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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 3.3.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1167/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Pagamento somma di denaro, etc.”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Surico Cristina, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata alla Via Matera n. 58 in Laterza (Ta); opponente
NEI CONFRONTI DI
( – già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, Controparte_2
( ), già , rappresentata e difesa dall'Avv. Rossi Marco, giusta P.IVA_2 CP_3
mandato in atti, ed elettivamente domiciliata al V.lo S. Bernardino n. 5/a, in Verona;
opposto
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03.03.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1449/2019 emesso il 31.12.2019, il Giudice del Tribunale di
Brindisi ingiungeva a quale debitore principale in solido con Parte_1 CP_4
di pagare in favore di la somma di € 7.902,31, oltre interessi di
[...] Controparte_1
mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale indicato in ricorso contenuto nei limiti del
1 c.d. tasso soglia, quale saldo debitore del contratto di prestito personale n. 6680867 acceso con Santander Consumer Bank.
Con atto di citazione in opposizione del 04.03.2020, proponeva Parte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 124 bis TUB per non aver la Santander Consumer Bank verificato la solvibilità del debitore-consumatore. Chiedeva, inoltre, la sospensione del decreto in pendenza della procedura di sovraindebitamento ex L. 3/2012.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.07.2020 si costituiva in giudizio la
[...]
quale cessionaria del credito della Santander Consumer Bank, la quale CP_1
insisteva, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e, in via principale, per la conferma del decreto opposto.
In punto di fatto, precisava che la finanziaria erogatrice del credito aveva valutato il merito creditizio della cliente come attestante dalla documentazione sul reddito prodotta dalla cliente. Infine, precisava che la procedura di cui alla l. 3/2012 non precludesse l'emissione di un titolo esecutivo.
All'udienza del 01.12.2020 il Giudice concedeva termine alle parti per la presentazione della domanda di mediazione che si concludeva con verbale negativo e la causa veniva rinviata sia per verificare l'esito della procedura di sovraindebitamento sia per accertare la possibilità di un bonario componimento tra le parti.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 11.12.2023, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale con termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Con un solo motivo di opposizione l'attrice chiede la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 124 TUB;
secondo la tesi di parte attrice, al momento della concessione del finanziamento, il finanziatore non avrebbe verificato l'effettiva sostenibilità del finanziamento da parte del cliente-consumatore. La violazione di tale obbligo avrebbe condotto, a dire dell'opponente, alla determinazione di una rata mensile di gran lunga superiore alle proprie concrete possibilità economiche.
2 Come noto, la violazione degli obblighi di cui all'art. 124 bis TUB, pur integrando gli estremi di una condotta illecita sanzionabile in capo all'istituto bancario, non riverbera i suoi effetti in termini di patologia contrattuale, potendo unicamente determinare l'insorgenza di un credito risarcitorio in capo al debitore.
Ed invero, va chiarito che l'eventuale violazione dell'obbligo di correttezza (rimasta comunque indimostrata nel corso del giudizio) non potrebbe in ogni caso, stante l'assenza di una espressa previsione normativa, determinare l'invalidità, neppure parziale, del negozio, potendo, al più, giustificare la richiesta di risarcimento del danno conseguente eventualmente patito, richiesta che l'attrice non ha neppure avanzato.
Ad ogni buon conto, va detto poi che l'attrice-opponente, pur avendo dedotto l'inosservanza di regole di condotta da parte della banca, ha omesso del tutto di allegare e provare i danni che avrebbe subito in conseguenza di tali condotte illecite;
tanto meno ha allegato o provato la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra condotte asseritamente illecite della banca e danni conseguenti.
In definitiva, i motivi di opposizione appaiono del tutto generici e privi di una rigorosa allegazione. Ne discende che la pretesa creditoria fatta valere dalla nei Controparte_1
confronti di risulta fondata così come si rileva dai documenti che Parte_1
l'opposta ha allegato.
L'opposta ha, difatti, adempiuto all'onere probatorio su di ella incombente, fornendo la prova documentale del contratto di finanziamento e dell'erogazione delle somme in esso indicate, circostanza, tra l'altro, mai contestata dalla parte opponente, la quale, invece dal canto suo, non ha provato (in realtà neppure allegato) la circostanza dell'intervenuto pagamento delle somme dovute in forza del contratto per cui è causa né la ricorrenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite in caso di soccombenza che vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200 e
€ 26.000 (fase studio € 919, fase introduttiva € 777, fase decisionale € 1.701).
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, recante n.
1449/2019 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 31.12.2019;
- condanna alla rifusione in favore di parte opposta/convenuta delle Parte_1 spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 3.397,00 oltre spese generali al
15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 3.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 3.3.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1167/2020 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Pagamento somma di denaro, etc.”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Surico Cristina, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata alla Via Matera n. 58 in Laterza (Ta); opponente
NEI CONFRONTI DI
( – già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, Controparte_2
( ), già , rappresentata e difesa dall'Avv. Rossi Marco, giusta P.IVA_2 CP_3
mandato in atti, ed elettivamente domiciliata al V.lo S. Bernardino n. 5/a, in Verona;
opposto
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03.03.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1449/2019 emesso il 31.12.2019, il Giudice del Tribunale di
Brindisi ingiungeva a quale debitore principale in solido con Parte_1 CP_4
di pagare in favore di la somma di € 7.902,31, oltre interessi di
[...] Controparte_1
mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale indicato in ricorso contenuto nei limiti del
1 c.d. tasso soglia, quale saldo debitore del contratto di prestito personale n. 6680867 acceso con Santander Consumer Bank.
Con atto di citazione in opposizione del 04.03.2020, proponeva Parte_1
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, deducendo la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 124 bis TUB per non aver la Santander Consumer Bank verificato la solvibilità del debitore-consumatore. Chiedeva, inoltre, la sospensione del decreto in pendenza della procedura di sovraindebitamento ex L. 3/2012.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.07.2020 si costituiva in giudizio la
[...]
quale cessionaria del credito della Santander Consumer Bank, la quale CP_1
insisteva, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e, in via principale, per la conferma del decreto opposto.
In punto di fatto, precisava che la finanziaria erogatrice del credito aveva valutato il merito creditizio della cliente come attestante dalla documentazione sul reddito prodotta dalla cliente. Infine, precisava che la procedura di cui alla l. 3/2012 non precludesse l'emissione di un titolo esecutivo.
All'udienza del 01.12.2020 il Giudice concedeva termine alle parti per la presentazione della domanda di mediazione che si concludeva con verbale negativo e la causa veniva rinviata sia per verificare l'esito della procedura di sovraindebitamento sia per accertare la possibilità di un bonario componimento tra le parti.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 11.12.2023, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale con termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Con un solo motivo di opposizione l'attrice chiede la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 124 TUB;
secondo la tesi di parte attrice, al momento della concessione del finanziamento, il finanziatore non avrebbe verificato l'effettiva sostenibilità del finanziamento da parte del cliente-consumatore. La violazione di tale obbligo avrebbe condotto, a dire dell'opponente, alla determinazione di una rata mensile di gran lunga superiore alle proprie concrete possibilità economiche.
2 Come noto, la violazione degli obblighi di cui all'art. 124 bis TUB, pur integrando gli estremi di una condotta illecita sanzionabile in capo all'istituto bancario, non riverbera i suoi effetti in termini di patologia contrattuale, potendo unicamente determinare l'insorgenza di un credito risarcitorio in capo al debitore.
Ed invero, va chiarito che l'eventuale violazione dell'obbligo di correttezza (rimasta comunque indimostrata nel corso del giudizio) non potrebbe in ogni caso, stante l'assenza di una espressa previsione normativa, determinare l'invalidità, neppure parziale, del negozio, potendo, al più, giustificare la richiesta di risarcimento del danno conseguente eventualmente patito, richiesta che l'attrice non ha neppure avanzato.
Ad ogni buon conto, va detto poi che l'attrice-opponente, pur avendo dedotto l'inosservanza di regole di condotta da parte della banca, ha omesso del tutto di allegare e provare i danni che avrebbe subito in conseguenza di tali condotte illecite;
tanto meno ha allegato o provato la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra condotte asseritamente illecite della banca e danni conseguenti.
In definitiva, i motivi di opposizione appaiono del tutto generici e privi di una rigorosa allegazione. Ne discende che la pretesa creditoria fatta valere dalla nei Controparte_1
confronti di risulta fondata così come si rileva dai documenti che Parte_1
l'opposta ha allegato.
L'opposta ha, difatti, adempiuto all'onere probatorio su di ella incombente, fornendo la prova documentale del contratto di finanziamento e dell'erogazione delle somme in esso indicate, circostanza, tra l'altro, mai contestata dalla parte opponente, la quale, invece dal canto suo, non ha provato (in realtà neppure allegato) la circostanza dell'intervenuto pagamento delle somme dovute in forza del contratto per cui è causa né la ricorrenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite in caso di soccombenza che vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200 e
€ 26.000 (fase studio € 919, fase introduttiva € 777, fase decisionale € 1.701).
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, recante n.
1449/2019 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 31.12.2019;
- condanna alla rifusione in favore di parte opposta/convenuta delle Parte_1 spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 3.397,00 oltre spese generali al
15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 3.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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