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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/06/2024, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.06.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 2840.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Parte_1
Villani, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Antonella Tomasello, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 04.05.2023, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare la prescrizione delle richieste di ripetizione delle somme di cui alle singole note impugnate e la conseguente irripetibilità delle stesse. Ha dedotto, nello specifico: di avere ricevuto il 29.11.2022 cinque note dell' con CP_1 la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per periodi degli anni dal 2006 al 2008; l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione delle somme chieste in restituzione;
l'illegittimità delle note per genericità; la mancanza di prova della corresponsione delle indennità in questione, per carenza di allegazione degli estremi di pagamento;
la violazione dell'art. 10, comma 2bis, del DPR n. 917/86, inserito dall'art. 150 del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. L' ha allegato e documentato che con verbale del 16.5.2013, all'esito degli CP_1 accertamenti ispettivi effettuati a carico dell'azienda agricola di MO ID, con sede a Gragnano, veniva accertata l'inesistenza della ditta come datore di lavoro agricolo con conseguente disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro dei braccianti agricoli e di tutte le giornate lavorative agricole denunciate negli anni dal 1994 al 1999 e dal 2001 al 2009 sulla posizione inerente i terreni di Pimonte e nel 1998 sulla posizione inerente i terreni di Gragnano, e perciò di n. 53 presunti rapporti di lavoro agricoli e fra essi quello della ricorrente, cui faceva seguito l'annullamento delle giornate lavorative e il recupero delle prestazioni previdenziali erogate;
successivamente l' rendeva note alla ricorrente le variazioni delle giornate CP_1 accreditate in suo favore per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, con la pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale 2013 di variazione degli operai a tempo agricolo determinato del Comune di Casola di Napoli effettuata sul sito Internet dell'Istituto dall'8.10.2013 al 25.10.2013; l' , con lettere raccomandate datate CP_1
14.10.2014 consegnate alla ricorrente il 5.11.2014, chiedeva alla ricorrente la restituzione dell'indennità di malattia e maternità, in relazione all'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, pari a: € 318,15 per il periodo 11.1/31.1.2006; € 369,42 per il periodo 22.2/15.3.2006; € 3.525,57 per il periodo 18.10.2006/17.3.2007;
€ 2.168,32 per il periodo 20.3/19.9.2007; a € 859,04 per il periodo 9.1/17.2.2008; già pagati alla ricorrente a detto titolo come da attestazione Poste Italiane spa nelle date ivi indicate. L' , con lettere raccomandate del 10.3.2015 consegnate alla ricorrente il CP_1
7.4.2015, rinnovava la richiesta di pagamento delle somme di cui sopra. Orbene, la documentazione prodotta prova il disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo intercorsi tra la ricorrente e MO ID per gli anni dal 2004 al 2007, giusta verbale del 16.5.2013; la conseguente variazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2004 al 2007 notificata alla ricorrente mediante pubblicazione telematica sul sito internet per la durata di giorni 15, ai sensi dell' art. 12-bis della legge n. 1949/1940, aggiunto dall'art. 38, comma 6, del D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111/2011 (in base al quale gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' sul proprio sito internet entro il mese di marzo successivo). CP_1
Il venir meno della copertura assicurativa per gli anni dal 2004 al 2007 ha determinato la non spettanza dell'indennità di malattia erogata nei vari periodi sopra indicati negli anni 2006/2008, giusta art. 5, comma 6, del D.L. n. 438/1983 convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, secondo cui “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”. Gli indebiti che ne sono derivati sono stati tutti tempestivamente notificati alla ricorrente con le lettere del 14.10.2014 e del 10.3.2015, in cui sono stati analiticamente indicati i periodi e gli importi dovuti in restituzione per indennità di malattia/maternità e la causale dell'indebito. Le suddette missive, ritualmente notifiche alla ricorrente a mezzo posta, hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa relativi all'indennità di malattia/maternità pagata negli anni 2006/2008. Le contestazioni mosse da parte ricorrente in relazione a tali missive risultano generiche e pretestuose. Gli avvisi di ricevimento delle raccomandate risultano sottoscritti dalla ricorrente personalmente. Quanto al disconoscimento delle copie, si richiama, sullo specifico punto,
l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui: “ In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (v. Cass. n. 16557/2019, nonché Cass. n. 27633/2018)
Il collegamento tra raccomandate e avvisi di ricevimento prodotti è dato dal numero di raccomandata. Quanto alla mancata applicazione della norma relativa alla cd. nettizzazione degli indebiti, si rileva che la norma non opera per gli indebiti ante 1.1.2020, come stabilito dall'articolo 150 (comma 2) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto rilancio, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77.
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al rimborso delle spese in favore dell CP_1 liquidate in complessivi € 1300,00 .
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 18.06.24 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.06.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 2840.2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Parte_1
Villani, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Antonella Tomasello, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 04.05.2023, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accertare e dichiarare la prescrizione delle richieste di ripetizione delle somme di cui alle singole note impugnate e la conseguente irripetibilità delle stesse. Ha dedotto, nello specifico: di avere ricevuto il 29.11.2022 cinque note dell' con CP_1 la richiesta di restituzione dell'indennità di malattia e maternità per periodi degli anni dal 2006 al 2008; l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione delle somme chieste in restituzione;
l'illegittimità delle note per genericità; la mancanza di prova della corresponsione delle indennità in questione, per carenza di allegazione degli estremi di pagamento;
la violazione dell'art. 10, comma 2bis, del DPR n. 917/86, inserito dall'art. 150 del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020. Si è costituito l' ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. L' ha allegato e documentato che con verbale del 16.5.2013, all'esito degli CP_1 accertamenti ispettivi effettuati a carico dell'azienda agricola di MO ID, con sede a Gragnano, veniva accertata l'inesistenza della ditta come datore di lavoro agricolo con conseguente disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro dei braccianti agricoli e di tutte le giornate lavorative agricole denunciate negli anni dal 1994 al 1999 e dal 2001 al 2009 sulla posizione inerente i terreni di Pimonte e nel 1998 sulla posizione inerente i terreni di Gragnano, e perciò di n. 53 presunti rapporti di lavoro agricoli e fra essi quello della ricorrente, cui faceva seguito l'annullamento delle giornate lavorative e il recupero delle prestazioni previdenziali erogate;
successivamente l' rendeva note alla ricorrente le variazioni delle giornate CP_1 accreditate in suo favore per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, con la pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale 2013 di variazione degli operai a tempo agricolo determinato del Comune di Casola di Napoli effettuata sul sito Internet dell'Istituto dall'8.10.2013 al 25.10.2013; l' , con lettere raccomandate datate CP_1
14.10.2014 consegnate alla ricorrente il 5.11.2014, chiedeva alla ricorrente la restituzione dell'indennità di malattia e maternità, in relazione all'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, pari a: € 318,15 per il periodo 11.1/31.1.2006; € 369,42 per il periodo 22.2/15.3.2006; € 3.525,57 per il periodo 18.10.2006/17.3.2007;
€ 2.168,32 per il periodo 20.3/19.9.2007; a € 859,04 per il periodo 9.1/17.2.2008; già pagati alla ricorrente a detto titolo come da attestazione Poste Italiane spa nelle date ivi indicate. L' , con lettere raccomandate del 10.3.2015 consegnate alla ricorrente il CP_1
7.4.2015, rinnovava la richiesta di pagamento delle somme di cui sopra. Orbene, la documentazione prodotta prova il disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo intercorsi tra la ricorrente e MO ID per gli anni dal 2004 al 2007, giusta verbale del 16.5.2013; la conseguente variazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2004 al 2007 notificata alla ricorrente mediante pubblicazione telematica sul sito internet per la durata di giorni 15, ai sensi dell' art. 12-bis della legge n. 1949/1940, aggiunto dall'art. 38, comma 6, del D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. n. 111/2011 (in base al quale gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' sul proprio sito internet entro il mese di marzo successivo). CP_1
Il venir meno della copertura assicurativa per gli anni dal 2004 al 2007 ha determinato la non spettanza dell'indennità di malattia erogata nei vari periodi sopra indicati negli anni 2006/2008, giusta art. 5, comma 6, del D.L. n. 438/1983 convertito con modificazioni dalla legge n. 638/1983, secondo cui “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”. Gli indebiti che ne sono derivati sono stati tutti tempestivamente notificati alla ricorrente con le lettere del 14.10.2014 e del 10.3.2015, in cui sono stati analiticamente indicati i periodi e gli importi dovuti in restituzione per indennità di malattia/maternità e la causale dell'indebito. Le suddette missive, ritualmente notifiche alla ricorrente a mezzo posta, hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2033 cc degli indebiti di cui è causa relativi all'indennità di malattia/maternità pagata negli anni 2006/2008. Le contestazioni mosse da parte ricorrente in relazione a tali missive risultano generiche e pretestuose. Gli avvisi di ricevimento delle raccomandate risultano sottoscritti dalla ricorrente personalmente. Quanto al disconoscimento delle copie, si richiama, sullo specifico punto,
l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui: “ In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (v. Cass. n. 16557/2019, nonché Cass. n. 27633/2018)
Il collegamento tra raccomandate e avvisi di ricevimento prodotti è dato dal numero di raccomandata. Quanto alla mancata applicazione della norma relativa alla cd. nettizzazione degli indebiti, si rileva che la norma non opera per gli indebiti ante 1.1.2020, come stabilito dall'articolo 150 (comma 2) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto rilancio, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77.
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede:
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al rimborso delle spese in favore dell CP_1 liquidate in complessivi € 1300,00 .
Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 18.06.24 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè