Articolo 57 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206
Articolo 56Articolo 58
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11 gennaio 2024
Art. 57. Promozione e comunicazione degli interventi
in materia di made in Italy 1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli interventi in materia di made in Italy previsti dalla presente legge e di rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalita' di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali, e il soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui e' demandato l'aggiornamento del sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024