CA
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 3614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3614 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 1476/21 RG, avente ad oggetto
“Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1373/20, pubblicata il 25 Settembre 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 24 Marzo 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 18 Marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 12 Giugno 2025) e pendente:
TRA
( e ), sia in proprio che Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 quali genitori del minore d (nato il [...]), rappresentati e difesi (giusta procura in Persona_1 atti) dall'avv. Andrea Porzio ), con il quale sono elettivamente dom.ti presso il C.F._3 seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellanti
E
(C.F.: ), in persona del Dirigente p.t. dell'Avvocatura RT P.IVA_1
Comunale, rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dagli avv.ti Maria Antonella Verde
1 ( e Giuseppina Moccia ), con le quali è elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliato presso i seguenti indirizzi di PEC:
[...]
Email_2
Appellato
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 18 Marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), il
Difensore di parte appellante, a mezzo di note scritte, ha concluso riportandosi all'atto di gravame, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 16 Dicembre 2014 nei confronti del di , CP_1 CP_1 CP_1
e , quali genitori del minore (nato il [...]), Parte_1 Parte_2 Persona_2 chiedevano che l'ente territoriale fosse condannato, ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 cc., al risarcimento dei danni, derivanti dalle lesioni sofferte dal suddetto minore . ER
Assumevano gli attori che il giorno 17 Settembre 2009, alle ore 20:30 circa, nella Villa Comunale in
, il piccolo era rovinato bruscamente a terra, battendo la testa, a causa RT ER di un'insidia occulta, presente su di una giostrina del parco pubblico.
La caduta era avvenuta a causa del cedere di un'asse di legno della giostra, che risultava non ancorata alla base delle travi strutturali sottostanti.
Dunque, si era trattato di una falla non immediatamente percepibile e visibile, né dal minore, né dai suoi supervisori.
A seguito della caduta il minore aveva riportato lesioni, riscontrate dapprima presso il P.O. "San Leonardo" di , e poi presso il P.O. "Santobono-Pausilipon" di Napoli. Presso quest'ultima RT struttura era stata diagnosticata una "otoliquorrea sinistra da frattura del tetto del canale esterno con trauma cranico"; pertanto il minore era stato sottoposto ad intervento chirurgico.
Sulla base di queste premesse gli attori chiedevano accertarsi la responsabilità del
[...]
, ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 cc., per la mancata attuazione delle cautele, RT idonee ad assicurare l'incolumità degli utenti della cosa pubblica;
ovvero per avere omesso una regolare manutenzione delle giostre comunali;
per l'effetto, chiedevano condannarsi l'ente territoriale al risarcimento di tutti i danni subìti dal minore . Persona_2
In particolare gli attori chiedevano riconoscersi il danno biologico da invalidità permanente, l'Inabilità
Temporanea, il danno estetico, il danno morale, nonché il ristoro delle spese mediche sostenute;
danni da quantificarsi anche all'esito di espletanda CTU medico- legale.
Si costituiva il convenuto , chiedendo rigettarsi la domanda attorea;
in RT subordine, l'ente territoriale chiedeva riconoscersi la colpa concorrente di parte danneggiata, avendo i genitori del minore concorso (per omessa supervisione) alla causazione del danno.
Nel corso del primo grado venivano sentiti i testi e;
inoltre veniva Testimone_1 Testimone_2 espletata CTU medico-legale.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1373/20, pubblicata il 25
Settembre 2020.
2 Il G.M. oplontino ha rigettato la domanda;
ha condannato gli attori al pagamento delle spese del giudizio, in favore del convenuto – spese liquidate in euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre CP_1 accessori come per Legge;
infine, ha definitivamente posto le spese dell'espletata CTU a carico di parte attrice.
