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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
4944/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione, dott. U. Scavuzzo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4944/2020 R.G. promossa da
[c.f.: ] – nato a [...] [ME] il Parte_1 C.F._1
6.2.1952 – e [c.f.: ] – nata a [...] Parte_2 C.F._2
[ME] IL 23.4.1955 – entrambi elettivamente domiciliati in Barcellona P.G. [ME], via San Vito 13, presso lo studio dell'avv. Romano Massimo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponenti contro
[c.f.: Controparte_1
– con sede legale in Catania, corso Italia 104 – elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Messina, via XXIV Maggio 18, presso lo studio dell'Avv. S. Tommasini, che la rappresenta e difende per procura in atti opposta oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, Conclusioni delle parti: formulate all'udienza del 13.3.2025 e nel corso della discussione In fatto ed in diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo – provvisoriamente
[...] esecutivo – n. 1337/2020, emesso dal Tribunale di Messina in data 13.10.2020 e notificato in data 28.10.2020, nel procedimento n. 3884/2020 R.G., con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore di ) della Controparte_2 somma di € 6.977,11, di cui 6.880,97 per sorte capitale ed € 96,14 per interessi moratori maturati dalla data del 24.9.2020, nonché di € 685,50 di cui € 145,50 per rimborso spese esenti ex art. 15 d.P.R. 633/72 ed € 540,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. Gli opponenti si dolevano dell'insussistenza del credito fatto valere in sede monitoria da parte opposta;
allegavano, infatti, di aver corrisposto n. 9 rate mensili – dell'importo di € 200,00 e dal mese di febbraio a quello di ottobre 2020, e che avrebbero estinto il credito residuo in capo a alla stregua dell'accordo di rateizzazione raggiunto in data CP_1
10.2.2020. Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa depositata in data 19.2.2021, si costituiva in giudizio la CP_1 quale allegava che, in data 17.9.2012, su domanda del 14.7.2012, aveva erogato
[...]
quale imprenditore individuale e con coobbligata un Pt_1 Parte_2
1 finanziamento per € 8.500,00, da rimborsare mediante 33 rate mensili di € 257,76 (prima rata) e di € 257,57 (rate successive) dal 17.1.2013 al 19.9.2015; che, in data 31.5.2016, il debito era pari ad € 9.305,55, di cui 8.486,87 per sorte capitale ed € 818,68 per interessi;
che, con missiva del 31.5.2016, aveva intimato agli odierni opponenti il pagamento di quanto da loro dovuto;
che, con missiva del 20.6.2016, quest'ultimi avevamo riconosciuto il debito e chiesto di poter adempiere con pagamenti rateali;
che la richiesta di rateizzazione era stata accettata in data 25.7.2016; che, stante il discontinuo adempimento, in data 27.12.2019, aveva intimato nuovamente il pagamento del dovuto agli odierno opponenti;
che costoro avevano formulato, in data 23.1.2020, l'istanza di pagamento del dovuto dal mese di febbraio del 2020 delle rate arretrate;
che tale dilazione era stata accordata dalla con la condizione del previo CP_1
e immediato pagamento della somma di € 1.250,00 e della rata afferente al mese di febbraio, entro il 29.2.2020; che tal ultimo piano di rientro era rimasto ineseguito;
deduceva, infine, di aver chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede;
contestava, pertanto, le doglianze degli opponenti;
allegava che, in data 17.2.2021, il debito era pari ad € 5.921,63, in ragione di alcuni pagamenti eseguiti medio tempore, dopo il deposito del ricorso monitorio;
chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Con note depositate in data 19.3.2021, gli odierni opponenti allegavano di aver versato 29 rate per la somma complessiva di € 6.057,00 e di essere ancora debitori di una somma pari ad € 3.248,55. Il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e rinviava il processo all'udienza del 24.3.2022 concedendo i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie.
Con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., gli opponenti contestavano il quantum della pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta facendo leva sull'avvenuto pagamento delle rate e sulla pretesa violazione del dovere di buona fede ascritta alla parte opposta.
Con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., argomentava che l'accordo di CP_1 rateizzazione concluso tra le parti era venuto meno per effetto dell'inadempimento degli odierni opponenti.
Con la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., gli opponenti chiedevano la nomina di C.T.U. contabile.
Con note – sostitutive della presenza in udienza - depositate in data 28.2.2022, allegava di essere creditrice della somma di € 5.260,62, di cui € 5.238,24 per sorte CP_1 capitale ed € 22,38 per interessi.
Con provvedimento depositato in data 20.4.2022 il Giudice istruttore disponeva c.t.u. contabile.
Con note depositate in data 4.7.2022, il C.T.U. interpellava il Giudice istruttore circa l'uso dei “pagamenti effettuati da ma non presenti nel fascicolo d'ufficio e portati a Pt_1 conoscenza in occasione dell'inizio delle operazioni peritali”.
Con provvedimento depositato in data 17.8.2022, il Giudice disponeva che “il C.T.U. proceda a un doppio calcolo, sia in base ai documenti ritualmente presenti nel fascicolo processuale, sia tenendo conto della documentazione allo stesso consegnata”. Liquidato il compenso al c.t.u. con provvedimento del 31.1.2023, il Giudice disponeva esperirsi procedimento di mediazione, con onere di impulso su parte attrice, e rimetteva le parti all'udienza del 25.7.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita al 13.3.2025.
Con le note conclusive depositate nel termine concesso gli opponenti allegavano come i pagamenti fossero stati regolari e contestavano si fosse verificata la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c.
2 All'esito della discussione ordinata all'udienza del 13.3.2025, il Presidente formulava la riserva di depositare la motivazione nel termine di giorni 30 ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. L'opposizione è in parte fondata nel merito e va, pertanto, accolta nei limiti di cui innanzi. Preliminarmente, occorre rilevare come, per costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Deve, poi, rammentarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'inadempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Tanto premesso, va rilevato che gli odierni opponenti non hanno contestato la fonte negoziale del preteso credito della parte opposta, ma hanno allegato di aver adempiuto all'obbligazione sugli stessi gravante.
3 Agli atti vi sono: raccomandata a/r – datata 31.5.2016 – con mittente ove
CP_1 si fa menzione della domanda di finanziamento del 14.7.2012 e dell'erogazione della somma di € 8.500,00 avvenuta in data 17.9.2012; la missiva di riscontro sottoscritta dagli opponenti e datata 20.6.2016, con la quale quest'ultimi manifestano la propria disponibilità al pagamento della somma di € 9.305,55 in favore di una missiva del 25.7.2016 con
CP_1 la quale manifesta la propria disponibilità ad aderire al “piano di rientro” proposto
CP_1 da controparte con la precisazione che l'accordo raggiunto sarebbe stato improduttivo di effetti novativi;
una missiva del 23.1.2020 ascrivibile agli opponenti con la quale quest'ultimi manifestano l'intenzione di effettuare pagamenti delle rate arretrate a decorrere dal mese di febbraio 2020; missiva della datata 10.2.2020, con la quale si acconsente alla
CP_1
“ripresa del pagamento delle rate a suo tempo concordate”, sempre senza effetti novativi sull'obbligazione principale. Che tra le parti siano intercorsi i su indicati accordi modificativi (mai novativi) del negozio principale, invero finalizzati a consentire alla parte debitrice e finanziata di fruire di un maggior termine per l'adempimento dell'obbligazione assunta, è fatto ampiamente documentato;
che gli accordi – sul termine di pagamento – siano stati violati dalla parte finanziata e debitrice è parimenti evidente alla luce della documentazione appena tratteggiata. Infatti, v'è prova che dalla richiesta di rientro del 20/06/2016 e fino al mese di gennaio 2020 la parte finanziata e debitrice ha eseguito diciassette pagamenti, ciascuno di euro 200,00, per un importo complessivo di euro 3.400,00 a fronte dei 43 pagamenti rateali che avrebbe dovuto eseguire nell'arco temporale giugno 2016 – gennaio 2020; del pari v'è prova in esito all'ultima (accordata) dilazione di pagamento (del 23/01/2020) e fino al deposito del ricorso monitorio (del 23/09/2020), la parte finanziata e debitrice ha eseguito solo sette pagamenti, tutti di euro 200,0, per un importo complessivo di euro 1.400,00 a fronte degli otto concordati e senza dare esecuzione all'obbligazione assunta di versare un primo acconto di euro 1.250,00. Pertanto, il thema decidendum attiene all'eventuale estinzione parziale del credito allegato da parte opposta;
al riguardo, soccorrono le risultanze peritali di cui alla relazione depositata in data 24.1.2023, a firma del dott. . Persona_1
Giova rilevare, in ragione della documentazione (prodotta dall'opponente solo nel corso delle operazioni peritali, dopo la maturazione delle preclusioni processuali) come giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione abbia chiarito, in ordine ai poteri di cui dispone il C.T.U., quanto di seguito: “
3.2. Orbene, l'art. 198 c.p.c. - dopo aver previsto (al primo comma) che "Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti" - prevede (al secondo comma) che: "Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi, tuttavia, senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195". Al riguardo le Sezioni Unite hanno di recente spiegato (SU n. 3086/2022, punto 32) che "ciò che nell'interpretazione dell'art. 198 cod. proc. civ. occorre salvaguardare è la sua specialità; che non discende semplicemente dal fatto di affiancarsi alla disciplina generale della consulenza tecnica risultante dagli artt. 194 e segg. cod. proc. civ. ovvero dal suo contenuto precettivo infittito di oneri formali ignoti alla disciplina generale e reso per questo più rigoroso;
ma che va, piuttosto, ascritta alla particolare natura delle materie su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, le cui elevate difficoltà tecniche, imputabili segnatamente alla necessità di scrutinare sovente un'ingente mole di documenti che adottano un linguaggio specialistico e non si prestano ad
4 un'interpretazione di senso comune, esigono la nomina di un esperto in grado di chiarirne la portata rispetto a quanto è oggetto di lite e di offrire con ciò dati conoscitivi ed elementi di prova rilevanti ai fini della decisione". Al rilievo che precede le Sezioni Unite di questa Corte hanno aggiunto che della specialità della disposizione in esame e della complessità delle indagini che hanno luogo nell'esame contabile "si possono avvertire i riflessi anche con riferimento all'attività di allegazione delle parti" nel senso che "la specialità dell'art. 198 cod. proc. civ. sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti". Per poi concludere affermando il seguente principio di diritto: "In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni". Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza a sezioni semplici di questa Corte (cfr. Cass. n. 1763/2024) ha ribadito che: "In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio” [cfr. Cass., Sez. III, 07.6.2024, n. 16012]. Il C.T.U., impregiudicata la valutazione sulla ritualità della produzione documentale appena citata, è stato autorizzato dal Giudice istruttore a procedere ad un doppio calcolo della somma versata dagli odierni opponenti: l'uno sulla scorta della documentazione prodotta in sede di giudizio nei termini di rito, l'altro sulla scorta dei documenti (i pagamenti eseguiti dagli odierni opponenti dopo l'anno 2020) consegnati al c.t.u. dalla parte opponente nel corso delle operazioni peritali con l'opposizione della ricorrente in monitorio. Al riguardo, le conclusioni rassegnate sono del seguente tenore: “[…] 2) il debito alla
“data odierna” (30/04/2022), considerando i versamenti ritualmente depositati in atti, ammonta ad € 5.322,54 di cui € 5.242,59 di capitale ed € 79,95 di interessi;
3) il debito alla
“data odierna” (30/04/2022), considerando anche i versamenti effettuati, ma non ritualmente depositati nel fascicolo di causa, ammonta ad € 3.221,52 ed è costituito dal solo capitale
[…]”. È d'uopo constatare come manchi in atti prova del consenso espresso da parte opposta (che, invero, auspicato, sarebbe stato valorizzato e apprezzato) circa l'utilizzabilità dei documenti consegnati dagli opponenti al C.T.U. nel corso delle operazioni peritali;
né v'è traccia di una manifestazione del consenso, espressa o tacita, in sede di giudizio. Dal che va recepita, perché correttamente eseguita in rito e in diritto (corretta è l'applicazione dell'art. 1194 c.c. in tema di imputazione dei pagamenti), la seguente conclusione: il credito residuo di titolarità di era. alla data del ricorso monitorio CP_1 pari ad euro 6.588,98 di cui € 6.583,53 per capitale ed € 5,46 per interessi, importo diverso da quello indicato nel ricorso monitorio, sebbene di poco;
per effetto dei pagamenti ritualmente documentati dagli opponenti ed eseguiti anche nelle more della pendenza del giudizio, il credito della parte opposta ammonta alla data del 30.4.2022 ad € 5.322,54, di cui
5 € 5.242,59 di capitale ed € 79,95 di interessi, oltre interessi che sono maturati nelle more della definizione del giudizio. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita nelle superiori considerazioni. Le spese di lite, in ragione del fatto che si è accertato che il debito degli opponenti alla data del deposito del ricorso monitorio per mano della parte avversa era di poco inferiore a quello indicato in domanda e che è stato trasfuso nel decreto ingiuntivo opposto, nonché del fatto che la parte debitrice ha, nelle more del giudizio, fornito prova tangibile della volontà di pagare, vanno compensate nella misura di ½; gli opponenti vanno quindi condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore della parte opposta del residuo ½ liquidato in dispositivo (sul valore del credito accertato, secondo tariffa vigente, parametri minimi e quattro fasi di giudizio); spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio a carico di tutte le parti in pari quota
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4944/2020 R.G. promossa da
[...]
[c.f.: ] – nato a [...] [ME] il 6.2.1952 – e Pt_1 C.F._1 Parte_2
[c.f.: ] – nata a [...] [ME] IL 23.4.1955 – entrambi
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in Barcellona P.G. [ME], via San Vito 13, presso lo studio dell'avv. Romano Massimo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, parti opponenti, contro
[c.f.: – con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Catania, corso Italia 104 – elettivamente domiciliata in Messina, via XXIV Maggio 18, presso lo studio dell'avv. Tommasini Silvio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, parte opposta, così provvede: a) accoglie parzialmente l'opposizione, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1337/2020 e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore di della somma di € 5.322,54, oltre interessi - come da ricorso - dalla data del CP_1
30.4.2022 fino al soddisfo;
b) dichiara compensate nella misura di ½ le spese e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della parte opposta del residuo mezzo che liquida in complessivi euro 1.270,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
c) pone le spese di c.t.u. liquidate in atti in pari quota tra le parti. Messina, il 3.4.2025. Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione, dott. U. Scavuzzo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4944/2020 R.G. promossa da
[c.f.: ] – nato a [...] [ME] il Parte_1 C.F._1
6.2.1952 – e [c.f.: ] – nata a [...] Parte_2 C.F._2
[ME] IL 23.4.1955 – entrambi elettivamente domiciliati in Barcellona P.G. [ME], via San Vito 13, presso lo studio dell'avv. Romano Massimo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
opponenti contro
[c.f.: Controparte_1
– con sede legale in Catania, corso Italia 104 – elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Messina, via XXIV Maggio 18, presso lo studio dell'Avv. S. Tommasini, che la rappresenta e difende per procura in atti opposta oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, Conclusioni delle parti: formulate all'udienza del 13.3.2025 e nel corso della discussione In fatto ed in diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo – provvisoriamente
[...] esecutivo – n. 1337/2020, emesso dal Tribunale di Messina in data 13.10.2020 e notificato in data 28.10.2020, nel procedimento n. 3884/2020 R.G., con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore di ) della Controparte_2 somma di € 6.977,11, di cui 6.880,97 per sorte capitale ed € 96,14 per interessi moratori maturati dalla data del 24.9.2020, nonché di € 685,50 di cui € 145,50 per rimborso spese esenti ex art. 15 d.P.R. 633/72 ed € 540,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. Gli opponenti si dolevano dell'insussistenza del credito fatto valere in sede monitoria da parte opposta;
allegavano, infatti, di aver corrisposto n. 9 rate mensili – dell'importo di € 200,00 e dal mese di febbraio a quello di ottobre 2020, e che avrebbero estinto il credito residuo in capo a alla stregua dell'accordo di rateizzazione raggiunto in data CP_1
10.2.2020. Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa depositata in data 19.2.2021, si costituiva in giudizio la CP_1 quale allegava che, in data 17.9.2012, su domanda del 14.7.2012, aveva erogato
[...]
quale imprenditore individuale e con coobbligata un Pt_1 Parte_2
1 finanziamento per € 8.500,00, da rimborsare mediante 33 rate mensili di € 257,76 (prima rata) e di € 257,57 (rate successive) dal 17.1.2013 al 19.9.2015; che, in data 31.5.2016, il debito era pari ad € 9.305,55, di cui 8.486,87 per sorte capitale ed € 818,68 per interessi;
che, con missiva del 31.5.2016, aveva intimato agli odierni opponenti il pagamento di quanto da loro dovuto;
che, con missiva del 20.6.2016, quest'ultimi avevamo riconosciuto il debito e chiesto di poter adempiere con pagamenti rateali;
che la richiesta di rateizzazione era stata accettata in data 25.7.2016; che, stante il discontinuo adempimento, in data 27.12.2019, aveva intimato nuovamente il pagamento del dovuto agli odierno opponenti;
che costoro avevano formulato, in data 23.1.2020, l'istanza di pagamento del dovuto dal mese di febbraio del 2020 delle rate arretrate;
che tale dilazione era stata accordata dalla con la condizione del previo CP_1
e immediato pagamento della somma di € 1.250,00 e della rata afferente al mese di febbraio, entro il 29.2.2020; che tal ultimo piano di rientro era rimasto ineseguito;
deduceva, infine, di aver chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto nella presente sede;
contestava, pertanto, le doglianze degli opponenti;
allegava che, in data 17.2.2021, il debito era pari ad € 5.921,63, in ragione di alcuni pagamenti eseguiti medio tempore, dopo il deposito del ricorso monitorio;
chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
Con note depositate in data 19.3.2021, gli odierni opponenti allegavano di aver versato 29 rate per la somma complessiva di € 6.057,00 e di essere ancora debitori di una somma pari ad € 3.248,55. Il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e rinviava il processo all'udienza del 24.3.2022 concedendo i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie.
Con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., gli opponenti contestavano il quantum della pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta facendo leva sull'avvenuto pagamento delle rate e sulla pretesa violazione del dovere di buona fede ascritta alla parte opposta.
Con la prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., argomentava che l'accordo di CP_1 rateizzazione concluso tra le parti era venuto meno per effetto dell'inadempimento degli odierni opponenti.
Con la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., gli opponenti chiedevano la nomina di C.T.U. contabile.
Con note – sostitutive della presenza in udienza - depositate in data 28.2.2022, allegava di essere creditrice della somma di € 5.260,62, di cui € 5.238,24 per sorte CP_1 capitale ed € 22,38 per interessi.
Con provvedimento depositato in data 20.4.2022 il Giudice istruttore disponeva c.t.u. contabile.
Con note depositate in data 4.7.2022, il C.T.U. interpellava il Giudice istruttore circa l'uso dei “pagamenti effettuati da ma non presenti nel fascicolo d'ufficio e portati a Pt_1 conoscenza in occasione dell'inizio delle operazioni peritali”.
Con provvedimento depositato in data 17.8.2022, il Giudice disponeva che “il C.T.U. proceda a un doppio calcolo, sia in base ai documenti ritualmente presenti nel fascicolo processuale, sia tenendo conto della documentazione allo stesso consegnata”. Liquidato il compenso al c.t.u. con provvedimento del 31.1.2023, il Giudice disponeva esperirsi procedimento di mediazione, con onere di impulso su parte attrice, e rimetteva le parti all'udienza del 25.7.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita al 13.3.2025.
Con le note conclusive depositate nel termine concesso gli opponenti allegavano come i pagamenti fossero stati regolari e contestavano si fosse verificata la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c.
2 All'esito della discussione ordinata all'udienza del 13.3.2025, il Presidente formulava la riserva di depositare la motivazione nel termine di giorni 30 ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. L'opposizione è in parte fondata nel merito e va, pertanto, accolta nei limiti di cui innanzi. Preliminarmente, occorre rilevare come, per costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Deve, poi, rammentarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'inadempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Tanto premesso, va rilevato che gli odierni opponenti non hanno contestato la fonte negoziale del preteso credito della parte opposta, ma hanno allegato di aver adempiuto all'obbligazione sugli stessi gravante.
3 Agli atti vi sono: raccomandata a/r – datata 31.5.2016 – con mittente ove
CP_1 si fa menzione della domanda di finanziamento del 14.7.2012 e dell'erogazione della somma di € 8.500,00 avvenuta in data 17.9.2012; la missiva di riscontro sottoscritta dagli opponenti e datata 20.6.2016, con la quale quest'ultimi manifestano la propria disponibilità al pagamento della somma di € 9.305,55 in favore di una missiva del 25.7.2016 con
CP_1 la quale manifesta la propria disponibilità ad aderire al “piano di rientro” proposto
CP_1 da controparte con la precisazione che l'accordo raggiunto sarebbe stato improduttivo di effetti novativi;
una missiva del 23.1.2020 ascrivibile agli opponenti con la quale quest'ultimi manifestano l'intenzione di effettuare pagamenti delle rate arretrate a decorrere dal mese di febbraio 2020; missiva della datata 10.2.2020, con la quale si acconsente alla
CP_1
“ripresa del pagamento delle rate a suo tempo concordate”, sempre senza effetti novativi sull'obbligazione principale. Che tra le parti siano intercorsi i su indicati accordi modificativi (mai novativi) del negozio principale, invero finalizzati a consentire alla parte debitrice e finanziata di fruire di un maggior termine per l'adempimento dell'obbligazione assunta, è fatto ampiamente documentato;
che gli accordi – sul termine di pagamento – siano stati violati dalla parte finanziata e debitrice è parimenti evidente alla luce della documentazione appena tratteggiata. Infatti, v'è prova che dalla richiesta di rientro del 20/06/2016 e fino al mese di gennaio 2020 la parte finanziata e debitrice ha eseguito diciassette pagamenti, ciascuno di euro 200,00, per un importo complessivo di euro 3.400,00 a fronte dei 43 pagamenti rateali che avrebbe dovuto eseguire nell'arco temporale giugno 2016 – gennaio 2020; del pari v'è prova in esito all'ultima (accordata) dilazione di pagamento (del 23/01/2020) e fino al deposito del ricorso monitorio (del 23/09/2020), la parte finanziata e debitrice ha eseguito solo sette pagamenti, tutti di euro 200,0, per un importo complessivo di euro 1.400,00 a fronte degli otto concordati e senza dare esecuzione all'obbligazione assunta di versare un primo acconto di euro 1.250,00. Pertanto, il thema decidendum attiene all'eventuale estinzione parziale del credito allegato da parte opposta;
al riguardo, soccorrono le risultanze peritali di cui alla relazione depositata in data 24.1.2023, a firma del dott. . Persona_1
Giova rilevare, in ragione della documentazione (prodotta dall'opponente solo nel corso delle operazioni peritali, dopo la maturazione delle preclusioni processuali) come giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione abbia chiarito, in ordine ai poteri di cui dispone il C.T.U., quanto di seguito: “
3.2. Orbene, l'art. 198 c.p.c. - dopo aver previsto (al primo comma) che "Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti" - prevede (al secondo comma) che: "Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi, tuttavia, senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'art. 195". Al riguardo le Sezioni Unite hanno di recente spiegato (SU n. 3086/2022, punto 32) che "ciò che nell'interpretazione dell'art. 198 cod. proc. civ. occorre salvaguardare è la sua specialità; che non discende semplicemente dal fatto di affiancarsi alla disciplina generale della consulenza tecnica risultante dagli artt. 194 e segg. cod. proc. civ. ovvero dal suo contenuto precettivo infittito di oneri formali ignoti alla disciplina generale e reso per questo più rigoroso;
ma che va, piuttosto, ascritta alla particolare natura delle materie su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, le cui elevate difficoltà tecniche, imputabili segnatamente alla necessità di scrutinare sovente un'ingente mole di documenti che adottano un linguaggio specialistico e non si prestano ad
4 un'interpretazione di senso comune, esigono la nomina di un esperto in grado di chiarirne la portata rispetto a quanto è oggetto di lite e di offrire con ciò dati conoscitivi ed elementi di prova rilevanti ai fini della decisione". Al rilievo che precede le Sezioni Unite di questa Corte hanno aggiunto che della specialità della disposizione in esame e della complessità delle indagini che hanno luogo nell'esame contabile "si possono avvertire i riflessi anche con riferimento all'attività di allegazione delle parti" nel senso che "la specialità dell'art. 198 cod. proc. civ. sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti". Per poi concludere affermando il seguente principio di diritto: "In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni". Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza a sezioni semplici di questa Corte (cfr. Cass. n. 1763/2024) ha ribadito che: "In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso, tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio” [cfr. Cass., Sez. III, 07.6.2024, n. 16012]. Il C.T.U., impregiudicata la valutazione sulla ritualità della produzione documentale appena citata, è stato autorizzato dal Giudice istruttore a procedere ad un doppio calcolo della somma versata dagli odierni opponenti: l'uno sulla scorta della documentazione prodotta in sede di giudizio nei termini di rito, l'altro sulla scorta dei documenti (i pagamenti eseguiti dagli odierni opponenti dopo l'anno 2020) consegnati al c.t.u. dalla parte opponente nel corso delle operazioni peritali con l'opposizione della ricorrente in monitorio. Al riguardo, le conclusioni rassegnate sono del seguente tenore: “[…] 2) il debito alla
“data odierna” (30/04/2022), considerando i versamenti ritualmente depositati in atti, ammonta ad € 5.322,54 di cui € 5.242,59 di capitale ed € 79,95 di interessi;
3) il debito alla
“data odierna” (30/04/2022), considerando anche i versamenti effettuati, ma non ritualmente depositati nel fascicolo di causa, ammonta ad € 3.221,52 ed è costituito dal solo capitale
[…]”. È d'uopo constatare come manchi in atti prova del consenso espresso da parte opposta (che, invero, auspicato, sarebbe stato valorizzato e apprezzato) circa l'utilizzabilità dei documenti consegnati dagli opponenti al C.T.U. nel corso delle operazioni peritali;
né v'è traccia di una manifestazione del consenso, espressa o tacita, in sede di giudizio. Dal che va recepita, perché correttamente eseguita in rito e in diritto (corretta è l'applicazione dell'art. 1194 c.c. in tema di imputazione dei pagamenti), la seguente conclusione: il credito residuo di titolarità di era. alla data del ricorso monitorio CP_1 pari ad euro 6.588,98 di cui € 6.583,53 per capitale ed € 5,46 per interessi, importo diverso da quello indicato nel ricorso monitorio, sebbene di poco;
per effetto dei pagamenti ritualmente documentati dagli opponenti ed eseguiti anche nelle more della pendenza del giudizio, il credito della parte opposta ammonta alla data del 30.4.2022 ad € 5.322,54, di cui
5 € 5.242,59 di capitale ed € 79,95 di interessi, oltre interessi che sono maturati nelle more della definizione del giudizio. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita nelle superiori considerazioni. Le spese di lite, in ragione del fatto che si è accertato che il debito degli opponenti alla data del deposito del ricorso monitorio per mano della parte avversa era di poco inferiore a quello indicato in domanda e che è stato trasfuso nel decreto ingiuntivo opposto, nonché del fatto che la parte debitrice ha, nelle more del giudizio, fornito prova tangibile della volontà di pagare, vanno compensate nella misura di ½; gli opponenti vanno quindi condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore della parte opposta del residuo ½ liquidato in dispositivo (sul valore del credito accertato, secondo tariffa vigente, parametri minimi e quattro fasi di giudizio); spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio a carico di tutte le parti in pari quota
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4944/2020 R.G. promossa da
[...]
[c.f.: ] – nato a [...] [ME] il 6.2.1952 – e Pt_1 C.F._1 Parte_2
[c.f.: ] – nata a [...] [ME] IL 23.4.1955 – entrambi
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in Barcellona P.G. [ME], via San Vito 13, presso lo studio dell'avv. Romano Massimo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, parti opponenti, contro
[c.f.: – con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Catania, corso Italia 104 – elettivamente domiciliata in Messina, via XXIV Maggio 18, presso lo studio dell'avv. Tommasini Silvio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, parte opposta, così provvede: a) accoglie parzialmente l'opposizione, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1337/2020 e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore di della somma di € 5.322,54, oltre interessi - come da ricorso - dalla data del CP_1
30.4.2022 fino al soddisfo;
b) dichiara compensate nella misura di ½ le spese e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della parte opposta del residuo mezzo che liquida in complessivi euro 1.270,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa;
c) pone le spese di c.t.u. liquidate in atti in pari quota tra le parti. Messina, il 3.4.2025. Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
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