TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/05/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 16620/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. da:
nata a [...] il [...], C.F Parte_1
con avv. GALIPO' CINZIA C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
con avv. GALIPO' CINZIA C.F._2
RICORRENTI
CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, reiterato con note di trattazione scritta del 13.03.2025 da ritenersi qui integralmente riportate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, anche per quanto riguarda le spese di lite, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, promosso da e Parte_1 [...]
ongiuntamente, così dispone: CP_1
- omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 04/12/2024, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del
D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile, cui le parti hanno prestato acquiescenza, del Comune di Comune di Torri del Benaco
(Registro n. 15, Parte II, S.C, Anno 2014
- Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 29.04.2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. da:
nata a [...] il [...], C.F Parte_1
con avv. GALIPO' CINZIA C.F._1
e nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
con avv. GALIPO' CINZIA C.F._2
RICORRENTI
CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, reiterato con note di trattazione scritta del 13.03.2025 da ritenersi qui integralmente riportate.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, anche per quanto riguarda le spese di lite, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, promosso da e Parte_1 [...]
ongiuntamente, così dispone: CP_1
- omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 04/12/2024, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del
D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile, cui le parti hanno prestato acquiescenza, del Comune di Comune di Torri del Benaco
(Registro n. 15, Parte II, S.C, Anno 2014
- Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 29.04.2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari