Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4588/2024 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. Lara Picardi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
1. con ricorso depositato in data 27.05.2024, ritualmente notificato,
[...] ha convenuto in giudizio la deducendo i Parte_1 Controparte_1 seguenti fatti:
- di essere stato assunto dalla convenuta in data 9.08.2023 in forza di un contratto a tempo determinato e pieno, con termine finale al 9.2.2024, inquadrato come operaio di I° livello CCNL – Meccanici Metalmeccanica P.I;
- di non aver mai ricevuto copia del contratto di lavoro;
- di aver svolto le mansioni assegnate secondo le direttive impartite da
, responsabile degli operai, il quale organizzava il lavoro della Parte_2 squadra;
1
8.00 alle ore 17.00 con un quarto d'ora di pausa tra le 13.00 e le 13.15;
- di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 21 settembre
2023, sia in considerazione del mancato pagamento della retribuzione, sia per aver subito, in data 21.09.2024, un'aggressione ad opera del sig. , Pt_2
a seguito della quale ha riportato un trauma facciale, come da referto DEA e denuncia querela in atti;
- che la datrice di lavoro ha omesso il pagamento della retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- di aver ricevuto nel mese di ottobre 2023 gli sono stati corrisposti due acconti di euro 300 netti ciascuno (il giorno 10 ed il giorno 16).
Il ricorrente ha pertanto chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento, a titolo di differenze retributive ed indennità sostitutiva del preavviso, della somma complessiva di € 3.339,34 lordi, o di quella diversa accertanda in corso di causa.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata decisa a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali richieste.
All'odierna udienza il ricorrente ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto le differenze retributive rivendicate a titolo di lavoro straordinario.
Rilevato: la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno è documentalmente provata, cfr. doc. 1.
Tutti i fatti dedotti in ricorso vanno ritenuti provati, tenuto conto non solo del contegno processuale della parte convenuta - che non ha assolto agli oneri di costituzione in giudizio e di puntuale contestazione delle specifiche circostanze menzionate nell'atto introduttivo ex art. 416 co. I^ e co. III^ c.p.c.. -, ma anche di quanto asserito dalla parte convenuta nel corso dell'interrogatorio formale e rimasto del tutto sfornito di prova;
a rendere l'interrogatorio formale, dedotto ed ammesso, è comparso il signor
(figlio dell'A.U.) nella sua qualità di procuratore generale della Testimone_1 società datrice di lavoro;
cfr. verb. udienza 16.1.2025.
Per quanto ancora di diretto interesse, il predetto ha dichiarato che la retribuzione è stata corrisposta al ricorrente e che le buste paga sono state emesse;
2 tuttavia, la parte datoriale, sulla quale grava il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle retribuzioni dirette, indirette e differite richieste in ricorso.
Il ricorrente, inoltre, ha senza dubbio diritto al pagamento dell'indennità di mancato preavviso tenuto conto del comprovato inadempimento datoriale rispetto l'obbligo di pagamento delle retribuzioni e di consegna delle buste paga e tenuto altresì conto di quanto avvenuto in data 21.9.2023.
A questo proposito è in atti la querela proposta dal ricorrente nei confronti del sig.
in data 22.9.2023, con allegato il referto del DEA. Parte_2
in sede di interrogatorio formale ha dichiarato: “il geometra del Parte_2 cantiere mi disse che era sparito un avvitatore dall'interno della sua macchina su un cantiere in piazza Sofia e la chiave ce l'avevano il geometra, altri due operai che erano con me da anni e poi il ricorrente. Il geometra disse che non lo voleva più in cantiere e, quindi, io gli ho detto non venire più e ho fatto il licenziamento. Dopo, il ricorrente non è più venuto, quella mattina l'ho cacciato e mandato a quel paese, lui mi minacciò e poi non è più venuto.”.
Dunque, il ha ritenuto essere il ricorrente l'autore del furto in considerazione Pt_2 della sua più breve anzianità di servizio;
non vi è prova dell'asserito licenziamento e neppure di una contestazione disciplinare.
La versione resa dal ricorrente, invece, trova riscontro nella querela da questi presentata presso il Commissariato di P.S. Madonna di Campagna e nel referto del
DEA.
Pertanto, può concludersi che il ricorrente in data 21.9.2023 sia rimasto vittima di percosse e che la condotta sia stata posta in essere ai suoi danni da ES
, preposto al coordinamento degli operai e figlio dell'amministratrice della
[...] società convenuta, di qui la sussistenza di una giusta causa di dimissioni.
In data 13 marzo 2025 la parte ricorrente ha depositato un nuovo conteggio con eliminazione del credito rivendicato per lavoro straordinario e con un'opportuna lordizzazione degli importi netti percepiti dal ricorrente a titolo di acconto rispetto alle maggiori somme maturate a titolo di differenze retributive.
Il conteggio delle spettanze depositato dal ricorrente è conforme alle previsioni e ai dati retributivi del CCNL che regolava il rapporto di lavoro e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare del credito maturato in complessivi € 2.930,22 lordi;
3 in conclusione, la domanda deve essere accolta e la parte convenuta condannata al pagamento, per i titoli dedotti in giudizio, dell'importo complessivo desunto dal predetto conteggio e riportato in dispositivo;
trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
le spese, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., in considerazione della rinuncia alla domanda per la quale è stata effettuata attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.,
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, per i titoli dedotti in giudizio, della somma lorda complessiva di € 2.930,22, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
1.300,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA e c.u. se versato;
- sentenza esecutiva.
Così deciso in Torino, il 25.3.2025
LA Giudice
Sonia SALVATORI
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