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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al 3950/2024,
TRA
(C.F. società con unico socio in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico rappresentato e difeso dall'avv. MAGGIORE FRANCESCO PAOLO (C.F. Parte_2
) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Morciano di Leuca (LE) alla Piazza C.F._1 degli Eroi n. 4
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato presso la di , con sede in alla via Cristoforo Colombo n. 30 Controparte_1 CP_1 CP_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a ordinanza di convalida sequestro, confisca e distruzione ex art. 22 L. 689/1981 – art. 6 d. lgs. n. 150/2011
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 la società proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza di convalida, sequestro, confisca e distruzione n. 54/2024 - emessa in data 23/10/2024 dalla di e notificata con pec prot. n. 19551 in data 24/10/2024 - con cui le Controparte_1 CP_1 veniva intimato, in solido con il dipendente autista , il pagamento della somma di € Controparte_2
1500,00, oltre a € 10,65 per le spese di notifica e del procedimento. Con lo stesso provvedimento veniva disposto il sequestro amministrativo la confisca e la distruzione dei prodotti ittici trasportati. La Capitaneria di Posto, infatti, a seguito di ispezione sulla filiera di pesca, rilevava che il “….. veicolo marca “ ”, modello “CUR 500” targato “CX415MY” deteneva e trasportava all'interno dei vani CP_3 per la successiva distribuzione i seguenti prodotti ittici: “Kg 100 Vongole;
Kg. 800 ostriche TOT. Kg. 900
(novecento)”, senza che fossero tracciabili, senza che fosse possibile individuarne la provenienza, attesa
l'assenza della prescritta obbligatoria documentazione inerente partite di pesca e dell'acquacoltura che devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”. Accertata quindi la violazione dell'art. 10 comma 1 lett.
z) d.lgs. n.4/2012, così come modificato dalla L. 154/2016 e dall'art. 58 Reg. (CE) n. 1224/2009, i militari redigevano il processo verbale di accertamento n. 77/24 (illecito amministrativo sanzionato ex art.11 co. 4 e art. 12 co. 1 dal D. lgs. n. 4/2012 come modificato dalla L. 154/2016).
Avverso il processo verbale di accertamento l'odierno opponente, con p.e.c. del 17/10/2024, depositava
“memorie difensive ex art. 18 L.689/82” chiedendone l'annullamento integrale e la revoca di ogni atto ad esso collegato. L'amministrazione, respinta l'istanza, notificava l'ordinanza di convalida, sequestro, confisca e distruzione oggi opposta.
Fissata l'udienza di comparizione il decreto veniva ritualmente notificato a cura dell'opponente.
Costituitasi a mezzo del suo Comandante, la di , contestava quanto dedotto Controparte_1 CP_1 eccepito e concluso dalla chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza Parte_1 opposta.
All'udienza di comparizione delle parti l'opponente contestava anche il diritto alla rappresentanza diretta della evidenziando che nel fascicolo telematico non risultava allegato alcun atto dal Controparte_1 quale si evincesse la legittimazione a stare in udienza dell'amministrazione in assenza di specifica delega, eccezione successivamente reiterata nelle note autorizzate. Tenutasi l'udienza in trattazione scritta in data
26.02.2025, previo deposito delle note di trattazione, la causa viene ora decisa.
****
In primo luogo, si osserva che la di può stare in giudizio senza il patrocinio Controparte_1 CP_1 dell'Avvocatura dello Stato. Infatti, l'art. 6 del D.lgs 150/2011, che disciplina le opposizioni alle ordinanze emesse dalle autorità amministrative, al comma 9 prevede espressamente e chiaramente che: “nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”. La norma non è suscettibile di diverse interpretazioni tant'è che la giurisprudenza unanimemente ha confermato che l'autorità che emette il provvedimento è, non solo legittimata passiva nei giudizi di opposizione all'ingiunzione, ma anche legittimata a stare in giudizio senza alcuna autorizzazione o delega.
Nella fattispecie in esame, la memoria di costituzione ed i successivi atti difensivi depositati risultano sottoscritti e firmati dal comandante della Capitaneria CF (CP) , che è, CP_1 Persona_1 appunto, l'autorità che ha proceduto all'emissione del provvedimento opposto. Considerato, poi, che la rappresentanza e difesa a mezzo dell'organo che ha emesso il provvedimento è stabilita “ope legis”, non vi
è necessità di alcuna procura alle liti. Si aggiunga, infine, che l'ordinanza ingiunzione risulta firmata anche dal TV (CP) funzionario comparso in udienza, motivo per cui anche la delega di Testimone_1 rappresentanza in giudizio in suo favore non è necessaria.
In definitiva l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio della è del Controparte_1 tutto priva di pregio e deve essere respinta.
L'opposizione pare priva di pregio anche nel merito.
La società opponente contesta le sanzioni comminatele poiché, a suo dire, svolge unicamente la funzione di vettore e trasportatore con il compito di “assicurare la pulizia e igienizzazione dei vani di carico e che, durante il trasporto, la temperatura sia costantemente verificata nel rispetto dei requisiti stabiliti in materia di controllo delle temperature degli alimenti e mantenimento della catena del freddo”; il ricorrente riferisce, anche, di non avere neppure il compito di provvedere alle operazioni di carico e scarico, compito affidato ai soli committenti e destinatari. Afferma che al vettore sono stati regolarmente consegnati documenti di trasporto (Ricevuta di Carico e Lettera di Vettura) dai quali è possibile ricavare: il nome del committente, il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità dei beni trasportati.
Occorre premettere che la normativa nazionale e comunitaria nell'ambito del regime di controllo, istituito ai sensi del Reg. 1224/2009 (CE) e 404/2011 (UE) disciplina la tracciabilità del prodotto ittico attraverso la produzione e il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità del prodotto dalla cattura alla vendita al dettaglio. Per tracciabilità si intende l'insieme delle informazioni che seguono il prodotto dalla produzione alla fine della filiera e quindi nel nostro caso dal produttore primario (pescatore) al consumatore finale. Le informazioni necessarie riguardano il numero di identificazione della partita, l'etichettatura dell'imballaggio, la provenienza, la destinazione del prodotto ecc.. Tali informazioni devono essere presenti e disponibili durante tutte le fasi. Accanto a questi oneri vi è anche la necessità del documento di trasporto compilato dal vettore. La tracciabilità deve essere dimostrata attraverso i documenti commerciali o le etichette poste su ogni singola partita contenenti le informazioni previste dai regolamenti.
Chiarisce il D.M. politiche agricole, alimentari e forestali del 10 novembre 2011- intitolato “Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/2009” - che “il presente decreto è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità
e di registrazione nonché gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti di pesca” (art.1 co.1). Dello stesso tenore sono i successivi artt. 3, 4 e 8 del medesimo decreto ministeriale.
La normativa prevede espressamente, quindi, che ciascun operatore debba adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Le informazioni che devono essere sempre presenti in ogni fase della filiera sono specificate nell'art. l'art. 58 comma 5 del Reg. (CE) n. 1224/2009. L'interpretazione è stata accolta e confermata dalla giurisprudenza maggioritaria che ritiene responsabile degli adempimenti di legge in merito alla rintracciabilità del prodotto anche al vettore e trasportatore (cfr. Cass. sentenza n. 6311/2020, ord. 2593/2020). Orbene, nella fattispecie in esame la ha accertato che tali informazioni non erano Controparte_1 presenti sui colli trasportati, né sono state fornite dal vettore. Nel verbale di accertamento sottoscritto dall'autista viene espressamente affermato che: “i colli oggetto di sequestro erano contenuti in Pt_3 imballaggi trasparenti privi di qualsiasi indicazione inerente la tracciabilità dei prodotti ittici trasportati”.
Si osserva anche, che la società di trasporto ha il dovere di verificare che i prodotti trasportati rispettino pienamente le normative vigenti, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di tracciabilità ed etichettatura. Tali adempimenti rientrano nel più ampio principio di diligenza e cautela professionale che regola il trasporto di merci deperibili, specialmente nel caso di prodotti alimentari, ambito in cui la tutela della sicurezza del consumatore risulta prioritaria.
Pare, dunque, irrilevante che il dipendente-autista della ( ) abbia Parte_1 Parte_4 esibito la ricevuta di carico e la lettera di vettura (di cui agli allegati nn. 2 e 3 del ricorso introduttivo) giacchè tale documentazione, di per sé sola, non era comunque idonea a consentire di individuare l'origine della merce trasportata ovvero la relativa tracciabilità, per la mancanza, come predetto, della prescritta ed obbligatoria documentazione dei prodotti trasportati.
Quanto alle contestazioni inerenti alla esecuzione dell'ispezione in assenza di contraddittorio si osserva che l'eventuale doglianza avrebbe dovuto essere proposta mediante querela di falso visto che il verbale di accertamento sottoscritto dall'autista dipendente della società opponente provenendo da una amministrazione e sottoscritto da militari fa fede sino a querela di falso
In definitiva, il ricorso deve essere respinto
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 in € 1.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, pronunciando definitivamente sulla domanda in esame, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di inammissibilità della costituzione della di Controparte_1 CP_1
2) rigetta l'opposizione;
3) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario 15% e accessori come per legge
[...]
Così deciso in Trani, il 25/03/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al 3950/2024,
TRA
(C.F. società con unico socio in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico rappresentato e difeso dall'avv. MAGGIORE FRANCESCO PAOLO (C.F. Parte_2
) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Morciano di Leuca (LE) alla Piazza C.F._1 degli Eroi n. 4
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato presso la di , con sede in alla via Cristoforo Colombo n. 30 Controparte_1 CP_1 CP_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a ordinanza di convalida sequestro, confisca e distruzione ex art. 22 L. 689/1981 – art. 6 d. lgs. n. 150/2011
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 la società proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza di convalida, sequestro, confisca e distruzione n. 54/2024 - emessa in data 23/10/2024 dalla di e notificata con pec prot. n. 19551 in data 24/10/2024 - con cui le Controparte_1 CP_1 veniva intimato, in solido con il dipendente autista , il pagamento della somma di € Controparte_2
1500,00, oltre a € 10,65 per le spese di notifica e del procedimento. Con lo stesso provvedimento veniva disposto il sequestro amministrativo la confisca e la distruzione dei prodotti ittici trasportati. La Capitaneria di Posto, infatti, a seguito di ispezione sulla filiera di pesca, rilevava che il “….. veicolo marca “ ”, modello “CUR 500” targato “CX415MY” deteneva e trasportava all'interno dei vani CP_3 per la successiva distribuzione i seguenti prodotti ittici: “Kg 100 Vongole;
Kg. 800 ostriche TOT. Kg. 900
(novecento)”, senza che fossero tracciabili, senza che fosse possibile individuarne la provenienza, attesa
l'assenza della prescritta obbligatoria documentazione inerente partite di pesca e dell'acquacoltura che devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”. Accertata quindi la violazione dell'art. 10 comma 1 lett.
z) d.lgs. n.4/2012, così come modificato dalla L. 154/2016 e dall'art. 58 Reg. (CE) n. 1224/2009, i militari redigevano il processo verbale di accertamento n. 77/24 (illecito amministrativo sanzionato ex art.11 co. 4 e art. 12 co. 1 dal D. lgs. n. 4/2012 come modificato dalla L. 154/2016).
Avverso il processo verbale di accertamento l'odierno opponente, con p.e.c. del 17/10/2024, depositava
“memorie difensive ex art. 18 L.689/82” chiedendone l'annullamento integrale e la revoca di ogni atto ad esso collegato. L'amministrazione, respinta l'istanza, notificava l'ordinanza di convalida, sequestro, confisca e distruzione oggi opposta.
Fissata l'udienza di comparizione il decreto veniva ritualmente notificato a cura dell'opponente.
Costituitasi a mezzo del suo Comandante, la di , contestava quanto dedotto Controparte_1 CP_1 eccepito e concluso dalla chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza Parte_1 opposta.
All'udienza di comparizione delle parti l'opponente contestava anche il diritto alla rappresentanza diretta della evidenziando che nel fascicolo telematico non risultava allegato alcun atto dal Controparte_1 quale si evincesse la legittimazione a stare in udienza dell'amministrazione in assenza di specifica delega, eccezione successivamente reiterata nelle note autorizzate. Tenutasi l'udienza in trattazione scritta in data
26.02.2025, previo deposito delle note di trattazione, la causa viene ora decisa.
****
In primo luogo, si osserva che la di può stare in giudizio senza il patrocinio Controparte_1 CP_1 dell'Avvocatura dello Stato. Infatti, l'art. 6 del D.lgs 150/2011, che disciplina le opposizioni alle ordinanze emesse dalle autorità amministrative, al comma 9 prevede espressamente e chiaramente che: “nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”. La norma non è suscettibile di diverse interpretazioni tant'è che la giurisprudenza unanimemente ha confermato che l'autorità che emette il provvedimento è, non solo legittimata passiva nei giudizi di opposizione all'ingiunzione, ma anche legittimata a stare in giudizio senza alcuna autorizzazione o delega.
Nella fattispecie in esame, la memoria di costituzione ed i successivi atti difensivi depositati risultano sottoscritti e firmati dal comandante della Capitaneria CF (CP) , che è, CP_1 Persona_1 appunto, l'autorità che ha proceduto all'emissione del provvedimento opposto. Considerato, poi, che la rappresentanza e difesa a mezzo dell'organo che ha emesso il provvedimento è stabilita “ope legis”, non vi
è necessità di alcuna procura alle liti. Si aggiunga, infine, che l'ordinanza ingiunzione risulta firmata anche dal TV (CP) funzionario comparso in udienza, motivo per cui anche la delega di Testimone_1 rappresentanza in giudizio in suo favore non è necessaria.
In definitiva l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio della è del Controparte_1 tutto priva di pregio e deve essere respinta.
L'opposizione pare priva di pregio anche nel merito.
La società opponente contesta le sanzioni comminatele poiché, a suo dire, svolge unicamente la funzione di vettore e trasportatore con il compito di “assicurare la pulizia e igienizzazione dei vani di carico e che, durante il trasporto, la temperatura sia costantemente verificata nel rispetto dei requisiti stabiliti in materia di controllo delle temperature degli alimenti e mantenimento della catena del freddo”; il ricorrente riferisce, anche, di non avere neppure il compito di provvedere alle operazioni di carico e scarico, compito affidato ai soli committenti e destinatari. Afferma che al vettore sono stati regolarmente consegnati documenti di trasporto (Ricevuta di Carico e Lettera di Vettura) dai quali è possibile ricavare: il nome del committente, il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità dei beni trasportati.
Occorre premettere che la normativa nazionale e comunitaria nell'ambito del regime di controllo, istituito ai sensi del Reg. 1224/2009 (CE) e 404/2011 (UE) disciplina la tracciabilità del prodotto ittico attraverso la produzione e il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità del prodotto dalla cattura alla vendita al dettaglio. Per tracciabilità si intende l'insieme delle informazioni che seguono il prodotto dalla produzione alla fine della filiera e quindi nel nostro caso dal produttore primario (pescatore) al consumatore finale. Le informazioni necessarie riguardano il numero di identificazione della partita, l'etichettatura dell'imballaggio, la provenienza, la destinazione del prodotto ecc.. Tali informazioni devono essere presenti e disponibili durante tutte le fasi. Accanto a questi oneri vi è anche la necessità del documento di trasporto compilato dal vettore. La tracciabilità deve essere dimostrata attraverso i documenti commerciali o le etichette poste su ogni singola partita contenenti le informazioni previste dai regolamenti.
Chiarisce il D.M. politiche agricole, alimentari e forestali del 10 novembre 2011- intitolato “Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/2009” - che “il presente decreto è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità
e di registrazione nonché gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti di pesca” (art.1 co.1). Dello stesso tenore sono i successivi artt. 3, 4 e 8 del medesimo decreto ministeriale.
La normativa prevede espressamente, quindi, che ciascun operatore debba adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Le informazioni che devono essere sempre presenti in ogni fase della filiera sono specificate nell'art. l'art. 58 comma 5 del Reg. (CE) n. 1224/2009. L'interpretazione è stata accolta e confermata dalla giurisprudenza maggioritaria che ritiene responsabile degli adempimenti di legge in merito alla rintracciabilità del prodotto anche al vettore e trasportatore (cfr. Cass. sentenza n. 6311/2020, ord. 2593/2020). Orbene, nella fattispecie in esame la ha accertato che tali informazioni non erano Controparte_1 presenti sui colli trasportati, né sono state fornite dal vettore. Nel verbale di accertamento sottoscritto dall'autista viene espressamente affermato che: “i colli oggetto di sequestro erano contenuti in Pt_3 imballaggi trasparenti privi di qualsiasi indicazione inerente la tracciabilità dei prodotti ittici trasportati”.
Si osserva anche, che la società di trasporto ha il dovere di verificare che i prodotti trasportati rispettino pienamente le normative vigenti, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di tracciabilità ed etichettatura. Tali adempimenti rientrano nel più ampio principio di diligenza e cautela professionale che regola il trasporto di merci deperibili, specialmente nel caso di prodotti alimentari, ambito in cui la tutela della sicurezza del consumatore risulta prioritaria.
Pare, dunque, irrilevante che il dipendente-autista della ( ) abbia Parte_1 Parte_4 esibito la ricevuta di carico e la lettera di vettura (di cui agli allegati nn. 2 e 3 del ricorso introduttivo) giacchè tale documentazione, di per sé sola, non era comunque idonea a consentire di individuare l'origine della merce trasportata ovvero la relativa tracciabilità, per la mancanza, come predetto, della prescritta ed obbligatoria documentazione dei prodotti trasportati.
Quanto alle contestazioni inerenti alla esecuzione dell'ispezione in assenza di contraddittorio si osserva che l'eventuale doglianza avrebbe dovuto essere proposta mediante querela di falso visto che il verbale di accertamento sottoscritto dall'autista dipendente della società opponente provenendo da una amministrazione e sottoscritto da militari fa fede sino a querela di falso
In definitiva, il ricorso deve essere respinto
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 in € 1.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, pronunciando definitivamente sulla domanda in esame, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di inammissibilità della costituzione della di Controparte_1 CP_1
2) rigetta l'opposizione;
3) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario 15% e accessori come per legge
[...]
Così deciso in Trani, il 25/03/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo