TRIB
Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Federica Emanuela Lipari, rilevato che per mera svista la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, pur in assenza di provvedimento di mutamento del rito ex art. 702 ter cpc;
rilevato, nondimeno, che tale svista, lungi dal diminuire le garanzie difensive, ha di fatto implementato il contraddittorio tra le parti e la possibilità di una migliore e più efficace esplicazione del diritto di difesa;
considerato che
, comunque, la causa va decisa nelle corrette forme del rito prescelto dal ricorrente;
il Tribunale emette la seguente
ORDINANZA ex art.702 bis c.p.c. nella causa civile iscritta al N. 1136 del Ruolo Contenzioso dell'anno 2021
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Castelli ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Trapani, nella via Virgilio n. 37/A
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vito Sergio Sciuto ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. del difensore: Email_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la – premettendo di Parte_1
condurre in affitto sin dal 2000 un appezzamento di terreno avente una superficie di mq 42.770 per la coltivazione della cava a cielo aperto di calcare-marmo, sito in Contrada Segala di Castellammare del Golfo, facente parte della più ampia particella 189 del foglio 10 NCT del Comune di Castellammare del Golfo, di proprietà di , e – ha agito in giudizio CP_1 CP_2 Controparte_3
avverso la società conduttrice della cava limitrofa e facente Parte_2
parte della stessa particella catastale di quella condotta dalla ricorrente. In particolare, la ricorrente, richiamando gli esiti di accertamento di perito incaricato prima dell'instaurazione del giudizio (Geom. ) nonché della CTU Persona_1 espletata nell'ambito del procedimento di ATP ex art. 696-bis cpc (Per. Ind.
, ha agito in giudizio al fine di ottenere una pronunzia che Persona_2
accertasse l'intervenuto sconfinamento da parte della resistente di mq 1800 circa nonché l'attività estrattiva abusiva di circa mc 9000 di marmo (operata anche con illecito passaggio di mezzi e personale su aree di pertinenza della , nonché Pt_1
la condanna della resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Costituendosi in giudizio, ha avversato le deduzioni spiegate da Parte_2
parte attrice e poste a fondamento della domanda risarcitoria spiegata, in particolare contestando le risultanze della CTU espletata in sede di ATP e deducendone l'inesattezza, incompletezza ed erroneità, anche e soprattutto avuto riguardo alla quantificazione dei danni patiti dalla società ricorrente.
Con ordinanza del 23.07.2023, il Tribunale ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali;
indi, frattanto mutato il titolare del procedimento, e fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata posta in decisione.
*****
Tanto premesso, va sottolineato che è fatto pacifico tra le parti, in quanto non contestato, che la ha parzialmente occupato una porzione del Parte_2
lotto di terreno condotto in locazione dalla Parte_1
In particolare, sul punto, le parti concordano su quanto relazionato dal Geom.
tecnico incaricato dalle parti (nonché dai proprietari della cava) Persona_1 prima dell'instaurazione del presente contenzioso, secondo cui “la superficie totale occupata dalla ditta sulla concessione risulta di circa mq. Parte_2 Pt_1
1800,00, di cui su una parte di circa mq. 931,00 è stata effettuata attività di estrazione, mentre la parte restante di circa mq. 869,00 è stata spianata ed utilizzata come piazzale e viabilità”.
Allo stesso modo, e sempre sulla scorta della relazione del geom. è Per_1
pacifico che il volume di materiale scavato dalla ditta sulla Parte_2
porzione di terreno in disponibilità della ditta corrisponde a m3 9.000. Parte_1
Ciò che è, invece, controverso è la quantificazione dei consequenziali danni patiti dalla società ricorrente, ovvero in particolare il danno correlato all'attività estrattiva abusiva ed il danno connesso alla illegittima occupazione di una porzione di suolo.
Venendo ai criteri per la stima dei danni connessi alla abusiva estrazione del marmo, va subito detto che la CTU espletata nel corso dell'odierno giudizio (cfr. relazione ing. depositata il 18.3.24) non appare utilizzabile ai fini del Per_3
decidere, non avendo questa fornito risposte coerenti e adeguate rispetto ai quesiti posti al consulente.
Ed infatti, il perito, lungi dall'ancorarsi a criteri oggettivi (ovverosia mediante stima dell'utile perduto dalla sulla scorta della differenza tra ricavi delle Parte_1
vendite delle varie categorie commerciali di materiale estratto ed i costi di produzione), opera una approssimativa analisi dei bilanci delle società e delle statistiche della quantità di materiale estratto (documentazione, peraltro, non presente in atti né offerta in allegato alla consulenza), ed accertamenti di natura contabile, ovvero criteri che – oltre a non esser in linea con le competenze specifiche dello stesso perito – non appaiono sufficientemente in grado di fornire una risposta puntuale e completa al quesito sottoposto, non essendo nemmeno specificatamente chiariti i vari passaggi eseguiti dal ctu per pervenire ai risultati cui è approdato. In definitiva, i risultati cui perviene il consulente non appaiono supportati da adeguati e specifici criteri tecnico-scientifici in grado di dotare di un sufficiente grado di affidabilità e validità le risposte fornite.
E ciò tanto più a fronte delle condivisibili osservazioni mosse dal ctp della ricorrente, secondo cui la stima dei danni ottenuta dall'ing. sarebbe Per_3
grandemente influenzata dallo specifico contesto aziendale in cui opera la
[...]
la quale impiegherebbe gran parte delle risorse estratte in rifornimenti Parte_2
interni al gruppo (impianto di lavorazione/segheria) con la conseguenza che il fatturato e l'utile ricavato, come oscuramente stimato dal CTU, non può esser posto alla base per la stima del danno patito dalla società ricorrente. Vi è, infatti, una differenza di fondo tra le due società che non permette di operare un parallelismo tra l'utile della resistente ed mancato utile della ricorrente, non potendosi operare alcun automatismo. Tali osservazioni, oltre a non esser state esaustivamente valutate e confutate dal perito, nemmeno risultano specificamente sconfessate dalla difesa della società resistente, la quale ha aderito alla soluzione proposta dal ctu, senza contestare le osservazioni e criticità sollevate dalla controparte e senza nulla dedurre circa le specificità del contesto produttivo e commerciale della Parte_2
Va, piuttosto, assunta come base di valutazione (seppur con i correttivi che si chiariranno) la perizia espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Ed infatti, a ben vedere, la relazione del Perito Industriale Persona_2
congiuntamente esaminata alla documentazione acclusa, risulta idonea a fornire una risposta esaustiva rispetto ai quesiti posti dal Tribunale, considerato che la stessa pone alle base degli accertamenti tecnici eseguiti i medesimi criteri assunti dai rispettivi ctp delle parti.
L'analisi del perito ind. infatti, poggia su molteplici dati condivisi tra le parti. Per_2
In particolare, pacifico è che il peso specifico del materiale estratto è pari a 2,687
Tonn/m3, come pacifica è la validità scientifica delle fonti utilizzate dal CTU
(ovverosia lo “Schema di Piano dei Materiali Lapidei di Pregio - Vol. 6B – Aspetti tecnico minerari ed ambientali, redatto dalla R.T.I. GEO – CEPA”), posto che in sede di osservazioni alla prima bozza di consulenza il ctp della resistente afferma di aver fornito lui stessi tali dati al consulente;
parimenti pacifici, in quanto mai contestati, sono i prezzi medi praticati per le singole categorie di materiale commerciabile ed il valore dei costi di produzione.
Orbene, ciò che viene censurato dalla società resistente alle conclusioni rese dall'ing. è una inesatta stima della percentuale di marmo ricavabile dalla cava Per_2
in questione a fronte della mancata valutazione ed accertamento in concreto dello stato di fratturazione e fessurazione del sito di estrazione – allegando anche all'uopo ctp dell'ing. – nonché delle fatture emesse dalla stessa CP_4 Parte_2 [...
Quest'ultime, secondo il perito di parte per. ind. restituirebbero una Per_4
assai differente proporzione tra le diverse categorie di materiale ricavabile.
Ulteriore dato oggetto di specifica censura da parte della è, in Parte_2
generale, la percentuale di materiale commercializzabile che può concretamente estrarsi dalla cava in questione. È stato, infatti, specificamente censurato il dato Perso del 40% indicato dal perito posto che entrambi i ctp della resistente, alla luce della concreta condizione e produttività della cava in questione, affermano che la percentuale di marmo effettivamente ricavabile è pari al 25%, con la conseguenza che il materiale di scarto (non commerciabile) corrisponderebbe al 75%.
Orbene, tali censure - siccome puntualmente argomentate e supportate da valutazioni di natura tecnico-scientifica, correlate alla concreta condizione della cava – possono esser prese a riferimento, in uno alla relazione peritale resa in sede di atp, per la stima complessiva dei danni patrimoniali correlati ai mancati utili da parte della In particolare, le argomentazioni spese dai ctp della Parte_1 Pt_2
i profilano idonee ad apportare taluni correttivi rispetto agli approdi della
[...]
relazione di consulenza d'ufficio citata.
In particolare le argomentazioni tecniche spese dall'ing. , in ordine alla CP_4
effettiva resa della cava di marmo in questione, si focalizzano sullo stato di fratturazione e fessurazione riscontrato, sostenendo l'esistenza di “discontinuità sub-orizzontali (1), discontinuità a spaziatura regolare con immersione di circa
30° (2), discontinuità con immersione di circa 45° (3) e sub-verticali (4).
L'apertura dei giunti, inoltre, è marcata e profonda […] la presenza fitta di fratture nette e discontinuità variemente inclinate rende difficoltosa l'estrazione di blocchi regolari o semi-squadrati e di conseguenza diminuisce l'aliquota percentuale di materiale utile commerciabile”. Peraltro, la presenza di ampie fessurazioni era stata, pure, rilevata dal ctu (cfr. pag.10 e 23 relazione Per_2
peritale).
Tali deduzioni suggeriscono di porre alla base dei calcoli una percentuale di materiale commerciabile ricavabile pari al 35% (e non già al 40%) con scarti pari al 65% (in luogo del 60% come indicato dal CTU), dato che è, peraltro, in linea con le fonti scientifiche pure citate dal CTU. Ed infatti, può assumersi come parametro di riferimento per il calcolo del danno patito, in luogo della percentuale massima presa a riferimento dal suddetto consulente d'ufficio, una minore percentuale data dalla media tra il minimo ed il massimo come indicato dalle fonti citate dal perito (ove è indicata una “resa del marmo in blocchi Per_2
commerciabili” pari al 30/40% e “scarti di cava sul materiale estratto” pari al
60/70%).
Orbene, confermando per il resto i criteri e i parametri assunti dal CTU della fase di atp e mantenendo fermo il dato – che si reputa corretto in quanto non sconfessato dalle generiche deduzioni spese dalla resistente sul punto - relativo alle tonnellate di materiale estratto come indicato dal CTU e correlato al peso specifico del materiale (24.183,00 t), si ricava che il peso del materiale di scarto non commerciabile è pari a 15.718,95 t (65% del peso totale) mentre il peso totale del materiale commerciabile estraibile è di 8.464,05 t, di cui 2.116 t corrisponde ai blocchi c.d. informi, 3.174,01 t di blocchi c.d. semi squadrati, e 3.174,01 t di blocchi c.d. regolari. Vanno, infatti, mantenute ferme le percentuali indicate dal
CTU con riguardo alle varie categorie commerciali di marmo ricavabili (pari Per_2
al 37,5% di blocchi regolari, 37,5% di blocchi semi squadrati e del 25% per gli informi), e ciò tanto più che a fronte della mancata produzione in giudizio delle fatture menzionate nel corpo della relazione del ctp di parte resistente e da cui discenderebbe, in tesi, una diversa proporzione tra le diverse categorie di prodotto commerciale ricavabile.
Tanto chiarito, applicando i prezzi medi applicati dal perito ind. Nola per ciascuna categoria (€ 20,00 a t per i blocchi informi, € 54,45 per i semi squadrati e € 160 per i regolari) emerge un ricavo totale (al lordo dei costi di produzione) pari ad €
423.867,53 (72.549,00+119.161,73+232.156,8).
A tale somma vanno detratti, sempre in applicazione dei medesimi criteri fatti propri dal CTU, i costi di produzione del materiale estratto commerciabile
(pacificamente pari ad € 40 per tonnellata) che sono pari ad € 290.196,00, ed i costi di produzione del materiale non commerciabile (€ 21 per tonnellata) che ammontano a € 330.097,95.
Ne discende che l'utile netto perduto dalla società ricorrente per effetto dell'illegittimo sconfinamento della è pari ad € 55.278,90. Parte_2 Parte ricorrente ha, altresì, richiesto il danno relativo all'indebito passaggio da parte della sulla porzione di suolo di sua spettanza. Parte_2
Per la stima di tale danno non possono – ancora una volta - utilizzarsi i parametri impiegati dal ctu , dal momento che quest'ultimo lungi dallo stimare Persona_6
i danni correlati all'indebito passaggio, oggetto della domanda e del quesito giudiziale, ha calcolato diversi e più ampi danni correlati al mancato sfruttamento delle autorizzazioni e al pagamento dei relativi canoni.
La quantificazione dell'ulteriore danno oggetto della domanda della ricorrente può agevolmente ricavarsi prendendo in considerazione il canone di locazione annuale, la durata della illegittima occupazione (5 anni) e la estensione del suolo occupato, pervenendosi così alla somma di complessiva di € 3.324,76 (42.770 mq:15.800=1.800 mq: x;
x=(15.800 * 1.800) : 42.770= 664,00 * 5= 3.324,76.
La società dovrà, dunque, corrispondere alla la Parte_2 Parte_1
complessiva somma di € 58.603,66 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Considerato l'esito del giudizio e la notevole differenza tra quanto oggetto della domanda della ricorrente e quanto statuito, le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3, la restante frazione va posta a carico della resistente e liquidata come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 per il presente giudizio e per quello celebrato ex art. 696 bis c.p.c. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (RG 1396/2020), già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, al pagamento in favore di al pagamento della Parte_1
complessiva somma di € 58.603,66 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, al pagamento dei 2/3 delle spese di lite del presente giudizio e di quello ex art. 696 bis c.p.c. (RG 1396/2020) che si liquidano in complessivi € 6.355,00 oltre € 461,66 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando la restante frazione;
- Pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (RG
1396/2020), già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente.
Si comunichi.
Trapani, 11/04/2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Federica Emanuela Lipari, rilevato che per mera svista la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc, pur in assenza di provvedimento di mutamento del rito ex art. 702 ter cpc;
rilevato, nondimeno, che tale svista, lungi dal diminuire le garanzie difensive, ha di fatto implementato il contraddittorio tra le parti e la possibilità di una migliore e più efficace esplicazione del diritto di difesa;
considerato che
, comunque, la causa va decisa nelle corrette forme del rito prescelto dal ricorrente;
il Tribunale emette la seguente
ORDINANZA ex art.702 bis c.p.c. nella causa civile iscritta al N. 1136 del Ruolo Contenzioso dell'anno 2021
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Castelli ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Trapani, nella via Virgilio n. 37/A
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vito Sergio Sciuto ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. del difensore: Email_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la – premettendo di Parte_1
condurre in affitto sin dal 2000 un appezzamento di terreno avente una superficie di mq 42.770 per la coltivazione della cava a cielo aperto di calcare-marmo, sito in Contrada Segala di Castellammare del Golfo, facente parte della più ampia particella 189 del foglio 10 NCT del Comune di Castellammare del Golfo, di proprietà di , e – ha agito in giudizio CP_1 CP_2 Controparte_3
avverso la società conduttrice della cava limitrofa e facente Parte_2
parte della stessa particella catastale di quella condotta dalla ricorrente. In particolare, la ricorrente, richiamando gli esiti di accertamento di perito incaricato prima dell'instaurazione del giudizio (Geom. ) nonché della CTU Persona_1 espletata nell'ambito del procedimento di ATP ex art. 696-bis cpc (Per. Ind.
, ha agito in giudizio al fine di ottenere una pronunzia che Persona_2
accertasse l'intervenuto sconfinamento da parte della resistente di mq 1800 circa nonché l'attività estrattiva abusiva di circa mc 9000 di marmo (operata anche con illecito passaggio di mezzi e personale su aree di pertinenza della , nonché Pt_1
la condanna della resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Costituendosi in giudizio, ha avversato le deduzioni spiegate da Parte_2
parte attrice e poste a fondamento della domanda risarcitoria spiegata, in particolare contestando le risultanze della CTU espletata in sede di ATP e deducendone l'inesattezza, incompletezza ed erroneità, anche e soprattutto avuto riguardo alla quantificazione dei danni patiti dalla società ricorrente.
Con ordinanza del 23.07.2023, il Tribunale ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali;
indi, frattanto mutato il titolare del procedimento, e fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata posta in decisione.
*****
Tanto premesso, va sottolineato che è fatto pacifico tra le parti, in quanto non contestato, che la ha parzialmente occupato una porzione del Parte_2
lotto di terreno condotto in locazione dalla Parte_1
In particolare, sul punto, le parti concordano su quanto relazionato dal Geom.
tecnico incaricato dalle parti (nonché dai proprietari della cava) Persona_1 prima dell'instaurazione del presente contenzioso, secondo cui “la superficie totale occupata dalla ditta sulla concessione risulta di circa mq. Parte_2 Pt_1
1800,00, di cui su una parte di circa mq. 931,00 è stata effettuata attività di estrazione, mentre la parte restante di circa mq. 869,00 è stata spianata ed utilizzata come piazzale e viabilità”.
Allo stesso modo, e sempre sulla scorta della relazione del geom. è Per_1
pacifico che il volume di materiale scavato dalla ditta sulla Parte_2
porzione di terreno in disponibilità della ditta corrisponde a m3 9.000. Parte_1
Ciò che è, invece, controverso è la quantificazione dei consequenziali danni patiti dalla società ricorrente, ovvero in particolare il danno correlato all'attività estrattiva abusiva ed il danno connesso alla illegittima occupazione di una porzione di suolo.
Venendo ai criteri per la stima dei danni connessi alla abusiva estrazione del marmo, va subito detto che la CTU espletata nel corso dell'odierno giudizio (cfr. relazione ing. depositata il 18.3.24) non appare utilizzabile ai fini del Per_3
decidere, non avendo questa fornito risposte coerenti e adeguate rispetto ai quesiti posti al consulente.
Ed infatti, il perito, lungi dall'ancorarsi a criteri oggettivi (ovverosia mediante stima dell'utile perduto dalla sulla scorta della differenza tra ricavi delle Parte_1
vendite delle varie categorie commerciali di materiale estratto ed i costi di produzione), opera una approssimativa analisi dei bilanci delle società e delle statistiche della quantità di materiale estratto (documentazione, peraltro, non presente in atti né offerta in allegato alla consulenza), ed accertamenti di natura contabile, ovvero criteri che – oltre a non esser in linea con le competenze specifiche dello stesso perito – non appaiono sufficientemente in grado di fornire una risposta puntuale e completa al quesito sottoposto, non essendo nemmeno specificatamente chiariti i vari passaggi eseguiti dal ctu per pervenire ai risultati cui è approdato. In definitiva, i risultati cui perviene il consulente non appaiono supportati da adeguati e specifici criteri tecnico-scientifici in grado di dotare di un sufficiente grado di affidabilità e validità le risposte fornite.
E ciò tanto più a fronte delle condivisibili osservazioni mosse dal ctp della ricorrente, secondo cui la stima dei danni ottenuta dall'ing. sarebbe Per_3
grandemente influenzata dallo specifico contesto aziendale in cui opera la
[...]
la quale impiegherebbe gran parte delle risorse estratte in rifornimenti Parte_2
interni al gruppo (impianto di lavorazione/segheria) con la conseguenza che il fatturato e l'utile ricavato, come oscuramente stimato dal CTU, non può esser posto alla base per la stima del danno patito dalla società ricorrente. Vi è, infatti, una differenza di fondo tra le due società che non permette di operare un parallelismo tra l'utile della resistente ed mancato utile della ricorrente, non potendosi operare alcun automatismo. Tali osservazioni, oltre a non esser state esaustivamente valutate e confutate dal perito, nemmeno risultano specificamente sconfessate dalla difesa della società resistente, la quale ha aderito alla soluzione proposta dal ctu, senza contestare le osservazioni e criticità sollevate dalla controparte e senza nulla dedurre circa le specificità del contesto produttivo e commerciale della Parte_2
Va, piuttosto, assunta come base di valutazione (seppur con i correttivi che si chiariranno) la perizia espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Ed infatti, a ben vedere, la relazione del Perito Industriale Persona_2
congiuntamente esaminata alla documentazione acclusa, risulta idonea a fornire una risposta esaustiva rispetto ai quesiti posti dal Tribunale, considerato che la stessa pone alle base degli accertamenti tecnici eseguiti i medesimi criteri assunti dai rispettivi ctp delle parti.
L'analisi del perito ind. infatti, poggia su molteplici dati condivisi tra le parti. Per_2
In particolare, pacifico è che il peso specifico del materiale estratto è pari a 2,687
Tonn/m3, come pacifica è la validità scientifica delle fonti utilizzate dal CTU
(ovverosia lo “Schema di Piano dei Materiali Lapidei di Pregio - Vol. 6B – Aspetti tecnico minerari ed ambientali, redatto dalla R.T.I. GEO – CEPA”), posto che in sede di osservazioni alla prima bozza di consulenza il ctp della resistente afferma di aver fornito lui stessi tali dati al consulente;
parimenti pacifici, in quanto mai contestati, sono i prezzi medi praticati per le singole categorie di materiale commerciabile ed il valore dei costi di produzione.
Orbene, ciò che viene censurato dalla società resistente alle conclusioni rese dall'ing. è una inesatta stima della percentuale di marmo ricavabile dalla cava Per_2
in questione a fronte della mancata valutazione ed accertamento in concreto dello stato di fratturazione e fessurazione del sito di estrazione – allegando anche all'uopo ctp dell'ing. – nonché delle fatture emesse dalla stessa CP_4 Parte_2 [...
Quest'ultime, secondo il perito di parte per. ind. restituirebbero una Per_4
assai differente proporzione tra le diverse categorie di materiale ricavabile.
Ulteriore dato oggetto di specifica censura da parte della è, in Parte_2
generale, la percentuale di materiale commercializzabile che può concretamente estrarsi dalla cava in questione. È stato, infatti, specificamente censurato il dato Perso del 40% indicato dal perito posto che entrambi i ctp della resistente, alla luce della concreta condizione e produttività della cava in questione, affermano che la percentuale di marmo effettivamente ricavabile è pari al 25%, con la conseguenza che il materiale di scarto (non commerciabile) corrisponderebbe al 75%.
Orbene, tali censure - siccome puntualmente argomentate e supportate da valutazioni di natura tecnico-scientifica, correlate alla concreta condizione della cava – possono esser prese a riferimento, in uno alla relazione peritale resa in sede di atp, per la stima complessiva dei danni patrimoniali correlati ai mancati utili da parte della In particolare, le argomentazioni spese dai ctp della Parte_1 Pt_2
i profilano idonee ad apportare taluni correttivi rispetto agli approdi della
[...]
relazione di consulenza d'ufficio citata.
In particolare le argomentazioni tecniche spese dall'ing. , in ordine alla CP_4
effettiva resa della cava di marmo in questione, si focalizzano sullo stato di fratturazione e fessurazione riscontrato, sostenendo l'esistenza di “discontinuità sub-orizzontali (1), discontinuità a spaziatura regolare con immersione di circa
30° (2), discontinuità con immersione di circa 45° (3) e sub-verticali (4).
L'apertura dei giunti, inoltre, è marcata e profonda […] la presenza fitta di fratture nette e discontinuità variemente inclinate rende difficoltosa l'estrazione di blocchi regolari o semi-squadrati e di conseguenza diminuisce l'aliquota percentuale di materiale utile commerciabile”. Peraltro, la presenza di ampie fessurazioni era stata, pure, rilevata dal ctu (cfr. pag.10 e 23 relazione Per_2
peritale).
Tali deduzioni suggeriscono di porre alla base dei calcoli una percentuale di materiale commerciabile ricavabile pari al 35% (e non già al 40%) con scarti pari al 65% (in luogo del 60% come indicato dal CTU), dato che è, peraltro, in linea con le fonti scientifiche pure citate dal CTU. Ed infatti, può assumersi come parametro di riferimento per il calcolo del danno patito, in luogo della percentuale massima presa a riferimento dal suddetto consulente d'ufficio, una minore percentuale data dalla media tra il minimo ed il massimo come indicato dalle fonti citate dal perito (ove è indicata una “resa del marmo in blocchi Per_2
commerciabili” pari al 30/40% e “scarti di cava sul materiale estratto” pari al
60/70%).
Orbene, confermando per il resto i criteri e i parametri assunti dal CTU della fase di atp e mantenendo fermo il dato – che si reputa corretto in quanto non sconfessato dalle generiche deduzioni spese dalla resistente sul punto - relativo alle tonnellate di materiale estratto come indicato dal CTU e correlato al peso specifico del materiale (24.183,00 t), si ricava che il peso del materiale di scarto non commerciabile è pari a 15.718,95 t (65% del peso totale) mentre il peso totale del materiale commerciabile estraibile è di 8.464,05 t, di cui 2.116 t corrisponde ai blocchi c.d. informi, 3.174,01 t di blocchi c.d. semi squadrati, e 3.174,01 t di blocchi c.d. regolari. Vanno, infatti, mantenute ferme le percentuali indicate dal
CTU con riguardo alle varie categorie commerciali di marmo ricavabili (pari Per_2
al 37,5% di blocchi regolari, 37,5% di blocchi semi squadrati e del 25% per gli informi), e ciò tanto più che a fronte della mancata produzione in giudizio delle fatture menzionate nel corpo della relazione del ctp di parte resistente e da cui discenderebbe, in tesi, una diversa proporzione tra le diverse categorie di prodotto commerciale ricavabile.
Tanto chiarito, applicando i prezzi medi applicati dal perito ind. Nola per ciascuna categoria (€ 20,00 a t per i blocchi informi, € 54,45 per i semi squadrati e € 160 per i regolari) emerge un ricavo totale (al lordo dei costi di produzione) pari ad €
423.867,53 (72.549,00+119.161,73+232.156,8).
A tale somma vanno detratti, sempre in applicazione dei medesimi criteri fatti propri dal CTU, i costi di produzione del materiale estratto commerciabile
(pacificamente pari ad € 40 per tonnellata) che sono pari ad € 290.196,00, ed i costi di produzione del materiale non commerciabile (€ 21 per tonnellata) che ammontano a € 330.097,95.
Ne discende che l'utile netto perduto dalla società ricorrente per effetto dell'illegittimo sconfinamento della è pari ad € 55.278,90. Parte_2 Parte ricorrente ha, altresì, richiesto il danno relativo all'indebito passaggio da parte della sulla porzione di suolo di sua spettanza. Parte_2
Per la stima di tale danno non possono – ancora una volta - utilizzarsi i parametri impiegati dal ctu , dal momento che quest'ultimo lungi dallo stimare Persona_6
i danni correlati all'indebito passaggio, oggetto della domanda e del quesito giudiziale, ha calcolato diversi e più ampi danni correlati al mancato sfruttamento delle autorizzazioni e al pagamento dei relativi canoni.
La quantificazione dell'ulteriore danno oggetto della domanda della ricorrente può agevolmente ricavarsi prendendo in considerazione il canone di locazione annuale, la durata della illegittima occupazione (5 anni) e la estensione del suolo occupato, pervenendosi così alla somma di complessiva di € 3.324,76 (42.770 mq:15.800=1.800 mq: x;
x=(15.800 * 1.800) : 42.770= 664,00 * 5= 3.324,76.
La società dovrà, dunque, corrispondere alla la Parte_2 Parte_1
complessiva somma di € 58.603,66 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Considerato l'esito del giudizio e la notevole differenza tra quanto oggetto della domanda della ricorrente e quanto statuito, le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3, la restante frazione va posta a carico della resistente e liquidata come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 per il presente giudizio e per quello celebrato ex art. 696 bis c.p.c. da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (RG 1396/2020), già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, al pagamento in favore di al pagamento della Parte_1
complessiva somma di € 58.603,66 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, al pagamento dei 2/3 delle spese di lite del presente giudizio e di quello ex art. 696 bis c.p.c. (RG 1396/2020) che si liquidano in complessivi € 6.355,00 oltre € 461,66 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando la restante frazione;
- Pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (RG
1396/2020), già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente.
Si comunichi.
Trapani, 11/04/2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari