TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. IM BA Presidente rel. dr.ssa Marta Sodano Giudice dr.ssa Simona Di Rauso Giudice sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28/10/2025 ed all'esito della camera di consiglio in pari data, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 189/-1- 2025, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale promossa da:
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Parte_1 capitale sociale €.10.368.870.930,08 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino aderente al Fondo P.IVA_1
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo Banche al n. 5361, appartenente al Gruppo BA , Parte_1 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3069, rappresentata - giusta procura speciale rilasciata in data 25.11.2019, a rogito Notaio di Persona_1
Milano al racc. n.34945 rep. n.11871, registrata presso l'Ufficio Territoriale Atti
Pubb., di II, in data 26.11.2019 al n.52441 serie 1T - da CP_1 [...] con sede legale in Milano, Bastioni n.19, capitale CP_2 CP_3 sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano- Monza-
Brianza- Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il
10.12.2020, tal ultima società in persona del procuratore dott.ssa CP_4 nata a [...] il [...], facultata in virtù di procura speciale autenticata nelle firme dal notaio dott. di Milano il 02.08.2023, Persona_2
Rep. n.10859, Racc. n.6172, reg.ta a Milano 2 addì 08.08.2023, al n.82894 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pierri (cod. fisc.
[...]
), presso il cui studio in Battipaglia (SA), alla via Benevento n.28, C.F._1 elettivamente domicilia, il tutto virtù di procura dep.ta nella medesima busta telematica del presente ricorso, in calce ai sensi dell'art.18 d.m. n.44-2011 e succ. modd. ed intt.
creditore nei confronti di:
liquidazione, cod. fisc. n. (cancellata dal Controparte_5 P.IVA_2
Reg. Imprese il 04.12.2024), con sede legale in Mercato San Severino (SA),
c.a.p.84085, alla via Licinella, n.44, in persona del liquidatore p.t. sig. CP_6
, nato a San Felice a [...] il [...], cod. fisc.
[...] [...]
; C.F._2
debitore esaminata la documentazione allegata;
constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la notifica ad opera della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta risultante dalla visura del registro delle imprese e/o INIPEC e successivamente con inserimento nell'area web ai sensi dell'art. 40 comma 7 CCI;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
accertata la competenza di questo Tribunale cui il ricorso risulta trasmesso con sentenza di incompetenza territoriale dal Tribunale di Nocera Inferiore;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CC spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito, alla data del 18.03.2025, di € 333.410,70, così distinta:
01) Euro 320.815,89, per esposizione, alla data del 24.02.2025, nascente dal
“Contratto di Finanziamento chirografario assistito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, di originari euro 350.000,00, codice finanziamento n.77600908, sottoscritto ed erogato in data 24.05.2022 sul conto corrente n.1000/10743 Filiale di Acerra. Credito assistito dalla Parte_1 garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96;
02) Euro 12.594,81 per saldo debitore del conto corrente n.1000/10743 acceso in data 03.09.2020 presso la Filiale di Acerra su cui era operativa una apertura di credito di €.25.000,00 del 24.05.2022 assistita dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”. Somma già al netto dell'importo ricevuto da di euro 20.000,00 in data 18.12.2024; Parte_2
che la società è stata posta in liquidazione con atto del Controparte_5
29.04.2024, iscritto a Registro delle Imprese di Salerno il 24.05.2024 e successivamente cancellata dal Registro delle Imprese, evento iscritto a
Registro delle Imprese in data 04.12.2024; considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal d.lgs. 83 del 2022
(Codice della Crisi D'Impresa - CC) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di soggetto esercente attività di ristorazione con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed altro (cfr. visura CCAA, in atti); considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)
CC (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”); considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la parte debitrice non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d,
CC; rilevato, comunque, che dalla visura aggiornata della società debitrice emerge che l'ultimo bilancio depositato riguarda l'esercizio 2021, sicché non sarebbe comunque possibile il riscontro del mancato superamento delle soglie indicate nei tre bilanci precedenti l'istanza di liquidazione giudiziale. Ed in ogni caso dal predetto bilancio (depositato nell'aprile 2022), si palesavano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per ben Euro 1.557,635,00, omettendo successivamente di depositare i bilanci al 31.12.2022 ed al 31.12.2023 per essere posta in liquidazione nell'aprile 2024, presentando un bilancio finale di liquidazione in cui esponeva di aver azzerato ogni attivo patrimoniale;
considerato che
l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma
1, lett. b) CC;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
-ratei insoluti per circa € 78.000 con un residuo di oltre 200.000;
- la cancellazione della società con un bilancio di liquidazione alquanto dubbio;
- una esposizione debitoria della società nei confronti CP_7 Controparte_8
per debiti previdenziali e tributari scaduti pari ad euro 158.000,00,
[...] come risultante dall'istruttoria ufficiosa;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CC;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
, cod. fisc. n. (cancellata dal Controparte_9 P.IVA_2
Reg. Imprese il 04.12.2024), con sede legale in Mercato San Severino (SA),
c.a.p.84085, alla via Licinella, n.44, in persona del liquidatore p.t. sig. CP_6
, nato a San Felice a [...] il [...], cod. fisc.
[...] [...]
; C.F._2
NOMINA giudice delegato alla procedura la dott.ssa Di Rauso;
curatore la dr.ssa in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 Parte_3
CC
ORDINA al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell 'elenco dei creditori corredato dall 'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CC
ORDINA che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA il giorno 12/03/2026, h. 9,30, presso l'aula di udienza del giudice delegato,
l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l 'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 5/11/2025.
Il Presidente estensore
IM BA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. IM BA Presidente rel. dr.ssa Marta Sodano Giudice dr.ssa Simona Di Rauso Giudice sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28/10/2025 ed all'esito della camera di consiglio in pari data, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso n. 189/-1- 2025, per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale promossa da:
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Parte_1 capitale sociale €.10.368.870.930,08 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino aderente al Fondo P.IVA_1
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo Banche al n. 5361, appartenente al Gruppo BA , Parte_1 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3069, rappresentata - giusta procura speciale rilasciata in data 25.11.2019, a rogito Notaio di Persona_1
Milano al racc. n.34945 rep. n.11871, registrata presso l'Ufficio Territoriale Atti
Pubb., di II, in data 26.11.2019 al n.52441 serie 1T - da CP_1 [...] con sede legale in Milano, Bastioni n.19, capitale CP_2 CP_3 sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano- Monza-
Brianza- Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il
10.12.2020, tal ultima società in persona del procuratore dott.ssa CP_4 nata a [...] il [...], facultata in virtù di procura speciale autenticata nelle firme dal notaio dott. di Milano il 02.08.2023, Persona_2
Rep. n.10859, Racc. n.6172, reg.ta a Milano 2 addì 08.08.2023, al n.82894 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pierri (cod. fisc.
[...]
), presso il cui studio in Battipaglia (SA), alla via Benevento n.28, C.F._1 elettivamente domicilia, il tutto virtù di procura dep.ta nella medesima busta telematica del presente ricorso, in calce ai sensi dell'art.18 d.m. n.44-2011 e succ. modd. ed intt.
creditore nei confronti di:
liquidazione, cod. fisc. n. (cancellata dal Controparte_5 P.IVA_2
Reg. Imprese il 04.12.2024), con sede legale in Mercato San Severino (SA),
c.a.p.84085, alla via Licinella, n.44, in persona del liquidatore p.t. sig. CP_6
, nato a San Felice a [...] il [...], cod. fisc.
[...] [...]
; C.F._2
debitore esaminata la documentazione allegata;
constatato che il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, stante la notifica ad opera della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, avvenuta a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta risultante dalla visura del registro delle imprese e/o INIPEC e successivamente con inserimento nell'area web ai sensi dell'art. 40 comma 7 CCI;
rilevato che il debitore è rimasto contumace;
accertata la competenza di questo Tribunale cui il ricorso risulta trasmesso con sentenza di incompetenza territoriale dal Tribunale di Nocera Inferiore;
rilevato che la legittimazione al ricorso di liquidazione giudiziale ex art. 37 CC spetta al creditore, per tale intendendosi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, ed anche se il rapporto di credito non è consacrato in un titolo esecutivo;
accertata, quindi, la legittimazione della società ricorrente, la quale vanta un credito, alla data del 18.03.2025, di € 333.410,70, così distinta:
01) Euro 320.815,89, per esposizione, alla data del 24.02.2025, nascente dal
“Contratto di Finanziamento chirografario assistito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, di originari euro 350.000,00, codice finanziamento n.77600908, sottoscritto ed erogato in data 24.05.2022 sul conto corrente n.1000/10743 Filiale di Acerra. Credito assistito dalla Parte_1 garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96;
02) Euro 12.594,81 per saldo debitore del conto corrente n.1000/10743 acceso in data 03.09.2020 presso la Filiale di Acerra su cui era operativa una apertura di credito di €.25.000,00 del 24.05.2022 assistita dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”. Somma già al netto dell'importo ricevuto da di euro 20.000,00 in data 18.12.2024; Parte_2
che la società è stata posta in liquidazione con atto del Controparte_5
29.04.2024, iscritto a Registro delle Imprese di Salerno il 24.05.2024 e successivamente cancellata dal Registro delle Imprese, evento iscritto a
Registro delle Imprese in data 04.12.2024; considerata la assoggettabilità della società debitrice alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che la qualità di imprenditore commerciale, ex art 121 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal d.lgs. 83 del 2022
(Codice della Crisi D'Impresa - CC) della stessa deve essere necessariamente affermata in ragione della natura soggettiva, delle dimensioni economico organizzative della società nonché dell'oggetto dell'attività di impresa, trattandosi di soggetto esercente attività di ristorazione con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed altro (cfr. visura CCAA, in atti); considerato, quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)
CC (il cui possesso congiunto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale impedisce la declaratoria di liquidazione), che il Codice della Crisi ribadisce, ex art. 121, che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore (cfr. nel vigore della legge fallimentare, Cass. civ. Ord., 23/03/2018, n. 7372 secondo cui il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti”); considerato che tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale;
dato atto che la parte debitrice non si è costituita e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d,
CC; rilevato, comunque, che dalla visura aggiornata della società debitrice emerge che l'ultimo bilancio depositato riguarda l'esercizio 2021, sicché non sarebbe comunque possibile il riscontro del mancato superamento delle soglie indicate nei tre bilanci precedenti l'istanza di liquidazione giudiziale. Ed in ogni caso dal predetto bilancio (depositato nell'aprile 2022), si palesavano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni per ben Euro 1.557,635,00, omettendo successivamente di depositare i bilanci al 31.12.2022 ed al 31.12.2023 per essere posta in liquidazione nell'aprile 2024, presentando un bilancio finale di liquidazione in cui esponeva di aver azzerato ogni attivo patrimoniale;
considerato che
l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore ai sensi dell'art. 2, comma
1, lett. b) CC;
rilevato che, conformemente a quanto previsto dalla legge fallimentare tale presupposto risulta integrato quando sussiste una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio (il quale potrebbe anche essere superiore alla esposizione debitoria, ma altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile cfr. Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069); ritenuto che, nel caso di specie, l'inadempimento dell'obbligazioni vantate dal creditore istante, unita ai seguenti indizi di insolvenza:
-ratei insoluti per circa € 78.000 con un residuo di oltre 200.000;
- la cancellazione della società con un bilancio di liquidazione alquanto dubbio;
- una esposizione debitoria della società nei confronti CP_7 Controparte_8
per debiti previdenziali e tributari scaduti pari ad euro 158.000,00,
[...] come risultante dall'istruttoria ufficiosa;
manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria del presente procedimento è risultata essere superiore ad euro trentamila ex art. 49 CC;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di:
, cod. fisc. n. (cancellata dal Controparte_9 P.IVA_2
Reg. Imprese il 04.12.2024), con sede legale in Mercato San Severino (SA),
c.a.p.84085, alla via Licinella, n.44, in persona del liquidatore p.t. sig. CP_6
, nato a San Felice a [...] il [...], cod. fisc.
[...] [...]
; C.F._2
NOMINA giudice delegato alla procedura la dott.ssa Di Rauso;
curatore la dr.ssa in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 Parte_3
CC
ORDINA al legale rappresentante della società al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell 'elenco dei creditori corredato dall 'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CC
ORDINA che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 della legge fallimentare;
FISSA il giorno 12/03/2026, h. 9,30, presso l'aula di udienza del giudice delegato,
l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l 'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Dispone che la cancelleria, ove necessario ai fini dei successi adempimenti ed alla corretta registrazione del presente provvedimento, proceda alla reiscrizione degli atti nel registro dei procedimenti unitari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 5/11/2025.
Il Presidente estensore
IM BA