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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 31/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.sa FEDERICA LORENZATTI all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies III co. c.p.c. nella causa civile di primo grado, introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed iscritta al n.
2065/2024 tra
, C.F. , titolare dell'omonima ditta individuale corrente in RT C.F._1
Usseglio, Via Torino n. 7, elettivamente domiciliato in Torino, Via Cernaia 14, presso lo studio degli
Avv.ti Paolo Gallinatti (Cod. Fisc. ), e Stefania Sarno (Cod. Fisc. C.F._2
che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla busta C.F._3 contenente il ricorso introduttivo
-ricorrente- nei confronti di:
(P.IVA - REA Torino n. 1290944), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, A.U. , con sede in CO CP_2 Controparte_3
IN (TO), Via Bogno n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Devietti Goggia (Cod.
Fisc. , del Foro di Ivrea giusta procura allegata alla busta informatica C.F._4 contenente la comparsa di costituzione e risposta, formata ai sensi dell'art. 83, c. 3, ultima parte,
c.p.c.
-parte convenuta-
CONCLUSIONI per parte ricorrente
Respinta ogni contraria diversa istanze, eccezione e deduzione
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettersi, se del caso, prove per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte nel ricorso introduttivo ai capoversi da 1) a 10) premesso “essere vero che”.
Si indica come teste la IG.ra , residente in [...]. Testimone_1 Con riserva di ulteriormente dedurre anche in materia contraria, produrre ed indicare testi informati.
NEL MERITO
Accertare e/o dichiarare l'avverarsi della condizione, inserita nella scrittura 21.01.2023, sottoscritta tra il geom. , titolare dell'omonima ditta individuale, e RT [...]
, C.F. e P.I. , in merito alla restituzione da parte Controparte_4 P.IVA_1 della seconda a favore del primo della somma di €10.138,20 (diecimilacentotrotto/20) entro il
30.03.2023 e conseguentemente condannare Controparte_4
, C.F. e P.I. in persona dell'amministratore unico pro tempore, a
[...] P.IVA_1 corrispondere, in favore del sig. , per i motivi dedotti in atti, la somma di €. 10.138,20 RT
(diecimilacentotrentotto/20) oltre interessi moratori ex dlgs n.231/2002 e s.m.i. a far data dal
30.03.2023 al saldo effettivo.
In ogni caso con il favore delle spese e degli onorari di causa, rimborso forfettario 15% oltre addizionali di legge
CONCLUSIONI per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: - Rilevata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c., disporre, in sede di prima udienza, ex art. 281-duodecies c.p.c., con Ordinanza non impugnabile, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c. NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto prodotto dal ricorrente, datato 21.01.2023, e contenente la clausola condizionale inerente la caparra confirmatoria, stante il suo superamento, in forza di successivo e diverso contratto stipulato fra le parti, privo della citata clausola condizionale.
- Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'asserita clausola condizionale inerente la caparra confirmatoria, apposta sul contratto prodotto dal ricorrente, del
21.01.2023, superato in forza di successivo e diverso contratto stipulato fra le parti, privo della citata clausola condizionale.
- Accertare e dichiarare, per le ragioni spiegate in atti, il ricorrente, , inadempiente agli RT obblighi contrattuali assunti.
- Accertare e dichiarare l'occorso - qui richiesto e ribadito - legittimo recesso legale dal contratto da parte della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 ai sensi di cui all'art. 1385 c.c. - Accertare e dichiarare, per l'effetto, legittimo il diritto della in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, di trattenere, ai sensi dell'art. 1385, c. 2, c.c., la caparra confirmatoria di Euro 10.138,20, versata dal ricorrente, , in data 21.01.2023. RT
- Dichiarare infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande avversarie, con reiezione delle medesime.
- Dichiarare, in ogni caso, che il resistente nulla deve al ricorrente.
- Con vittoria di spese e compensi tutti di causa, oltre rimborso forfetario, C.P.A. come per Legge e successive occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ordinare l'esibizione - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., qualora ammissibile ed applicabile al caso di specie - del contratto datato 21.01.2023, avente ad oggetto la compravendita di una betoniera semovente FIORI DB 260, stipulato fra la società Controparte_1
(P.IVA - REA Torino n. 1290944), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, A.U. OR , con sede in CO IN (TO), Via Bogno Controparte_3
n. 25 ed il SI (Cod. Fisc. ), titolare dell'omonima ditta RT C.F._1 individuale corrente in Usseglio, Via Torino n.
7 - inoltrato - direttamente o in maniera mediata - dal SI all' RT Controparte_6
(P.IVA ), con sede legale in Roma, P.le Pastore n. 6, in sede di bando pubblico P.IVA_2 indetto dall , identificato con "Bando ISI 2022", ed a seguito di domanda di partecipazione di CP_6
rubricata "ISI n. I 1121-000778"; nonché del relativo modulo informatico - nel bando RT
definito "Upload della documentazione" - con cui il suddetto contratto veniva trasmesso CP_6 all'Ente in questione, nel periodo compreso fra il 12.12.2022 ed il 12.06.2023, affinché si possa risalire alla effettiva data della sua trasmissione.
La società instante, dichiara, altresì, di essere disposta ad anticipare le spese dell'esibizione, qualora necessario.
- Ordinare anche d'Ufficio, in subordine, richiesta di informazioni - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 c.p.c., qualora ammissibile ed applicabile al caso di specie - inerente il contratto datato
21.01.2023, avente ad oggetto la compravendita di una betoniera semovente FIORI DB 260, stipulato fra la società (P.IVA - REA Torino n. Controparte_1 P.IVA_1
1290944), in persona del legale rappresentante pro tempore, A.U. OR Controparte_3
, con sede in CO IN (TO), Via Bogno n. 25 ed il SI (Cod.
[...] RT
Fisc. ), titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Usseglio, Via C.F._1
Torino n.
7 - inoltrato - direttamente o in maniera mediata - dal SI all' RT [...]
) (P.IVA ), con Controparte_6 P.IVA_2 sede legale in Roma, P.le Pastore n. 6, in sede di bando pubblico indetto dall' , identificato CP_6 con "Bando ISI 2022", ed a seguito di domanda di partecipazione di rubricata "ISI n. I RT
1121-000778"; nonché del relativo modulo informatico - nel bando definito "Upload della CP_6 documentazione" - con cui il suddetto contratto veniva trasmesso all'Ente in questione, nel periodo compreso fra il 12.12.2022 ed il 12.06.2023, affinché si possa risalire alla effettiva data della sua trasmissione.
La società instante, dichiara, altresì, di essere disposta ad anticipare le spese della richiesta di informazioni, qualora necessario.
