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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3482/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma Largo Parte_1 C.F._1
Olgiata n. 15, con l'avv. BARTOZZI SONIA ), dal quale rappresentato C.F._2
e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in VIALE SOMALIA 28 CP_1 C.F._3
00192 ROMA con l'avv. SCALZI MAURIZIO ), dal quale rappresentato C.F._4
e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirlo condannare al Parte_1 CP_1 pagamento in suo favore della somma di € 12.652,20, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto di appalto per la ristrutturazione dell'immobile dell'attore sito in Anguillara Sabazia, località Vigna di Valle, via
Salvatore Quasimodo n. 6.
A sostegno della domanda, ha dedotto di aver affidato al convenuto, quale titolare dell'omonima ditta individuale, le opere indicate nel preventivo sottoscritto dalle parti per l'importo complessivo di € 15.120,00 e che i lavori avevano inizio in data 4.3.2021; nel corso dei
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lavori, l'odierno attore ha acquistato tutti i materiali necessari per l'esecuzione delle opere ed eseguito pagamenti in acconto sul compenso per € 9.467,80; in data 14.5.2021, emergevano alcuni difetti e vizi dell'opera (il wc del bagno non defluiva acqua in fase di scarico, l'impianto idrico del bagno era stato installato al contrario e, di conseguenza, l'acqua calda e l'acqua fredda risultavano invertite) che venivano prontamente denunciate al convenuto, il quale si presentava in cantiere solo in data 27.5.2021 per poi abbandonare il cantiere senza ultimare le opere preventivate né riparare i difetti di quelle eseguite, rendendosi irreperibile. L'odierno attore ha quindi affidato il completamento delle opere ad altra ditta (Edilman 2003 di , la quale ha emesso Persona_1 un preventivo di € 7.000,00; ulteriore danno patrimoniale allegato dall'attore è il valore delle opere non eseguite dal convenuto, pari ad € 5.652,20 come da preventivo.
Si è costituito , eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda CP_1 per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, ha contestato le avverse deduzioni, sostenendo di essersi adoperato con la dovuta diligenza per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nonostante i difetti costruttivi dell'immobile e la scarsa qualità dei materiali forniti dal committente;
inoltre, ha eccepito la mancanza di prova dei danni lamentati.
Le parti hanno espletato la negoziazione assistita con esito negativo;
la causa è stata quindi istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione di prove orali;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
28.11.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento al contratto concluso tra le parti avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili presso l'immobile dell'attore, al prezzo convenuto di € 15.120,00.
In particolare, è contestata la sussistenza di vizi delle opere eseguite e il mancato completamento dei lavori (abbandono del cantiere).
La domanda va quindi esaminata alla stregua dei canoni della responsabilità contrattuale da inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), spettando al creditore-danneggiato l'onere di allegare l'inadempimento e di dimostrare non solo di aver sofferto un danno, ma anche questo è stato causato dall'inadempimento, incombendo sulla controparte la prova liberatoria dell'esatto adempimento.
L'esistenza del contratto è pacifica tra le parti.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Parte convenuta, sentita in sede di interrogatorio formale, ha ammesso, con valenza confessoria, l'esistenza di vizi delle opere, con particolare riferimento allo scarico del wc, nonché di aver interrotto l'esecuzione dei lavori (mai più ripresi) a partire dal mese di maggio 2021.
Il convenuto si è difeso sostenendo di essere stato all'estero da maggio a settembre 2021 per essere sottoposto ad intervento chirurgico e di non essere tornato in cantiere in quanto ciò gli
è stato impedito dal committente;
inoltre, ha affermato di aver iniziato ad eseguire i lavori di riparazione richiesti dal committente, prima della partenza.
Tuttavia, di tali circostanze non sussiste alcuna prova.
Il direttore dei lavori sentito quale teste, ha sì confermato la circostanza Testimone_1 del viaggio all'estero dell'odierno convenuto, ma si tratta di circostanze apprese de relato dallo stesso convenuto, che pertanto sono prive di efficacia probatoria.
Pertanto, deve ritenersi integrata la prova dell'inadempimento del convenuto al contratto di appalto.
3. Passando all'esame dei danni risarcibili, va anzitutto ricordato che la prova del danno e del nesso causale tra l'inadempimento e il danno incombe sull'attore, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato il danno emergente costituito dalla spesa occorrente per la riparazione e il completamento delle opere, di cui ha incaricato altra ditta.
A tal fine, il preventivo in atti per € 7.000,00 non spiega alcuna efficacia probatoria, non essendo emerso né che i lavori de quo siano stati effettivamente eseguiti, né che siano stati pagati, fatta eccezione per l'importo di € 726,00 di cui alla fattura n. 15/A del 7.4.2022 e relativo ordine di bonifico.
Il danno emergente va quindi accertato nel minore importo di € 726,00 che risulta effettivamente corrisposto.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dal giorno della domanda. Non spetta alcuna rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Parte attrice ha poi allegato l'ulteriore danno di € 5.652,20 pari al valore delle ulteriori opere preventivate dal convenuto e non eseguite.
Tuttavia, non è configurabile alcuna fattispecie di danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c., atteso che la somma in questione non risulta essere stata corrisposta dall'attore
– non costituendo quindi un danno emergente – né può essere qualificata in termini di lucro cessante. In altre parole, non è configurabile alcun pregiudizio risarcibile in capo all'odierno attore per il mancato completamento dell'opera, dato che il relativo costo non è mai stato pagato al convenuto.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, individuato in base alla somma liquidata anziché a quella richiesta, come stabilito dall'art. 5 del citato decreto (fino ad € 1.100,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 726,00 oltre interessi legali dalla domanda;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 926,00, di cui € CP_1
662,00 per compensi ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sonia Bartozzi quale antistatario.
Civitavecchia, 12 marzo 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3482/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma Largo Parte_1 C.F._1
Olgiata n. 15, con l'avv. BARTOZZI SONIA ), dal quale rappresentato C.F._2
e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in VIALE SOMALIA 28 CP_1 C.F._3
00192 ROMA con l'avv. SCALZI MAURIZIO ), dal quale rappresentato C.F._4
e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio al fine di sentirlo condannare al Parte_1 CP_1 pagamento in suo favore della somma di € 12.652,20, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto di appalto per la ristrutturazione dell'immobile dell'attore sito in Anguillara Sabazia, località Vigna di Valle, via
Salvatore Quasimodo n. 6.
A sostegno della domanda, ha dedotto di aver affidato al convenuto, quale titolare dell'omonima ditta individuale, le opere indicate nel preventivo sottoscritto dalle parti per l'importo complessivo di € 15.120,00 e che i lavori avevano inizio in data 4.3.2021; nel corso dei
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
lavori, l'odierno attore ha acquistato tutti i materiali necessari per l'esecuzione delle opere ed eseguito pagamenti in acconto sul compenso per € 9.467,80; in data 14.5.2021, emergevano alcuni difetti e vizi dell'opera (il wc del bagno non defluiva acqua in fase di scarico, l'impianto idrico del bagno era stato installato al contrario e, di conseguenza, l'acqua calda e l'acqua fredda risultavano invertite) che venivano prontamente denunciate al convenuto, il quale si presentava in cantiere solo in data 27.5.2021 per poi abbandonare il cantiere senza ultimare le opere preventivate né riparare i difetti di quelle eseguite, rendendosi irreperibile. L'odierno attore ha quindi affidato il completamento delle opere ad altra ditta (Edilman 2003 di , la quale ha emesso Persona_1 un preventivo di € 7.000,00; ulteriore danno patrimoniale allegato dall'attore è il valore delle opere non eseguite dal convenuto, pari ad € 5.652,20 come da preventivo.
Si è costituito , eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda CP_1 per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, ha contestato le avverse deduzioni, sostenendo di essersi adoperato con la dovuta diligenza per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nonostante i difetti costruttivi dell'immobile e la scarsa qualità dei materiali forniti dal committente;
inoltre, ha eccepito la mancanza di prova dei danni lamentati.
Le parti hanno espletato la negoziazione assistita con esito negativo;
la causa è stata quindi istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'assunzione di prove orali;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
28.11.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea ha ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento al contratto concluso tra le parti avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili presso l'immobile dell'attore, al prezzo convenuto di € 15.120,00.
In particolare, è contestata la sussistenza di vizi delle opere eseguite e il mancato completamento dei lavori (abbandono del cantiere).
La domanda va quindi esaminata alla stregua dei canoni della responsabilità contrattuale da inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c. (“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”), spettando al creditore-danneggiato l'onere di allegare l'inadempimento e di dimostrare non solo di aver sofferto un danno, ma anche questo è stato causato dall'inadempimento, incombendo sulla controparte la prova liberatoria dell'esatto adempimento.
L'esistenza del contratto è pacifica tra le parti.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Parte convenuta, sentita in sede di interrogatorio formale, ha ammesso, con valenza confessoria, l'esistenza di vizi delle opere, con particolare riferimento allo scarico del wc, nonché di aver interrotto l'esecuzione dei lavori (mai più ripresi) a partire dal mese di maggio 2021.
Il convenuto si è difeso sostenendo di essere stato all'estero da maggio a settembre 2021 per essere sottoposto ad intervento chirurgico e di non essere tornato in cantiere in quanto ciò gli
è stato impedito dal committente;
inoltre, ha affermato di aver iniziato ad eseguire i lavori di riparazione richiesti dal committente, prima della partenza.
Tuttavia, di tali circostanze non sussiste alcuna prova.
Il direttore dei lavori sentito quale teste, ha sì confermato la circostanza Testimone_1 del viaggio all'estero dell'odierno convenuto, ma si tratta di circostanze apprese de relato dallo stesso convenuto, che pertanto sono prive di efficacia probatoria.
Pertanto, deve ritenersi integrata la prova dell'inadempimento del convenuto al contratto di appalto.
3. Passando all'esame dei danni risarcibili, va anzitutto ricordato che la prova del danno e del nesso causale tra l'inadempimento e il danno incombe sull'attore, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio.
Nel caso di specie, parte attrice ha allegato il danno emergente costituito dalla spesa occorrente per la riparazione e il completamento delle opere, di cui ha incaricato altra ditta.
A tal fine, il preventivo in atti per € 7.000,00 non spiega alcuna efficacia probatoria, non essendo emerso né che i lavori de quo siano stati effettivamente eseguiti, né che siano stati pagati, fatta eccezione per l'importo di € 726,00 di cui alla fattura n. 15/A del 7.4.2022 e relativo ordine di bonifico.
Il danno emergente va quindi accertato nel minore importo di € 726,00 che risulta effettivamente corrisposto.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dal giorno della domanda. Non spetta alcuna rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Parte attrice ha poi allegato l'ulteriore danno di € 5.652,20 pari al valore delle ulteriori opere preventivate dal convenuto e non eseguite.
Tuttavia, non è configurabile alcuna fattispecie di danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c., atteso che la somma in questione non risulta essere stata corrisposta dall'attore
– non costituendo quindi un danno emergente – né può essere qualificata in termini di lucro cessante. In altre parole, non è configurabile alcun pregiudizio risarcibile in capo all'odierno attore per il mancato completamento dell'opera, dato che il relativo costo non è mai stato pagato al convenuto.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, individuato in base alla somma liquidata anziché a quella richiesta, come stabilito dall'art. 5 del citato decreto (fino ad € 1.100,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di CP_1 della somma di € 726,00 oltre interessi legali dalla domanda;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 926,00, di cui € CP_1
662,00 per compensi ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sonia Bartozzi quale antistatario.
Civitavecchia, 12 marzo 2025
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dott.ssa Giulia Sorrentino
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