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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/07/2024, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3078/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3078/2022
Oggi 4 luglio 2024, alle ore 10:08 viene chiamata la causa innanzi al G.O.P. dott. Salvatore Barmina, sono comparsi, per parte ricorrente l'avv. Valeria Marchesi, in sostituzione dell'avv. Torre, e per la parte resistente l'avv. Azzena
È, altresì, presente ai fini della pratica forense il dott. Marco Livesu.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Marchesi conferma le conclusioni rassegnate all'udienza del 06/03/2024.
L'avv. Azzena osserva che l'intero oggetto della presente causa è stato deciso con sentenza n.
710/2023, emessa, tra le medesime parti, dal Tribunale di Sassari in data 04/07/2023, nel procedimento avente R.G.N. 1351/2022. L'avv. Azzena osserva, altresì, che la predetta sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato, ed è stata già eseguita, nel senso che la resistente ha riconsegnato l'immobile e sta pagando tutti i canoni scaduti fino al rilascio, trovando, pertanto, conferma nei fatti che la presente causa costituisce ne bis in idem, come sin dall'inizio eccepito. L'avv. Azzena dà atto che, infatti, la resistente è stata condannata al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni scaduti fino al rilascio.
L'avv. Azzena osserva, infine, che la presente causa non doveva essere proposta, in quanto era già stata proposta altra causa sullo stesso identico oggetto, dando atto, inoltre, che è cessata la materia del contendere per effetto dell'altra sentenza, a dimostrazione della mancanza di interesse a proporre la presente causa, che costituisce un abuso processuale.
L'avv. Marchesi contesta quanto da controparte affermato in ordine al ne bis in idem, al riguardo osserva che il primo contenzioso aveva ad oggetto, salvo errore, il canone di gennaio 2022, mentre il secondo sfratto aveva ad oggetto la morosità di giugno e luglio 2022, pertanto, necessariamente doveva essere proposto il secondo sfratto, perché nel primo procedimento controparte, nonostante avesse proposto un'opposizione meramente infondata non era stata emessa l'ordinanza di rilascio ed è stata poi dichiarata la risoluzione del contratto con condanna al rilascio ed alle spese.
L'avv. Marchesi osserva che stante la morosità maturata nel primo procedimento è stato proposto un altro sfratto per gli altri canoni scaduti, contesta che vi sia stato un abuso ed osserva che è stata richiesta anche la riunione dei due procedimenti. L'avv. Marchesi dà atto che è vero che nel presente procedimento è cessata la materia del contendere, perché l'immobile è stato restituito, ma il rilascio è avvenuto solo in data 19/07/2023 e, pertanto, la proposizione della presente causa è dovuto alla malafede ed al grave inadempimento contrattuale della conduttrice che dovrà, pertanto, essere condannata alla refusione delle spese.
L'avv. Azzena ritiene che non sia giusto pagare le spese legali per una causa inutile e che ha CP_1 già pagato le spese dell'altro procedimento.
pagina 1 di 3 L'avv. Marchesi contesta che sia stato pagato interamente il capitale dell'altra causa, mentre le spese legali di questo procedimento ribadisce che hanno ad oggetto altri canoni. L'avv. Azzena insiste per la compensazione delle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice informa i procuratori comparsi che, trattati i procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e darà lettura del dispositivo alle ore 12:30.
Il G.O.P. Salvatore Barmina
Alle ore 13:17, presente il dott. Marco Livesu, all'esito della camera di consiglio
Il Giudice
pronuncia dispositivo come da verbale in pari data.
Il G.O.P. Salvatore Barmina
pagina 2 di 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona del G.O.P. dottor Salvatore Barmina, in funzione di giudice unico, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3078 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del 04/07/2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Sassari, viale Umberto n. 72, presso e nello studio dell'avv. Michele Torre, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_2 Sassari, via Mazzini n. 6, presso e nello studio dell'avv. Luigi Azzena, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 04/07/2024 la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni precisate a verbale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che, in assenza di notula, liquida d'ufficio in € 1.190,00per compensi di avvocato, oltre spese vive come certificate in atti, accessori come per legge e spese generali al 15%.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza. Così deciso in Sassari il 4 luglio 2024
Il G.O.P. Salvatore Barmina
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3078/2022
Oggi 4 luglio 2024, alle ore 10:08 viene chiamata la causa innanzi al G.O.P. dott. Salvatore Barmina, sono comparsi, per parte ricorrente l'avv. Valeria Marchesi, in sostituzione dell'avv. Torre, e per la parte resistente l'avv. Azzena
È, altresì, presente ai fini della pratica forense il dott. Marco Livesu.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Marchesi conferma le conclusioni rassegnate all'udienza del 06/03/2024.
L'avv. Azzena osserva che l'intero oggetto della presente causa è stato deciso con sentenza n.
710/2023, emessa, tra le medesime parti, dal Tribunale di Sassari in data 04/07/2023, nel procedimento avente R.G.N. 1351/2022. L'avv. Azzena osserva, altresì, che la predetta sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato, ed è stata già eseguita, nel senso che la resistente ha riconsegnato l'immobile e sta pagando tutti i canoni scaduti fino al rilascio, trovando, pertanto, conferma nei fatti che la presente causa costituisce ne bis in idem, come sin dall'inizio eccepito. L'avv. Azzena dà atto che, infatti, la resistente è stata condannata al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni scaduti fino al rilascio.
L'avv. Azzena osserva, infine, che la presente causa non doveva essere proposta, in quanto era già stata proposta altra causa sullo stesso identico oggetto, dando atto, inoltre, che è cessata la materia del contendere per effetto dell'altra sentenza, a dimostrazione della mancanza di interesse a proporre la presente causa, che costituisce un abuso processuale.
L'avv. Marchesi contesta quanto da controparte affermato in ordine al ne bis in idem, al riguardo osserva che il primo contenzioso aveva ad oggetto, salvo errore, il canone di gennaio 2022, mentre il secondo sfratto aveva ad oggetto la morosità di giugno e luglio 2022, pertanto, necessariamente doveva essere proposto il secondo sfratto, perché nel primo procedimento controparte, nonostante avesse proposto un'opposizione meramente infondata non era stata emessa l'ordinanza di rilascio ed è stata poi dichiarata la risoluzione del contratto con condanna al rilascio ed alle spese.
L'avv. Marchesi osserva che stante la morosità maturata nel primo procedimento è stato proposto un altro sfratto per gli altri canoni scaduti, contesta che vi sia stato un abuso ed osserva che è stata richiesta anche la riunione dei due procedimenti. L'avv. Marchesi dà atto che è vero che nel presente procedimento è cessata la materia del contendere, perché l'immobile è stato restituito, ma il rilascio è avvenuto solo in data 19/07/2023 e, pertanto, la proposizione della presente causa è dovuto alla malafede ed al grave inadempimento contrattuale della conduttrice che dovrà, pertanto, essere condannata alla refusione delle spese.
L'avv. Azzena ritiene che non sia giusto pagare le spese legali per una causa inutile e che ha CP_1 già pagato le spese dell'altro procedimento.
pagina 1 di 3 L'avv. Marchesi contesta che sia stato pagato interamente il capitale dell'altra causa, mentre le spese legali di questo procedimento ribadisce che hanno ad oggetto altri canoni. L'avv. Azzena insiste per la compensazione delle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice informa i procuratori comparsi che, trattati i procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e darà lettura del dispositivo alle ore 12:30.
Il G.O.P. Salvatore Barmina
Alle ore 13:17, presente il dott. Marco Livesu, all'esito della camera di consiglio
Il Giudice
pronuncia dispositivo come da verbale in pari data.
Il G.O.P. Salvatore Barmina
pagina 2 di 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona del G.O.P. dottor Salvatore Barmina, in funzione di giudice unico, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3078 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza del 04/07/2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1 in Sassari, viale Umberto n. 72, presso e nello studio dell'avv. Michele Torre, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_2 Sassari, via Mazzini n. 6, presso e nello studio dell'avv. Luigi Azzena, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 04/07/2024 la causa è stata discussa e decisa sulle conclusioni precisate a verbale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che, in assenza di notula, liquida d'ufficio in € 1.190,00per compensi di avvocato, oltre spese vive come certificate in atti, accessori come per legge e spese generali al 15%.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza. Così deciso in Sassari il 4 luglio 2024
Il G.O.P. Salvatore Barmina
pagina 3 di 3