- Ammettersi prova per testimoni, in materia diretta e contraria, nonché interrogatorio formale del SI (Cod. Fisc. ), titolare dell'omonima ditta individuale, RT C.F._1 corrente in Usseglio, Via Torino n. 7, su tutti i seguenti capitoli di prova, in quanto rilevanti ed ammissibili, con riserva di meglio formulari e precisarli:
I. Vero è che, nel mese di Gennaio 2023, il SI si rivolgeva alla RT [...] per conseguire una betoniera semovente. Controparte_1
II. Vero è che, nel mese di Gennaio 2023, la contattava la Controparte_1 società (P. IVA ) (ex MO. con sede legale in Torino, C.so P_ P.IVA_3 CP_8
Luigi Einaudi n. 20 e sede operativa in Trofarello (TO), Via Sabbioni n. 1, nella persona del legale rappresentante, SI anch'essa società operante nella compravendita di macchine edili CP_9
e rivenditrice autorizzata dei mezzi marca (questa ultima società produttrice Controparte_10 di mezzi per l'edilizia), attivandosi per la identificazione e successiva messa in produzione di una betoniera semovente marca FIORI Cont III. Vero è che, nel mese di Gennaio 2023, la forniva al SI Controparte_1
un preventivo/contratto n. 1 del 21.01.2023, con validità 90 giorni (ovvero, scadente il RT
21.04.2023), proponendo la compravendita di n. 1 betoniera semovente DB 260 FIORI, con motore KOHLER KDI2504 STAGE V, completa di allestimento, certificazioni e documentazione utile, per il costo complessivo di Euro 83.100,00, oltre IVA 22% .
IV. Vero è che, nel contratto del 21.01.2023, veniva espressamente specificato che una quota pari al 10% del prezzo avrebbe dovuto essere versata anticipatamente a titolo di caparra confirmatoria
- in quanto importo richiesto dalla società intermediaria per disporre l'ordine e dare P_ successivamente avvio alla produzione del mezzo presso la società (P.IVA Controparte_10
), con sede in Finale Emilia (MO), Via per Ferrara n.
7 - con seguente ed ulteriore P.IVA_4 pagamento di acconto e saldo alla consegna del mezzo, prevista per il mese di Settembre 2023.
V. Vero è che, nel contratto del 21.01.2023, veniva apposta in calce la seguente dicitura: "Nel sopra citato contratto viene richiesto un acconto del 10% di euro 10.138,20 come caparra confirmatoria la quale nel caso di negatività da parte del finanziamento verrà resa in unica soluzione il 30/03/2023”.
VI. Vero è che il contratto veniva approvato e siglato dalle parti contraenti.
VII. Vero è che, tra Gennaio e Febbraio 2023, il SI si rivolgeva nuovamente alla RT per modificare il contratto già stipulato il 21.01.2023, e Controparte_1 contenente una clausola condizionale in calce, chiedendo espressamente di eliminare e rinunciare alla clausola di ripetizione della cauzione, in mancanza del conseguimento del finanziamento richiesto all' . CP_6
VIII. Vero è che, proprio per partecipare con successo al bando indetto dall e potersi CP_6 aggiudicare un finanziamento, il SI affermava che il contratto di compravendita RT concluso con la SAN MARCO EQUPMENT s.r.l. non avrebbe dovuto portare alcuna clausola condizionante.
IX. Vero è che, in piena buona fede e per accontentare le Controparte_11 richieste del SI , provvedeva a modificare il contratto appena siglato il 21.01.2023, RT espungendo la clausola condizionale.
X. Vero è che, il nuovo e diverso contratto privo di clausole condizionanti, sostituendo il precedente avente, invece, una clausola condizionante in calce relativa alla caparra confirmatoria, veniva congiuntamente approvato da entrambi contraenti, i quali vi apponevano le rispettive firme.
XI. Vero è che, l'ultimo contratto, privo di clausola condizionale, stipulato fra e la RT società veniva consegnato, in originale, al solo SI . Controparte_1 RT
XII. Vero è che la non ha più la materiale disponibilità Controparte_12 Cont dell'ultimo contratto, privo di clausola condizionale, stipulato fra e la società RT
in quanto risulta smarrito. Controparte_1
XIII. Vero è che, l'ultimo contratto, privo di clausola condizionale, stipulato fra e la RT società veniva presentato da all' , per la Controparte_1 RT CP_6 partecipazione al bando indetto dall'Ente, al fine di conseguire il finanziamento del mezzo edile acquistato.
XIV. Vero è che al nuovo e diverso contratto, privo di clausola condizionale, approvato dalle parti contraenti, non veniva mutata né la data di stipulazione né la numerazione.
XV. Vero è che, nel periodo di Gennaio e Febbraio 2023, la società Controparte_1 contattava la affinché provvedesse ad ordinare, presso la società produttrice, P_ la messa in produzione della betoniera semovente DB 260 FIORI con Controparte_10 relativo allestimento.
XVI. Vero è che, tra i mesi di Marzo/Aprile 2023, telefonava alla società RT CP_1 per avere eventuali aggiornamenti e per comunicare, altresì, il buon esito del
[...] finanziamento chiesto all , a seguito della partecipazione dello stesso al relativo bando. CP_6
XVII. Vero è che, entro il termine del 30.03.2023,contrattualmente pattuito, il SI RT ometteva di riferire alla il mancato ottenimento del Controparte_1 finanziamento . CP_6
XVIII. Vero è che, nel mese di Aprile/Maggio 2023, la moglie del SI , OR RT
, contattava direttamente la società intermediaria chiedendo Testimone_1 P_ informazioni sull'avvio della produzione della betoniera semovente e sui tempi di consegna. XIX. Vero è che, nel mese di Aprile/Maggio 2023, la informava la moglie del SI P_
, OR , che la betoniera non era ancora in fase di produzione, RT Testimone_1 stante le tempistiche correnti fra l'ordinazione e la successiva produzione.
XX. Vero è che, tra i mesi di Maggio e Giugno 2023, la moglie del SI , OR RT
, contattava direttamente la società produttrice del mezzo edile, Testimone_1 CP_10
nella persona del SI Notari, responsabile delle vendite in l'Italia, chiedendo la consegna
[...] del mezzo entro e non oltre la fine del mese di Settembre 2023.
XXI. Vero è che, intorno alla metà del mese di Giugno 2023, il SI ricontattava la RT informandola verbalmente di non essere più interessato al Controparte_1 mezzo acquistato, segnalando l'avvenuto rigetto, da parte dell' , della domanda di CP_6 finanziamento da lui promossa;
chiedendo verbalmente, nel contempo, di poter ottenere la restituzione della caparra versata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in uno col pedissequo decreto di fissazione di udienza, il EO , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, RT ha evocato in giudizio la soc. al fine di sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni in epigrafe trascritte.
Il ricorrente ha premesso di aver sottoscritto in data 21.01.2023 con la soc. Controparte_1
un contratto avente ad oggetto l'acquisto di una betoniera semovente Fiori DB260 Fiori,
[...] motore Koheler KDI2504 Stage V al prezzo di Euro 83.100,00 oltre IVA.
In calce all'accordo (ovvero al preventivo) è stata apposta dalle parti una clausola, anch'essa sottoscritta dal ricorrente ove viene dichiarato: “Nel sopra citato contratto viene richiesto un acconto del 10% di euro 10.138,20 come caparra confirmatoria la quale nel caso di negatività da parte del finanziamento verrà resa in unica soluzione il 30/03/2023.”
In forza di quanto pattuito in data 23 gennaio 2023 il ricorrente ha eseguito in favore della soc.
[...]
il bonifico della somma di €. 10.138,20 (doc. 3), pari al predetto 10% del Controparte_1 prezzo di vendita;
attivandosi poi per ottenere il finanziamento finalizzato all'acquisto del prefato macchinario.
Ha dedotto, infine, parte ricorrente che l'Ente , tuttavia, gli aveva comunicato il diniego in CP_6 ordine al finanziamento richiesto con lettera del 06.06.2023; diniego confermato anche in seguito alle osservazioni presentate dal EO. , dacché lo stesso -in ottemperanza a quanto Pt_1 convenuto in contratto- aveva richiesto la restituzione della somma corrisposta alla parte convenuta a titolo di acconto, senza tuttavia conseguire il dovuto.
Radicato il contraddittorio nei confronti della parte resistente, quest'ultima si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 22.11.2024 contestando in fatto e in diritto le avverse allegazioni e chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente. In particolare la difesa della società resistente ha evidenziato come nel divisato contratto la somma consegnata dal ricorrente, pari al 10% del prezzo, avrebbe dovuto essere versata anticipatamente a titolo di caparra confirmatoria in quanto importo richiesto dalla società intermediaria P_ per disporre l'ordine e dare successivamente avvio alla produzione del mezzo presso la
[...] società (P.IVA ), con sede in Finale Emilia (MO), Via per Controparte_10 P.IVA_4
Ferrara n.
7 - con seguente ed ulteriore pagamento di acconto e saldo alla consegna del mezzo, prevista per il mese di Settembre 2023 (cfr. doc. 2 parte ricorrente).
Ha allegato, altresì, parte resistente che poco tempo a seguire, il SI si era RT nuovamente rivolto alla società chiedendo la modificazione del Controparte_1 contratto concluso, eliminando e rinunciando alla clausola di ripetizione della cauzione in mancanza del finanziamento richiesto all' ; precisando, altresì, che, proprio per partecipare CP_6 con successo al bando indetto dall e potersi aggiudicare detto finanziamento, il contratto CP_6 concluso fra le parti non avrebbe dovuto contenere alcuna clausola condizionale.
La aveva quindi provveduto a modificare il contratto appena Controparte_1 siglato, espungendo la clausola condizionale (doc. 2, preventivo-contratto del 21.01.2023 siglato da ); tale contratto era in originale consegnato al sig. e la copia veniva Controparte_3 Pt_1 smarrita dal convenuto.
Precisava, infine, parte convenuta che il nuovo e diverso contratto, privo di clausola condizionale, veniva congiuntamente approvato da entrambi contraenti, i quali vi apponevano le rispettive firme e veniva utilizzato dal ricorrente per richiedere il finanziamento all . CP_6
In ultimo, parte resistente ha evidenziato come il sig. si fosse reso inadempiente dichiarando Pt_1 deliberatamente nel prosieguo di non essere più interessato all'acquisto del macchinario con la conseguenza che la somma versata a titolo di caparra confirmatoria, pari ad Euro 10.138,20, non poteva essere restituita, stante la funzione di tutela e garanzia offerta dalla medesima alla parte adempiente.
Alla prima udienza le parti hanno reiterato le rispettive istanze e il giudice ha riservato la decisione.
La causa, di natura puramente documentale, è stata quindi istruita attraverso l'esame dei documenti in atti prodotti e perviene in decisione con l'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.03.2025 tenutasi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
****
Preliminarmente occorre rigettare le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. La controversia ha natura documentale e può essere decisa in punto di stretto diritto, senza necessità di esperire istruttoria orale, né dare corso alle istanze di esibizione richieste ex art. 210 c.p.c.
La domanda è fondata per le seguenti ragioni.
Parte ricorrente -a fondamento della propria richiesta restitutoria- produce in atti il contratto in forza del quale il geom. , giusto preventivo in atti la cui validità è di 90 giorni, acquista dalla Pt_1 [...] n. 1 betoniera semovente DB 260 FIORI, con motore KOHLER Controparte_1
KDI2504 STAGE V, completa di allestimento, certificazioni e documentazione utile, per il costo complessivo di Euro 83.100,00, oltre IVA 22%; con versamento del 10% a titolo di acconto.
Allega poi che le parti avevano stabilito in calce alla divisata scrittura una clausola condizionale in forza del quale l'importo versato pari al 10% del prezzo sarebbe stato restituito all'acquirente in caso di diniego di finanziamento.
Parte resistente obietta, invece, che esisterebbe un secondo contratto di cui non produce copia – espunta la clausola condizionale- tale per cui l'importo versato a titolo di acconto non doveva essere restituito, assumendo come l'importo fosse stato versato a titolo di caparra confirmatoria.
Ricorrendo evidenti gli estremi dell'inadempimento (atteso che il EO. aveva Pt_1 semplicemente riferito di non voler più procedere all'acquisto) chiede parte convenuta di trattenere l'importo versato a titolo di caparra.
Ciò premesso, ad avviso di questo Giudice la definizione della controversia non può che dipendere dalla soluzione di un problema interpretativo conseguente alla tecnica di redazione del contratto sottoscritto dalle parti, ovvero se la prefata clausola debba essere intesa come effettiva caparra confirmatoria, cui si ricollegano i noti effetti previsti dalla legge ai sensi dell'art. 1385 c.c., ovvero come clausola condizionale risolutiva, a tenore della quale l'acconto versato è subordinato al buon esito del finanziamento concesso dall;
con ogni precipitata conseguenza in termini di CP_6 risoluzione e pretese restitutorie.
Ad avviso dello scrivente Giudice la clausola in parola va rettamente intrepretata, al di là dell'infelice nomenclatura assegnata, come condizione risolutiva.
Anzitutto giova premettere che il contratto in atti costituisce più semplicemente un ordinario contratto di vendita (esso va letto in uno con il preventivo accluso dove si parla di acconto).
Tale contratto si è concluso con il mero consenso delle parti (principio consensualistico); in ciò si condividono certamente le argomentazioni spese dalla difesa della società resistente.
Tuttavia, è al positivo finanziamento concesso al soggetto acquirente a cui le parti hanno evidentemente inteso subordinare l'esistenza stessa dell'intesa contrattuale (favorevole finanziamento dell al geom. per l'acquisto della betoniera). CP_6 Pt_1
Tanto è agevole argomentare dalle seguenti evidenze:
-Il contratto parla di acconto del 10% non è in alcun modo precisato (diversamente da quanto affermato dalla difesa della società resistente) che la funzione del versamento anticipato del prezzo nella misura dianzi indicata fosse funzionale a far attivare la produzione della betoniera (è terzo estraneo sia il soggetto produttore, sia la soc. intermediaria che non compare P_ né nel contratto, né nel preventivo);
- È, altresì, irrilevante che esista un altro contratto (che secondo le allegazioni di parte resistente è privo di clausola risolutiva) il quale sarebbe stato speso dal ricorrente avanti all per CP_6 partecipare al bando, tenuto conto che il soggetto finanziatore è terzo e quand'anche vi fosse esistenza di tale contratto è evidente che l'intenzione delle parti era quella di acquistare il macchinario, previo ottenimento del finanziamento, perdendo diversamente interesse all'acquisto in assenza della liquidità ottenuta per la vendita (la spendita di un contratto diverso e simulato davanti all per ottenere il finanziamento non fa venir meno l'intenzione delle parti iniziale, CP_6 ovvero di subordinare l'acquisto all'erogazione del finanziamento);
- La clausola sottoscritta in calce dai contraenti (con firma non disconosciuta da ambo le parti) va invece a precisare che la somma pari al 10% del prezzo viene versata a titolo di caparra e nel caso di negatività da parte del finanziamento verrà resa in unica soluzione il 30/03/2023.
