TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7123/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7123/2022
Promossa da
e , rapp.ti e difesi in virtù di procura rilasciata su Parte_1 Parte_2 separato supporto alle liti da intendersi in calce al presente atto, dall'avv. Gabriele
Iuliano e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Roccadaspide (SA), alla via
XX Settembre, 10,
-attori intimanti-
Contro
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione, dall'avv. Carmine Sparano e presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Capaccio –Paestuma alla via Magna Graecia, 179,
-convenuto intimato-
Oggetto: sfratto finita locazione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di intimazione sfratto per finita locazione e Parte_1 Parte_2
premesso di essere proprietari di due locali depositi ricevuti mortis causa dal genitore siti alla via Foce Sele;
che il de cuius e dante causa, Persona_1 [...]
aveva concesso in locazione tali immobili ad uso diverso al sig. Per_1
giusta contratto di locazione del 01/07/2007 per la durata di Controparte_1
anni sei e, quindi, fino al 30/06/2013, per un canone annuo di € 620,00 da pagarsi in pagina 1 di 5 rate mensili anticipate di € 51,66 cadauna;
che con lettera racc.ta del 05/06/2018 e del 06/06/2018 comunicavano al la volontà di non voler rinnovare il CP_1 contratto alla scadenza del 30/06/2019 manifestando l'intenzione di adibire l'immobile all'esercizio di attività commerciale con invito al rilascio libero da persone e cose;
che, tuttavia, alla scadenza, il conduttore non liberava gli immobili, tanto premesso intimavano al sig. lo sfratto per finita locazione Controparte_1
diffidandolo a riconsegnare immediatamente la predetta unità immobiliare libera da persone e cose e nel contempo lo citavano a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto per finita locazione con fissazione della data di rilascio e, in caso di opposizione, emettere ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva con condanna al pagamento alle spese e compensi di causa.
Radicatosi il contraddittorio con comparsa del 19/07/2022 si costituiva il sig. il quale, preliminarmente, deduceva che sebbene gli attori Controparte_1
comunicavano in data 5/6/18 la volontà di non voler rinnovare il contratto tuttavia solo a distanza di quattro anni, durante i quali ha continuato a pagare regolarmente il canone di locazione, è stato intimato lo sfratto per finita locazione da tanto desumendosi la volontà dei locatori di rinnovazione tacita del contratto;
che, anche a voler considerare valida ed efficace la disdetta spetta comunque l'indennità per avviamento commerciale pari ad € 900,00 tanto esposto concludeva, in via preliminare, per il rigetto della domanda proposta per finita locazione e, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, condannare i locatori al pagamento della somma di € 900,00 a titolo di indennità per avviamento commerciale ed ancora, in caso di convalida dello sfratto, concedere congruo termine per rilascio dell'immobile, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza di comparizione veniva rigettata la domanda di convalida, in considerazione dell'opposizione dell'intimato, e disposto il rilascio dell'immobile locato, fissando per l'esecuzione la data del 31/01/2023.
Con la medesima ordinanza veniva disposto mutamento di rito, concesso termine per l'attivazione della procedura della mediazione e l'assegnazione di termine, ex art. 426
c.p.c., per il deposito di eventuali memorie e documenti integrativi.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative.
pagina 2 di 5 Parte intimante oltre a ribadire le difese e conclusioni rassegnate nell'atto di intimazione, quanto alla richiesta di indennità per la perdita di avviamento si opponeva alla stessa e, in caso del suo accoglimento, precisava che il conduttore non ha corrisposto i canoni di locazione da gennaio 2020 fino al rilascio, per un importo pari a circa € 4.000,00 per cui, in caso di accoglimento della domanda compensare la stessa con i canoni impagati.
Anche parte conduttrice depositava memoria integrativa che, oltre a riportarsi a quanto già dedotto ed eccepito in comparsa deduceva che il mancato rilascio dell'immobile era dovuto al fatto che ad esso, in quanto dovuta l'indennità di avviamento commerciale, non era giunta alcuna offerta in merito, di aver, comunque, provveduto all'invio dei vaglia postali per il pagamento dei canoni di locazione, fino all'anno 2022, in merito a tale punto parte locatrice ribadiva di non averli incassati in quanto non adeguati, concludeva riportandosi a quanto già precisato in comparsa nonché par l'ammissione di prova testimoniale.
Rigettate le richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la discussione con termine fino a giorni dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Dopo alcuni rinvii nello stato la causa veniva rinviata alla udienza del 10/04/2025 per la discussione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità della domanda stante il previo esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito parte locatrice ha dato regolare e tempestiva disdetta del contratto di locazione mediante l'invio di raccomandata ricevuta in data 22/06/2018 di rinuncia al rinnovo del contratto e con invito a rilasciarlo libero da persone e cose alla data del
30/06/2019.
In punto di diritto va osservato che “la rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1597 c.c. postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicchè, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il pagina 3 di 5 locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto ( Ord. N. 13886 /2011).
Ciò posto, nella vicenda in esame non è emerso alcun serio elemento da cui potersi ricavare che, dopo la tempestiva disdetta del contratto di locazione, la parte locatrice si sia determinata ad una prosecuzione del rapporto ponendo in tal modo nel nulla gli effetti della disdetta comunicata, infatti successivamente alla comunicazione di disdetta è stato poi notificato atto di intimazione di sfratto per finita locazione, atto contrario alla volontà di voler proseguire nel rapporto di locazione.
Né vale la circostanza dell'invio dei vaglia postale, a voler dimostrare la volontà del locatore ad accettare un rinnovo nel contratto di locazione.
Per cui il contratto di locazione per cui è causa deve dichiararsi cessato alla data del
30/06/2019.
Parte locatrice ha anche chiesto il pagamento dei canoni successivi alla scadenza contrattuale e, precisamente da gennaio 2020 alla data del rilascio, 3 febbraio 2023.
È pacifico che il conduttore non avendo provveduto al rilascio alla scadenza è tenuto al pagamento di una indennità di occupazione di importo corrispondente al canone locatizio e per il periodo richiesto
In merito va rilevato che parte conduttrice ha rimesso a mezzo di vaglia postale canoni per le annualità 2020-2021 e 2022 per un importo pari ad € 1.550,00, ricevuti e trattenuti dai locatori e, che, anche se non risultano riscossi, né vi è prova di restituzione, come da documentazione in atti;
Pertanto, la differenza tra i canoni versati e canoni dovuti in base al contratto è pari ad
€ 361,66 che parte conduttrice deve a parte locatrice.
Va, altresì accolta la domanda di parte conduttrice circa l'indennità di avviamento commerciale.
Infatti, è chiaro come disposto dall'art. 34 L. 392/78 che in caso di cessazione del rapporto di locazione il conduttore ha diritto ad una indennità pari a diciotto mensilità, nel caso di specie, e nel caso di locazione immobili ad uso commerciale, in cui il conduttore abbia contatti diretti con il consumatore finale che nella fattispecie è pari ad € 900,00;
pagina 4 di 5 In definitiva, quindi va dichiarato risolto il contratto di locazione oggetto di causa con condanna da parte conduttrice al pagamento in favore dei locatori della somma di €
361,66 oltre adeguamenti istat e interessi legali.
Condanna i locatori al pagamento in favore del conduttore della somma di € 900,00 a titolo di avviamento attività commerciale.
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7123/2022 r.g. tra e –attori Parte_1 Parte_2 intimanti- e –convenuto intimato- ogni altra istanza, eccezione, Controparte_1
deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiara cessato alla data del 30/06/2019 il contratto di locazione oggetto di causa;
2) Condanna parte convenuta conduttrice al pagamento degli adeguamenti ISTAT e interessi legali sugli importi di cui ai predetti vaglia postali;
3) Condanna parte convenuta intimata, al pagamento in favore di Controparte_1
e della somma di € 361,66 quale residuo pagamento Parte_1 Parte_2
canoni oltre adeguamento ISTAT e interessi legali;
4) Condanna parte locatrice, e , al versamento in favore Parte_1 Parte_2
di ella somma di € 900,00 a titolo di avviamento commerciale;
Controparte_1
5) Compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno lì, 10/04/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7123/2022
Promossa da
e , rapp.ti e difesi in virtù di procura rilasciata su Parte_1 Parte_2 separato supporto alle liti da intendersi in calce al presente atto, dall'avv. Gabriele
Iuliano e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Roccadaspide (SA), alla via
XX Settembre, 10,
-attori intimanti-
Contro
rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di Controparte_1
costituzione, dall'avv. Carmine Sparano e presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Capaccio –Paestuma alla via Magna Graecia, 179,
-convenuto intimato-
Oggetto: sfratto finita locazione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di intimazione sfratto per finita locazione e Parte_1 Parte_2
premesso di essere proprietari di due locali depositi ricevuti mortis causa dal genitore siti alla via Foce Sele;
che il de cuius e dante causa, Persona_1 [...]
aveva concesso in locazione tali immobili ad uso diverso al sig. Per_1
giusta contratto di locazione del 01/07/2007 per la durata di Controparte_1
anni sei e, quindi, fino al 30/06/2013, per un canone annuo di € 620,00 da pagarsi in pagina 1 di 5 rate mensili anticipate di € 51,66 cadauna;
che con lettera racc.ta del 05/06/2018 e del 06/06/2018 comunicavano al la volontà di non voler rinnovare il CP_1 contratto alla scadenza del 30/06/2019 manifestando l'intenzione di adibire l'immobile all'esercizio di attività commerciale con invito al rilascio libero da persone e cose;
che, tuttavia, alla scadenza, il conduttore non liberava gli immobili, tanto premesso intimavano al sig. lo sfratto per finita locazione Controparte_1
diffidandolo a riconsegnare immediatamente la predetta unità immobiliare libera da persone e cose e nel contempo lo citavano a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto per finita locazione con fissazione della data di rilascio e, in caso di opposizione, emettere ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva con condanna al pagamento alle spese e compensi di causa.
Radicatosi il contraddittorio con comparsa del 19/07/2022 si costituiva il sig. il quale, preliminarmente, deduceva che sebbene gli attori Controparte_1
comunicavano in data 5/6/18 la volontà di non voler rinnovare il contratto tuttavia solo a distanza di quattro anni, durante i quali ha continuato a pagare regolarmente il canone di locazione, è stato intimato lo sfratto per finita locazione da tanto desumendosi la volontà dei locatori di rinnovazione tacita del contratto;
che, anche a voler considerare valida ed efficace la disdetta spetta comunque l'indennità per avviamento commerciale pari ad € 900,00 tanto esposto concludeva, in via preliminare, per il rigetto della domanda proposta per finita locazione e, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda, condannare i locatori al pagamento della somma di € 900,00 a titolo di indennità per avviamento commerciale ed ancora, in caso di convalida dello sfratto, concedere congruo termine per rilascio dell'immobile, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza di comparizione veniva rigettata la domanda di convalida, in considerazione dell'opposizione dell'intimato, e disposto il rilascio dell'immobile locato, fissando per l'esecuzione la data del 31/01/2023.
Con la medesima ordinanza veniva disposto mutamento di rito, concesso termine per l'attivazione della procedura della mediazione e l'assegnazione di termine, ex art. 426
c.p.c., per il deposito di eventuali memorie e documenti integrativi.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative.
pagina 2 di 5 Parte intimante oltre a ribadire le difese e conclusioni rassegnate nell'atto di intimazione, quanto alla richiesta di indennità per la perdita di avviamento si opponeva alla stessa e, in caso del suo accoglimento, precisava che il conduttore non ha corrisposto i canoni di locazione da gennaio 2020 fino al rilascio, per un importo pari a circa € 4.000,00 per cui, in caso di accoglimento della domanda compensare la stessa con i canoni impagati.
Anche parte conduttrice depositava memoria integrativa che, oltre a riportarsi a quanto già dedotto ed eccepito in comparsa deduceva che il mancato rilascio dell'immobile era dovuto al fatto che ad esso, in quanto dovuta l'indennità di avviamento commerciale, non era giunta alcuna offerta in merito, di aver, comunque, provveduto all'invio dei vaglia postali per il pagamento dei canoni di locazione, fino all'anno 2022, in merito a tale punto parte locatrice ribadiva di non averli incassati in quanto non adeguati, concludeva riportandosi a quanto già precisato in comparsa nonché par l'ammissione di prova testimoniale.
Rigettate le richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la discussione con termine fino a giorni dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Dopo alcuni rinvii nello stato la causa veniva rinviata alla udienza del 10/04/2025 per la discussione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità della domanda stante il previo esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito parte locatrice ha dato regolare e tempestiva disdetta del contratto di locazione mediante l'invio di raccomandata ricevuta in data 22/06/2018 di rinuncia al rinnovo del contratto e con invito a rilasciarlo libero da persone e cose alla data del
30/06/2019.
In punto di diritto va osservato che “la rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1597 c.c. postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicchè, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il pagina 3 di 5 locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto ( Ord. N. 13886 /2011).
Ciò posto, nella vicenda in esame non è emerso alcun serio elemento da cui potersi ricavare che, dopo la tempestiva disdetta del contratto di locazione, la parte locatrice si sia determinata ad una prosecuzione del rapporto ponendo in tal modo nel nulla gli effetti della disdetta comunicata, infatti successivamente alla comunicazione di disdetta è stato poi notificato atto di intimazione di sfratto per finita locazione, atto contrario alla volontà di voler proseguire nel rapporto di locazione.
Né vale la circostanza dell'invio dei vaglia postale, a voler dimostrare la volontà del locatore ad accettare un rinnovo nel contratto di locazione.
Per cui il contratto di locazione per cui è causa deve dichiararsi cessato alla data del
30/06/2019.
Parte locatrice ha anche chiesto il pagamento dei canoni successivi alla scadenza contrattuale e, precisamente da gennaio 2020 alla data del rilascio, 3 febbraio 2023.
È pacifico che il conduttore non avendo provveduto al rilascio alla scadenza è tenuto al pagamento di una indennità di occupazione di importo corrispondente al canone locatizio e per il periodo richiesto
In merito va rilevato che parte conduttrice ha rimesso a mezzo di vaglia postale canoni per le annualità 2020-2021 e 2022 per un importo pari ad € 1.550,00, ricevuti e trattenuti dai locatori e, che, anche se non risultano riscossi, né vi è prova di restituzione, come da documentazione in atti;
Pertanto, la differenza tra i canoni versati e canoni dovuti in base al contratto è pari ad
€ 361,66 che parte conduttrice deve a parte locatrice.
Va, altresì accolta la domanda di parte conduttrice circa l'indennità di avviamento commerciale.
Infatti, è chiaro come disposto dall'art. 34 L. 392/78 che in caso di cessazione del rapporto di locazione il conduttore ha diritto ad una indennità pari a diciotto mensilità, nel caso di specie, e nel caso di locazione immobili ad uso commerciale, in cui il conduttore abbia contatti diretti con il consumatore finale che nella fattispecie è pari ad € 900,00;
pagina 4 di 5 In definitiva, quindi va dichiarato risolto il contratto di locazione oggetto di causa con condanna da parte conduttrice al pagamento in favore dei locatori della somma di €
361,66 oltre adeguamenti istat e interessi legali.
Condanna i locatori al pagamento in favore del conduttore della somma di € 900,00 a titolo di avviamento attività commerciale.
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7123/2022 r.g. tra e –attori Parte_1 Parte_2 intimanti- e –convenuto intimato- ogni altra istanza, eccezione, Controparte_1
deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiara cessato alla data del 30/06/2019 il contratto di locazione oggetto di causa;
2) Condanna parte convenuta conduttrice al pagamento degli adeguamenti ISTAT e interessi legali sugli importi di cui ai predetti vaglia postali;
3) Condanna parte convenuta intimata, al pagamento in favore di Controparte_1
e della somma di € 361,66 quale residuo pagamento Parte_1 Parte_2
canoni oltre adeguamento ISTAT e interessi legali;
4) Condanna parte locatrice, e , al versamento in favore Parte_1 Parte_2
di ella somma di € 900,00 a titolo di avviamento commerciale;
Controparte_1
5) Compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno lì, 10/04/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 5 di 5