Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1056 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1056 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza del 13 novembre 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo, Via Monsignor Peano n. 2, presso lo studio dell'Avv. Sara Tomatis, e rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Paolo
Sormani e dall'Avv. Andrea Carlo Silvestri, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E
(C.F.: residente in [...]di Pesio (CN), Controparte_1 C.F._1 frazione Vigna n. 97;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: Assicurazione azione di rivalsa.
Conclusioni: all'udienza del 13 novembre 2024 il difensore di parte attrice, richiamando il contenuto dei propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo: “NEL MERITO: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del signor conducente-proprietario del Controparte_1 ciclomotore Peugeot Looxor 50 tg. X7MDXF, assicurato con Parte_1 nella causazione del sinistro di cui in parola, accertata e dichiarata, altresì, l'inoperatività della garanzia assicurativa per i motivi di cui in narrativa, dato atto che Controparte_2
[..
[...]
liquidava la somma complessiva di € 12.621,96, (di cui € 1.000,00 per spese di legali, €
[...]
CP_ 2.021,96 all' in surroga e € 9.600,00 alla sig.ra ), condannare il convenuto, ai Parte_2 sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 2 delle Condizioni Generali di
Assicurazione, al pagamento in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 12.621,96 nonché alla rifusione delle spese sostenute per il procedimento di mediazione pari ad € 661,62, di cui € 48,80 per spese di avvio (comprensive di IVA) e € 612,83 per compensi professionali (comprensivi di spese generali, IVA e CPA), come da D.M. n.
37/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia da contenersi entro i limiti di valore di cui alla lettera c) dell'art. 13 del T.U. delle Spese di Giustizia.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese del presente giudizio e compensi professionali, spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, nonché successive ed occorrende”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data 23 aprile 2022, la compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, per ottenere il rimborso Controparte_1 dell'importo di euro 12.621,96 corrisposto in favore di a titolo di risarcimento danni Parte_2 in conseguenza del sinistro meglio indicato infra di cui il proprio assicurato era risultato responsabile.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice, nello specifico, ha dedotto:
a) che, in data 14 giugno 2018, alle ore 21:30 circa, nel Comune di Cuneo, il signor alla guida del ciclomotore Peugeot Looxor 50 targato X7MDXF, di Controparte_1 sua proprietà, assicurato per la con polizza n. CP_4 Parte_1
1/61333/30/147365265, percorreva via Circonvallazione nord, con direzione di marcia
Borgo San Giuseppe-piazza Torino;
b) che il signor giunto all'altezza del platano n. 7, aveva investito la Controparte_1 signora , che, in quel momento, stava attraversando a piedi la strada sulle Parte_2
2 apposite strisce pedonali;
c) che erano intervenuti sul luogo dell'occorso gli agenti della Polizia Stradale di Saluzzo,
i quali, effettuati gli accertamenti di rito, avevano sanzionato il signor CP_1 per violazione degli artt. 116 comma 15-17, e 186 comma 2 lett. c) del Codice
[...] della Strada, poiché, lo stesso, al momento del sinistro, circolava senza aver conseguito la patente di guida e poiché si poneva alla guida in stato di ebbrezza alcolica e per violazione dell'art. 191 del Codice della Strada per non aver concesso la precedenza al pedone, in fase di attraversamento della strada sulle strisce pedonali;
d) che, in conseguenza dell'investimento, il pedone aveva riportato lesioni personali, che avevano richiesto il trasporto immediato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pt_ Santa Croce e Carle di Cuneo, dove i sanitari avevano diagnosticato alla signora
“infrazione IX costa dx, nota ernia discale C5-C6 precedentemente in lista per intervento, contusioni siti multipli del tronco, frattura costole chiusa, sai, trauma cranico senza P.D.C., trauma arto inferiore;
prognosi 15 gg”;
e) che la signora aveva avanzato richiesta di risarcimento del danno nei Parte_2 confronti di quale compagnia garante per la RC del ciclomotore di proprietà Parte_1 del convenuto;
f) che aveva incaricato il proprio medico fiduciario, dott. Parte_1
Pt_
, per sottoporre la signora a visita medico-legale; Persona_1
g) che era stata, dunque, accertata la presenza di postumi invalidanti permanenti nella misura del 5%, riconoscendo 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 30 giorni al 25%;
h) che in via transattiva, aveva risarcito la signora Parte_1 Pt_2
[...
, liquidandole la somma omnicomprensiva di euro 10.600,00, di cui euro 1.500,00 per le spese mediche ed euro 1.000,00 per le spese legali;
CP_ i) che, con comunicazione del 4 dicembre 2018, l di Cuneo aveva richiesto ad con azione di surroga, il pagamento della somma di euro 2.021,96, pari a Parte_1 quanto liquidato alla signora a titolo di indennità di malattia per 112 giorni;
Parte_2
CP_ j) che, successivamente, aveva corrisposto in favore dell' di Cuneo la Parte_1 somma di euro 2.021,96, a definizione della surroga;
k) che in forza dell'art. 144 del d. lgs. n. 209/2005 e delle Parte_1
3 Condizioni Generali di Assicurazione, con comunicazione del 23 febbraio 2021, aveva provveduto a richiedere al signor quale proprietario-assicurato del Controparte_1 ciclomotore Peugeot Looxor 50 targato X7MDXF, il pagamento di tutte le menzionate somme;
l) che il signor non aveva provveduto a corrispondere in favore della Controparte_1 compagnia assicuratrice l'importo richiesto, pari a complessivi euro 12.621,96, in quanto le diffide inoltrate da erano rimaste prive di Parte_1 riscontro;
m) che altresì vano era stato il tentativo di mediazione esperito davanti all'Organismo di
Mediazione, conclusosi con verbale negativo, stante la mancata presenza del signor
Controparte_1
n) che, per tale procedimento, aveva sostenuto la spesa Parte_1 dell'importo di euro 661, 63 per spese legali e di avvio della procedura.
Tanto premesso in fatto ed evidenziata – in punto di diritto – la sussistenza della responsabilità di nella causazione del sinistro e la inoperatività della polizza assicurativa Controparte_1 ai sensi della norma di cui all'art. 144 del Codice di Assicurazioni e della norma di cui all'art.. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, parte attrice ha concluso affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “NEL MERITO: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del signor conducente-proprietario del ciclomotore Peugeot Looxor 50 tg. Controparte_1
X7MDXF, assicurato con nella causazione del sinistro di cui in Parte_1 parola, accertata e dichiarata, altresì, l'inoperatività della garanzia assicurativa per i motivi di cui in narrativa, dato atto che liquidava la somma complessiva Parte_1
CP_ di € 12.621,96, (di cui € 1.000,00 per spese di legali, € 2.021,96 all' in surroga e €
9.600,00 alla sig.ra ), condannare il convenuto, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Parte_2
Assicurazioni e dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, al pagamento in favore di della somma complessiva di € 12.621,96 nonché alla rifusione Parte_1 delle spese sostenute per il procedimento di mediazione pari ad € 661,62, di cui € 48,80 per spese di avvio (comprensive di IVA) e € 612,83 per compensi professionali (comprensivi di spese generali, IVA e CPA), come da D.M. n. 37/2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia da contenersi entro i limiti di valore di cui alla lettera c) dell'art. 13 del T.U. delle Spese
4 di Giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi ed interpello sui capitoli di cui in narrativa preceduti dalla formula di rito “vero che”.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare prove, indicare testi e, comunque, salvezze illimitate nei limiti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
IN OGNI CASO: con vittoria di spese del presente giudizio e compensi professionali, spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, nonché successive ed occorrende”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, non si è costituito in giudizio il convenuto del quale, pertanto, all'udienza del 4 ottobre 2022, è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, è stata assunta la prova orale articolata da parte attrice – e, in particolare,
l'interrogatorio formale del convenuto contumace e la prova testimoniale – esaurita la quale la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Atteso l'avvicendamento di diversi giudici in dipendenza del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del magistrato originariamente assegnatario del procedimento, la causa – assegnata alla scrivente solo in data 3 febbraio 2023 – è, dunque, pervenuta all'udienza del 13 novembre 2024 ove sulle conclusioni delle parti è stata riservata la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
• Merito.
La domanda proposta da parte attrice è risultata fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Nella controversia in esame, invero, la compagnia ha agito nei Parte_1 confronti di proprio assicurato e responsabile altresì del sinistro meglio Controparte_1 descritto in premessa, per ottenere il rimborso di quanto corrisposto in favore della danneggiata a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultima subiti in conseguenza Parte_2 del sinistro stesso.
Alla luce di quanto dedotto, parte attrice ha chiesto, previo accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro e della inoperatività della garanzia assicurativa, condannarsi quest'ultimo:
5 a) al pagamento in proprio favore della somma di euro 12.621,96, o quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
b) al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 661,62, quali spese di mediazione sostenute per instaurazione del relativo procedimento;
c) al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Tanto premesso, quale impostazione della metodologia di valutazione delle risultanze istruttorie, meritano di essere puntualizzate alcune considerazioni di carattere generale che devono orientare la decisione.
Giova premettere che l'assicuratore è, in virtù dell'azione diretta conferita al danneggiato dall'art. 144 del D. Lgs.
7.09.2005 n. 209, un coobbligato tenuto in solido con l'autore del fatto dannoso nei limiti del massimale di polizza, anche quando il contratto non preveda il rischio dell'evento, laddove, ad esempio, il veicolo, al momento del sinistro, come nella fattispecie che ci vede impegnati, sia guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
In tal caso, però, egli ha la possibilità di agire in via di rivalsa nei confronti dell'assicurato,
“nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
La rivalsa ha, pertanto, quale suo indefettibile presupposto un inadempimento contrattuale dell'assicurato e tende a porre rimedio allo squilibrio del sinallagma determinato dall'obbligo legale di indennizzare il danneggiato anche nel caso in cui la garanzia assicurativa non operi tra le parti, così rinforzando la posizione dell'assicuratore anche nel caso in cui non operi la surrogazione di cui all'art. 1203 c.c.-.
In particolare, l'art. 144 comma 2 del D.lgs.
7.09.2005 n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) prevede espressamente:
“Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano
6 l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile”.
Appare evidente come tale disposizione normativa attribuisca all'assicuratore un diritto, fissandone altresì il relativo presupposto di operatività.
Ed invero, il diritto è quello di recuperare dall'assicurato le somme pagate al danneggiato. Tale diritto scaturisce dalla legge e sussiste a prescindere da qualsiasi previsione in tal senso del contratto di assicurazione.
Il presupposto di tale diritto di rivalsa scaturente dalla legge è l'esistenza d'un altro e ben diverso diritto, questa volta scaturente dal contratto: e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell'indennità in virtù di una clausola di delimitazione del rischio.
Sul punto è intervenuta, di recente, la Suprema Corte, la quale, dopo aver ricostruito i presupposti ed il fondamento dell'istituto della rivalsa, ha osservato come l'assicuratore della r.c.a. che agisca ai sensi dell'art. 144, comma 2 nei confronti dell'assicurato ha l'onere di provare che il contratto contiene una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo, ma tale da consentirgli, nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo, perché, sebbene il diritto di rivalsa scaturisca dalla legge, l'azione di rivalsa è un'azione contrattuale che trova il suo fondamento nel patto contrattuale e, in tutti i giudizi scaturenti dal contratto, è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza 22 febbraio 2024, n. 4756; in applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva accolto la domanda di rivalsa senza aver previamente accertato che il contratto di assicurazione escludesse la copertura nel caso di mezzo condotto da soggetto privo di abilitazione alla guida).
Nella richiamata decisione, il Collegio ha chiarito che, se è certamente vero che il diritto di recuperare dall'assicurato le somme pagate al danneggiato scaturisce dalla legge, è altrettanto vero che “è l'esistenza d'un altro e ben diverso diritto, questa volta scaturente dal contratto: e cioè il diritto di rifiutare, nel caso specifico, il pagamento dell'indennità in virtù d'una clausola di
7 delimitazione del rischio” che legittima la proposizione dell'azione.
La Suprema Corte ha, pertanto, osservato che “in presenza di una clausola siffatta, la legge attribuisce all'assicuratore il diritto di rivalsa senza bisogno che la rivalsa sia prevista dal contratto. Se però nel contratto mancasse una clausola di delimitazione del rischio, rivalsa non potrà esservi, perché ne mancherebbe il presupposto”, concludendo che “l'onere di provare che il contratto di assicurazione della r.c.a. conteneva una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo. Per quanto detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale;
l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale: ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001)”.
Medesimi principi sono stati affermati anche in precedenti decisioni dal contenuto sostanzialmente analogo e pienamente coerente con i principi che sorreggono il riparto dell'onere della prova in ambito contrattuale, applicabili di conseguenza anche alle azioni proposte dall'assicurato nei confronti della compagnia assicurativa (cfr. Cass. Sez. 3 ,
Sentenza n. 12309 del 09/05/2023; cfr. anche a posizioni invertite, ma con uguale criterio di riparto dell'onere della prova, Cass. sez. 1, Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018 secondo cui “in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per
l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore”).
Inoltre, la presenza della clausola che legittima l'azione di rivalsa non può essere dimostrata in via presuntiva atteso, da un lato, che in materia di contratti non è consentito il ricorso alle presunzioni semplici (arg. ex art. 2729, secondo comma c.c.) e, dall'altro, che il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem (arg. ex art. 1888 c.c.; cfr. sempre in termini Cass. Civ., Sezione III, con la sentenza 22 febbraio 2024, n. 4756).
Orbene, applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, occorre rilevare che la compagnia assicuratrice odierna attrice, onerata della prova della sussistenza della clausola di esclusione, ha correttamente assolto all'onere alla stessa incombente, depositando
8 unitamente all'atto di citazione sia la polizza assicurativa per la RCA n. 1/61333/30/147365265 stipulata con in data 11 giugno 2018 (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione Controparte_1 di parte attrice) sia le condizioni generali di assicurazione (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte attrice), documentazione dalla quale è dato evincersi inconfutabilmente l'esistenza della specifica clausola di esclusione della garanzia assicurativa nelle ipotesi – verificatesi nel caso in esame (cfr. doc. n. 4 allegato alla produzione di parte attrice avente ad oggetto il Verbale di Polizia redatto in occasione del sinistro occorso in data 14 giugno 2018, dal quale è risultato che l'odierno convenuto, era stato sanzionato per Controparte_1 violazione delle norme di cui agli artt. 116, comma 15-17 e 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada poiché il medesimo circolava senza avere conseguito la patente di guida e poiché si era posto alla guida in stato di ebrezza alcolica) – di “conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore” e di “conducente che al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope” (cfr. art. 2 delle Condizioni
Generali di Assicurazione), con la conseguenza che l'azione ex art. 144 Cod. Ass. appare suscettibile di accoglimento.
Deve, infatti, ribadirsi che, attesa la natura contrattuale dell'azione di rivalsa – con conseguente onere in capo all'attore, in tutti i giudizi scaturenti da contratto, di provare l'esistenza del patto su cui si fonda la domanda (Cass. Civ. SS.UU, 30 ottobre 2001, n, 13533)
– la domanda spiegata da merita di essere accolta, avendo la Parte_1 compagnia attrice dimostrato la sussistenza della clausola di delimitazione del rischio – con conseguente possibilità di rifiutare il pagamento a termini di contratto – e di avere pagato l'indennizzo in favore del terzo danneggiato in quanto obbligato ex lege.
Ed invero, a tale ultimo riguardo, in relazione al quantum debeatur, la domanda proposta merita di trovare integrale accoglimento, atteso che l'odierna attrice ha depositato al fascicolo telematico documentazione attestante l'intervenuto pagamento in favore di del Parte_2 complessivo importo di euro 10.600,00 (cfr. doc. n. 10 allegato alla produzione di parte attrice), CP_ nonché il pagamento dell'importo di euro 2.021,96 in favore dell' , pari a quanto da quest'ultima liquidato alla signora a titolo di indennità di malattia per 112 giorni (cfr. Parte_2 doc. n. 12 allegato alla produzione di parte attrice).
In definitiva, deve essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della somma di euro 12.621,96 a titolo di rivalsa dell'importo dalla Parte_1
9 medesima corrisposto in favore del terzo danneggiato per i danni da quest'ultimo subiti in conseguenza del sinistro causato dal proprio assicurato.
Trattandosi di azione di rivalsa, sulla somma innanzi indicata sono dovuti, altresì, gli interessi da lucro cessante – da calcolarsi secondo i parametri di seguito indicati – e gli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
Ed invero, avuto riguardo agli interessi per ritardato pagamento, gli stessi devono essere calcolati dalla data della notifica della lettera di messa in mora (23 febbraio 2021), consegnata alla parte convenuta come da documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. doc. n. 13 allegato alla produzione di parte attrice).
Tali interessi vanno liquidati in conformità al consolidato orientamento assunto sul punto dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta della nota pronuncia della Corte di Cassazione S.U. con la sentenza n. 1712/95. Tale arresto da un lato ha riconosciuto la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi la cui misura va tuttavia determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive relative al danno nel caso di specie, ad un tasso non necessariamente coincidente con quello legale;
dall'altro, ha escluso che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
In applicazione di tali criteri ed in via necessariamente equitativa ex art. 2056, comma 2 c.c., si indicano i parametri per il calcolo della somma dovuta a titolo di lucro cessante. Si deve far riferimento – in assenza di elementi che consentano di ritenere nel caso di specie un investimento maggiormente remunerativo della somma – al tasso medio di redditività degli investimenti mobiliari a basso rischio (titoli di Stato, BOT, CCT ecc.) nel periodo in questione, ed applicando così un ulteriore 1,49% annuo, calcolato dalla data della messa in mora
(febbraio 2021) sino alla data della presente sentenza (cfr. Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19499).
Tale tasso ricavato dalla tabella dei Tassi di Rendimento dei Titoli di Stato deve essere calcolato non sulla somma capitale ai valori attuali bensì con riferimento al valore medio – semisomma – tra il capitale al valore attuale e la somma dovuta alla data della messa in mora
(febbraio 2021) – adeguata – devalutata utilizzando il coefficiente ISTAT relativo al periodo
(mese-anno) in questione (febbraio 2021). L'importo, semisomma, così ottenuta, va diviso per
10 365 giorni e moltiplicato per i giorni intercorsi tra la data presa in considerazione (febbraio
2021) e la data della sentenza. Su tale importo va applicato il Tasso d'interesse indicato dalla tabella dei Tassi di Rendimento dei Titoli di Stato.
Sono dovuti altresì, calcolandoli dalla sentenza al saldo, gli interessi al tasso legale, sulla somma dovuta, comprensiva di interessi da lucro cessante.
• Spese del giudizio.
Per quanto concerne, infine, le spese del presente giudizio, esse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, come in dispositivo, in base al valore della domanda, facendo applicazione dei valori minimi (in ragione della modesta attività svolta, dell'importo oggetto del giudizio, della sua non particolare complessità e della contumacia della parte convenuta), compresi altresì gli esborsi documentati relativi all'attivazione della procedura di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda giudiziale proposta da parte attrice, condanna al pagamento in favore di in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva di euro 12.621,96, oltre agli interessi come indicati in parte motiva;
2) condanna lla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro
322,80 per esborsi ed euro 2.540,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Cuneo, il 6 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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