- La dizione caparra confirmatoria non vale a qualificare la sostanza della clausola tanto più che la caparra confirmatoria ha presupposti ed effetti diametralmente distinti, non potendo essere restituita in favore di chi l'ha resa in caso del venire meno di una condizione esterna;
- La dicitura del contratto e la prefata clausola va letta, in realtà, come emerge anche dalla narrativa delle parti, come clausola condizionale risolutiva ancorando gli effetti della vendita all'erogazione del finanziamento;
determinando quindi la volontà delle parti -in caso di mancata erogazione CP_6 del finanziamento (clausola potestativa mista)- nel senso che l'importo versato a titolo di acconto venga restituito;
- È irrilevante che le parti abbiano indicato come data il 30.03.2023 per la restituzione dell'acconto essendo, per vero, sempre ricavabile dalla volontà delle parti, che la risoluzione del predetto contratto fosse ancorato al formale diniego del finanziamento (diniego divenuto definitivo solo nel mese di Giugno 2023)
- Il diniego al finanziamento è documentato e nemmeno imputabile alla parte ricorrente
(semplicemente si evince che non è stato possibile finanziare l'acquisto della betoniera in quanto non rientrate nella tipologia di macchina finanziabile- “tipologia intervento E allegato 2”) di talché è da escludere l'operatività dell'art. 1359 c.c. che sanziona il contraente che -per sua causa- abbia reso inoperante la condizione apposta al negozio giuridico, producendo la c.d. fictio dell'avveramento della condizione supposta dalle parti.
Ciò posto, la domanda di parte ricorrente va accolta non potendosi valorizzare in alcun modo le opposte argomentazioni spese dalla società la quale peraltro non Controparte_1 produce il contratto diverso (smarrito, senza addurne ragione alcuna, rendendo anche inammissibili le prove testimoniali richieste) ove sarebbe stata espunta la condizione risolutiva di talché l'unico testo contrattuale agli atti, valido ed efficace è quello prodotto da parte ricorrente
(doc. 2) contenente la clausola risolutiva.
A tale conclusione, come già sopra sinteticamente detto, non osta certamente il fatto che le parti hanno impropriamente indicato il termine caparra, dovendosi escludere che possano derogare agli effetti di legge.
Non è di ostacolo al giudice effettuare un apprezzamento e interpretare il testo dell'accordo al di là del mero dato testuale. In punto giova segnalare che si ha caparra confirmatoria quando risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 cod. civ., ovvero attribuirle la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento -secondo il meccanismo della ritenzione della caparra o della esazione del doppio di essa- qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il diritto di recesso.
Sicché, per comprendere la natura del versamento anticipato di una somma di denaro da parte dell'acquirente in favore del venditore è necessario ricostruire, sulla base delle pattuizioni contrattuali, la comune intenzione delle parti in ordine alla funzione del versamento stesso.
Ed a tal fine è necessario tenere presente che tuttalpiù (ma non vi è allegazione al riguardo) la somma versata potrebbe atteggiarsi a mero deposito cauzionale, deposito che sulla scorta dei caratteri comuni delle varie forme di cauzione diffuse nei rapporti commerciali, costituisce una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di risarcimento del danno. Più precisamente, la cauzione consiste nella consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili a garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento a carico del cauzionante. La funzione è quella propria della garanzia, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma o sul valore delle cose, ove il cauzionante abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso.
Per contro, la caparra confirmatoria -secondo quanto previsto dai commi primo e secondo dell'art. 1385 c.c.- assume invece la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento.
Quindi, la consegna anticipata di una somma di danaro effettuata dall'uno all'altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria solo qualora risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui al citato art. 1385 cod. civ.
In ogni caso pur non essendo incompatibile, in astratto, l'apposizione di una caparra confirmatoria ad un contratto di vendita definitivo (quindi non come effetti di preliminare, cfr. Cass Sez. 2,
Sentenza n. 17401 del 30/07/2014 (Rv. 631836 - 01), ciò che rileva ai fini qualificatori è la volontà ricavabile dal testo del contratto.
Nel caso di specie, proprio la circostanza che il finanziamento richiesto fosse prodromo all'acquisto della betoniera semovente, ovvero fosse finalizzato ad ottenere la liquidità necessaria per l'acquisto della merce (circostanza non contestata dalla società resistente e ben nota a quest'ultima) fa desumere che la predetta clausola -al di là dell'infelice dizione- vada qualificata come condizione risolutiva.
Sotto ulteriore e connesso profilo è evidente che una diversa esegesi, ancorata al mero dato testuale- non rinviene nessun argomento e nessun elemento contrattuale al quale potersi sorreggere e ciò perché -di norma- la caparra confirmatoria ha la funzione di una liquidazione anticipata del danno in caso di inadempimento e non è desumibile alcun danno, atteso che il contratto -di fatto- si è risolto e la società resistente si è tenuta il bene compravenduto, non avendo dato poi esecuzione al contratto, né è stata documentata la consegna della betoniera. La domanda va, dunque, accolta e la somma versata a titolo di acconto va restituita essendosi verificata la condizione risolutiva. Su tale somma vanno calcolati gli interessi legali dalla costituzione in mora sino al soddisfo;
ovvero a decorrere dalla formale richiesta di restituzione dell'acconto versato, documentata dalla parte ricorrente con lettera del 08.11.2023 (doc. 11 fasc. ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte resistente liquidate come da dispositivo, secondo i parametri prossimi a medi ex DM 55/2014 in ragione dell'attività processuale svolta, delle questioni giuridiche trattate e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, conseguentemente, condanna
[...]
, C.F. e P.I. in persona Controparte_4 P.IVA_1 dell'amministratore unico pro tempore, a restituire, in favore del sig. , la somma di €. RT
10.138,20 oltre interessi nei limiti di cui in motivazione,
CONDANNA la soc. , C.F. e Controparte_4
P.I. in persona dell'amministratore unico pro tempore al) al pagamento delle spese P.IVA_1 di lite del presente giudizio in favore della parte ricorrente che liquida ex D.M. 55/2014 (agg. al
D.M. 147/2022) in Euro 3.500,00, oltre esposti documentati per Euro 264,00, oltre spese forfettarie nel limite del 15%, oltre IVA, CPA e successive occorrende
RESPINGE e/o DICHIARA assorbite le altre domande formulate dalle parti.
Così deciso in Ivrea, 31.01.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.sa FEDERICA LORENZATTI all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies III co. c.p.c. nella causa civile di primo grado, introdotta con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed iscritta al n.
2065/2024 tra
, C.F. , titolare dell'omonima ditta individuale corrente in RT C.F._1
Usseglio, Via Torino n. 7, elettivamente domiciliato in Torino, Via Cernaia 14, presso lo studio degli
Avv.ti Paolo Gallinatti (Cod. Fisc. ), e Stefania Sarno (Cod. Fisc. C.F._2
che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla busta C.F._3 contenente il ricorso introduttivo
-ricorrente- nei confronti di:
(P.IVA - REA Torino n. 1290944), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, A.U. , con sede in CO CP_2 Controparte_3
IN (TO), Via Bogno n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Devietti Goggia (Cod.
Fisc. , del Foro di Ivrea giusta procura allegata alla busta informatica C.F._4 contenente la comparsa di costituzione e risposta, formata ai sensi dell'art. 83, c. 3, ultima parte,
c.p.c.
-parte convenuta-
CONCLUSIONI per parte ricorrente
Respinta ogni contraria diversa istanze, eccezione e deduzione
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ammettersi, se del caso, prove per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte nel ricorso introduttivo ai capoversi da 1) a 10) premesso “essere vero che”.
Si indica come teste la IG.ra , residente in [...]. Testimone_1 Con riserva di ulteriormente dedurre anche in materia contraria, produrre ed indicare testi informati.
NEL MERITO
Accertare e/o dichiarare l'avverarsi della condizione, inserita nella scrittura 21.01.2023, sottoscritta tra il geom. , titolare dell'omonima ditta individuale, e RT [...]
, C.F. e P.I. , in merito alla restituzione da parte Controparte_4 P.IVA_1 della seconda a favore del primo della somma di €10.138,20 (diecimilacentotrotto/20) entro il
30.03.2023 e conseguentemente condannare Controparte_4
, C.F. e P.I. in persona dell'amministratore unico pro tempore, a
[...] P.IVA_1 corrispondere, in favore del sig. , per i motivi dedotti in atti, la somma di €. 10.138,20 RT
(diecimilacentotrentotto/20) oltre interessi moratori ex dlgs n.231/2002 e s.m.i. a far data dal
30.03.2023 al saldo effettivo.
In ogni caso con il favore delle spese e degli onorari di causa, rimborso forfettario 15% oltre addizionali di legge
CONCLUSIONI per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: - Rilevata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c., disporre, in sede di prima udienza, ex art. 281-duodecies c.p.c., con Ordinanza non impugnabile, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c. NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del contratto prodotto dal ricorrente, datato 21.01.2023, e contenente la clausola condizionale inerente la caparra confirmatoria, stante il suo superamento, in forza di successivo e diverso contratto stipulato fra le parti, privo della citata clausola condizionale.
- Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'asserita clausola condizionale inerente la caparra confirmatoria, apposta sul contratto prodotto dal ricorrente, del
21.01.2023, superato in forza di successivo e diverso contratto stipulato fra le parti, privo della citata clausola condizionale.
- Accertare e dichiarare, per le ragioni spiegate in atti, il ricorrente, , inadempiente agli RT obblighi contrattuali assunti.
- Accertare e dichiarare l'occorso - qui richiesto e ribadito - legittimo recesso legale dal contratto da parte della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 ai sensi di cui all'art. 1385 c.c. - Accertare e dichiarare, per l'effetto, legittimo il diritto della in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, di trattenere, ai sensi dell'art. 1385, c. 2, c.c., la caparra confirmatoria di Euro 10.138,20, versata dal ricorrente, , in data 21.01.2023. RT
- Dichiarare infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande avversarie, con reiezione delle medesime.
- Dichiarare, in ogni caso, che il resistente nulla deve al ricorrente.
- Con vittoria di spese e compensi tutti di causa, oltre rimborso forfetario, C.P.A. come per Legge e successive occorrende.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ordinare l'esibizione - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., qualora ammissibile ed applicabile al caso di specie - del contratto datato 21.01.2023, avente ad oggetto la compravendita di una betoniera semovente FIORI DB 260, stipulato fra la società Controparte_1
(P.IVA - REA Torino n. 1290944), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, A.U. OR , con sede in CO IN (TO), Via Bogno Controparte_3
n. 25 ed il SI (Cod. Fisc. ), titolare dell'omonima ditta RT C.F._1 individuale corrente in Usseglio, Via Torino n.
7 - inoltrato - direttamente o in maniera mediata - dal SI all' RT Controparte_6
(P.IVA ), con sede legale in Roma, P.le Pastore n. 6, in sede di bando pubblico P.IVA_2 indetto dall , identificato con "Bando ISI 2022", ed a seguito di domanda di partecipazione di CP_6
rubricata "ISI n. I 1121-000778"; nonché del relativo modulo informatico - nel bando RT
definito "Upload della documentazione" - con cui il suddetto contratto veniva trasmesso CP_6 all'Ente in questione, nel periodo compreso fra il 12.12.2022 ed il 12.06.2023, affinché si possa risalire alla effettiva data della sua trasmissione.
La società instante, dichiara, altresì, di essere disposta ad anticipare le spese dell'esibizione, qualora necessario.
- Ordinare anche d'Ufficio, in subordine, richiesta di informazioni - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 c.p.c., qualora ammissibile ed applicabile al caso di specie - inerente il contratto datato
21.01.2023, avente ad oggetto la compravendita di una betoniera semovente FIORI DB 260, stipulato fra la società (P.IVA - REA Torino n. Controparte_1 P.IVA_1
1290944), in persona del legale rappresentante pro tempore, A.U. OR Controparte_3
, con sede in CO IN (TO), Via Bogno n. 25 ed il SI (Cod.
[...] RT
Fisc. ), titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Usseglio, Via C.F._1
Torino n.
7 - inoltrato - direttamente o in maniera mediata - dal SI all' RT [...]
) (P.IVA ), con Controparte_6 P.IVA_2 sede legale in Roma, P.le Pastore n. 6, in sede di bando pubblico indetto dall' , identificato CP_6 con "Bando ISI 2022", ed a seguito di domanda di partecipazione di rubricata "ISI n. I RT
1121-000778"; nonché del relativo modulo informatico - nel bando definito "Upload della CP_6 documentazione" - con cui il suddetto contratto veniva trasmesso all'Ente in questione, nel periodo compreso fra il 12.12.2022 ed il 12.06.2023, affinché si possa risalire alla effettiva data della sua trasmissione.
La società instante, dichiara, altresì, di essere disposta ad anticipare le spese della richiesta di informazioni, qualora necessario.
- Ammettersi prova per testimoni, in materia diretta e contraria, nonché interrogatorio formale del SI (Cod. Fisc. ), titolare dell'omonima ditta individuale, RT C.F._1 corrente in Usseglio, Via Torino n. 7, su tutti i seguenti capitoli di prova, in quanto rilevanti ed ammissibili, con riserva di meglio formulari e precisarli:
I. Vero è che, nel mese di Gennaio 2023, il SI si rivolgeva alla RT [...] per conseguire una betoniera semovente. Controparte_1
II. Vero è che, nel mese di Gennaio 2023, la contattava la Controparte_1 società (P. IVA ) (ex MO. con sede legale in Torino, C.so P_ P.IVA_3 CP_8
Luigi Einaudi n. 20 e sede operativa in Trofarello (TO), Via Sabbioni n. 1, nella persona del legale rappresentante, SI anch'essa società operante nella compravendita di macchine edili CP_9
e rivenditrice autorizzata dei mezzi marca (questa ultima società produttrice Controparte_10 di mezzi per l'edilizia), attivandosi per la identificazione e successiva messa in produzione di una betoniera semovente marca FIORI Cont III. Vero è che, nel mese di Gennaio 2023, la forniva al SI Controparte_1
un preventivo/contratto n. 1 del 21.01.2023, con validità 90 giorni (ovvero, scadente il RT
21.04.2023), proponendo la compravendita di n. 1 betoniera semovente DB 260 FIORI, con motore KOHLER KDI2504 STAGE V, completa di allestimento, certificazioni e documentazione utile, per il costo complessivo di Euro 83.100,00, oltre IVA 22% .
IV. Vero è che, nel contratto del 21.01.2023, veniva espressamente specificato che una quota pari al 10% del prezzo avrebbe dovuto essere versata anticipatamente a titolo di caparra confirmatoria
- in quanto importo richiesto dalla società intermediaria per disporre l'ordine e dare P_ successivamente avvio alla produzione del mezzo presso la società (P.IVA Controparte_10
), con sede in Finale Emilia (MO), Via per Ferrara n.
7 - con seguente ed ulteriore P.IVA_4 pagamento di acconto e saldo alla consegna del mezzo, prevista per il mese di Settembre 2023.
V. Vero è che, nel contratto del 21.01.2023, veniva apposta in calce la seguente dicitura: "Nel sopra citato contratto viene richiesto un acconto del 10% di euro 10.138,20 come caparra confirmatoria la quale nel caso di negatività da parte del finanziamento verrà resa in unica soluzione il 30/03/2023”.
VI. Vero è che il contratto veniva approvato e siglato dalle parti contraenti.
VII. Vero è che, tra Gennaio e Febbraio 2023, il SI si rivolgeva nuovamente alla RT per modificare il contratto già stipulato il 21.01.2023, e Controparte_1 contenente una clausola condizionale in calce, chiedendo espressamente di eliminare e rinunciare alla clausola di ripetizione della cauzione, in mancanza del conseguimento del finanziamento richiesto all' . CP_6
VIII. Vero è che, proprio per partecipare con successo al bando indetto dall e potersi CP_6 aggiudicare un finanziamento, il SI affermava che il contratto di compravendita RT concluso con la SAN MARCO EQUPMENT s.r.l. non avrebbe dovuto portare alcuna clausola condizionante.
IX. Vero è che, in piena buona fede e per accontentare le Controparte_11 richieste del SI , provvedeva a modificare il contratto appena siglato il 21.01.2023, RT espungendo la clausola condizionale.
X. Vero è che, il nuovo e diverso contratto privo di clausole condizionanti, sostituendo il precedente avente, invece, una clausola condizionante in calce relativa alla caparra confirmatoria, veniva congiuntamente approvato da entrambi contraenti, i quali vi apponevano le rispettive firme.
XI. Vero è che, l'ultimo contratto, privo di clausola condizionale, stipulato fra e la RT società veniva consegnato, in originale, al solo SI . Controparte_1 RT
XII. Vero è che la non ha più la materiale disponibilità Controparte_12 Cont dell'ultimo contratto, privo di clausola condizionale, stipulato fra e la società RT
in quanto risulta smarrito. Controparte_1
XIII. Vero è che, l'ultimo contratto, privo di clausola condizionale, stipulato fra e la RT società veniva presentato da all' , per la Controparte_1 RT CP_6 partecipazione al bando indetto dall'Ente, al fine di conseguire il finanziamento del mezzo edile acquistato.
XIV. Vero è che al nuovo e diverso contratto, privo di clausola condizionale, approvato dalle parti contraenti, non veniva mutata né la data di stipulazione né la numerazione.
XV. Vero è che, nel periodo di Gennaio e Febbraio 2023, la società Controparte_1 contattava la affinché provvedesse ad ordinare, presso la società produttrice, P_ la messa in produzione della betoniera semovente DB 260 FIORI con Controparte_10 relativo allestimento.
XVI. Vero è che, tra i mesi di Marzo/Aprile 2023, telefonava alla società RT CP_1 per avere eventuali aggiornamenti e per comunicare, altresì, il buon esito del
[...] finanziamento chiesto all , a seguito della partecipazione dello stesso al relativo bando. CP_6
XVII. Vero è che, entro il termine del 30.03.2023,contrattualmente pattuito, il SI RT ometteva di riferire alla il mancato ottenimento del Controparte_1 finanziamento . CP_6
XVIII. Vero è che, nel mese di Aprile/Maggio 2023, la moglie del SI , OR RT
, contattava direttamente la società intermediaria chiedendo Testimone_1 P_ informazioni sull'avvio della produzione della betoniera semovente e sui tempi di consegna. XIX. Vero è che, nel mese di Aprile/Maggio 2023, la informava la moglie del SI P_
, OR , che la betoniera non era ancora in fase di produzione, RT Testimone_1 stante le tempistiche correnti fra l'ordinazione e la successiva produzione.
XX. Vero è che, tra i mesi di Maggio e Giugno 2023, la moglie del SI , OR RT
, contattava direttamente la società produttrice del mezzo edile, Testimone_1 CP_10
nella persona del SI Notari, responsabile delle vendite in l'Italia, chiedendo la consegna
[...] del mezzo entro e non oltre la fine del mese di Settembre 2023.
XXI. Vero è che, intorno alla metà del mese di Giugno 2023, il SI ricontattava la RT informandola verbalmente di non essere più interessato al Controparte_1 mezzo acquistato, segnalando l'avvenuto rigetto, da parte dell' , della domanda di CP_6 finanziamento da lui promossa;
chiedendo verbalmente, nel contempo, di poter ottenere la restituzione della caparra versata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in uno col pedissequo decreto di fissazione di udienza, il EO , in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, RT ha evocato in giudizio la soc. al fine di sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni in epigrafe trascritte.
Il ricorrente ha premesso di aver sottoscritto in data 21.01.2023 con la soc. Controparte_1
un contratto avente ad oggetto l'acquisto di una betoniera semovente Fiori DB260 Fiori,
[...] motore Koheler KDI2504 Stage V al prezzo di Euro 83.100,00 oltre IVA.
In calce all'accordo (ovvero al preventivo) è stata apposta dalle parti una clausola, anch'essa sottoscritta dal ricorrente ove viene dichiarato: “Nel sopra citato contratto viene richiesto un acconto del 10% di euro 10.138,20 come caparra confirmatoria la quale nel caso di negatività da parte del finanziamento verrà resa in unica soluzione il 30/03/2023.”
In forza di quanto pattuito in data 23 gennaio 2023 il ricorrente ha eseguito in favore della soc.
[...]
il bonifico della somma di €. 10.138,20 (doc. 3), pari al predetto 10% del Controparte_1 prezzo di vendita;
attivandosi poi per ottenere il finanziamento finalizzato all'acquisto del prefato macchinario.
Ha dedotto, infine, parte ricorrente che l'Ente , tuttavia, gli aveva comunicato il diniego in CP_6 ordine al finanziamento richiesto con lettera del 06.06.2023; diniego confermato anche in seguito alle osservazioni presentate dal EO. , dacché lo stesso -in ottemperanza a quanto Pt_1 convenuto in contratto- aveva richiesto la restituzione della somma corrisposta alla parte convenuta a titolo di acconto, senza tuttavia conseguire il dovuto.
Radicato il contraddittorio nei confronti della parte resistente, quest'ultima si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 22.11.2024 contestando in fatto e in diritto le avverse allegazioni e chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente. In particolare la difesa della società resistente ha evidenziato come nel divisato contratto la somma consegnata dal ricorrente, pari al 10% del prezzo, avrebbe dovuto essere versata anticipatamente a titolo di caparra confirmatoria in quanto importo richiesto dalla società intermediaria P_ per disporre l'ordine e dare successivamente avvio alla produzione del mezzo presso la
[...] società (P.IVA ), con sede in Finale Emilia (MO), Via per Controparte_10 P.IVA_4
Ferrara n.
7 - con seguente ed ulteriore pagamento di acconto e saldo alla consegna del mezzo, prevista per il mese di Settembre 2023 (cfr. doc. 2 parte ricorrente).
Ha allegato, altresì, parte resistente che poco tempo a seguire, il SI si era RT nuovamente rivolto alla società chiedendo la modificazione del Controparte_1 contratto concluso, eliminando e rinunciando alla clausola di ripetizione della cauzione in mancanza del finanziamento richiesto all' ; precisando, altresì, che, proprio per partecipare CP_6 con successo al bando indetto dall e potersi aggiudicare detto finanziamento, il contratto CP_6 concluso fra le parti non avrebbe dovuto contenere alcuna clausola condizionale.
La aveva quindi provveduto a modificare il contratto appena Controparte_1 siglato, espungendo la clausola condizionale (doc. 2, preventivo-contratto del 21.01.2023 siglato da ); tale contratto era in originale consegnato al sig. e la copia veniva Controparte_3 Pt_1 smarrita dal convenuto.
Precisava, infine, parte convenuta che il nuovo e diverso contratto, privo di clausola condizionale, veniva congiuntamente approvato da entrambi contraenti, i quali vi apponevano le rispettive firme e veniva utilizzato dal ricorrente per richiedere il finanziamento all . CP_6
In ultimo, parte resistente ha evidenziato come il sig. si fosse reso inadempiente dichiarando Pt_1 deliberatamente nel prosieguo di non essere più interessato all'acquisto del macchinario con la conseguenza che la somma versata a titolo di caparra confirmatoria, pari ad Euro 10.138,20, non poteva essere restituita, stante la funzione di tutela e garanzia offerta dalla medesima alla parte adempiente.
Alla prima udienza le parti hanno reiterato le rispettive istanze e il giudice ha riservato la decisione.
La causa, di natura puramente documentale, è stata quindi istruita attraverso l'esame dei documenti in atti prodotti e perviene in decisione con l'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.03.2025 tenutasi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
****
Preliminarmente occorre rigettare le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. La controversia ha natura documentale e può essere decisa in punto di stretto diritto, senza necessità di esperire istruttoria orale, né dare corso alle istanze di esibizione richieste ex art. 210 c.p.c.
La domanda è fondata per le seguenti ragioni.
Parte ricorrente -a fondamento della propria richiesta restitutoria- produce in atti il contratto in forza del quale il geom. , giusto preventivo in atti la cui validità è di 90 giorni, acquista dalla Pt_1 [...] n. 1 betoniera semovente DB 260 FIORI, con motore KOHLER Controparte_1
KDI2504 STAGE V, completa di allestimento, certificazioni e documentazione utile, per il costo complessivo di Euro 83.100,00, oltre IVA 22%; con versamento del 10% a titolo di acconto.
Allega poi che le parti avevano stabilito in calce alla divisata scrittura una clausola condizionale in forza del quale l'importo versato pari al 10% del prezzo sarebbe stato restituito all'acquirente in caso di diniego di finanziamento.
Parte resistente obietta, invece, che esisterebbe un secondo contratto di cui non produce copia – espunta la clausola condizionale- tale per cui l'importo versato a titolo di acconto non doveva essere restituito, assumendo come l'importo fosse stato versato a titolo di caparra confirmatoria.
Ricorrendo evidenti gli estremi dell'inadempimento (atteso che il EO. aveva Pt_1 semplicemente riferito di non voler più procedere all'acquisto) chiede parte convenuta di trattenere l'importo versato a titolo di caparra.
Ciò premesso, ad avviso di questo Giudice la definizione della controversia non può che dipendere dalla soluzione di un problema interpretativo conseguente alla tecnica di redazione del contratto sottoscritto dalle parti, ovvero se la prefata clausola debba essere intesa come effettiva caparra confirmatoria, cui si ricollegano i noti effetti previsti dalla legge ai sensi dell'art. 1385 c.c., ovvero come clausola condizionale risolutiva, a tenore della quale l'acconto versato è subordinato al buon esito del finanziamento concesso dall;
con ogni precipitata conseguenza in termini di CP_6 risoluzione e pretese restitutorie.
Ad avviso dello scrivente Giudice la clausola in parola va rettamente intrepretata, al di là dell'infelice nomenclatura assegnata, come condizione risolutiva.
Anzitutto giova premettere che il contratto in atti costituisce più semplicemente un ordinario contratto di vendita (esso va letto in uno con il preventivo accluso dove si parla di acconto).
Tale contratto si è concluso con il mero consenso delle parti (principio consensualistico); in ciò si condividono certamente le argomentazioni spese dalla difesa della società resistente.
Tuttavia, è al positivo finanziamento concesso al soggetto acquirente a cui le parti hanno evidentemente inteso subordinare l'esistenza stessa dell'intesa contrattuale (favorevole finanziamento dell al geom. per l'acquisto della betoniera). CP_6 Pt_1
Tanto è agevole argomentare dalle seguenti evidenze:
-Il contratto parla di acconto del 10% non è in alcun modo precisato (diversamente da quanto affermato dalla difesa della società resistente) che la funzione del versamento anticipato del prezzo nella misura dianzi indicata fosse funzionale a far attivare la produzione della betoniera (è terzo estraneo sia il soggetto produttore, sia la soc. intermediaria che non compare P_ né nel contratto, né nel preventivo);
- È, altresì, irrilevante che esista un altro contratto (che secondo le allegazioni di parte resistente è privo di clausola risolutiva) il quale sarebbe stato speso dal ricorrente avanti all per CP_6 partecipare al bando, tenuto conto che il soggetto finanziatore è terzo e quand'anche vi fosse esistenza di tale contratto è evidente che l'intenzione delle parti era quella di acquistare il macchinario, previo ottenimento del finanziamento, perdendo diversamente interesse all'acquisto in assenza della liquidità ottenuta per la vendita (la spendita di un contratto diverso e simulato davanti all per ottenere il finanziamento non fa venir meno l'intenzione delle parti iniziale, CP_6 ovvero di subordinare l'acquisto all'erogazione del finanziamento);
- La clausola sottoscritta in calce dai contraenti (con firma non disconosciuta da ambo le parti) va invece a precisare che la somma pari al 10% del prezzo viene versata a titolo di caparra e nel caso di negatività da parte del finanziamento verrà resa in unica soluzione il 30/03/2023.
- La dizione caparra confirmatoria non vale a qualificare la sostanza della clausola tanto più che la caparra confirmatoria ha presupposti ed effetti diametralmente distinti, non potendo essere restituita in favore di chi l'ha resa in caso del venire meno di una condizione esterna;
- La dicitura del contratto e la prefata clausola va letta, in realtà, come emerge anche dalla narrativa delle parti, come clausola condizionale risolutiva ancorando gli effetti della vendita all'erogazione del finanziamento;
determinando quindi la volontà delle parti -in caso di mancata erogazione CP_6 del finanziamento (clausola potestativa mista)- nel senso che l'importo versato a titolo di acconto venga restituito;
- È irrilevante che le parti abbiano indicato come data il 30.03.2023 per la restituzione dell'acconto essendo, per vero, sempre ricavabile dalla volontà delle parti, che la risoluzione del predetto contratto fosse ancorato al formale diniego del finanziamento (diniego divenuto definitivo solo nel mese di Giugno 2023)
- Il diniego al finanziamento è documentato e nemmeno imputabile alla parte ricorrente
(semplicemente si evince che non è stato possibile finanziare l'acquisto della betoniera in quanto non rientrate nella tipologia di macchina finanziabile- “tipologia intervento E allegato 2”) di talché è da escludere l'operatività dell'art. 1359 c.c. che sanziona il contraente che -per sua causa- abbia reso inoperante la condizione apposta al negozio giuridico, producendo la c.d. fictio dell'avveramento della condizione supposta dalle parti.
Ciò posto, la domanda di parte ricorrente va accolta non potendosi valorizzare in alcun modo le opposte argomentazioni spese dalla società la quale peraltro non Controparte_1 produce il contratto diverso (smarrito, senza addurne ragione alcuna, rendendo anche inammissibili le prove testimoniali richieste) ove sarebbe stata espunta la condizione risolutiva di talché l'unico testo contrattuale agli atti, valido ed efficace è quello prodotto da parte ricorrente
(doc. 2) contenente la clausola risolutiva.
A tale conclusione, come già sopra sinteticamente detto, non osta certamente il fatto che le parti hanno impropriamente indicato il termine caparra, dovendosi escludere che possano derogare agli effetti di legge.
Non è di ostacolo al giudice effettuare un apprezzamento e interpretare il testo dell'accordo al di là del mero dato testuale. In punto giova segnalare che si ha caparra confirmatoria quando risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 cod. civ., ovvero attribuirle la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento -secondo il meccanismo della ritenzione della caparra o della esazione del doppio di essa- qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il diritto di recesso.
Sicché, per comprendere la natura del versamento anticipato di una somma di denaro da parte dell'acquirente in favore del venditore è necessario ricostruire, sulla base delle pattuizioni contrattuali, la comune intenzione delle parti in ordine alla funzione del versamento stesso.
Ed a tal fine è necessario tenere presente che tuttalpiù (ma non vi è allegazione al riguardo) la somma versata potrebbe atteggiarsi a mero deposito cauzionale, deposito che sulla scorta dei caratteri comuni delle varie forme di cauzione diffuse nei rapporti commerciali, costituisce una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di risarcimento del danno. Più precisamente, la cauzione consiste nella consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili a garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento a carico del cauzionante. La funzione è quella propria della garanzia, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma o sul valore delle cose, ove il cauzionante abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso.
Per contro, la caparra confirmatoria -secondo quanto previsto dai commi primo e secondo dell'art. 1385 c.c.- assume invece la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento.
Quindi, la consegna anticipata di una somma di danaro effettuata dall'uno all'altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria solo qualora risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui al citato art. 1385 cod. civ.
In ogni caso pur non essendo incompatibile, in astratto, l'apposizione di una caparra confirmatoria ad un contratto di vendita definitivo (quindi non come effetti di preliminare, cfr. Cass Sez. 2,
Sentenza n. 17401 del 30/07/2014 (Rv. 631836 - 01), ciò che rileva ai fini qualificatori è la volontà ricavabile dal testo del contratto.
Nel caso di specie, proprio la circostanza che il finanziamento richiesto fosse prodromo all'acquisto della betoniera semovente, ovvero fosse finalizzato ad ottenere la liquidità necessaria per l'acquisto della merce (circostanza non contestata dalla società resistente e ben nota a quest'ultima) fa desumere che la predetta clausola -al di là dell'infelice dizione- vada qualificata come condizione risolutiva.
Sotto ulteriore e connesso profilo è evidente che una diversa esegesi, ancorata al mero dato testuale- non rinviene nessun argomento e nessun elemento contrattuale al quale potersi sorreggere e ciò perché -di norma- la caparra confirmatoria ha la funzione di una liquidazione anticipata del danno in caso di inadempimento e non è desumibile alcun danno, atteso che il contratto -di fatto- si è risolto e la società resistente si è tenuta il bene compravenduto, non avendo dato poi esecuzione al contratto, né è stata documentata la consegna della betoniera. La domanda va, dunque, accolta e la somma versata a titolo di acconto va restituita essendosi verificata la condizione risolutiva. Su tale somma vanno calcolati gli interessi legali dalla costituzione in mora sino al soddisfo;
ovvero a decorrere dalla formale richiesta di restituzione dell'acconto versato, documentata dalla parte ricorrente con lettera del 08.11.2023 (doc. 11 fasc. ricorrente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte resistente liquidate come da dispositivo, secondo i parametri prossimi a medi ex DM 55/2014 in ragione dell'attività processuale svolta, delle questioni giuridiche trattate e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente e, conseguentemente, condanna
[...]
, C.F. e P.I. in persona Controparte_4 P.IVA_1 dell'amministratore unico pro tempore, a restituire, in favore del sig. , la somma di €. RT
10.138,20 oltre interessi nei limiti di cui in motivazione,
CONDANNA la soc. , C.F. e Controparte_4
P.I. in persona dell'amministratore unico pro tempore al) al pagamento delle spese P.IVA_1 di lite del presente giudizio in favore della parte ricorrente che liquida ex D.M. 55/2014 (agg. al
D.M. 147/2022) in Euro 3.500,00, oltre esposti documentati per Euro 264,00, oltre spese forfettarie nel limite del 15%, oltre IVA, CPA e successive occorrende
RESPINGE e/o DICHIARA assorbite le altre domande formulate dalle parti.
Così deciso in Ivrea, 31.01.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)