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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/10/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 6030/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6030 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentata e difesa Email_1 C.F._1 dagli Avv.ti CLAUDIO ZAZA, TIZIANA CONGI e DAMIANO DELL'ALI, giusta procura in atti ricorrente e
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore - , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore convenuto contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, – docente abilitata Parte_1 all'insegnamento ed inserita nella graduatoria provinciale per docenti della scuola dell'infanzia, in servizio, al momento del deposito della domanda giudiziale, presso il l'I.C. Leonardo Da Vinci di IA LI (RM) - ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, in forza di ripetuti contratti a termine, lamentando non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare il convenuto a CP_1 corrisponderle, a tale titolo, l'importo di euro 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici.
Sebbene ritualmente evocato, il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'udienza del 16.10.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di Cont fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia del .
Nel merito, occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_5
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che “1.
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_5
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle
[...]
Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_5 secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Istituzioni Controparte_5 scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di Controparte_5 revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e
3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del
2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Com'è noto, il DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come
“il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a CP_1 doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_5 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, la ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato (doc. 10).
Giova premettere che, con riferimento l'anno scolastico 2024/2025, in relazione al quale la ricorrente risulta aver sottoscritto un contratto di durata annuale (avente scadenza al 31 agosto), deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) esteso il beneficio in questione, per detto anno scolastico, ai docenti con tale tipologia di contratto.
La stessa parte ricorrente, del resto, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di discussione del 16.10.2025, ha dichiarato di aver ricevuto, nelle more del giudizio, l'importo di € 500,00 a titolo di carta del docente per l'a.s. 2024/2025.
Il beneficio dedotto in lite spetta, peraltro, in relazione a tutti i precedenti anni scolastici, nei quali la ricorrente ha stipulato con l'amministrazione convenuta contratti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno). Occorre evidenziare che, nell'a.s. 2020/2021, la ricorrente è stata assegnataria di ripetuti incarichi di supplenza temporanea: tuttavia, alla luce delle condizioni concrete dei medesimi (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra), è ugualmente possibile individuare quella connessione temporale tra lo strumento di formazione e il carattere annuale della didattica che, secondo Cass. 29961/2023, rappresenta un elemento fondanti l'istituto in esame. Sul punto, del resto, è intervenuta nuovamente la CGUE, la quale, con sentenza resa nella causa C-268/24, ha chiarito che “il solo fatto che l'attività di un supplente breve non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva per negargli il beneficio” .
La ricorrente, inoltre, ha dimostrato di essere ancora interna “al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto, per l'a.s. 2025/2026, è stata assunta a tempo determinato sino al 31/08/2026 (cfr. doc. 10 note di trattazione scritta da ultimo depositate).
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato – ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che la ricorrente non abbia allegato né documentato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente in relazione a tutte le annualità rivendicate (ad eccezione dell'a.s. 2024/2025, in relazione al quale, come sopra osservato, è intervenuta la cessazione della materia del contendere), per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuna di esse.
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come la ricorrente non possa conseguire il corrispondente valore economico della carta, spettandole la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del convenuto a dare CP_1 applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione alla ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo. Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi, alla luce della serialità delle questioni esaminate, e con decurtazione della fase istruttoria, nella specie non espletata, venendo la causa decisa in prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'amministrazione convenuta;
- dichiara che a diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_1 dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi;
- per l'effetto, condanna il convenuto ad attribuire alla ricorrente il suddetto CP_1 beneficio;
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del beneficio in questione in relazione all'anno scolastico
2024/2025;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_1 procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Tivoli, 17/10/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6030 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: ), rappresentata e difesa Email_1 C.F._1 dagli Avv.ti CLAUDIO ZAZA, TIZIANA CONGI e DAMIANO DELL'ALI, giusta procura in atti ricorrente e
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore - , in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore convenuto contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, – docente abilitata Parte_1 all'insegnamento ed inserita nella graduatoria provinciale per docenti della scuola dell'infanzia, in servizio, al momento del deposito della domanda giudiziale, presso il l'I.C. Leonardo Da Vinci di IA LI (RM) - ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, in forza di ripetuti contratti a termine, lamentando non aver potuto fruire, per le suddette annualità, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista, illegittimamente, per il solo personale di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ed ha pertanto chiesto a questo
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare il convenuto a CP_1 corrisponderle, a tale titolo, l'importo di euro 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici.
Sebbene ritualmente evocato, il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_1
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'udienza del 16.10.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento, alla luce delle seguenti considerazioni.
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di Cont fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia del .
Nel merito, occorre premettere che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_5
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
È quindi intervenuto il DPCM del 23 settembre 2015, prevendendo, all'art. 2, che “1.
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_5
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle
[...]
Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_5 secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
trasmette alle Istituzioni Controparte_5 scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di Controparte_5 revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.
Il successivo art. 3 ha poi chiarito che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e
3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del
2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Com'è noto, il DPCM richiamato è stato annullato dal Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. 1842/2022, ha affermato l'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, a tal fine evidenziando come
“il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione “a CP_1 doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico” ed come, invece, sia necessario “…tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
“strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente.
In particolare, la CGUE ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_5 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”.
La Corte di Giustizia ha poi specificato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, la Suprema Corte, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Orbene, in applicazione dei suddetti principi, deve osservarsi come, nel caso di specie, la ricorrente abbia provato di aver prestato il servizio alle dipendenze dell'amministrazione convenuta, negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in forza di ripetuti contratti a tempo determinato (doc. 10).
Giova premettere che, con riferimento l'anno scolastico 2024/2025, in relazione al quale la ricorrente risulta aver sottoscritto un contratto di durata annuale (avente scadenza al 31 agosto), deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) esteso il beneficio in questione, per detto anno scolastico, ai docenti con tale tipologia di contratto.
La stessa parte ricorrente, del resto, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di discussione del 16.10.2025, ha dichiarato di aver ricevuto, nelle more del giudizio, l'importo di € 500,00 a titolo di carta del docente per l'a.s. 2024/2025.
Il beneficio dedotto in lite spetta, peraltro, in relazione a tutti i precedenti anni scolastici, nei quali la ricorrente ha stipulato con l'amministrazione convenuta contratti a tempo determinato aventi scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno). Occorre evidenziare che, nell'a.s. 2020/2021, la ricorrente è stata assegnataria di ripetuti incarichi di supplenza temporanea: tuttavia, alla luce delle condizioni concrete dei medesimi (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra), è ugualmente possibile individuare quella connessione temporale tra lo strumento di formazione e il carattere annuale della didattica che, secondo Cass. 29961/2023, rappresenta un elemento fondanti l'istituto in esame. Sul punto, del resto, è intervenuta nuovamente la CGUE, la quale, con sentenza resa nella causa C-268/24, ha chiarito che “il solo fatto che l'attività di un supplente breve non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una ragione oggettiva per negargli il beneficio” .
La ricorrente, inoltre, ha dimostrato di essere ancora interna “al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto, per l'a.s. 2025/2026, è stata assunta a tempo determinato sino al 31/08/2026 (cfr. doc. 10 note di trattazione scritta da ultimo depositate).
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni evidenziate dalla Suprema Corte ai fini del riconoscimento del beneficio invocato – ivi compresa quella della permanenza del rapporto di lavoro - a nulla rilevando, alla luce della richiamata giurisprudenza, la circostanza che la ricorrente non abbia allegato né documentato iniziative formative cui abbia partecipato negli anni scolastici dedotti in lite.
Deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere la c.d. carta docente in relazione a tutte le annualità rivendicate (ad eccezione dell'a.s. 2024/2025, in relazione al quale, come sopra osservato, è intervenuta la cessazione della materia del contendere), per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuna di esse.
Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, come la ricorrente non possa conseguire il corrispondente valore economico della carta, spettandole la stessa in quanto tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto segue la condanna del convenuto a dare CP_1 applicazione a quanto sopra e a provvedere all'attribuzione alla ricorrente della carta docente, con valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni sopra indicati, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo. Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con opportuna diminuzione dei valori medi, alla luce della serialità delle questioni esaminate, e con decurtazione della fase istruttoria, nella specie non espletata, venendo la causa decisa in prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'amministrazione convenuta;
- dichiara che a diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_1 dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno di essi;
- per l'effetto, condanna il convenuto ad attribuire alla ricorrente il suddetto CP_1 beneficio;
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del beneficio in questione in relazione all'anno scolastico
2024/2025;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei CP_1 procuratori antistatari di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Tivoli, 17/10/2025
Il Giudice
IO Busoli