. 7184/5/SA del 17/06/2022, confermando, per l'effetto, integralmente il provvedimento opposto anche per quanto concerne l'entità della sanzione irrogata
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza-ingiunzione prot. n. 7184/5/S.A. del 17.06.2022, il Presidente della Controparte_3
ha ingiunto al sig. e alla in solido
[...] Parte_1 Controparte_4 tra loro, il pagamento della somma di € 6.000,00 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, in relazione all'accertamento di scarichi non autorizzati presso l'alpeggio Orgères nel Comune di La Thuile. In particolare, a seguito di un'ispezione effettuata il 24.08.2017 dal Corpo Forestale della , era CP_3 emerso che le acque reflue provenienti dai servizi igienici dei locali ad uso abitativo, dal lavandino per il lavaggio delle attrezzature e dalla griglia per la raccolta delle acque di lavaggio dei pavimenti della casera convergevano in una fossa imhoff – id est una vasca settica utilizzata per il trattamento dei liquami nei piccoli o medi impianti di depurazione – interrata posta più a valle, il cui scarico - attivo al momento del controllo e recapitante in un ruscelletto - non risultava autorizzato. Nel rivolo erano stati riscontrati evidenti sedimenti depositati sul fondo. Gli accertatori avevano inoltre rilevato che, poco più a valle, era presente un secondo stabile di proprietà del sig. , in precedenza adibito ad agriturismo, nel cui piano inferiore era stato Parte_1 rinvenuto un locale adibito a magazzino ed utilizzato per la salatura e la stagionatura dei formaggi prodotti nella suddetta casera, munito di rubinetti per l'acqua calda e fredda, le cui acque di scarico venivano convogliate presumibilmente nel sottosuolo, non essendo stati reperiti punti di scarico in superficie. Dalla planimetria annessa ad una autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue trattate domestiche provenienti dall'insediamento adibito ad agriturismo, scaduta il 18.5.2015, risultava essere presente una fossa imhoff che di fatto, in sede di sopralluogo, non era stata reperita come tale, essendo stati individuati unicamente dei pozzetti posti ad una quota superiore rispetto al sottostante magazzino in uso. L'ordinanza dava atto che l'autorizzazione allo scarico esistente era scaduta nel 2015 e che la fossa imhoff presente in loco non era stata reperita come tale. 1.1 Avverso detta ordinanza-ingiunzione proponevano opposizione ex artt. 22 della l. 1981 n. 689 e 6 del d.lgs. 2011 n. 150 il sig. e la innanzi al Parte_1 Controparte_4
Tribunale di Aosta. Nel ricorso in opposizione gli opponenti deducevano: a) l'inesistenza/nullità dell'ordinanza per difetto di sottoscrizione;
b) la nullità per totale difetto di motivazione;
c) la nullità per pagina 2 di 8 omessa indicazione delle tempistiche procedimentali;
d) la tardività della contestazione per violazione dell'art. 14 L. 689/1981; e) la violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE per violazione del ne bis in idem;
f) l'inesistenza nel merito dell'illecito contestato;
g) in subordine, l'applicabilità della sanzione attenuata ex art. 133 comma 2 D.Lgs. 152/2006. 1.2 Nel giudizio di primo grado la si è costituita contestando analiticamente le eccezioni sollevate CP_1 dagli opponenti. In particolare, l'amministrazione ha sostenuto: a) la regolarità formale dell'ordinanza- ingiunzione, redatta con sistema tradizionale di videoscrittura e sottoscritta con firma autografa dal funzionario delegato;
b) l'adeguatezza della motivazione del provvedimento;
c) la tempestività della notifica del verbale nel termine di 90 giorni;
d) l'insussistenza della violazione del ne bis in idem, stante la diversa qualificazione giuridica dei fatti in sede penale e amministrativa;
e) la fondatezza dell'accertamento, relativo agli scarichi dell'attività di caseificazione e non dell'agriturismo cessato;
f) l'inapplicabilità della sanzione attenuata, trattandosi di edifici destinati ad attività produttiva.
1.3 Con sentenza n. 322/2022 il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo infondate tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti. In particolare, il primo giudice: a) escludeva il difetto di sottoscrizione dell'ordinanza-ingiunzione, rilevando che l'atto non era stato formato mediante sistemi informativi automatizzati ma redatto con il tradizionale sistema di videoscrittura e sottoscritto con firma autografa dal funzionario delegato;
b) riteneva adeguata la motivazione del provvedimento, che dava conto sia degli elementi fattuali emersi dal controllo sia del percorso logico-giuridico seguito per l'irrogazione della sanzione;
c) respingeva l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando come l'assoluzione in sede penale, motivata dalla qualificazione degli scarichi come domestici anziché industriali, non precludesse l'irrogazione della sanzione amministrativa;
d) riteneva sussistente l'illecito contestato, in quanto gli scarichi oggetto di accertamento non riguardavano l'attività agrituristica (pacificamente cessata) bensì l'attività di caseificazione e stagionatura dei formaggi esercitata dagli opponenti;
e) escludeva l'applicabilità della sanzione attenuata prevista per gli edifici isolati ad uso abitativo, trattandosi di edifici destinati ad attività produttiva.
2. Avverso detta sentenza, con ricorso in appello depositato il 15 novembre 2022, il sig. Parte_1
e la hanno articolato quattro motivi di gravame avverso la
[...] Controparte_4 sentenza n. 322/2022 del Tribunale di Aosta, chiedendone la riforma. 2.1 Con il primo motivo, gli appellanti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. 689/1981, censurando la tardività della contestazione e la mancata indicazione delle ragioni che avrebbero impedito la contestazione immediata. Evidenziano che, nonostante l'accertamento sia avvenuto il 24.08.2017, la contestazione è stata effettuata solo il 13.11.2017, senza che nel verbale e nell'ordinanza ingiunzione siano state indicate le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata, come invece richiesto a pena di nullità dalla norma citata. Gli appellanti sottolineano come, a seguito dell'accertamento di uno scarico attivo in quel momento, gli Agenti della Forestale avrebbero dovuto procedere alla contestazione immediata, non essendo ipotizzabile alcuna attività successiva di verifica o approfondimento. La mancata indicazione nel verbale e nell'ordinanza delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata determinerebbe la nullità degli atti, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 14 della L. 689/1981 impone, a pena di nullità, che delle ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata sia data menzione nel verbale di accertamento. 2.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 652 c.p.p., evidenziando che per i medesimi fatti era stato avviato un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione passata in giudicato. Gli appellanti sostengono pagina 3 di 8 che la sanzione amministrativa viola il principio del ne bis in idem, in quanto gli stessi fatti sono stati oggetto di una duplice contestazione in sede penale e amministrativa, realizzando quel doppio binario sanzionatorio vietato dalla normativa europea. Viene richiamata la sentenza della Corte EDU nel caso GR Stevens, che ha censurato il sistema italiano di doppio binario sanzionatorio come incompatibile con i diritti umani tutelati dalla Convenzione, in quanto crea le condizioni per una violazione sistemica del diritto individuale al ne bis in idem. Gli appellanti evidenziano come gli Agenti della Forestale, contestando contemporaneamente lo stesso fatto in via amministrativa e penale, abbiano realizzato proprio quel doppio binario vietato dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. 2.3 Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, viene dedotta la violazione del secondo comma dell'art. 133 D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 652 c.p.p., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della sanzione attenuata prevista per gli scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo. Gli appellanti evidenziano la contraddittorietà della motivazione che, da un lato, ha qualificato gli scarichi come assimilabili a quelli domestici e, dall'altro, ha negato che gli edifici fossero adibiti ad uso abitativo. 2.4 Con il quarto motivo viene dedotta l'insussistenza dell'illecito contestato, sul presupposto che al momento del controllo nessuno scarico sarebbe stato attivo, essendo l'attività agrituristica cessata sin dal 2012. Gli appellanti producono documentazione medica attestante l'impossibilità della sig.ra di Pt_4 gestire l'agriturismo per motivi di salute, nonché l'autorizzazione regionale alla chiusura temporanea dell'attività. 3. La in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 150/2011, il quale Controparte_3 prevede espressamente che "l'autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati", si è costituita in giudizio tramite i funzionari dott. e dott. , in CP_5 CP_6 forza di decreti del Presidente della Regione n. 524/2021 e n. 439/2020, chiedendo il rigetto dell'appello, contestando analiticamente ciascun motivo di appello. 3.1 In relazione al primo motivo, l'amministrazione ha evidenziato come sia stato rispettato il termine di 90 giorni dall'accertamento previsto dall'art. 14 L. 689/81, in quanto la visita ispettiva è avvenuta il 24/08/2017 mentre gli estremi della violazione sono stati contestati mediante consegna a mani del verbale in data 14/11/2017 al Sig. ed in data 18/11/2017 alla Sig.ra Parte_1 Parte_3
3.2 Quanto al secondo motivo, l'amministrazione ha sostenuto che i fatti accertati, pur essendo i medesimi, avrebbero un diverso inquadramento giuridico e sarebbero soggetti a diverse norme sanzionatorie nell'ambito delle due azioni. L'assoluzione in sede penale, motivata dalla qualificazione degli scarichi come domestici anziché industriali, non precluderebbe l'irrogazione della sanzione amministrativa. 3.3 In relazione al terzo motivo, l'amministrazione ha ribadito l'inapplicabilità della sanzione attenuata, trattandosi di edifici destinati ad attività produttiva e non ad uso abitativo. Tale interpretazione troverebbe conferma in un precedente specifico del Tribunale di Aosta che, con sentenza n. 174/2015, aveva già escluso l'applicabilità della sanzione ridotta in un caso analogo relativo ad un'attività di caseificazione. 3.4 Quanto al quarto motivo, l'amministrazione ha evidenziato come le contestazioni non riguardassero lo scarico dell'attività agrituristica (pacificamente cessata) ma gli scarichi in essere relativi all'attività di caseificazione e stagionatura dei formaggi. Tale circostanza emergerebbe inequivocabilmente dal verbale di rilievo ispettivo redatto alla presenza del Sig. , nel quale si dà atto che la casera era in attività al CP_4 momento del controllo e che nel locale adibito a magazzino erano presenti formaggi della filiera fontina Contr in diverse fasi di stagionatura.
pagina 4 di 8 L'amministrazione ha inoltre prodotto documentazione probatoria rilevante, tra cui il rapporto del Corpo Forestale con allegato verbale di accertamento, l'ordinanza-ingiunzione con relative notifiche, il verbale di rilievo ispettivo corredato da documentazione fotografica, l'autorizzazione successivamente rilasciata alla società agricola e la sentenza del Tribunale di Aosta n. 174/2015 relativa ad un caso analogo.
4. All'udienza del 21 gennaio 2025, svolta la relazione ed udite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione e letto il dispositivo, di seguito riportato.
5. I motivi di appello sono infondati e devono essere respinti. 5.1. Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, censurando la tardività della contestazione e la mancata indicazione delle ragioni che avrebbero impedito la contestazione immediata. Sostengono che, nonostante l'accertamento sia avvenuto il 24.08.2017, la contestazione è stata effettuata solo il 13.11.2017, senza che nel verbale e nell'ordinanza ingiunzione siano state indicate le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata. La censura è infondata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la previsione della contestazione immediata di cui all'art. 14 L. 689/1981 non è prescritta a pena di nullità, ma costituisce una modalità ordinaria di accertamento dell'illecito che può essere derogata quando sussistano circostanze, anche non esplicitate, che impediscano nell'immediatezza la contestazione. L'omessa indicazione delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata può al più determinare un'attenuazione del valore probatorio dell'accertamento, ma non la nullità del verbale o dell'ordinanza ingiunzione (Cass. 18 aprile 2018, n. 9517) Va peraltro rilevato che, in concreto, lo stesso presupposto materiale della violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, intesa come tardività della contestazione e la mancata indicazione delle ragioni che avrebbero impedito la contestazione immediata. Se è vero che nonostante l'accertamento sia avvenuto il 24.08.2017, la contestazione è stata effettuata solo il 13.11.2017, senza che nel verbale e nell'ordinanza ingiunzione siano state indicate le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata. In primo luogo, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il momento dell'accertamento della violazione amministrativa, da cui decorre il termine di 90 giorni per la notifica della contestazione, non coincide necessariamente con la percezione del fatto nella sua materialità, ma va individuato nel momento in cui si è completata la valutazione delle circostanze dalle quali dipende l'esistenza della violazione (Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-09-2020, n. 19512). Nel caso di specie, come emerge dal verbale di rilievo ispettivo del 24.08.2017 e dal successivo verbale di accertamento n. 17/2017 del 13.11.2017, gli agenti del Corpo Forestale della hanno dovuto CP_3 svolgere una complessa attività di verifica che ha comportato:
- l'ispezione fisica degli scarichi e delle fosse imhoff
- la verifica della documentazione autorizzativa pregressa
- l'analisi delle planimetrie esistenti
- l'accertamento della titolarità degli impianti e delle relative responsabilità
- la qualificazione tecnico-giuridica degli scarichi Tale attività istruttoria, necessaria per un compiuto accertamento della violazione, giustifica pienamente il tempo intercorso tra il sopralluogo iniziale e la contestazione formale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità già citata. In secondo luogo, la previsione della contestazione immediata non è prescritta a pena di nullità, costituendo una modalità ordinaria di accertamento dell'illecito che può essere derogata quando sussistano circostanze, anche non esplicitate, che impediscano nell'immediatezza la contestazione. La contestazione costituisce una condizione di procedibilità ed estende perciò la sua validità all'intero procedimento. Essa pagina 5 di 8 può essere sostituita dalla notificazione, che assume il significato di contestazione successiva, entro i termini perentori previsti. Nel caso di specie, peraltro, resta poi fermo che la contestazione è avvenuta nel pieno rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981, essendo il verbale stato notificato il 14.11.2017 al sig.
e il 18.11.2017 alla sig.ra a fronte di un accertamento effettuato il Parte_1 Parte_3
24.08.2017. Non emerge alcun pregiudizio al diritto di difesa degli interessati, i quali hanno potuto pienamente esercitare le proprie prerogative sia in sede amministrativa che giudiziale. 5.2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 652 c.p.p., evidenziando che per i medesimi fatti era stato avviato un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione passata in giudicato. La censura è infondata. Come correttamente rilevato dal primo giudice, nel caso di specie non si configura una violazione del principio del ne bis in idem, in quanto non vi è stata una duplice contestazione dello stesso fatto, bensì una diversa qualificazione giuridica della medesima condotta materiale. La sentenza penale ha infatti assolto gli imputati dal reato di cui all'art. 137 D.Lgs. 152/2006 esclusivamente perché gli scarichi in questione non erano qualificabili come industriali ma come domestici, con conseguente "irrilevanza penale del fatto". Tale pronuncia non preclude tuttavia la configurabilità dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 133 comma 2 D.Lgs. 152/2006, che sanziona proprio l'effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche in assenza di autorizzazione. La giurisprudenza della Corte EDU, a partire dalla sentenza A e B c. Norvegia del 15.11.2016, ha chiarito che il divieto di bis in idem non opera automaticamente in presenza di una duplicità di procedimenti, dovendo verificarsi se tra gli stessi sussista una "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta" tale da poterli considerare come parti di un unico sistema sanzionatorio integrato. Nel caso di specie, le due disposizioni (penale e amministrativa) perseguono scopi complementari, sanzionando aspetti diversi della medesima condotta antisociale. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che il principio del ne bis in idem non opera “quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema sanzionatorio, secondo il criterio dettato dalla suddetta Corte nella decisione "A. e B.
contro
Norvegia" del 15 novembre 2016” (Cass. pen. 9.2.2021, n. 5048). La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 45829/2018, ha affermato inoltre che l'irrogazione per il medesimo fatto sia di una sanzione penale che di una sanzione amministrativa definitiva non determina la violazione del principio del "ne bis in idem", a condizione che il cumulo delle sanzioni risulti proporzionale alla gravità del fatto commesso, in conformità ai principi di cui agli artt. 49, 50, 52, nonché 4 Prot. n. 7 CEDU, così come interpretati dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea C-524/15, C- 537/16, nonché dalla suddetta sentenza della Corte EDU del 15 novembre 2016, A. e B. c. Novergia. Nel caso di specie, la sentenza penale n. 350/2018 ha assolto gli imputati dal reato di cui all'art. 137 D.Lgs. 152/2006 esclusivamente perché gli scarichi in questione non erano qualificabili come industriali ma come domestici. Tale pronuncia non preclude tuttavia la configurabilità dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 133 comma 2 D.Lgs. 152/2006, che sanziona specificamente l'effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche in assenza di autorizzazione. Ne consegue che l'assoluzione in sede penale per insussistenza del reato di scarico industriale non autorizzato non preclude l'irrogazione della sanzione amministrativa per scarico domestico non autorizzato, trattandosi di fattispecie diverse che tutelano interessi giuridici differenti.
pagina 6 di 8 5.3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione del secondo comma dell'art. 133 D.Lgs. 152/2006, censurando la mancata applicazione della sanzione attenuata prevista per gli scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo. La censura è infondata. La disposizione invocata introduce un regime sanzionatorio più mite (sanzione da 600 a 3.000 euro anziché da 6.000 a 60.000 euro) subordinandolo però alla compresenza di due requisiti oggettivi: l'isolamento dell'edificio e la sua destinazione abitativa. Nel caso di specie, pur sussistendo il carattere isolato dell'immobile, collocato in zona montana a oltre 1.800 metri di altitudine, difetta il requisito funzionale dell'uso abitativo, risultando l'edificio inequivocabilmente destinato ad attività produttiva di caseificazione e stagionatura dei formaggi, come attestato nel verbale ("la casera era in attività al momento dell'ispezione" e che "nel locale di stagionatura sono presenti formaggi della filiera Pt_5 in diverse fasi di stagionatura").
[...]
Non può assumere rilievo, ai fini dell'applicazione della sanzione attenuata, la circostanza che gli scarichi siano stati qualificati come "assimilabili" a quelli domestici ai sensi dell'art. 101 comma 7 D.Lgs. 152/2006. Tale assimilazione opera, infatti, esclusivamente sul piano della disciplina degli scarichi e dei relativi valori limite di emissione, ma non incide sulla qualificazione oggettiva dell'immobile e sulla sua destinazione d'uso, che rimane produttiva/commerciale.
5.4. Con il quarto motivo viene dedotta l'insussistenza dell'illecito contestato, sul presupposto che al momento del controllo nessuno scarico sarebbe stato attivo, essendo l'attività agrituristica cessata sin dal 2012. La censura è manifestamente infondata. Come emerge inequivocabilmente dal verbale di rilievo ispettivo redatto il 24.08.2017, le contestazioni non riguardavano lo scarico dell'attività agrituristica (pacificamente cessata) bensì gli scarichi relativi all'attività di caseificazione e stagionatura dei formaggi, che risultava pienamente operativa al momento del controllo. In particolare, come già ricordato, il verbale documenta che "la casera era in attività al momento dell'ispezione" e che "nel locale di stagionatura sono presenti formaggi della filiera fontina DOP in diverse fasi di stagionatura". L'autorizzazione allo scarico rilasciata nel 2011 era pacificamente scaduta il 18.05.2015 e la società ha presentato domanda di rinnovo solo a seguito del controllo, ottenendo l'autorizzazione n. 45/2018 in data 26.11.2018. Come stabilito dall'art. 124 comma 8 D.Lgs. 152/2006, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione solo se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata un anno prima della scadenza, circostanza non verificatasi nel caso di specie. In particolare, il verbale documenta che:
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dei locali, dal lavandino per il lavaggio delle attrezzature e dalla griglia per la raccolta delle acque di lavaggio dei pavimenti della casera confluivano in una fossa imhoff il cui scarico era attivo e recapitava in un ruscelletto;
- nel rivolo erano presenti evidenti sedimenti depositati sul fondo;
- l'acqua si presentava di colore leggermente grigiastro poiché "la casera era in attività al momento dell'ispezione"; Contr
- nel locale di stagionatura erano presenti "formaggi della filiera in diverse fasi di Pt_5 stagionatura" 6. Quanto alla determinazione della sanzione nella misura di € 6.000,00, essa corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 133 comma 2 D.Lgs. 152/2006, talché non v'è margine per una rimodulazione più favorevole, siccome già corrispondente al minimo edittale, con ciò non potendosi che prendere atto pagina 7 di 8 dell'applicazione da parte dell'Amministrazione nell'entità più mite secondo l'escursione edittale prevista e consentita. 7. Le spese del presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico degli appellanti in solido tra loro, non ravvisandosi i presupposti per la compensazione, attesa l'assenza sia di novità delle questioni trattate, essendo la materia oggetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sia di altre ragioni di carattere eccezionale che possano giustificare la deroga al principio della soccombenza. La liquidazione delle spese viene effettuata avuto riguardo al valore della causa (€ 6.000) e all'attività difensiva concretamente svolta, dunque applicandosi il medio tariffario per le prime due fasi, il minimo per quella decisoria, in ragione dell'assenza di scritti conclusionali, secondo il rito, nulla per la fase istruttoria, stante non solo l'assenza di prove costituende, ma anche di memorie intermedie o altra specifica attività allegativa delle parti;
oltre al compenso così determinato per il presente grado, vanno riconosciute le spese generali nella misura del 15%, gli oneri riflessi ex CPDEL (23,80%) e INAIL (0,505%), non essendo gli avvocati regionali tenuti al pagamento della Cassa Previdenza Avvocati e dell'IVA. Sussistono infine i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e dalla avverso la sent. n. 322/2022, pronunciata in data
[...] Controparte_4
20.10.2022 dal Tribunale di Aosta, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) liquida le spese del secondo grado di giudizio in € 3.011,00, per compenso professionale oltre rimb. forfet. 15% come per legge e oneri riflessi, ex CPDEL 23.80% e (0,505%); CP_8
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 541/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. Parte_1
Thovex n. 185 e la legalmente rappresentata dalla Sig.ra Parte_2
nata ad [...] l'[...] con sede in La Thuile Fraz. Thovex n. 185 ed elettivamente Parte_3 domiciliati in Aosta, Via B. Festaz n. 29 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano SCIULLI (C.F.
) che li rappresenta e difende anche con poteri disgiunti unitamente all'Avvocato C.F._1
Jacques FOSSON giusta procura allegata ex art. 83, 3°co., cpc, all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. Controparte_1
), con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, , rappresentata e difesa, in via congiunta e disgiunta fra loro, gli avvocati CP_2
Riccardo Jans (cf ), Francesco Pastorino (cf ) e Massimiliano C.F._2 C.F._3
Cadin (cf dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso l'Avvocatura C.F._4 regionale in Aosta, Piazza Deffeyes, n.1, giusta procura alle liti su foglio a parte, da intendersi in calce al presente atto parte appellata
pagina 1 di 8 Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione – Appello avverso sentenza del Tribunale di
Aosta n. 322/2022
CONCLUSIONI Per parte appellante: IN PRINCIPALITA': - Dichiarare inesistente e/o nulla e/o annullare l'ordinanza di ingiunzione impugnata Prot. N. 7184/5/S.A. Prat. N. 215/17 SA-R emessa dalla Controparte_3
e notificata ai ricorrenti. - Visto l'art 14 l. 689/1981 dichiarare estinto l'obbligazione di
[...] pagamento di cui all'ordinanza impugnata IN VIA DI SUBORDINE Ridurre l'importo della sanzione al minimo edittale di cui al secondo comma dell'art. 132 D. Lgs. 152/2006 Con il favore delle spese di lite
Per parte appellata: respingersi il ricorso per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione del Presidente della Regione prot. n. 7184/5/SA del 17/06/2022, confermando, per l'effetto, integralmente il provvedimento opposto anche per quanto concerne l'entità della sanzione irrogata
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza-ingiunzione prot. n. 7184/5/S.A. del 17.06.2022, il Presidente della Controparte_3
ha ingiunto al sig. e alla in solido
[...] Parte_1 Controparte_4 tra loro, il pagamento della somma di € 6.000,00 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, in relazione all'accertamento di scarichi non autorizzati presso l'alpeggio Orgères nel Comune di La Thuile. In particolare, a seguito di un'ispezione effettuata il 24.08.2017 dal Corpo Forestale della , era CP_3 emerso che le acque reflue provenienti dai servizi igienici dei locali ad uso abitativo, dal lavandino per il lavaggio delle attrezzature e dalla griglia per la raccolta delle acque di lavaggio dei pavimenti della casera convergevano in una fossa imhoff – id est una vasca settica utilizzata per il trattamento dei liquami nei piccoli o medi impianti di depurazione – interrata posta più a valle, il cui scarico - attivo al momento del controllo e recapitante in un ruscelletto - non risultava autorizzato. Nel rivolo erano stati riscontrati evidenti sedimenti depositati sul fondo. Gli accertatori avevano inoltre rilevato che, poco più a valle, era presente un secondo stabile di proprietà del sig. , in precedenza adibito ad agriturismo, nel cui piano inferiore era stato Parte_1 rinvenuto un locale adibito a magazzino ed utilizzato per la salatura e la stagionatura dei formaggi prodotti nella suddetta casera, munito di rubinetti per l'acqua calda e fredda, le cui acque di scarico venivano convogliate presumibilmente nel sottosuolo, non essendo stati reperiti punti di scarico in superficie. Dalla planimetria annessa ad una autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue trattate domestiche provenienti dall'insediamento adibito ad agriturismo, scaduta il 18.5.2015, risultava essere presente una fossa imhoff che di fatto, in sede di sopralluogo, non era stata reperita come tale, essendo stati individuati unicamente dei pozzetti posti ad una quota superiore rispetto al sottostante magazzino in uso. L'ordinanza dava atto che l'autorizzazione allo scarico esistente era scaduta nel 2015 e che la fossa imhoff presente in loco non era stata reperita come tale. 1.1 Avverso detta ordinanza-ingiunzione proponevano opposizione ex artt. 22 della l. 1981 n. 689 e 6 del d.lgs. 2011 n. 150 il sig. e la innanzi al Parte_1 Controparte_4
Tribunale di Aosta. Nel ricorso in opposizione gli opponenti deducevano: a) l'inesistenza/nullità dell'ordinanza per difetto di sottoscrizione;
b) la nullità per totale difetto di motivazione;
c) la nullità per pagina 2 di 8 omessa indicazione delle tempistiche procedimentali;
d) la tardività della contestazione per violazione dell'art. 14 L. 689/1981; e) la violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE per violazione del ne bis in idem;
f) l'inesistenza nel merito dell'illecito contestato;
g) in subordine, l'applicabilità della sanzione attenuata ex art. 133 comma 2 D.Lgs. 152/2006. 1.2 Nel giudizio di primo grado la si è costituita contestando analiticamente le eccezioni sollevate CP_1 dagli opponenti. In particolare, l'amministrazione ha sostenuto: a) la regolarità formale dell'ordinanza- ingiunzione, redatta con sistema tradizionale di videoscrittura e sottoscritta con firma autografa dal funzionario delegato;
b) l'adeguatezza della motivazione del provvedimento;
c) la tempestività della notifica del verbale nel termine di 90 giorni;
d) l'insussistenza della violazione del ne bis in idem, stante la diversa qualificazione giuridica dei fatti in sede penale e amministrativa;
e) la fondatezza dell'accertamento, relativo agli scarichi dell'attività di caseificazione e non dell'agriturismo cessato;
f) l'inapplicabilità della sanzione attenuata, trattandosi di edifici destinati ad attività produttiva.
1.3 Con sentenza n. 322/2022 il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo infondate tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti. In particolare, il primo giudice: a) escludeva il difetto di sottoscrizione dell'ordinanza-ingiunzione, rilevando che l'atto non era stato formato mediante sistemi informativi automatizzati ma redatto con il tradizionale sistema di videoscrittura e sottoscritto con firma autografa dal funzionario delegato;
b) riteneva adeguata la motivazione del provvedimento, che dava conto sia degli elementi fattuali emersi dal controllo sia del percorso logico-giuridico seguito per l'irrogazione della sanzione;
c) respingeva l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, evidenziando come l'assoluzione in sede penale, motivata dalla qualificazione degli scarichi come domestici anziché industriali, non precludesse l'irrogazione della sanzione amministrativa;
d) riteneva sussistente l'illecito contestato, in quanto gli scarichi oggetto di accertamento non riguardavano l'attività agrituristica (pacificamente cessata) bensì l'attività di caseificazione e stagionatura dei formaggi esercitata dagli opponenti;
e) escludeva l'applicabilità della sanzione attenuata prevista per gli edifici isolati ad uso abitativo, trattandosi di edifici destinati ad attività produttiva.
2. Avverso detta sentenza, con ricorso in appello depositato il 15 novembre 2022, il sig. Parte_1
e la hanno articolato quattro motivi di gravame avverso la
[...] Controparte_4 sentenza n. 322/2022 del Tribunale di Aosta, chiedendone la riforma. 2.1 Con il primo motivo, gli appellanti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. 689/1981, censurando la tardività della contestazione e la mancata indicazione delle ragioni che avrebbero impedito la contestazione immediata. Evidenziano che, nonostante l'accertamento sia avvenuto il 24.08.2017, la contestazione è stata effettuata solo il 13.11.2017, senza che nel verbale e nell'ordinanza ingiunzione siano state indicate le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata, come invece richiesto a pena di nullità dalla norma citata. Gli appellanti sottolineano come, a seguito dell'accertamento di uno scarico attivo in quel momento, gli Agenti della Forestale avrebbero dovuto procedere alla contestazione immediata, non essendo ipotizzabile alcuna attività successiva di verifica o approfondimento. La mancata indicazione nel verbale e nell'ordinanza delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata determinerebbe la nullità degli atti, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 14 della L. 689/1981 impone, a pena di nullità, che delle ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata sia data menzione nel verbale di accertamento. 2.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 652 c.p.p., evidenziando che per i medesimi fatti era stato avviato un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione passata in giudicato. Gli appellanti sostengono pagina 3 di 8 che la sanzione amministrativa viola il principio del ne bis in idem, in quanto gli stessi fatti sono stati oggetto di una duplice contestazione in sede penale e amministrativa, realizzando quel doppio binario sanzionatorio vietato dalla normativa europea. Viene richiamata la sentenza della Corte EDU nel caso GR Stevens, che ha censurato il sistema italiano di doppio binario sanzionatorio come incompatibile con i diritti umani tutelati dalla Convenzione, in quanto crea le condizioni per una violazione sistemica del diritto individuale al ne bis in idem. Gli appellanti evidenziano come gli Agenti della Forestale, contestando contemporaneamente lo stesso fatto in via amministrativa e penale, abbiano realizzato proprio quel doppio binario vietato dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. 2.3 Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, viene dedotta la violazione del secondo comma dell'art. 133 D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 652 c.p.p., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della sanzione attenuata prevista per gli scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo. Gli appellanti evidenziano la contraddittorietà della motivazione che, da un lato, ha qualificato gli scarichi come assimilabili a quelli domestici e, dall'altro, ha negato che gli edifici fossero adibiti ad uso abitativo. 2.4 Con il quarto motivo viene dedotta l'insussistenza dell'illecito contestato, sul presupposto che al momento del controllo nessuno scarico sarebbe stato attivo, essendo l'attività agrituristica cessata sin dal 2012. Gli appellanti producono documentazione medica attestante l'impossibilità della sig.ra di Pt_4 gestire l'agriturismo per motivi di salute, nonché l'autorizzazione regionale alla chiusura temporanea dell'attività. 3. La in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 150/2011, il quale Controparte_3 prevede espressamente che "l'autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati", si è costituita in giudizio tramite i funzionari dott. e dott. , in CP_5 CP_6 forza di decreti del Presidente della Regione n. 524/2021 e n. 439/2020, chiedendo il rigetto dell'appello, contestando analiticamente ciascun motivo di appello. 3.1 In relazione al primo motivo, l'amministrazione ha evidenziato come sia stato rispettato il termine di 90 giorni dall'accertamento previsto dall'art. 14 L. 689/81, in quanto la visita ispettiva è avvenuta il 24/08/2017 mentre gli estremi della violazione sono stati contestati mediante consegna a mani del verbale in data 14/11/2017 al Sig. ed in data 18/11/2017 alla Sig.ra Parte_1 Parte_3
3.2 Quanto al secondo motivo, l'amministrazione ha sostenuto che i fatti accertati, pur essendo i medesimi, avrebbero un diverso inquadramento giuridico e sarebbero soggetti a diverse norme sanzionatorie nell'ambito delle due azioni. L'assoluzione in sede penale, motivata dalla qualificazione degli scarichi come domestici anziché industriali, non precluderebbe l'irrogazione della sanzione amministrativa. 3.3 In relazione al terzo motivo, l'amministrazione ha ribadito l'inapplicabilità della sanzione attenuata, trattandosi di edifici destinati ad attività produttiva e non ad uso abitativo. Tale interpretazione troverebbe conferma in un precedente specifico del Tribunale di Aosta che, con sentenza n. 174/2015, aveva già escluso l'applicabilità della sanzione ridotta in un caso analogo relativo ad un'attività di caseificazione. 3.4 Quanto al quarto motivo, l'amministrazione ha evidenziato come le contestazioni non riguardassero lo scarico dell'attività agrituristica (pacificamente cessata) ma gli scarichi in essere relativi all'attività di caseificazione e stagionatura dei formaggi. Tale circostanza emergerebbe inequivocabilmente dal verbale di rilievo ispettivo redatto alla presenza del Sig. , nel quale si dà atto che la casera era in attività al CP_4 momento del controllo e che nel locale adibito a magazzino erano presenti formaggi della filiera fontina Contr in diverse fasi di stagionatura.
pagina 4 di 8 L'amministrazione ha inoltre prodotto documentazione probatoria rilevante, tra cui il rapporto del Corpo Forestale con allegato verbale di accertamento, l'ordinanza-ingiunzione con relative notifiche, il verbale di rilievo ispettivo corredato da documentazione fotografica, l'autorizzazione successivamente rilasciata alla società agricola e la sentenza del Tribunale di Aosta n. 174/2015 relativa ad un caso analogo.
4. All'udienza del 21 gennaio 2025, svolta la relazione ed udite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione e letto il dispositivo, di seguito riportato.
5. I motivi di appello sono infondati e devono essere respinti. 5.1. Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, censurando la tardività della contestazione e la mancata indicazione delle ragioni che avrebbero impedito la contestazione immediata. Sostengono che, nonostante l'accertamento sia avvenuto il 24.08.2017, la contestazione è stata effettuata solo il 13.11.2017, senza che nel verbale e nell'ordinanza ingiunzione siano state indicate le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata. La censura è infondata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la previsione della contestazione immediata di cui all'art. 14 L. 689/1981 non è prescritta a pena di nullità, ma costituisce una modalità ordinaria di accertamento dell'illecito che può essere derogata quando sussistano circostanze, anche non esplicitate, che impediscano nell'immediatezza la contestazione. L'omessa indicazione delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata può al più determinare un'attenuazione del valore probatorio dell'accertamento, ma non la nullità del verbale o dell'ordinanza ingiunzione (Cass. 18 aprile 2018, n. 9517) Va peraltro rilevato che, in concreto, lo stesso presupposto materiale della violazione dell'art. 14 della L. 689/1981, intesa come tardività della contestazione e la mancata indicazione delle ragioni che avrebbero impedito la contestazione immediata. Se è vero che nonostante l'accertamento sia avvenuto il 24.08.2017, la contestazione è stata effettuata solo il 13.11.2017, senza che nel verbale e nell'ordinanza ingiunzione siano state indicate le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata. In primo luogo, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il momento dell'accertamento della violazione amministrativa, da cui decorre il termine di 90 giorni per la notifica della contestazione, non coincide necessariamente con la percezione del fatto nella sua materialità, ma va individuato nel momento in cui si è completata la valutazione delle circostanze dalle quali dipende l'esistenza della violazione (Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-09-2020, n. 19512). Nel caso di specie, come emerge dal verbale di rilievo ispettivo del 24.08.2017 e dal successivo verbale di accertamento n. 17/2017 del 13.11.2017, gli agenti del Corpo Forestale della hanno dovuto CP_3 svolgere una complessa attività di verifica che ha comportato:
- l'ispezione fisica degli scarichi e delle fosse imhoff
- la verifica della documentazione autorizzativa pregressa
- l'analisi delle planimetrie esistenti
- l'accertamento della titolarità degli impianti e delle relative responsabilità
- la qualificazione tecnico-giuridica degli scarichi Tale attività istruttoria, necessaria per un compiuto accertamento della violazione, giustifica pienamente il tempo intercorso tra il sopralluogo iniziale e la contestazione formale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità già citata. In secondo luogo, la previsione della contestazione immediata non è prescritta a pena di nullità, costituendo una modalità ordinaria di accertamento dell'illecito che può essere derogata quando sussistano circostanze, anche non esplicitate, che impediscano nell'immediatezza la contestazione. La contestazione costituisce una condizione di procedibilità ed estende perciò la sua validità all'intero procedimento. Essa pagina 5 di 8 può essere sostituita dalla notificazione, che assume il significato di contestazione successiva, entro i termini perentori previsti. Nel caso di specie, peraltro, resta poi fermo che la contestazione è avvenuta nel pieno rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981, essendo il verbale stato notificato il 14.11.2017 al sig.
e il 18.11.2017 alla sig.ra a fronte di un accertamento effettuato il Parte_1 Parte_3
24.08.2017. Non emerge alcun pregiudizio al diritto di difesa degli interessati, i quali hanno potuto pienamente esercitare le proprie prerogative sia in sede amministrativa che giudiziale. 5.2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 652 c.p.p., evidenziando che per i medesimi fatti era stato avviato un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione passata in giudicato. La censura è infondata. Come correttamente rilevato dal primo giudice, nel caso di specie non si configura una violazione del principio del ne bis in idem, in quanto non vi è stata una duplice contestazione dello stesso fatto, bensì una diversa qualificazione giuridica della medesima condotta materiale. La sentenza penale ha infatti assolto gli imputati dal reato di cui all'art. 137 D.Lgs. 152/2006 esclusivamente perché gli scarichi in questione non erano qualificabili come industriali ma come domestici, con conseguente "irrilevanza penale del fatto". Tale pronuncia non preclude tuttavia la configurabilità dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 133 comma 2 D.Lgs. 152/2006, che sanziona proprio l'effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche in assenza di autorizzazione. La giurisprudenza della Corte EDU, a partire dalla sentenza A e B c. Norvegia del 15.11.2016, ha chiarito che il divieto di bis in idem non opera automaticamente in presenza di una duplicità di procedimenti, dovendo verificarsi se tra gli stessi sussista una "connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta" tale da poterli considerare come parti di un unico sistema sanzionatorio integrato. Nel caso di specie, le due disposizioni (penale e amministrativa) perseguono scopi complementari, sanzionando aspetti diversi della medesima condotta antisociale. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che il principio del ne bis in idem non opera “quando tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema sanzionatorio, secondo il criterio dettato dalla suddetta Corte nella decisione "A. e B.
contro
Norvegia" del 15 novembre 2016” (Cass. pen. 9.2.2021, n. 5048). La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 45829/2018, ha affermato inoltre che l'irrogazione per il medesimo fatto sia di una sanzione penale che di una sanzione amministrativa definitiva non determina la violazione del principio del "ne bis in idem", a condizione che il cumulo delle sanzioni risulti proporzionale alla gravità del fatto commesso, in conformità ai principi di cui agli artt. 49, 50, 52, nonché 4 Prot. n. 7 CEDU, così come interpretati dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea C-524/15, C- 537/16, nonché dalla suddetta sentenza della Corte EDU del 15 novembre 2016, A. e B. c. Novergia. Nel caso di specie, la sentenza penale n. 350/2018 ha assolto gli imputati dal reato di cui all'art. 137 D.Lgs. 152/2006 esclusivamente perché gli scarichi in questione non erano qualificabili come industriali ma come domestici. Tale pronuncia non preclude tuttavia la configurabilità dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 133 comma 2 D.Lgs. 152/2006, che sanziona specificamente l'effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche in assenza di autorizzazione. Ne consegue che l'assoluzione in sede penale per insussistenza del reato di scarico industriale non autorizzato non preclude l'irrogazione della sanzione amministrativa per scarico domestico non autorizzato, trattandosi di fattispecie diverse che tutelano interessi giuridici differenti.
pagina 6 di 8 5.3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione del secondo comma dell'art. 133 D.Lgs. 152/2006, censurando la mancata applicazione della sanzione attenuata prevista per gli scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo. La censura è infondata. La disposizione invocata introduce un regime sanzionatorio più mite (sanzione da 600 a 3.000 euro anziché da 6.000 a 60.000 euro) subordinandolo però alla compresenza di due requisiti oggettivi: l'isolamento dell'edificio e la sua destinazione abitativa. Nel caso di specie, pur sussistendo il carattere isolato dell'immobile, collocato in zona montana a oltre 1.800 metri di altitudine, difetta il requisito funzionale dell'uso abitativo, risultando l'edificio inequivocabilmente destinato ad attività produttiva di caseificazione e stagionatura dei formaggi, come attestato nel verbale ("la casera era in attività al momento dell'ispezione" e che "nel locale di stagionatura sono presenti formaggi della filiera Pt_5 in diverse fasi di stagionatura").
[...]
Non può assumere rilievo, ai fini dell'applicazione della sanzione attenuata, la circostanza che gli scarichi siano stati qualificati come "assimilabili" a quelli domestici ai sensi dell'art. 101 comma 7 D.Lgs. 152/2006. Tale assimilazione opera, infatti, esclusivamente sul piano della disciplina degli scarichi e dei relativi valori limite di emissione, ma non incide sulla qualificazione oggettiva dell'immobile e sulla sua destinazione d'uso, che rimane produttiva/commerciale.
5.4. Con il quarto motivo viene dedotta l'insussistenza dell'illecito contestato, sul presupposto che al momento del controllo nessuno scarico sarebbe stato attivo, essendo l'attività agrituristica cessata sin dal 2012. La censura è manifestamente infondata. Come emerge inequivocabilmente dal verbale di rilievo ispettivo redatto il 24.08.2017, le contestazioni non riguardavano lo scarico dell'attività agrituristica (pacificamente cessata) bensì gli scarichi relativi all'attività di caseificazione e stagionatura dei formaggi, che risultava pienamente operativa al momento del controllo. In particolare, come già ricordato, il verbale documenta che "la casera era in attività al momento dell'ispezione" e che "nel locale di stagionatura sono presenti formaggi della filiera fontina DOP in diverse fasi di stagionatura". L'autorizzazione allo scarico rilasciata nel 2011 era pacificamente scaduta il 18.05.2015 e la società ha presentato domanda di rinnovo solo a seguito del controllo, ottenendo l'autorizzazione n. 45/2018 in data 26.11.2018. Come stabilito dall'art. 124 comma 8 D.Lgs. 152/2006, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione solo se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata un anno prima della scadenza, circostanza non verificatasi nel caso di specie. In particolare, il verbale documenta che:
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dei locali, dal lavandino per il lavaggio delle attrezzature e dalla griglia per la raccolta delle acque di lavaggio dei pavimenti della casera confluivano in una fossa imhoff il cui scarico era attivo e recapitava in un ruscelletto;
- nel rivolo erano presenti evidenti sedimenti depositati sul fondo;
- l'acqua si presentava di colore leggermente grigiastro poiché "la casera era in attività al momento dell'ispezione"; Contr
- nel locale di stagionatura erano presenti "formaggi della filiera in diverse fasi di Pt_5 stagionatura" 6. Quanto alla determinazione della sanzione nella misura di € 6.000,00, essa corrisponde al minimo edittale previsto dall'art. 133 comma 2 D.Lgs. 152/2006, talché non v'è margine per una rimodulazione più favorevole, siccome già corrispondente al minimo edittale, con ciò non potendosi che prendere atto pagina 7 di 8 dell'applicazione da parte dell'Amministrazione nell'entità più mite secondo l'escursione edittale prevista e consentita. 7. Le spese del presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico degli appellanti in solido tra loro, non ravvisandosi i presupposti per la compensazione, attesa l'assenza sia di novità delle questioni trattate, essendo la materia oggetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sia di altre ragioni di carattere eccezionale che possano giustificare la deroga al principio della soccombenza. La liquidazione delle spese viene effettuata avuto riguardo al valore della causa (€ 6.000) e all'attività difensiva concretamente svolta, dunque applicandosi il medio tariffario per le prime due fasi, il minimo per quella decisoria, in ragione dell'assenza di scritti conclusionali, secondo il rito, nulla per la fase istruttoria, stante non solo l'assenza di prove costituende, ma anche di memorie intermedie o altra specifica attività allegativa delle parti;
oltre al compenso così determinato per il presente grado, vanno riconosciute le spese generali nella misura del 15%, gli oneri riflessi ex CPDEL (23,80%) e INAIL (0,505%), non essendo gli avvocati regionali tenuti al pagamento della Cassa Previdenza Avvocati e dell'IVA. Sussistono infine i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e dalla avverso la sent. n. 322/2022, pronunciata in data
[...] Controparte_4
20.10.2022 dal Tribunale di Aosta, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) liquida le spese del secondo grado di giudizio in € 3.011,00, per compenso professionale oltre rimb. forfet. 15% come per legge e oneri riflessi, ex CPDEL 23.80% e (0,505%); CP_8
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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