Il Tribunale, all'esito della disamina delle testimonianze raccolte, ha ritenuto carente la prova dell'evento dannoso e della riferibilità causale dello stesso al convenuto. In particolare, ha ritenuto non CP_1 provato l'improvviso ribaltamento della tavola della giostra, nonché non confermata la conseguente dinamica di caduta del minore, così come descritta in citazione.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e (sia in Parte_1 Parte_2 proprio che quali genitori del minore ), con citazione notificata il 24 Marzo 2021 nei Persona_2 confronti del Comune di . RT
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza, invocando la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, per omessa, arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia.
Parte appellante ha quindi insistito nel ritenere sussistente la responsabilità del ai sensi degli artt. CP_1
2043 e /o 2051 cc., chiedendo l'accoglimento del gravame e quindi, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda proposta in citazione.
Giusta comparsa depositata il 29 Giugno 2021, si è costituito l'appellato RT
, chiedendo rigettarsi il gravame.
[...]
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 24 Marzo 2025 – all'esito dell'udienza del 18 Marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dei soli appellanti), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico ed articolato motivo di gravame, parte appellante ha impugnato la sentenza, contestando al
Giudice di prime cure una valutazione distorta del quadro probatorio.
In violazione degli artt. 115 e 116 cpc, il Tribunale non avrebbe valorizzato né le deposizioni testimoniali, né
i rilievi fotografici allegati, così giungendo in maniera erronea ad escludere la prova del nesso causale tra l'omessa manutenzione della giostra e le lesioni subìte dal minore.
In particolare, quanto alle rese dichiarazioni testimoniali, gli appellanti ritengono che le stesse andavano ritenute esaustive, concordi e precise nel rappresentare l'anomalia occulta della giostra praticata, e la conseguente responsabilità del per difetto di manutenzione ordinaria della res in custodia. CP_1
Pertanto, gli appellanti hanno chiesto in questa sede una diversa valutazione dell'apparato probatorio, in senso favorevole alla prospettazione attorea.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il Giudice di prime cure qualificava correttamente la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale ipotesi di danno cagionato da cosa in custodia.
Tale tipo di responsabilità ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il
3 danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Attesa la predetta ripartizione dell'onere della prova, il Giudice riteneva a monte non soddisfatta dagli attori la prova del nesso causale tra la cosa in custodia (la giostra) ed il danno subìto dal minore.
Il Tribunale così motivava a pag. 4 della sentenza:
“Nel caso di specie non è in discussione che il bambino quel giorno all'interno della villa comunale sia caduto riportando delle lesioni, ma dall'istruttoria non è emersa la prova della responsabilità del convenuto, non sono provate le specifiche modalità dell'accaduto così come descritte in citazione, e dunque il nesso di causalità tra il bene in custodia e la caduta del bambino;
in particolare non risulta provato l'improvviso ribaltamento delle tavole della giostra”.
In estrema sintesi il Giudice riteneva la giostra solo quale occasione di luogo del sinistro – e non quale effettiva causa del danno occorso.
La suddetta motivazione veniva resa all'esito di una valutazione rigorosa delle dichiarazioni dei testi, considerata la loro parentela con la madre del bambino (rispettivamente sorella e cognato della stessa); valutazione che portava ad un giudizio di complessiva genericità e contraddittorietà rispetto alla dinamica dell'accaduto, con particolare riferimento alle modalità di rottura della giostra ed agli effetti che questa aveva nell'ingenerare la caduta del bambino.
Ebbene, lo scrivente Collegio ritiene congruo e debitamente motivato l'iter logico-giuridico seguito dal primo Giudice.
Non vi sono nel proposto gravame elementi tali da scalfire la portata decisionale dell'impugnata sentenza.
Da un'attenta lettura delle dichiarazioni testimoniali rimane effettivamente privo di riscontro quanto descritto in citazione dagli attori, ove a pag. 2 costoro sostenevano essere il minore “scivolato” sulla giostra praticata, rovinando a terra a causa del “cedere” di un'asse di legno “non ancorata” alla base delle relative travi strutturali sottostanti.
Le incongruenze riscontrate nelle dichiarazioni dei testimoni sono molteplici.
, sorella della madre del piccolo , che assumeva di trovarsi su una panchina a Testimone_1 ER soli due metri di distanza dalla giostra in oggetto, nulla ha precisato in ordine all'effettiva dinamica di caduta del bambino, limitandosi ad affermare di aver constatato, e ciò solo dopo l'incidente, che una trave di legno si era “sganciata” dalla struttura.
, anch'egli asseritamente seduto sulla panchina, ha invece sostenuto che mentre il Testimone_2 nipote giocava, insieme ad altri bambini, cadeva all'indietro in quanto si “ribaltavano” delle tavole (dunque più di una) della giostra.
Ora, non vi è chi non veda una eccessiva genericità e sostanziale incongruità delle rese dichiarazioni rispetto alla dinamica descritta in citazione.
Non soccorre alcuna specifica e dettagliata descrizione della struttura della giostra, tale da potersi comprendere esattamente la meccanica della sua presunta rottura, nonché la plausibile causa di scatenamento della stessa (causa tra l'altro potenzialmente riconducibile anche ad un suo non meglio specificato distorto utilizzo).
4 Né è dato comprendersi se la tavola (o le tavole secondo ) di legno “cedeva”, si Testimone_2
“sganciava” o si “ribaltava”; integrando tali voci verbali ognuna una dinamica sensibilmente diversa dall'altra, anche rispetto alle conseguenze sulla dinamica di caduta.
Non meno importante è la circostanza che in citazione viene descritta un'asse di legno in origine “non ancorata”, mentre i testi sostengono che tale asse si “sganciava” o che comunque si “ribaltava”.
Non è chiaro, inoltre, se la giostra era praticata dal solo o anche, come riportato dal teste ER
, da altri bambini, di un numero non meglio precisato. Circostanza, questa, dirimente in Testimone_2 quanto non può escludersi in radice che l'eccessivo numero di bambini avrebbe potuto configurare un utilizzo anomalo dell'attrezzo.
Ognuna di queste osservazioni concorre ad un complessivo giudizio di inattendibilità dei testi.
Inattendibilità, sia chiaro, non derivante da una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese da testi in quanto “vicini” agli attori, bensì da una mera valutazione del contenuto delle loro dichiarazioni, soprattutto in considerazione dell'assenza di ulteriori elementi utili a provare i fatti oggetto di causa.
Invero in atti non vi è alcuna relazione redatta atta ad attestare la lamentata rottura, né vi sono allegate segnalazioni della giostra in oggetto o richieste di intervento tali da potersi presumere uno stato generale di incuria del parco pubblico.
In questo senso, dalle foto accluse non è possibile desumersi nulla se non uno stato di inagibilità della
, tuttavia risalente ad un periodo successivo all'evento di danno, pertanto irrilevante in questa sede. Pt_3
Ad abundantiam, per quanto in questa sede rilevi, il Collegio ritiene che il livello di diligenza richiesto da chi
è preposto alla vigilanza di minori dell'età del piccolo (1 anno ed 11 mesi alla data dell'evento), ER durante l'uso di attrezzature ludiche come quella in esame, debba essere valutato in modo quanto mai rigoroso.
In particolare, è d'uopo che la vigilanza si esplichi mediante un controllo non solo visivo ma anche fisico
(quale ad esempio un intervento di supporto al bambino, tale da prevenirne l'urto al suolo in caso di sbilanciamento), confacente all'età infantile (caratterizzata, come noto, da uno sviluppo muscolare che non assicura ancora una stabilità ed un equilibrio).
Non può trascurarsi che la giostra in oggetto consisteva in una struttura molleggiata ed instabile, tale da prefigurare un rischio elevato di caduta, se non praticata con prudenza.
In tale contesto, merita di essere richiamata la pronuncia della Cass., sez. III, n. 18167 del 5 Agosto 2014, a mente della quale l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto - non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti.
In altri termini, un genitore (o comunque un adulto) che accompagna un bambino in un parco giochi deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo invocare (quale fonte dell'altrui responsabilità), una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo, che egli era tenuto doverosamente a calcolare (pronuncia con cui la S.C. rigettava la domanda risarcitoria promossa dai genitori di un bambino, caduto dal cd. cavallo a dondolo di un parco comunale).
5 Tutto quanto sopra detto, deve ritenersi congrua la valutazione operata dal Giudice di prime cure rispetto agli elementi a sua disposizione;
né risulta provato il nesso causale.
Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma della pronuncia di prime cure.
A questo punto, resta da statuire sulle spese del presente grado.
Sulle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte appellante;
pertanto, esse vengono poste in via solidale a carico di e (nella Parte_1 Parte_2 duplice qualità).
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Per quel che concerne il valore della causa nel presente grado, è d'uopo fare riferimento all'importo del petitum precisato in primo grado, ovvero indeterminato, nei limiti di euro 26.000,00.
Quindi, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per quel che concerne la quantificazione dei compensi professionali, nell'ambito dello scaglione di riferimento, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi (dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità).
Il compenso totale è dato dalla sommatoria dei compensi relativi alle sole fasi di studio, introduttiva ed istruttoria (quindi con esclusione della fase decisoria).
Invero, ritiene il Collegio di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Invece, nel caso di specie si esclude il compenso per la fase decisoria, considerato che il appellato CP_1 non ha concluso (in sede di trattazione scritta del 18 Marzo 2025), né ha depositato le comparse ex art. 190 cpc.
Dunque, a titolo di compensi professionali si liquida, in favore dell'appellato RT
, l'importo di euro 1.950,00.
[...]
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e (sia in proprio che quali genitori del minore ) Parte_1 Parte_2 Persona_2 nei confronti del Comune di , avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata RT
n. 1373/20, pubblicata il 25 Settembre 2020, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna in solido e (nella duplice qualità) al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese del presente grado in favore del , che liquida in euro 1.950,00 RT
(millenovecentocinquanta/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella
6 misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte degli appellanti ), dell'ulteriore contributo Parte_4 unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 1476/21 RG, avente ad oggetto
“Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1373/20, pubblicata il 25 Settembre 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 24 Marzo 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 18 Marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 12 Giugno 2025) e pendente:
TRA
( e ), sia in proprio che Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 quali genitori del minore d (nato il [...]), rappresentati e difesi (giusta procura in Persona_1 atti) dall'avv. Andrea Porzio ), con il quale sono elettivamente dom.ti presso il C.F._3 seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellanti
E
(C.F.: ), in persona del Dirigente p.t. dell'Avvocatura RT P.IVA_1
Comunale, rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dagli avv.ti Maria Antonella Verde
1 ( e Giuseppina Moccia ), con le quali è elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliato presso i seguenti indirizzi di PEC:
[...]
Email_2
Appellato
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 18 Marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), il
Difensore di parte appellante, a mezzo di note scritte, ha concluso riportandosi all'atto di gravame, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 16 Dicembre 2014 nei confronti del di , CP_1 CP_1 CP_1
e , quali genitori del minore (nato il [...]), Parte_1 Parte_2 Persona_2 chiedevano che l'ente territoriale fosse condannato, ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 cc., al risarcimento dei danni, derivanti dalle lesioni sofferte dal suddetto minore . ER
Assumevano gli attori che il giorno 17 Settembre 2009, alle ore 20:30 circa, nella Villa Comunale in
, il piccolo era rovinato bruscamente a terra, battendo la testa, a causa RT ER di un'insidia occulta, presente su di una giostrina del parco pubblico.
La caduta era avvenuta a causa del cedere di un'asse di legno della giostra, che risultava non ancorata alla base delle travi strutturali sottostanti.
Dunque, si era trattato di una falla non immediatamente percepibile e visibile, né dal minore, né dai suoi supervisori.
A seguito della caduta il minore aveva riportato lesioni, riscontrate dapprima presso il P.O. "San Leonardo" di , e poi presso il P.O. "Santobono-Pausilipon" di Napoli. Presso quest'ultima RT struttura era stata diagnosticata una "otoliquorrea sinistra da frattura del tetto del canale esterno con trauma cranico"; pertanto il minore era stato sottoposto ad intervento chirurgico.
Sulla base di queste premesse gli attori chiedevano accertarsi la responsabilità del
[...]
, ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 cc., per la mancata attuazione delle cautele, RT idonee ad assicurare l'incolumità degli utenti della cosa pubblica;
ovvero per avere omesso una regolare manutenzione delle giostre comunali;
per l'effetto, chiedevano condannarsi l'ente territoriale al risarcimento di tutti i danni subìti dal minore . Persona_2
In particolare gli attori chiedevano riconoscersi il danno biologico da invalidità permanente, l'Inabilità
Temporanea, il danno estetico, il danno morale, nonché il ristoro delle spese mediche sostenute;
danni da quantificarsi anche all'esito di espletanda CTU medico- legale.
Si costituiva il convenuto , chiedendo rigettarsi la domanda attorea;
in RT subordine, l'ente territoriale chiedeva riconoscersi la colpa concorrente di parte danneggiata, avendo i genitori del minore concorso (per omessa supervisione) alla causazione del danno.
Nel corso del primo grado venivano sentiti i testi e;
inoltre veniva Testimone_1 Testimone_2 espletata CTU medico-legale.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1373/20, pubblicata il 25
Settembre 2020.
2 Il G.M. oplontino ha rigettato la domanda;
ha condannato gli attori al pagamento delle spese del giudizio, in favore del convenuto – spese liquidate in euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre CP_1 accessori come per Legge;
infine, ha definitivamente posto le spese dell'espletata CTU a carico di parte attrice.
Il Tribunale, all'esito della disamina delle testimonianze raccolte, ha ritenuto carente la prova dell'evento dannoso e della riferibilità causale dello stesso al convenuto. In particolare, ha ritenuto non CP_1 provato l'improvviso ribaltamento della tavola della giostra, nonché non confermata la conseguente dinamica di caduta del minore, così come descritta in citazione.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e (sia in Parte_1 Parte_2 proprio che quali genitori del minore ), con citazione notificata il 24 Marzo 2021 nei Persona_2 confronti del Comune di . RT
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza, invocando la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, per omessa, arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia.
Parte appellante ha quindi insistito nel ritenere sussistente la responsabilità del ai sensi degli artt. CP_1
2043 e /o 2051 cc., chiedendo l'accoglimento del gravame e quindi, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda proposta in citazione.
Giusta comparsa depositata il 29 Giugno 2021, si è costituito l'appellato RT
, chiedendo rigettarsi il gravame.
[...]
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 24 Marzo 2025 – all'esito dell'udienza del 18 Marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dei soli appellanti), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico ed articolato motivo di gravame, parte appellante ha impugnato la sentenza, contestando al
Giudice di prime cure una valutazione distorta del quadro probatorio.
In violazione degli artt. 115 e 116 cpc, il Tribunale non avrebbe valorizzato né le deposizioni testimoniali, né
i rilievi fotografici allegati, così giungendo in maniera erronea ad escludere la prova del nesso causale tra l'omessa manutenzione della giostra e le lesioni subìte dal minore.
In particolare, quanto alle rese dichiarazioni testimoniali, gli appellanti ritengono che le stesse andavano ritenute esaustive, concordi e precise nel rappresentare l'anomalia occulta della giostra praticata, e la conseguente responsabilità del per difetto di manutenzione ordinaria della res in custodia. CP_1
Pertanto, gli appellanti hanno chiesto in questa sede una diversa valutazione dell'apparato probatorio, in senso favorevole alla prospettazione attorea.
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il Giudice di prime cure qualificava correttamente la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale ipotesi di danno cagionato da cosa in custodia.
Tale tipo di responsabilità ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il
3 danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Attesa la predetta ripartizione dell'onere della prova, il Giudice riteneva a monte non soddisfatta dagli attori la prova del nesso causale tra la cosa in custodia (la giostra) ed il danno subìto dal minore.
Il Tribunale così motivava a pag. 4 della sentenza:
“Nel caso di specie non è in discussione che il bambino quel giorno all'interno della villa comunale sia caduto riportando delle lesioni, ma dall'istruttoria non è emersa la prova della responsabilità del convenuto, non sono provate le specifiche modalità dell'accaduto così come descritte in citazione, e dunque il nesso di causalità tra il bene in custodia e la caduta del bambino;
in particolare non risulta provato l'improvviso ribaltamento delle tavole della giostra”.
In estrema sintesi il Giudice riteneva la giostra solo quale occasione di luogo del sinistro – e non quale effettiva causa del danno occorso.
La suddetta motivazione veniva resa all'esito di una valutazione rigorosa delle dichiarazioni dei testi, considerata la loro parentela con la madre del bambino (rispettivamente sorella e cognato della stessa); valutazione che portava ad un giudizio di complessiva genericità e contraddittorietà rispetto alla dinamica dell'accaduto, con particolare riferimento alle modalità di rottura della giostra ed agli effetti che questa aveva nell'ingenerare la caduta del bambino.
Ebbene, lo scrivente Collegio ritiene congruo e debitamente motivato l'iter logico-giuridico seguito dal primo Giudice.
Non vi sono nel proposto gravame elementi tali da scalfire la portata decisionale dell'impugnata sentenza.
Da un'attenta lettura delle dichiarazioni testimoniali rimane effettivamente privo di riscontro quanto descritto in citazione dagli attori, ove a pag. 2 costoro sostenevano essere il minore “scivolato” sulla giostra praticata, rovinando a terra a causa del “cedere” di un'asse di legno “non ancorata” alla base delle relative travi strutturali sottostanti.
Le incongruenze riscontrate nelle dichiarazioni dei testimoni sono molteplici.
, sorella della madre del piccolo , che assumeva di trovarsi su una panchina a Testimone_1 ER soli due metri di distanza dalla giostra in oggetto, nulla ha precisato in ordine all'effettiva dinamica di caduta del bambino, limitandosi ad affermare di aver constatato, e ciò solo dopo l'incidente, che una trave di legno si era “sganciata” dalla struttura.
, anch'egli asseritamente seduto sulla panchina, ha invece sostenuto che mentre il Testimone_2 nipote giocava, insieme ad altri bambini, cadeva all'indietro in quanto si “ribaltavano” delle tavole (dunque più di una) della giostra.
Ora, non vi è chi non veda una eccessiva genericità e sostanziale incongruità delle rese dichiarazioni rispetto alla dinamica descritta in citazione.
Non soccorre alcuna specifica e dettagliata descrizione della struttura della giostra, tale da potersi comprendere esattamente la meccanica della sua presunta rottura, nonché la plausibile causa di scatenamento della stessa (causa tra l'altro potenzialmente riconducibile anche ad un suo non meglio specificato distorto utilizzo).
4 Né è dato comprendersi se la tavola (o le tavole secondo ) di legno “cedeva”, si Testimone_2
“sganciava” o si “ribaltava”; integrando tali voci verbali ognuna una dinamica sensibilmente diversa dall'altra, anche rispetto alle conseguenze sulla dinamica di caduta.
Non meno importante è la circostanza che in citazione viene descritta un'asse di legno in origine “non ancorata”, mentre i testi sostengono che tale asse si “sganciava” o che comunque si “ribaltava”.
Non è chiaro, inoltre, se la giostra era praticata dal solo o anche, come riportato dal teste ER
, da altri bambini, di un numero non meglio precisato. Circostanza, questa, dirimente in Testimone_2 quanto non può escludersi in radice che l'eccessivo numero di bambini avrebbe potuto configurare un utilizzo anomalo dell'attrezzo.
Ognuna di queste osservazioni concorre ad un complessivo giudizio di inattendibilità dei testi.
