Ordinanza cautelare 14 marzo 2022
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00394/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Mariagrazia Gammarota e Manuela Dellepiane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, Ministero dell' Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ministero dell' Interno, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
1) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, -OMISSIS- ritirato in data 25 gennaio 2022 (Doc. n. 1);
2) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al-OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, Prot. N. -OMISSIS- del 3/01/2022 ritirato in data 21/01/2022 (Doc. n. 1 bis)
3) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, Prot. N. -OMISSIS- del 21/12/2021, ritirato in data 28/12/2021 (Doc. n. 1 ter);
4) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al-OMISSIS- -OMISSIS- del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- , Prot. N. -OMISSIS- del 17/01/2022 (Doc. n. 1 quater);
5) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- , Prot. N.-OMISSIS- del 17/01/2022 (Doc. n. 1 quinquies);
6) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, Prot. N. -OMISSIS- del 17/01/2022, ritirato in data 21/01/2022 (Doc. n. 1 sexies);
7) del provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale relativo al -OMISSIS- -OMISSIS- del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- , prot. -OMISSIS- del 17/01/2022 (Doc. n. 1 septies);
aventi ad oggetto l’Accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale dal seguente testo “ Considerato il Decreto Legge 26/11/2021 n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell‟epidemia da COVID -19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” che ha introdotto l‟obbligo vaccinale anti SARS-COV-2 anche per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 15/12/2021, Visto quanto stabilito dall‟art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 in relazione all‟osservanza del suddetto obbligo vaccinale, Visto l‟invito a ottemperare all‟obbligo vaccinale notificato alla S.V. in data 20/12/2021, Considerata la mancata presentazione della documentazione richiesta , decorsi i termini stabiliti dall‟art. 4 – ter decreto legge n. 44/2021;
SI ER
L‟inosservanza da parte della S.V. dell‟obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 previsto dalle disposizioni vigenti. Pertanto la S.V. è sospesa , con decorrenza immediata, dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ……omissis.. “ ;
NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO
di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato (sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa) e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2022, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visto l’atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal procuratore dei ricorrenti e, per adesione, dall’Avvocatura dello Stato il 14 febbraio 2026 e depositato il 16 febbraio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 il dott. US US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non resti al collegio che prendere atto dell’intervenuta rinunzia al ricorso, a sepse compensate.
d
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) dà atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
US US, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Vincenza Caldarola, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| US US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.