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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/07/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 511 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 16.06.2025, vertente
TRA
nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1
Michele Rizzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in RA (Cs) alla via
Indipendenza n. 3, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 9.01.2024; attore
E
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Mirella Controparte_1
Santoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Paola (Cs) alla via Luigi Sturzo
n. 12, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.06.2022; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come da note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti il 13.06.2025, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 16.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso iscritto a ruolo in data 8.04.2022, ha proposto domanda di Parte_1 separazione personale dalla coniuge , stante matrimonio con lei contratto in Controparte_1
RA in data 11.08.2007 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 33,
1 parte II, serie A, anno 2007), in costanza del quale è nato, in data 4.07.2015, un figlio di nome
. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale Per_1 versa in uno stato di crisi, che ha portato ad un'irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale e ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.,
[...] ha chiesto il recepimento delle seguenti condizioni di separazione: “1) i coniugi Pt_1 vivranno separati per mutuo consenso;
2) il figlio, di anni sette, congiuntamente affidato, conserverebbe la residenza con la madre, presso la casa di Loc. Salineto, dove oggi vivono, con la possibilità per il padre di avere con se il bambino secondo le normali regole di diritto e di
“protocollo”; 3) le spese mediche, scolastiche e sportive relative al figlio, così come ogni altra spesa c.d. straordinaria, saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
4) La quota di proprietà della casa coniugale del ricorrente, ossia quella di AS (VA), verrebbe ceduta in totale proprietà alla moglie, la quale, oltre ad ottenere una sorta di “liquidazione una tantum” derivante dal valore della quota di immobile ricevuta (di oltre € 50.000,00), ovviamente senza più nulla a pretendere in termini di mantenimento, otterrebbe anche la rendita derivante dal canone di locazione ( € 420,00 mensili), al netto del mutuo (€300,00 mensili), che dovrebbe continuare a pagare con i proventi del canone stesso, estinto il quale percepirebbe una rendita vitalizia da quell'immobile, incassando per intero il canone di locazione;
5) Ogni coniuge resterà titolare dei mezzi loro intestati;
6) Poiché entrambi i coniugi lavorano e sono autosufficienti, nulla per il mantenimento;
restando però il mantenimento del bambino, il RI dovrà corrispondere mensilmente la somma complessiva di € 200,00, considerato che la CP_1
è in condizioni economiche migliori rispetto a quelle del marito, quindi dovrà collaborare anche economicamente al mantenimento del bambino, ovviamente, ferma restando la disponibilità del RI a collaborare in ogni modo nell'interesse del piccolo”.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 20.06.2022. La stessa, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione personale ex adverso proposta, ha per il resto contestato quanto dedotto dal marito. Quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1-
Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente;
2- Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il minore ,e, con collocazione materiale presso Per_1 la madre;
3- Assegnare alla moglie quale genitore collocatario , la casa coniugale sita in
RA località Sinni n 146, così come prevista dall'art 156 ss. c.c. di concerto con l'art 337- sexies c.c.; -riconoscere il diritto di ripetizione delle somme sostenute dall'istante per la ristrutturazione;
5 - Stabilire un assegno di mantenimento per il minore pari a € 400; 6-
Stabilire assegno di mantenimento per la moglie pari a € 200, 7 -partecipare al 70% delle spese mediche sostenute , scolastiche sportive e di quanto ritenuto necessario per il minore disabile;
8
- autorizzare la percezione degli assegni familiari in favore della madre collocataria, 9-
Riconoscere il diritto di visita del padre compatibilmente alle esigenze di vita scolastica, ludica,
2 sportiva e di salute del minore stesso concordando con la madre le feste Natalizie e Pasquali il tutto in osservanza al protocollo di riferimento”.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 7.07.2022 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c.. In particolare, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, è stato disposto “che in via provvisoria il minore sia Persona_2 affidato congiuntamente ai due genitori, con domicilio preferenziale presso la madre e facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé (salvo diversi accordi intercorrenti tra i coniugi rivolti ad ampliare la facoltà di visita del padre) per due giorni alla settimana da concordare tra i coniugi ovvero, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 (alle
20.00 nel periodo estivo), a settimane alterne dalle 16.00 del sabato alle 20.00 della domenica, ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio, sempre ad anni alterni a Pasqua dalle 10.00 alle 20.00 e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio;
- che in via provvisoria
[...] versi a , entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di Pt_1 Controparte_1 mantenimento pari complessivamente a € 350,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, di cui
€150,00 per il mantenimento della moglie ed € 200,00 per il mantenimento del minore;
che in via provvisoria i coniugi concorrano in egual misura (50%) alle spese extra assegno relative al figlio (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del tribunale”. Inoltre, con la suddetta ordinanza presidenziale è stato disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi, con visto del 14.07.2022, nulla ha opposto.
Instaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di atti integrativi ex art. 709
c.p.c.. Acquisite le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali di RA, le parti, con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 13.06.2025 (stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 16.06.2025), rappresentando di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione con il recepimento delle relative condizioni. Quindi, con ordinanza del 16.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con trasmissione degli atti al Collegio, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esaminati gli atti di causa, in primo luogo, va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i
3 presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di
[...]
e . Pt_1 Controparte_1
Va, poi, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con il recepimento delle condizioni (indicate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
13.06.2025) che di seguito si riportano testualmente: “
1- modifica del provvedimento provvisorio in data 7.07.2022 con revoca dell'assegno di mantenimento nei riguardi della
.; 2- pagamento dell'affitto di 300,00 euro per l' abitazione della dove Controparte_1 CP_1 vive con il figlio;
3- pagamento di euro 200,00 quale assegno di mantenimento per il minore;
4- pagamento del 50% delle spese straordinarie per il minore documentate;
5 - restano ferme le condizioni relative al diritto di visita del genitore non collocatario così come stabilito nel provvedimento provvisorio del 7 luglio 2022 del Presidente dott.ssa Del Giudice” Ebbene, il
Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto conformi all'interesse del figlio minore e non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al
R.G. n. 511/2022, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il Parte_1 Controparte_1 matrimonio tra loro contratto in RA in data 11/08/2007 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 33, parte II, serie A, anno 2007);
- recepisce le condizioni di separazione concordate tra i coniugi, riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, 23.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 511 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 16.06.2025, vertente
TRA
nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1
Michele Rizzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in RA (Cs) alla via
Indipendenza n. 3, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 9.01.2024; attore
E
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Mirella Controparte_1
Santoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Paola (Cs) alla via Luigi Sturzo
n. 12, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.06.2022; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come da note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti il 13.06.2025, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 16.06.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso iscritto a ruolo in data 8.04.2022, ha proposto domanda di Parte_1 separazione personale dalla coniuge , stante matrimonio con lei contratto in Controparte_1
RA in data 11.08.2007 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 33,
1 parte II, serie A, anno 2007), in costanza del quale è nato, in data 4.07.2015, un figlio di nome
. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale Per_1 versa in uno stato di crisi, che ha portato ad un'irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale e ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.,
[...] ha chiesto il recepimento delle seguenti condizioni di separazione: “1) i coniugi Pt_1 vivranno separati per mutuo consenso;
2) il figlio, di anni sette, congiuntamente affidato, conserverebbe la residenza con la madre, presso la casa di Loc. Salineto, dove oggi vivono, con la possibilità per il padre di avere con se il bambino secondo le normali regole di diritto e di
“protocollo”; 3) le spese mediche, scolastiche e sportive relative al figlio, così come ogni altra spesa c.d. straordinaria, saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
4) La quota di proprietà della casa coniugale del ricorrente, ossia quella di AS (VA), verrebbe ceduta in totale proprietà alla moglie, la quale, oltre ad ottenere una sorta di “liquidazione una tantum” derivante dal valore della quota di immobile ricevuta (di oltre € 50.000,00), ovviamente senza più nulla a pretendere in termini di mantenimento, otterrebbe anche la rendita derivante dal canone di locazione ( € 420,00 mensili), al netto del mutuo (€300,00 mensili), che dovrebbe continuare a pagare con i proventi del canone stesso, estinto il quale percepirebbe una rendita vitalizia da quell'immobile, incassando per intero il canone di locazione;
5) Ogni coniuge resterà titolare dei mezzi loro intestati;
6) Poiché entrambi i coniugi lavorano e sono autosufficienti, nulla per il mantenimento;
restando però il mantenimento del bambino, il RI dovrà corrispondere mensilmente la somma complessiva di € 200,00, considerato che la CP_1
è in condizioni economiche migliori rispetto a quelle del marito, quindi dovrà collaborare anche economicamente al mantenimento del bambino, ovviamente, ferma restando la disponibilità del RI a collaborare in ogni modo nell'interesse del piccolo”.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 20.06.2022. La stessa, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione personale ex adverso proposta, ha per il resto contestato quanto dedotto dal marito. Quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1-
Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente;
2- Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il minore ,e, con collocazione materiale presso Per_1 la madre;
3- Assegnare alla moglie quale genitore collocatario , la casa coniugale sita in
RA località Sinni n 146, così come prevista dall'art 156 ss. c.c. di concerto con l'art 337- sexies c.c.; -riconoscere il diritto di ripetizione delle somme sostenute dall'istante per la ristrutturazione;
5 - Stabilire un assegno di mantenimento per il minore pari a € 400; 6-
Stabilire assegno di mantenimento per la moglie pari a € 200, 7 -partecipare al 70% delle spese mediche sostenute , scolastiche sportive e di quanto ritenuto necessario per il minore disabile;
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- autorizzare la percezione degli assegni familiari in favore della madre collocataria, 9-
Riconoscere il diritto di visita del padre compatibilmente alle esigenze di vita scolastica, ludica,
2 sportiva e di salute del minore stesso concordando con la madre le feste Natalizie e Pasquali il tutto in osservanza al protocollo di riferimento”.
Incardinata la fase presidenziale, con ordinanza del 7.07.2022 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c.. In particolare, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, è stato disposto “che in via provvisoria il minore sia Persona_2 affidato congiuntamente ai due genitori, con domicilio preferenziale presso la madre e facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé (salvo diversi accordi intercorrenti tra i coniugi rivolti ad ampliare la facoltà di visita del padre) per due giorni alla settimana da concordare tra i coniugi ovvero, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 (alle
20.00 nel periodo estivo), a settimane alterne dalle 16.00 del sabato alle 20.00 della domenica, ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 2 gennaio, sempre ad anni alterni a Pasqua dalle 10.00 alle 20.00 e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con il coniuge entro la fine di maggio;
- che in via provvisoria
[...] versi a , entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di Pt_1 Controparte_1 mantenimento pari complessivamente a € 350,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, di cui
€150,00 per il mantenimento della moglie ed € 200,00 per il mantenimento del minore;
che in via provvisoria i coniugi concorrano in egual misura (50%) alle spese extra assegno relative al figlio (da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del tribunale”. Inoltre, con la suddetta ordinanza presidenziale è stato disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi, con visto del 14.07.2022, nulla ha opposto.
Instaurata la fase di merito, le parti hanno provveduto al deposito di atti integrativi ex art. 709
c.p.c.. Acquisite le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali di RA, le parti, con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 13.06.2025 (stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 16.06.2025), rappresentando di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione con il recepimento delle relative condizioni. Quindi, con ordinanza del 16.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con trasmissione degli atti al Collegio, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esaminati gli atti di causa, in primo luogo, va accolta la domanda di separazione personale dei coniugi. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i
3 presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di
[...]
e . Pt_1 Controparte_1
Va, poi, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con il recepimento delle condizioni (indicate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
13.06.2025) che di seguito si riportano testualmente: “
1- modifica del provvedimento provvisorio in data 7.07.2022 con revoca dell'assegno di mantenimento nei riguardi della
.; 2- pagamento dell'affitto di 300,00 euro per l' abitazione della dove Controparte_1 CP_1 vive con il figlio;
3- pagamento di euro 200,00 quale assegno di mantenimento per il minore;
4- pagamento del 50% delle spese straordinarie per il minore documentate;
5 - restano ferme le condizioni relative al diritto di visita del genitore non collocatario così come stabilito nel provvedimento provvisorio del 7 luglio 2022 del Presidente dott.ssa Del Giudice” Ebbene, il
Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto conformi all'interesse del figlio minore e non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al
R.G. n. 511/2022, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il Parte_1 Controparte_1 matrimonio tra loro contratto in RA in data 11/08/2007 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 33, parte II, serie A, anno 2007);
- recepisce le condizioni di separazione concordate tra i coniugi, riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, 23.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
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