Inattendibilità, sia chiaro, non derivante da una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese da testi in quanto “vicini” agli attori, bensì da una mera valutazione del contenuto delle loro dichiarazioni, soprattutto in considerazione dell'assenza di ulteriori elementi utili a provare i fatti oggetto di causa.
Invero in atti non vi è alcuna relazione redatta atta ad attestare la lamentata rottura, né vi sono allegate segnalazioni della giostra in oggetto o richieste di intervento tali da potersi presumere uno stato generale di incuria del parco pubblico.
In questo senso, dalle foto accluse non è possibile desumersi nulla se non uno stato di inagibilità della
, tuttavia risalente ad un periodo successivo all'evento di danno, pertanto irrilevante in questa sede. Pt_3
Ad abundantiam, per quanto in questa sede rilevi, il Collegio ritiene che il livello di diligenza richiesto da chi
è preposto alla vigilanza di minori dell'età del piccolo (1 anno ed 11 mesi alla data dell'evento), ER durante l'uso di attrezzature ludiche come quella in esame, debba essere valutato in modo quanto mai rigoroso.
In particolare, è d'uopo che la vigilanza si esplichi mediante un controllo non solo visivo ma anche fisico
(quale ad esempio un intervento di supporto al bambino, tale da prevenirne l'urto al suolo in caso di sbilanciamento), confacente all'età infantile (caratterizzata, come noto, da uno sviluppo muscolare che non assicura ancora una stabilità ed un equilibrio).
Non può trascurarsi che la giostra in oggetto consisteva in una struttura molleggiata ed instabile, tale da prefigurare un rischio elevato di caduta, se non praticata con prudenza.
In tale contesto, merita di essere richiamata la pronuncia della Cass., sez. III, n. 18167 del 5 Agosto 2014, a mente della quale l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto - non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti.
In altri termini, un genitore (o comunque un adulto) che accompagna un bambino in un parco giochi deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo invocare (quale fonte dell'altrui responsabilità), una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo, che egli era tenuto doverosamente a calcolare (pronuncia con cui la S.C. rigettava la domanda risarcitoria promossa dai genitori di un bambino, caduto dal cd. cavallo a dondolo di un parco comunale).
5 Tutto quanto sopra detto, deve ritenersi congrua la valutazione operata dal Giudice di prime cure rispetto agli elementi a sua disposizione;
né risulta provato il nesso causale.
Di conseguenza, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma della pronuncia di prime cure.
A questo punto, resta da statuire sulle spese del presente grado.
Sulle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte appellante;
pertanto, esse vengono poste in via solidale a carico di e (nella Parte_1 Parte_2 duplice qualità).
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Per quel che concerne il valore della causa nel presente grado, è d'uopo fare riferimento all'importo del petitum precisato in primo grado, ovvero indeterminato, nei limiti di euro 26.000,00.
Quindi, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per quel che concerne la quantificazione dei compensi professionali, nell'ambito dello scaglione di riferimento, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi (dato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità).
Il compenso totale è dato dalla sommatoria dei compensi relativi alle sole fasi di studio, introduttiva ed istruttoria (quindi con esclusione della fase decisoria).
Invero, ritiene il Collegio di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Invece, nel caso di specie si esclude il compenso per la fase decisoria, considerato che il appellato CP_1 non ha concluso (in sede di trattazione scritta del 18 Marzo 2025), né ha depositato le comparse ex art. 190 cpc.
Dunque, a titolo di compensi professionali si liquida, in favore dell'appellato RT
, l'importo di euro 1.950,00.
[...]
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e (sia in proprio che quali genitori del minore ) Parte_1 Parte_2 Persona_2 nei confronti del Comune di , avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata RT
n. 1373/20, pubblicata il 25 Settembre 2020, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna in solido e (nella duplice qualità) al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese del presente grado in favore del , che liquida in euro 1.950,00 RT
(millenovecentocinquanta/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella
6 misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte degli appellanti ), dell'ulteriore contributo Parte_4 unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 4 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
7