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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 4727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4727 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9000/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 9000/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER RE elettivamente domiciliato in BEAUMONT 16 TORINO presso il difensore avv. ER RE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PESSI ROBERTO e dell'avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( C.F._2 CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO;
( ) Parte_2 C.F._3 CORSO MONFORTE 15 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. PESSI ROBERTO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 17 luglio 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Dichiarare l'illegittimità della condotta di per avere assorbito nelle Controparte_1 buste paga del ricorrente la voce AP/Sovraminimo individuale con decorrenza dal febbraio 2018 e dal luglio 2018 e condannare l'azienda all'immediato pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.296,30 lordi (di cui € 296,30 di incidenza sul
TFR) oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito sino al saldo, che attiene alla corretta applicazione del CCNL per i dipendenti da e Parte_3 che, in ogni caso, viene indicato come parametro per l'adeguamento delle retribuzioni ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito”, con vittoria di spese da distrarsi.
Il ricorrente ha riferito:
assunto dalla convenuta il 12 settembre 2003, da ultimo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel livello 5 del CCNL applicato, con mansioni di impiegato full time;
che dal 1° luglio 2024, a seguito di cessione di ramo d'azienda, è passato alle dipendenze di Parte_4
che gli è stato riconosciuto, dal 1° dicembre 2019, un superminimo individuale di euro
115,00, non assorbito al momento degli aumenti retributivi contrattualmente previsti;
che il sovraminimo individuale è stato, invece, assorbito dal mese di febbraio 2018, in occasione dell'attuazione del programma per il rinnovo del CCNL di categoria del
23/11/2017 che, nelle more di rinnovo del CCNL del 01/02/2013, aveva stabilito in favore dei dipendenti aumenti retributivi nonché -a far data dal mese di luglio 2018- l'erogazione del (nuovo) Elemento RE TO;
che la decisione di assorbire il sovraminimo individuale fino a quel momento concesso alla generalità dei dipendenti e mai assorbito, è stata presa unilateralmente dall'azienda convenuta;
La parte ricorrente, sostenuta la illegittimità degli assorbimenti effettuati a partire dalla busta paga febbraio 2018 e richiamati numerosi precedenti di merito e di legittimità, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte.
2. si è costituita con memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
- in via subordinata, in caso di accoglimento delle richieste avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
La società, richiamata a propria volta giurisprudenza, ha contestato la domanda dei ricorrenti, sostenuto la legittimità del proprio operato.
3. La causa, avente natura documentale, fallita la conciliazione, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è infondata alla luce dell'orientamento secondo il quale, in ogni caso, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. Cassazione sez. lav. n.
30957/2022).
5. Il ricorso merita accoglimento. La scrivente intende dare continuità all'orientamento della
Corte di Appello di Milano, espresso con la sentenza n. 263/2023, che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c. e nella quale si afferma: “Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso aziendale a CP_1 favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi.
In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007
Sentenza n. 10591 del 03/06/2004).
Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un CP_1 significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n.
3296 del 19/02/2016).
(…)
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata.
L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica.
Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo …
Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso , ma solo che “ i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento RE TO .
Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento”.
6. L'orientamento della Corte di Appello è stato confermato dalla Corte di Cassazione, la quale, con pronuncia del 16/06/2025, n.16171, ha ribadito che “l'erogazione generalizzata, costante e uniforme nel tempo di un superminimo individuale, non assorbito in occasione di plurimi rinnovi contrattuali, integra un uso aziendale idoneo a renderlo non assorbibile, anche in assenza di una pattuizione espressa. Una volta consolidato, tale uso vincola il datore di lavoro, che non può legittimamente modificarlo o revocarlo senza una formale e motivata disdetta, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza e con salvaguardia dei diritti quesiti”.
7. Così come nel caso all'esame della Corte di Appello, dalle buste paga del ricorrente, emerge che, con la busta paga di luglio 18, ha apportato una decurtazione del CP_1
Parte superminimo di importo pari alla differenza tra l'aumento contrattuale e l'
8. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio
2018 è riconosciuto un Elemento RE TO riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
9. Come correttamente osservato dalla pronuncia della Corte di Appello, sopra richiamata
“L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del
TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti.
Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura Part
“non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
(…)
Da quanto sopra consegue l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dalla nei confronti degli appellati, con consequenziale rigetto dell'appello”. Pt_6
Nel ricorso è documentato – né la convenuta lo ha specificatamente lo contestano - che l'assorbimento dell'ERS nel superminimo ha determinato una riduzione della retribuzione lorda mensile e un minor accantonamento del TFR (v. buste paga in atti).
10. Di non rilievo, nel caso in questione, poi, è l'eccezione della convenuta circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, poiché tra i documenti prodotti, non risulta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta a un recesso della alla suddetta fonte sociale. Controparte_1
11. La domanda è, in definitiva, fondata e va accolta, con conseguente accertamento della natura non assorbibile del sovraminimo nella misura della somma indicata nelle conclusioni e con conseguente condanna di a corrispondere al Controparte_1 ricorrente € 4.296,30 lordi, oltre interessi e rivalutazione da dì dovuto sino al saldo.
12. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento del ricorso, accerta la natura non assorbibile del sovraminimo e condanna a corrispondere al ricorrente € 4.296,30 lordi, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 da dì dovuto sino al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 49,00 per spese, € 1.800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9000/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 9000/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ER RE elettivamente domiciliato in BEAUMONT 16 TORINO presso il difensore avv. ER RE
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 PESSI ROBERTO e dell'avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE ( C.F._2 CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO;
( ) Parte_2 C.F._3 CORSO MONFORTE 15 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO presso il difensore avv. PESSI ROBERTO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 17 luglio 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Dichiarare l'illegittimità della condotta di per avere assorbito nelle Controparte_1 buste paga del ricorrente la voce AP/Sovraminimo individuale con decorrenza dal febbraio 2018 e dal luglio 2018 e condannare l'azienda all'immediato pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.296,30 lordi (di cui € 296,30 di incidenza sul
TFR) oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito sino al saldo, che attiene alla corretta applicazione del CCNL per i dipendenti da e Parte_3 che, in ogni caso, viene indicato come parametro per l'adeguamento delle retribuzioni ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito”, con vittoria di spese da distrarsi.
Il ricorrente ha riferito:
assunto dalla convenuta il 12 settembre 2003, da ultimo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel livello 5 del CCNL applicato, con mansioni di impiegato full time;
che dal 1° luglio 2024, a seguito di cessione di ramo d'azienda, è passato alle dipendenze di Parte_4
che gli è stato riconosciuto, dal 1° dicembre 2019, un superminimo individuale di euro
115,00, non assorbito al momento degli aumenti retributivi contrattualmente previsti;
che il sovraminimo individuale è stato, invece, assorbito dal mese di febbraio 2018, in occasione dell'attuazione del programma per il rinnovo del CCNL di categoria del
23/11/2017 che, nelle more di rinnovo del CCNL del 01/02/2013, aveva stabilito in favore dei dipendenti aumenti retributivi nonché -a far data dal mese di luglio 2018- l'erogazione del (nuovo) Elemento RE TO;
che la decisione di assorbire il sovraminimo individuale fino a quel momento concesso alla generalità dei dipendenti e mai assorbito, è stata presa unilateralmente dall'azienda convenuta;
La parte ricorrente, sostenuta la illegittimità degli assorbimenti effettuati a partire dalla busta paga febbraio 2018 e richiamati numerosi precedenti di merito e di legittimità, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte.
2. si è costituita con memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova;
- in via subordinata, in caso di accoglimento delle richieste avverse, limitare ogni riconoscimento a quanto accertando nel corso del giudizio, nei limiti dell'eccezione di prescrizione sollevata;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
La società, richiamata a propria volta giurisprudenza, ha contestato la domanda dei ricorrenti, sostenuto la legittimità del proprio operato.
3. La causa, avente natura documentale, fallita la conciliazione, viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è infondata alla luce dell'orientamento secondo il quale, in ogni caso, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. Cassazione sez. lav. n.
30957/2022).
5. Il ricorso merita accoglimento. La scrivente intende dare continuità all'orientamento della
Corte di Appello di Milano, espresso con la sentenza n. 263/2023, che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c. e nella quale si afferma: “Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso aziendale a CP_1 favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi.
In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007
Sentenza n. 10591 del 03/06/2004).
Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021).
E' pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un CP_1 significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva.
Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n.
3296 del 19/02/2016).
(…)
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata.
L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del
19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica.
Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo …
Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso , ma solo che “ i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento RE TO .
Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento”.
6. L'orientamento della Corte di Appello è stato confermato dalla Corte di Cassazione, la quale, con pronuncia del 16/06/2025, n.16171, ha ribadito che “l'erogazione generalizzata, costante e uniforme nel tempo di un superminimo individuale, non assorbito in occasione di plurimi rinnovi contrattuali, integra un uso aziendale idoneo a renderlo non assorbibile, anche in assenza di una pattuizione espressa. Una volta consolidato, tale uso vincola il datore di lavoro, che non può legittimamente modificarlo o revocarlo senza una formale e motivata disdetta, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza e con salvaguardia dei diritti quesiti”.
7. Così come nel caso all'esame della Corte di Appello, dalle buste paga del ricorrente, emerge che, con la busta paga di luglio 18, ha apportato una decurtazione del CP_1
Parte superminimo di importo pari alla differenza tra l'aumento contrattuale e l'
8. Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio
2018 è riconosciuto un Elemento RE TO riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
9. Come correttamente osservato dalla pronuncia della Corte di Appello, sopra richiamata
“L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del
TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti.
Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura Part
“non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
(…)
Da quanto sopra consegue l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dalla nei confronti degli appellati, con consequenziale rigetto dell'appello”. Pt_6
Nel ricorso è documentato – né la convenuta lo ha specificatamente lo contestano - che l'assorbimento dell'ERS nel superminimo ha determinato una riduzione della retribuzione lorda mensile e un minor accantonamento del TFR (v. buste paga in atti).
10. Di non rilievo, nel caso in questione, poi, è l'eccezione della convenuta circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, poiché tra i documenti prodotti, non risulta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta a un recesso della alla suddetta fonte sociale. Controparte_1
11. La domanda è, in definitiva, fondata e va accolta, con conseguente accertamento della natura non assorbibile del sovraminimo nella misura della somma indicata nelle conclusioni e con conseguente condanna di a corrispondere al Controparte_1 ricorrente € 4.296,30 lordi, oltre interessi e rivalutazione da dì dovuto sino al saldo.
12. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento del ricorso, accerta la natura non assorbibile del sovraminimo e condanna a corrispondere al ricorrente € 4.296,30 lordi, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 da dì dovuto sino al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 49,00 per spese, € 1.800,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli