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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9084 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25540/2024 RG Lav.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Cascone, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Giuseppe Cosenza
n. 77 presso lo studio della stessa, come da procura allegata
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del c.f. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: CARTA DOCENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.11.2024, l' istante in epigrafe, docente di scuola primaria ed attualmente inserita nelle graduatorie provinciali per gli aspiranti a supplenza (GPS) per la provincia di
Napoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ha dedotto di non aver potuto usufruire, in quanto precaria, nelle annualità scolastiche 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, della carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00), prevista dalla legge
107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal
D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli
1 obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari. Tanto premesso, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di
Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse: accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dedotti secondo le modalità di riconoscimento attuate nei confronti del personale docente a tempo indeterminato e per l'effetto condannare il al Controparte_1 riconoscimento ed al relativo accredito nella Carta del Docente (o su supporto equipollente), in favore della ricorrente medesima, del beneficio economico di € 500,00
(euro cinquecento/00) per gli anni scolastici 2022-2023 2023/2024 e 2024-2025; vinte le spese legali, con attribuzione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, il non si è costituito in CP_1 giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note in trattazione scritta depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
*** ***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta (cfr. relate di accettazione e consegna della p.e.c. a mezzo della quale veniva notificato il ricorso del
19.01.2025 allegate in atti).
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
2 delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
3 Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dall' odierna ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella sentenza della Corte di
Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa senza dubbio la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Ciò posto, nelle fattispecie in esame deve evidenziarsi che la ricorrente ha dimostrato di essere tuttora interna al sistema delle docenze scolastiche (cfr. contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 1.09.2025 al 30.06.2026 concluso con in Controparte_4
Napoli e relativi cedolini di pagamento, nonché graduatoria provinciale degli aspiranti supplenti per la provincia di Napoli nella quale l'istante occupa la posizione n. 2403).
Ha altresì dimostrato, rispetto agli anni scolastici dedotti in causa , di essere stata destinataria di incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” , ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, sicché, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Invero, l'istante, in conformità all'ordinanza del 11.11.2025 di questo Giudice, ha integrato la produzione documentale necessaria a fornire la prova del fatto costitutivo della domanda, depositando, in aggiunta ai contratti di lavoro allegati al ricorso, gli statini paga ricevuti nella vigenza del contratto di lavoro 2022-2023 (cfr. in atti , in allegato alle note di trattazione scritta).
La ricorrente ha dunque dimostrato di aver prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del in forza dei Controparte_1 seguenti contratti di lavoro:
4 contratto con Istituto Comprensivo IC Via Maffi in Roma per un posto “sostegno della vista” su tipologia posto interno con decorrenza dal 24.10.2022 e cessazione al 30.06.2023; contratto con Istituto Comprensivo IC Via Maffi in Roma per un posto “sostegno psicofisico” su tipologia posto interno con decorrenza dal 11.9.2023 e cessazione al
30.06.2024; contratto con Istituto Comprensivo I.c. Gabelli-Colletta in Napoli per un posto
“sostegno psicofisico” su tipologia posto interno, con termine iniziale del 13.09.2024 e termine finale del 30.06.2025.
Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, come nel caso delle parti ricorrenti con riferimento all' anno scolastico per il quale si chiede il riconoscimento.
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto di ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite Parte_1 la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e precisamente: per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo CP_1
l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle del DM 147/2022 in considerazione del carattere seriale della controversia e della attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta il diritto della ricorrente ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di Parte_1 legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
5 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022-2023,
2023-2024, 2024-2025;
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici indicati, con conseguente emissione in favore della stessa, di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni di servizio prestato;
3) condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente procedimento che liquida in € 1300,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25540/2024 RG Lav.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Cascone, elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Giuseppe Cosenza
n. 77 presso lo studio della stessa, come da procura allegata
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del c.f. Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: CARTA DOCENTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.11.2024, l' istante in epigrafe, docente di scuola primaria ed attualmente inserita nelle graduatorie provinciali per gli aspiranti a supplenza (GPS) per la provincia di
Napoli per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ha dedotto di non aver potuto usufruire, in quanto precaria, nelle annualità scolastiche 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, della carta docente, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00), prevista dalla legge
107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal
D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli
1 obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari. Tanto premesso, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di
Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse: accertare e dichiarare il diritto di essa ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dedotti secondo le modalità di riconoscimento attuate nei confronti del personale docente a tempo indeterminato e per l'effetto condannare il al Controparte_1 riconoscimento ed al relativo accredito nella Carta del Docente (o su supporto equipollente), in favore della ricorrente medesima, del beneficio economico di € 500,00
(euro cinquecento/00) per gli anni scolastici 2022-2023 2023/2024 e 2024-2025; vinte le spese legali, con attribuzione.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, il non si è costituito in CP_1 giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note in trattazione scritta depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
*** ***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta (cfr. relate di accettazione e consegna della p.e.c. a mezzo della quale veniva notificato il ricorso del
19.01.2025 allegate in atti).
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
2 delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della
3 Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dall' odierna ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella sentenza della Corte di
Cassazione sez. L. n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si ravvisa senza dubbio la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Ciò posto, nelle fattispecie in esame deve evidenziarsi che la ricorrente ha dimostrato di essere tuttora interna al sistema delle docenze scolastiche (cfr. contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 1.09.2025 al 30.06.2026 concluso con in Controparte_4
Napoli e relativi cedolini di pagamento, nonché graduatoria provinciale degli aspiranti supplenti per la provincia di Napoli nella quale l'istante occupa la posizione n. 2403).
Ha altresì dimostrato, rispetto agli anni scolastici dedotti in causa , di essere stata destinataria di incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30.06), inteso tale requisito come “annualità didattica” , ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, sicché, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema Corte, nel caso di specie risulta sussistente.
Invero, l'istante, in conformità all'ordinanza del 11.11.2025 di questo Giudice, ha integrato la produzione documentale necessaria a fornire la prova del fatto costitutivo della domanda, depositando, in aggiunta ai contratti di lavoro allegati al ricorso, gli statini paga ricevuti nella vigenza del contratto di lavoro 2022-2023 (cfr. in atti , in allegato alle note di trattazione scritta).
La ricorrente ha dunque dimostrato di aver prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del in forza dei Controparte_1 seguenti contratti di lavoro:
4 contratto con Istituto Comprensivo IC Via Maffi in Roma per un posto “sostegno della vista” su tipologia posto interno con decorrenza dal 24.10.2022 e cessazione al 30.06.2023; contratto con Istituto Comprensivo IC Via Maffi in Roma per un posto “sostegno psicofisico” su tipologia posto interno con decorrenza dal 11.9.2023 e cessazione al
30.06.2024; contratto con Istituto Comprensivo I.c. Gabelli-Colletta in Napoli per un posto
“sostegno psicofisico” su tipologia posto interno, con termine iniziale del 13.09.2024 e termine finale del 30.06.2025.
Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, come nel caso delle parti ricorrenti con riferimento all' anno scolastico per il quale si chiede il riconoscimento.
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto di ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite Parte_1 la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e precisamente: per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo CP_1
l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle del DM 147/2022 in considerazione del carattere seriale della controversia e della attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta il diritto della ricorrente ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di Parte_1 legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente
5 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2022-2023,
2023-2024, 2024-2025;
2) per l'effetto ordina al di provvedere Controparte_1 all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici indicati, con conseguente emissione in favore della stessa, di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni di servizio prestato;
3) condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente procedimento che liquida in € 1300,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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