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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/01/2024, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. A. Santalucia Consigliere
Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note concesso alle parti sino al 16/1/2024 ha emesso la seguente,
SENTENZA nella controversia n. 586\2022 proposta da:
, nata a [...] il [...], titolare della ditta individuale Controparte_1 Org_1
”, avente causa della , rappresentata e Controparte_2 Org_1 Controparte_3 difesa dall'avv. Francesco Giordano;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Oliviero Atzeni;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 566/2022 emessa l'8/3/2022 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Messina.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in riassunzione depositato il 6/11/2015 la società ,s proponeva, dinnanzi Parte_1
il Tribunale di Messina, opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520140003468335000 con il
CP_ quale l' le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 49.550.18 per integrazione contributi, dovuti per il periodo da agosto 2010 a settembre 2013 e per il quale aveva usufruito di agevolazioni contributive ex L. 407\1990. Contestava pure il verbale di accertamento
CP_ ispettivo dell' posto a fondamento del suddetto avviso e che aveva ritenuto che la società aveva denunciato retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL più rappresentativo (ovvero quello stipulato tra la e , e ), comportando Org_2 CP_5 Org_3 Org_4
così una sottrazione di imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dei propri dipendenti con conseguente perdita delle agevolazioni e\o benefici contributivi goduti che dovevano essere recuperati.
Eccepiva, in particolare, l'illegittimità dell'accertamento, poiché fondato sull'erroneo presupposto che il contratto applicato ai lavoratori non avesse i requisiti di maggiore rappresentatività e non rispettasse il minimale contributivo e perché non preceduto dalla diffida, ai sensi dell'art. 13 comma
2 D. Lgs. n. 124/2004. Contestava pure l'attribuzione dei vari livelli retributivi ai lavoratori, effettuata
CP_ dall' senza alcun riscontro in ordine alle mansioni effettivamente svolte. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto e del verbale di accertamento presupposto. CP_ Nella costituzione dell' il Tribunale, con la sentenza dell'8/3/2022, rigettava l'opposizione, ritenendo legittimo il disposto recupero delle agevolazioni contributive. Rilevava che la società aveva applicato il CCNL sottoscritto dal dalla , in luogo di quello più rappresentativo per il CP_6 Org_5
CP_ settore del commercio in cui la predetta operava e che era quello individuato dall' e che altrettanto corretto era il diverso inquadramento dei lavoratori accertato dagli ispettori sulla scorta delle mansioni risultanti dalle comunicazioni Unilav.
Nessuna violazione del disposto di cui all'art. 13 comma secondo del D. Lgs. n. 124\2004 riteneva si CP_ fosse realizzata, avendo l' con lo stesso verbale ispettivo, provveduto a diffidare il datore di lavoro e a disporre la regolarizzazione delle inosservanze riscontrate.
Con ricorso depositato il 24/8/2022, quale titolare della ditta individuale Controparte_1
”, avente causa della , Organizzazione_6 Controparte_7
proponeva appello, contestando la valutazione del giudice di prime cure e insistendo nell'accoglimento dell'opposizione. CP_ Si costituiva l' invocando la conferma della sentenza.
Disposta la trattazione scritta, sulle note delle parti, questa Corte decide oggi la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il giudice avrebbe errato nel ritenere il CCNL sottoscritto da carente del requisito della maggiore rappresentatività. Richiama i CP_6 Org_5
criteri elaborati dalla giurisprudenza secondo i quali rileverebbero a tal fine la significativa consistenza numerica, la presenza di una organizzazione articolata su tutto il territorio nazionale e la partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, elementi tutti che qui
CP_ ricorrerebbero. In ogni caso, evidenzia che l' non avrebbe assolto l'onere a suo carico di provare la pretesa mancanza di rappresentatività dei sindacati firmatari né la misura del c.d. minimale contributivo da applicare nel caso di specie. Anche su detto punto riporta l'orientamento della Corte di Cassazione, in ordine al necessario adempimento a carico dell'Istituto di dimostrare l'esistenza del contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi che abbia determinato una retribuzione superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi (Cass. n. 24863 del 9/10/2018).
Sotto altro e diverso aspetto, affidato al secondo motivo, ribadisce la violazione del disposto di cui all'art. 13, comma 2, del D. Lgs 124/2004, posto che non sarebbe stato consentito ad essa società datoriale di sanare le inosservanze con la regolarizzazione della propria posizione e quindi di potere pagare una sanzione inferiore ex artt. 14 e 16 della Legge n. 689\1981. Invero la contestazione\notifica dell'illecito sarebbe avvenuta in pendenza del termine assegnato per la regolarizzazione e pertanto non avrebbe consentito ad essa appellante di estinguere anticipatamente il procedimento sanzionatorio.
Infine, con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto corretto il diverso inquadramento dei lavoratori effettuato sulla scorta delle comunicazioni Unilav e quanto riferito dagli stessi lavoratori e dal legale rappresentante della società.
La prima doglianza è fondata.
In relazione al disposto di cui all'art. 1 del D. L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre
1989, n. 389 - a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo") - è effettivamente onere dell' dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore CP_4
produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi. Come puntualizzato proprio dalla sentenza richiamata dall'appellante (Cass. CP_ 24863/2018), l' deve dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali (in tal senso già Cass. 23/04/1999, n. 4074), e dovrà pure produrre detto contratto collettivo (v. Cass 17/7/2009, n. 16764; Cass., 11/3/2010 n. 5872; Cass
3/11/2011, n. 22737 e Cass. 9/10/2018 n. 24683). Del resto - precisa pure la Cassazione - in questa materia non è invocabile il criterio del fatto notorio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali confederali, in quanto la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali non è un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., trattandosi, tra l'altro, di un dato che può anche variare nel corso del tempo.
Si tratta di una prova che ordinariamente passa attraverso i riferimenti agli indici sintomatici (numero complessivo dei lavoratori e delle imprese associate, diffusione territoriale, numero dei CCNL sottoscritti ecc.) in grado di esprimere la capacità dell'associazione sindacale di porsi come valido interlocutore. La Giurisprudenza amministrativa ha al riguardo ben attenzionato la necessità di adottare una interpretazione del concetto di rappresentatività che tenga conto della necessaria tutela del pluralismo e che come tale non sia solo limitata alla comparazione tra le varie confederazioni nazionali ma che guardi anche ad una effettività di forza rappresentativa che può essere conseguita da ogni apparato sindacale.
CP_ Ora, nella specie, non può certo affermarsi che l' abbia assolto il proprio onere probatorio nel senso appena chiarito, non avendo per nulla dimostrato - nel settore prevalente dell'attività svolta dalla e costituita dal commercio di materiale igienico - sanitario, ceramiche e materiale Org_1 per l'edilizia - l'esistenza di un contratto collettivo stipulato da sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi rispetto alle OO.SS. stipulanti il contratto collettivo applicato (nella specie quello sottoscritto da dalla ). Già in primo grado ma anche in appello l' CP_6 Org_5 CP_4
si è limitato a riportare integralmente il contenuto del verbale ispettivo ove si afferma apoditticamente che “nel settore in cui opera la società, ovvero il commercio , il CCNL più rappresentativo è quello intercorrente tra la Confcommercio e;
e , associazioni CP_5 Org_3 Org_4
sindacali più rappresentative sotto il profilo dei soggetti destinatari, della penetrazione territoriale
e della continuità e sistematicità dell'attività di contrattazione collettiva, come riconosciuto anche formalmente dal D.M. 19\5\2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”. Si tratta di affermazioni troppo generiche, prive dei necessari riferimenti concreti agli indici sintomatici quali il numero complessivo dei lavoratori e delle imprese associate, diffusione territoriale, numero dei
CCNL sottoscritti in base ai quali ritenere applicabile detto CCNL Confcommercio che, peraltro, non
è stato neanche prodotto. Tale carenza di prova si coglie ancor di più a fronte delle allegazioni difensive della società che ha, di contro, allegato l'effettiva rappresentatività della , desumibile Org_5
dalla sottoscrizione, da parte di tale sigla sindacale, di plurimi contratti collettivi a livello nazionale
CP_ già applicati da molte imprese e in ordine ai quali l' non avrebbe contestato la carenza della rappresentatività. La stessa carenza probatoria ricorre anche in ordine alla misura del c.d. minimale contributivo da applicare nel caso di specie. Alla luce delle considerazioni esposte, assorbite le ulteriori doglianze, le pretese creditorie di cui al verbale di accertamento del 28/1/2014 e successivo avviso di addebito n. 59520140003468335000 non possono ritenersi fondate.
Rimangono solo da regolare le spese del doppio grado che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da quale titolare della ditta individuale ”, Controparte_1 Organizzazione_6
avente causa della , avverso la sentenza n. 566/2022 emessa Controparte_7 Controparte_1
in data 8/3/2022 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, annulla l'avviso di addebito n. 59520140003468335000 e dichiara CP_ non dovuta la somma di Euro 49.550,18 pretesa dall' a titolo di contribuzione previdenziale e sanzioni;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di delle spese del doppio grado di Controparte_1
giudizio, liquidate in Euro 3903,00 per compensi di primo grado ed Euro 3.600,00 per compensi del presente, oltre rimborso spese vive nella misura complessiva di Euro 139,00, spese generali nella misura del 15%, iva e cassa.
Messina, 22/1/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa C. Zappalà Dott.ssa B. Catarsini