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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 1385/2024
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1385 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: un'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., in materia di contratti bancari, proposta con atto di citazione da:
(C.F. ), con sede in Roma, Viale Europa 190, persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savino (C.F. ), la quale è C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale: Indirizzo pec: Email_1
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- Opponente –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._2
Aversa (CE) al Viale Olimpico - Parco Cerimele n.100, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo di Franco
(C.F: ), presso il cui studio in Aversa (CE) alla Via E. de Filippo n. 18 è elettivamente C.F._3 domiciliata;
Indirizzo pec: Email_2
- Opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 9.10.2025.
***
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 13 febbraio 2024, e successivamente iscritto a ruolo in data16 febbraio, proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 n. 46/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data del 7 gennaio 2024 (R.G.N. 49/2024) e notificatole in data 8 gennaio 2024.
Il titolo monitorio richiamato ingiungeva a di corrispondere alla sig.ra la somma Controparte_1 CP_2 di euro 42.007,81 a titolo di maggior rendimento che il buono postale n. 000.234 serie P/Q (nella titolarità dell'opposta) avrebbe conseguito nel periodo intercorrente tra il 21° anno dall'emissione ed il 30° anno.
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A sostegno dell'opposizione, rilevava che i buoni della serie P/Q sono disciplinati dal decreto CP_1 ministeriale istitutivo della serie in parola.
In particolare, si evidenziava che la disciplina ministeriale in oggetto prevedeva che l'importo da riconoscere, per quel tipo di buoni, era di lire 656.376 per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione. e non lire 1.290.751 come richiesto dalla con il ricorso per decreto CP_2 ingiuntivo.
Sottolineava che, di conseguenza, nessuna rilevanza poteva essere attribuita alle tabelle stampate a tergo del titolo.
Parte opponente, pertanto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite.
***
Parte opposta si costituiva in giudizio con comparsa di comparizione e risposta depositata il 17 aprile 2024, osservando che poste aveva utilizzato la versione cartacea dei moduli della serie «Q» a distanza Controparte_1 di quasi tre anni dalla loro emissione, ingenerando nella un incolpevole affidamento sul rendimento CP_2 bimestrale che avrebbe maturato nell'ultimo decennio. Ad avviso dell'opposta, quindi, Controparte_1 avrebbe l'obbligo di corrispondere quanto previsto dalle tabelle stampate sul retro dei buoni, non essendo sufficiente ad evitare questo obbligo l'apposizione dei timbri di cui all'art. 5 del D.M. 13/06/1986.
***
Con l'ordinanza del 10 ottobre 2024, il Giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale negativo presente in atti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2025.
***
1. L'opposta ha rappresentato di aver sottoscritto, in data 24 maggio 1989 il buono fruttifero postale “serie
Q/P” n. 000.234 serie P/Q dell'importo di lire 5.000.000. Ha dedotto che la tabella riprodotta nella parte posteriore del buono, che quantifica gli interessi e l'ammontare della somma ottenibile, è stata modificata quanto ai tassi d'interesse applicabili, mediante l'apposizione di un timbro all'emissione, per effetto del quale il rendimento stabilito all'atto di sottoscrizione del titolo sarebbe risultato pari:
- al 8% dal 1° al 5° anno;
- al 9% dal 6° al 10° anno;
- al 10,50% dal 11° al 15° anno;
- al 12% dal 16° al 20° anno.
Siccome non era stata apportata alcuna modifica specifica in ordine ai tassi da corrispondere tra il 21° ed il
30° anno – per il quale era previsto il rendimento di “più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” – l'opposta riteneva che il tasso relativo al 5°scaglione ossia agli ultimi dieci anni di durata del buono fosse rimasto inalterato, con la conseguenza che al momento della liquidazione del buone, l'istituto di credito emittente, Controparte_1 avrebbe dovuto applicare gli interessi originariamente riportati a tergo del buono.
In virtù di ciò l'opposta lamentava la circostanza che l'importo di euro 28.398,02, liquidato da Controparte_1 in data 12 maggio 2021 era inferiore a quello asseritamente dovuto alla luce delle condizioni
[...] contrattualmente pattuite e descritte sul titolo. Nello specifico rappresentava che il complessivo importo a liquidarsi, secondo le condizioni risultanti dal titolo (comprensivo degli importi relativi alla serie “P” per il periodo intercorso tra il 21° anno dall'emissione ed il 30°, rispetto al quale il timbro apposto nulla prevedeva) ammontava ad euro 68.395,02. Chiedeva pertanto disporsi la condanna dell'istituto di credito opponente al versamento della differenza non riconosciuta e pari ad euro 39.997,00, oltre interessi (68.395,02 - 39.997,00
- 28.398,02).
Prima dell'introduzione del presente giudizio, l'opposta ha invocato l'Arbitro bancario finanziario che, in data 31 agosto 2022, con decisione n. 11977, ha condannato ad applicare, relativamente Controparte_1 al periodo tra il 21° e il 30° anno, le condizioni risultanti dalla stampigliatura originaria apposta sul buono fruttifero postale in esame. Non avendo parte soccombente ottemperato a tale decisione, la CP_2
azionava il procedimento monitorio innanzi al tribunale di Napoli nord al fine di ottenere il maggior rendimenti degli interessi così come riconosciuti dall'ABF, ottenendo il decreto ingiuntivo opposto i questa sede.
2. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Al fine di esaminare la vicenda oggetto del presente giudizio, occorre sintetizzare i principi ad essa sottesi, facendo riferimento ai più recenti aggiornamenti giurisprudenziali. In via del tutto preliminare, è opportuno ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i buoni postali fruttiferi non costituiscono veri e propri titoli di credito, ma titoli di legittimazione, riconducibili alla previsione ex art. 2002 c.c., con la conseguenza che ad essi non trovano applicazione i principi dell'autonomia causale, della letteralità e dell'incorporazione (Cass., sent. n. 27809/2005; Cass., Sez. Un., sent. n. 13979/2007).
Al buono postale per cui è causa, deve inoltre essere applicato l'art. 173 del d.p.r. 156/1973, che, sebbene abrogato dal d.lgs. 284/1999 e dal D.M. 19 dicembre 2000, costituisce ratione temporis norma vigente per i buoni postali anteriormente emessi e ancora in essere, come nel caso di specie. Al citato art. 173, il legislatore ha infatti previsto che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale con effetto, ai sensi del terzo comma, per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, ma con la possibilità di “essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
Come di recente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, l'introduzione della norma sullo ius variandi nell'ordinamento coincise con un sensibile ridimensionamento del fenomeno inflattivo, che negli anni di riferimento aveva toccato punte, che si aggiravano attorno al 18%, con conseguente aumento degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori. La scelta costituita dalla novella dell'art. 173 del d.p.r. 156/1973 si è posta in linea col perseguimento di un interesse generale di programmazione economica, senz'altro rilevante sul piano costituzionale (Cass., ord. n. 4384/2022; Cass., ord. n. 4751/2022; Cass., ord. n. 4748/2022; Cass., ord. n. 4763/2022).
Venendo al caso sottoposto alla nostra attenzione, il buono sottoscritto dall'opposta nel maggio del 1989, è stato emesso successivamente al D.M. 13.6.1986, che, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ha istituito i buoni della “serie Q/P”.
In particolare, ha previsto all'art. 4: “con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”. Ancora, all'art. 5 ha disposto che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
Pertanto, la disciplina regolativa del D.M. 13.6.1986 ha permesso all'amministrazione di , che CP_1 all'epoca dei fatti collocava i buoni postali fruttiferi presso il pubblico dei risparmiatori, di utilizzare i precedenti moduli, apportando le prescritte stampigliature di modifica, fino ad esaurimento degli stessi e/o in attesa di ricevere la nuova modulistica.
In sostanza, il D.M. del 1986 ha disposto l'applicazione, ai buoni postali di serie antecedente alla “Q”, ivi compresa la “serie P” di cui si tratta in questa sede, del saggio di interesse di cui alla tabella allegata al medesimo decreto, vale a dire di un saggio inferiore rispetto a quello previsto direttamente a tergo del titolo.
Orbene il buono postale oggetto di causa risulta emesso in conformità a tale normativa, in quanto dal suo esame si evince che, sulla parte anteriore del titolo, è apposto il timbro recante la dicitura “serie Q/P” e, sulla parte posteriore, la nuova tabella con i rendimenti dei tassi previsti per la medesima serie.
La dicitura “serie Q/P” indica, infatti, che i buoni della nuova “serie Q”, istituiti con il decreto ministeriale summenzionato, sono stati emessi utilizzando i vecchi moduli della “serie P”, le cui condizioni economiche corrispondono a quelle della “serie Q”, che sono regolate in base alla tabella allegata al D.M. e riprodotte sul timbro apposto a tergo dei buoni. Ciò implica che, al titolo di legittimazione in esame, debbano necessariamente essere applicati i tassi d'interesse indicati nel D.M. del 13.6.1986, anche con riferimento al rendimento dal 21° al 30° anno. Non appare applicabile al caso di specie il principio di diritto enunciato dalla Cassazione a Sezioni unite n.
13979/2007 e richiamato dai ricorrenti, secondo cui “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi in base ai dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”. Sebbene oggetto di cognizione della Corte sia stata una fattispecie diversa da quella sottoposta oggi all'attenzione del giudice – in quanto aveva avuto riguardo all'ipotesi in cui l'ufficio postale aveva omesso di annotare, sul retro del titolo emesso nel maggio 1986, la già intervenuta variazione del tasso d'interesse disposta con D.M. 16.6.1984 –, già in quella occasione, la Corte ammise la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori potesse subire medio tempore delle variazioni per effetto dei sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, riconoscendosi la necessità che, in casi siffatti, operasse un meccanismo di integrazione extra-testuale del rapporto.
Successivamente e con pronuncia n. 3963/2019, la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che le variazioni dei tassi derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il rendimento dei buoni sottoscritti dalle parti, possono trovare ingresso nel regolamento contrattuale mediante una integrazione del suo contenuto ab externo in virtù della previsione dell'art. 1339 c.c.
Il nucleo centrale delle questioni esaminate dalle Sezioni Unite del 2007 e del 2019 ha, quindi, avuto ad oggetto il congegno delineato all'art. 1339 c.c., nel cui solco, viene a collocarsi il precetto dell'art. 173 del d.p.r. 156/1973, laddove prevede che “le variazioni del saggio d'interesse … hanno effetto per i buoni di nuova serie … e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”. Declinando nel caso di specie le richiamate osservazioni della Cassazione, diventa necessario chiarire due aspetti, cioè stabilire se ed in che termini le tabelle allegate al D.M. 13.6.1986 prevalgano sul tenore letterale del buono postale n. 000.006 – che, giova ricordare, è stato emesso in conformità alla suddetta normativa – e se la ricostruzione del meccanismo espresso all'art. 1339, in cui si innesta l'operatività dell'art. 173 d.p.r. 156/1973, sia compatibile con la disciplina dettata a tutela dei consumatori.
Soffermandoci prima sul meccanismo tracciato dall'art. 1339 c.c., è opportuno distinguere le due ipotesi di inserzione automatica ivi contemplate, che possono tanto involgere clausole, che si pongono al di fuori del regolamento negoziale pattuito tra le parti e, quindi, operanti in via integrativa, quanto clausole difformi presenti nel contratto stesso, che sono sostituite ex lege.
Come da ultimo acclarato dalla giurisprudenza di legittimità, si tratta di due fenomeni diversi: mentre l'integrazione corre in sostegno dell'autonomia negoziale, la sostituzione la sacrifica al massimo grado, poiché lascia sopravvivere una pattuizione difforme da quella voluta dalle parti (Cass., ord. n. 4384/2022;
Cass., ord. n. 4751/2022; Cass., ord. n. 4748/2022; Cass., ord. n. 4763/2022). Peraltro, se nel primo caso, le parti si astengono dal disciplinare il profilo oggetto della norma legale, nel secondo, invece, decidono di regolare il rapporto in violazione di una norma imperativa conformativa.
Solo in quest'ultimo caso il contratto è parzialmente nullo ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma c.c. e la lacuna generatasi per effetto della nullità viene colmata dal congegno di cui all'art. 1339 c.c. Poiché il fenomeno della sostituzione presuppone l'esistenza di una norma cogente, ci si deve interrogare sulla natura dell'art. 173 del d.p.r. 156/1973.
Stante la natura dei buoni fruttiferi postali, che per costante orientamento giurisprudenziale costituiscono strumenti assimilabili a titoli di debito pubblico (v. sul punto, anche Corte cost., sent. n. 508 del 18 settembre del 1995) e vista la disciplina dettata in materia dal legislatore, la quale è connessa a specifiche esigenze di bilancio, realizzate dal Governo e approvate dal Parlamento, come sopra descritto, deve riconoscersi che il citato art. 173 ha indubbiamente efficacia cogente.
La norma, quindi, individua il presupposto per la produzione del meccanismo sostitutivo di cui all'art. 1339
c.c. Ciò giustifica che le tabelle allegate al D.M. 13.6.1986, le quali individuano un tasso d'interesse peggiorativo per i buoni della “serie P”, emessi a seguito dell'entrata in vigore dello stesso, si sostituiscano ab externo ed ex lege al tasso d'interesse stabilito dalle tabelle originariamente apposte a tergo dei titoli, che si pongono in violazione di una norma cogente ed inderogabile dall'autonomia negoziale delle parti. Sicché, con riferimento al 5°scaglione ovvero al periodo decorrente dal 21° al 30° anno di durata del buono, in relazione al quale il timbro apposto a cura degli uffici postali nulla ha previsto, dovranno trovare applicazione i rendimenti stabiliti in forza delle tabelle allegate al citato D.M. e non quelli originariamente apposti a tergo del buono, che diversamente ostacolerebbero la realizzazione degli obiettivi di programmazione economica perseguiti dal Governo nel 1986.
L'applicazione della normativa citata ed i principi espressi nel tempo dalla giurisprudenza portano, quindi, a concludere che i buoni postali fruttiferi possano subire, come nella vicenda in esame, modificazioni peggiorative dei tassi di interesse – disposte con decreti ministeriali secondo l'art. 173 d.p.r. 156/1973 e tramite il meccanismo dell'art. 1339 c.c. – e che, pertanto, è irrilevante che tali modificazioni intervengano al momento dell'accordo o successivamente e siano riportate sul retro dei buoni postali, in quanto la conoscenza delle stesse deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale che li introduce mediante la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (in tal senso Tribunale Torino 23.10.2020).
Non può, in definitiva, ritenersi sussistente alcuna violazione del principio di affidamento del cliente, in quanto la pubblicazione dei decreti ministeriali, così come la messa a disposizione delle tabelle recanti i tassi d'interesse previsti per ciascuna serie di buoni si rivelano idonee a garantire la conoscenza o comunque la conoscibilità delle condizioni di emissione dei buoni e dei relativi rendimenti.
3. L'opposizione va pertanto accolta e per l'effetto va disposta la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, in quanto, anche se l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità è antecedente alla proposizione del ricorso monitorio, la pur motivata pronuncia dell'ABF (che si discosta dai precedenti di legittimità indicati) testimonia la complessità delle questioni affrontate che viene in rilievo ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sulla presente opposizione ex art. 645 c.p.c. a decreto ingiuntivo, iscritta al n.
1385/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede: - Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Spese compensate.
Così deciso in Aversa, il 7 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara