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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1216/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da con l'Avv. ARLANCH LUCIA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
[...]
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, alla luce degli elementi emersi in corso di causa, così disporre:
•l'affidamento super esclusivo della minore, , in favore della Persona_1 madre, sig.ra con suo collocamento presso la residenza della Parte_1 madre;
• l'obbligo a carico del padre, sig. , di contribuire al mantenimento CP_1 della figlia minore mediante il versamento della somma mensile non inferiore ad
€ 300,00, da versare mediante bonifico entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre, sig.ra o la diversa somma Parte_1 ritenuta di giustizia o congrua, a far data dalla data della domanda
• l'obbligo a carico dello stesso padre, sig. , di contribuire alle CP_1 spese straordinarie di cui la figlia minore necessiti, nella misura del 50%, o quella diversa ritenuta di giustizia, con richiamo alle Linee Guida del CNF dd.
29.11.2017 quanto alla loro individuazione e senza necessità di preventivo consenso, rimborsando tale quota a semplice richiesta della madre ed esibizione della documentazione attestante l'avvenuto esborso;
• il diritto della madre a percepire nella totalità gli assegni familiari, l'assegno unico e tutti i sussidi ed aiuti diretti alla figlia e a chiedere per intero la detrazione fiscale del carico della figlia minore e la detrazione delle spese per la stessa sostenute;
• quanto ai diritti di visita padre-figlia, prevedere che il sig. , possa CP_1 rivolgersi al SST per chiedere di vedere la figlia e intraprenda un idoneo percorso di sostegno alla genitorialità, che il SST organizzi eventuali incontri protetti in spazio neutro tra padre e figlia secondo le modalità e tempistiche ritenute adeguate tenendo in considerazione la tutela e le esigenze della minore, in considerazione anche della poca conoscenza del padre;
• in subordine, prevedere che il padre possa, se lo richiede, vedere la figlia minore insieme alla madre ma incaricando il SST a regolamentare tempi e modalità di tali visita a seconda delle esigenze di tutela che saranno ritenute idonee per la minore.
Con vittoria di spese in caso di opposizione e costituzione da parte del resistente.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
SVOLGIMENTOD EL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, la sig.ra esponeva di Parte_1 essersi conosciuta con il sig. in Italia nel 2017, entrambi quali CP_1 rifugiati politici inseriti nel Progetto di Cinformi, ed hanno intrapreso una relazione sentimentale;
dalla loro unione è nata a [...] in data [...] la figlia;
la coppia, in prosecuzione del Progetto per Rifugiati di Persona_1
Cinformi a cui entrambi già appartenevano, è stata alloggiata insieme in un appartamento a Levico con anche il figlio della sig.ra il piccolo Pt_1 Per_2
nato il [...] a [...] una sua precedente relazione;
sin dai
[...] primi mesi di convivenza, durante la gravidanza di erano emerse le R_ prime tensioni all'interno della coppia, che sono andate via via intensificandosi e peggiorando, anche generando violenti litigi spesso dovuti a prolungate assenze dell'uomo da casa e suoi eccessi violenti al rientro sotto l'effetto dell'alcool, e infine sfociati in vere e proprie violenze sulla compagna, tanto da portarla ad allontanarsi da casa alcuni giorni e addirittura a subire un aborto quando R_
Pag. 2 di 9 aveva appena 6 mesi;
nel maggio e settembre 2019 gli episodi più gravi, con anche l'intervento delle Forze dell'ordine e la segnalazione da parte del SST alla
Procura presso il Tribunale per i Minorenni per ipotesi di pregiudizio cui potevano essere sottoposti i minori e (sub RG 141/19 Affari R_ Per_2
Civili) (docc. 3,4,5); a seguito di ciò la convivenza, così come il legame affettivo di coppia, è definitivamente venuto meno;
il sig. è stato estromesso dal CP_1
Progetto Cinformi mentre la sig.ra è riuscita a portarlo a termine e si è Pt_1 trasferita a gennaio 2021 con i due figli presso ATAS in un alloggio a Lavis (in via Proner n. 12) per sei mesi, portando così a termine il proprio percorso, la sig.ra ha altresì dimostrato di essere in grado di tutelare i propri figli, Pt_1 tanto che in data 31.03.2020 la Procura minorile ha disposto l'archiviazione del procedimento (docc. 7 e 8); da allora i rapporti del sig. con la figlioletta sono stati pressochè inesistenti, non CP_1 essendoci mai state vere e proprie visite dedicate, bensì meri incontri casuali, talvolta per strada o in mezzo ad altre persone (incontri sporadici nel 2021 e, in seguito, ancora più rari, nell'ordine di 2/3 volte), in cui il dialogo era più tra gli adulti che tra padre e figlia;
il sig. non si è pressochè mai interessato a CP_1
mai una telefonata per avere sue notizie, mai un interessamento sui suoi R_ progressi, sull'inizio della scuola materna, mai gli auguri o un regalo per Natale o compleanno;
il sig. non ha inoltre mai versato alcun contribuito per il CP_1 mantenimento della figlia minore, fatta eccezione per alcuni ridotti versamenti
(in sole due occasioni ha versato 50 euro e al 5° compleanno della bimba, dopo che la madre lo aveva invitato alla festa e lui non si è presentato, ha versato alla sig.ra 150 euro); attualmente la ricorrente è inserita, da agosto 2021, Pt_1 nell'ambito del Progetto SOS Mamma in semiautonomia e alloggiata con i due figli minori, e , presso il Villaggio del Fanciullo Persona_2 Persona_1
SOS -Trento, dove le viene fornito alloggio e utenze pagate ma deve provvedere al vitto e al mantenimento dei figli (doc. 8); frequenta la classe seconda Per_2 presso la Scuola Elementare Crispi mentre l'ultimo anno di scuola R_ materna;
la sig.ra non lavora ma, nell'ambito della progettualità in atto e Pt_1 nell'ottica di un percorso di inclusione economica e sociale, mediante l'assistenza degli operatori sociali, ha frequentato un corso di sartoria e un corso di italiano e conseguito la patente di guida;
nel frattempo, il 18.11.2023 è nato Per_ anche un terzo figlio, che vive con il nucleo presso il Villaggio SOS;
il Progetto, iniziato nell'agosto 2021, che ha in genere durata di un anno e mezzo, è stato già più volte prorogato e dovrebbe a questo punto volgere al termine a giugno 2024 (cfr. progetto quadro sub doc. 9); il sig. risulta tutt'ora CP_1
Pag. 3 di 9 anagraficamente iscritto nella convivenza anagrafica denominata A.T.A.S. 1 a
Levico, Via Fonda n. 26, sebbene assente ormai da tempo.
Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale:
- di voler disporre l'affidamento super esclusivo della minore, , in Persona_1 favore della madre, sig.ra con suo collocamento presso la Parte_1 stessa;
- che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore CP_1 versando a favore della madre, mediante bonifico entro il giorno 10 di ogni mese, la somma non inferiore ad € 300,00 o quella diversa ritenuta di giustizia o ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria che sarà espletata e contribuisca alle spese straordinarie di cui la stessa dovesse necessitare per la quota del 50% a suo carico, o quella diversa ritenuta di giustizia, rimborsando tale quota a semplice richiesta della madre ed esibizione della documentazione attestante l'avvenuto esborso;
- quanto ai diritti di visita padre-figlia, che il padre, sig. , possa CP_1 eventualmente rivolgersi al SST per chiedere di vedere la figlia e intraprenda un idoneo percorso il SST organizzi eventuali incontri protetti in spazio neutro tra padre e figlia secondo le modalità e tempistiche.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il giorno 11 settembre 2025 veniva sentita la ricorrente, mentre il resistente rimaneva contumace.
Con ordinanza dd. 17.9.2024 veniva disposto in via temporanea ed urgente l'affidamento super esclusivo della bambina alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre alla figlia e veniva fissato a carico del sig. CP_1 un contributo di mantenimento mensile di 250,00 Euro complessivi, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (art. 337 Pt_1 ter, comma 5 , c.c.), oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiamo alle
Linee Guida CNF dd. 29.11.2017 quanto alla loro individuazione, alla necessità o meno del consenso ed alla modalità di richiesta ed espressione del consenso;
veniva riconosciuto infine in favore della sig.ra il diritto a percepire Pt_1 nella totalità gli assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero.
Con separato provvedimento veniva disposto accertamento sui redditi dell' e l'acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale. Pt_1
All'udienza del 22.1.2025 veniva fissata l'udienza di assunzione della causa in decisione e all'udienza del 12.2.2025 la causa era trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 4 di 9 Ritiene il Collegio che alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, sussistono i presupposti per confermare l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, così come già peraltro disposto con provvedimento temporaneo ed urgente dd. 17.09.2024, con collocamento presso la residenza della stessa.
La sig.ra ha confermato all'udienza del 11.09.2024 che il padre non ha Pt_1 dimostrato alcun interesse nei confronti della figlia da quando è cessata la convivenza, ossia da oltre tre anni.
La circostanza è confermata anche dalla mancata costituzione del padre nel procedimento, con conseguente dichiarata sua contumacia. La notifica del ricorso
è avvenuta ai sensi dell'art. 143 cpc, mediante deposito presso la casa comunale del Comune dell'ultima residenza nota.
La contumacia del padre, nonostante peraltro fosse stato avvisato della pendenza del procedimento dall'assistente sociale (cfr. relazione dd. 14.01.25) e anche dalla sig.ra (cfr. verbale udienza 11.09.24), conferma la sua mancanza Pt_1 di interesse nei confronti della figlia, dei suoi bisogni e necessità ma anche la sua rinuncia a manifestare qualsivoglia opposizione e/o perplessità circa il collocamento della figlia presso la madre
Il padre è del resto ormai da lungo tempo completamente assente dalla vita della piccola non ha mai chiesto di incontrarla e trascorrere del tempo con lei, R_ non si è mai interessato espressamente a ciò che fa e alla sua crescita e progressi di crescita, ai suoi impegni e alla sua istruzione, non ha mai versato nulla né contribuito al suo mantenimento.
La circostanza è provata anche dal fatto che ha faticato a presentarsi all'assistente sociale, essendosi reso necessarie addirittura tre convocazioni, ha riferito di non ricordare l'ultima volta in cui ha incontrato la figlia e di averlo fatto con un
“incontro casuale”, non ha saputo riferire la scuola che frequenta la figlia e, pur dicendosi interessato, non ha chiesto informazioni all'assistente sociale né i contatti degli insegnanti (cfr. relazione SST sopra richiamata).
La stessa del resto, ha disegnato la propria famiglia indicando come R_
“papà” il nuovo compagno della madre ed ha espresso distacco timore nei confronti del sig. che chiama “zio” o FE. CP_1
La mancanza di informazioni circa la sua residenza, il luogo e le condizioni in cui vive abitualmente, impedisce di pensare che il sig. sia in grado di CP_1 garantire, allo stato, stabilità alla figlia. La mancanza di affidabilità e la poca attendibilità delle informazioni circa la sua vita e i suoi redditi, rende difficile, se non addirittura impossibile, pensare che la sig.ra possa rintracciarlo in Pt_1
Pag. 5 di 9 caso di bisogno, anche soltanto per la sottoscrizione di documenti e firme e le informazioni reddituali per la compilazione di domande per ottenere sussidi e altro.
Come si evince dalla relazione del SST dd. 14.01.25, la madre ha da sempre provveduto da sola al mantenimento, all'educazione ed istruzione della figlioletta. Nonostante le ristrette disponibilità economiche, fa fronte da sola a tutte le spese di cui la figlia necessita. Il nucleo è accolto da agosto 2021 nell'ambito del Progetto “SOS MAMMA”, che è stato di recente rinnovato e prolungato fino al 31.12.2025. e vive in alloggio condiviso presso il Villaggio del Fanciullo.
La madre ha una buona padronanza della lingua italiana ed è autonoma nella gestione delle pratiche burocratiche;
ha frequentato un corso di sartoria e tirocini, ha conseguito la patente di guida e acquistato, grazie all'aiuto economico del Per_ padre di una vettura che le permette di essere più autonoma;
attualmente sta frequentando un corso per il conseguimento della licenza di terza media e si dice volenterosa di “acquisire e potenziare competenze specifiche al fine di raggiungere una autonomia e qualità migliore per sé e per i suoi figli” (cfr. Cont relazione ).
Si tratta quindi di una donna ben integrata sul territorio, che si sta mettendo in discussione e impegnando per un riscatto personale, mettendo in gioco impegno, buone capacità e competenze per assicurare un futuro migliore per sé e i propri figli.
E' evidente che crescere tre figli piccoli da sola -peraltro aventi età ed esigenze tra loro assai diverse, ciascuno “con bisogni educativi e attenzioni specifiche” - non è cosa facile ma, pur nelle difficoltà che si possono incontrare, ella sta dimostrando, quanto meno al bisogno, di sapersi affidare al sostegno dei servizi e degli educatori del progetto. Si tratta di una progettualità in atto assai strutturata, che prevede l'affiancamento da parte di due educatrici di riferimento, della coordinatrice pedagogica e di volontari, la fornitura di un supporto importante avente come obiettivi l'incremento di capacità personali-relazionali della sig.ra ma anche delle sue capacità genitoriali, oltre che di monitoraggio e Pt_1 supporto anche diretto ai minori (cfr. Piano individualizzato sub doc. 18) e che, proprio in considerazione di tali difficoltà oltre che della ancora non completa autonomia abitativa ed economica, è stata prorogata e garantita almeno per l'intero anno in corso, fino al 31.12.2025 (cfr. docc. 17 e 18)
La sig.ra ha inoltre dimostrato di saper accogliere i suggerimenti delle Pt_1 insegnanti della scuola e ha colto con favore la proposta di iscrivere il prossimo
Pag. 6 di 9 anno la bambina ad un centro dopo scuola, dove potrà trovare supporto per lo svolgimento dei compiti ma anche per rafforzare la relazione con i pari.
La piccola viene descritta come una bambina socievole e intelligente, ma R_ anche particolarmente emotiva. Negli ultimi mesi pare mostrare una forte gelosia per il fratellino, avere episodi di pianto e di enuresi notturna che la madre sta cercando di affrontare, anche con il supporto delle educatrici sempre al suo fianco nell'ambito della progettualità in atto.
Circa il diritto di visita del padre, osserva il Collegio che la signora ha Pt_1 da sempre cercato di permettere e agevolare la relazione della bambina con il padre, senza mai opporsi né tanto meno ostacolarla, anche ricordando alla bambina l'importanza della figura paterna (e di chiamarlo papà) e invitando il padre alla festa di compleanno della figlia.
Stante tuttavia la relazione attualmente pressochè inesistente e la non conoscenza del padre, è doveroso prevedere sin d'ora che, ove vi fossero incontri padre- figlia, questi siano regolamentati nel rispetto e a tutela della piccola e R_ quindi alla presenza di un educatore o della madre e monitorando le reazioni della bambina.
Nel rispetto del principio di bigenitorialità e del diritto di visita di ambedue i genitori, pare dunque doveroso prevedere che, ove il padre lo richieda, possa rivolgersi al SST e che questo sia incaricato sin d'ora a valutare se attivarle o meno e regolamentandone le modalità e tempistiche, al fine di poter garantire modalità di avvicinamento e conoscenza di secondo tempi e modalità R_ compatibili con la sua età, le sue necessità e le sue eventuali reazioni, comunque prevedendo, a tutela e garanzia di tali sue esigenze, incontri protetti in spazio neutro alla presenza di un educatore.
Quanto alle statuizioni economiche, rileva il Tribunale che dalle informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate e dal Servizio per l'Impiego risulta che il sig.
svolge sporadici lavori con contratti a tempo determinato, l'ultimo dei CP_1 quali come installatore di infissi presso Finstral Spa di Scurelle, con contratto dal
10.07.2024 al 20.12.2024 (cfr. nota Agenzia del Lavoro dd. 23.10.24), diversamente da quanto nel corso degli ultimi anni egli aveva invece sempre riferito alla sig.ra che non era a conoscenza che egli lavorasse e che Pt_1 riteneva invece si occupasse della sola sua passione per la musica di strada.
La circostanza che egli abbia invece svolto lavori come dipendente con diversi contratti a tempo determinato emerge anche dalle informazioni rese dall'Agenzia delle Entrate in data 18.11.2024, da cui si evince che egli ha dichiarato nel 2021
Pag. 7 di 9 un reddito da lavoro dipendente di € 5.009,00; nel 2022 pari ad € 12.044,00 e nel
2023 pari ad € 10.484,00
Alla luce di quanto fin qui rilevato, deve essere disposto in via definitiva a carico del sig. , la somma richiesta in ricorso nella misura di € 300,00, a CP_1 decorrere dalla data della domanda, quale onere per il mantenimento ordinario della figlia, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF quanto alla loro individuazione, e senza necessità di preventivo consenso per spese entro € 150,00, con rimborso di tale quota a semplice richiesta della madre ed esibizione della documentazione attestante l'avvenuto esborso;
Trattasi di somma vicina a minimo necessario al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento della figlia, cui i genitori sono in ogni caso tenuti, considerato che i minori non dispongono da soli delle risorse per provvedere al proprio sostentamento e ai bisogni primari di vita, a cui devono necessariamente provvedere i genitori. Al riguardo, va evidenziato che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost.
“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Tale somma è poi proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con la bambina ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4,
c.c., considerato che solo la madre si occupa in modo pieno di (di poco Per_4 più di due anni di età) e che il sig. ha capacità lavorativa piena, svolgendo CP_1 attività lavorativa, anche se non sempre in modo continuativo, come risulta dalla documentazione in atti.
Deve essere infine confermato il riconoscimento in favore della sig.ra Pt_1 del diritto a percepire nella totalità gli assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, avendo la ricorrente richieste solo in caso di opposizione e costituzione da parte del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c.,
Pag. 8 di 9 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1-dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, Persona_1
con collocamento presso la residenza della stessa e disciplina Parte_1 delle visite del padre alla figlia, insieme alla madre, secondo tempi e modalità che saranno disciplinate dal Servizio Sociale, al quale il padre dovrà preventivamente rivolgersi;
2-fissa a carico del sig. un contributo di mantenimento mensile la figlia di CP_1
300,00 Euro, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra che sarà successivamente comunicato, a far data Pt_1 dalla domanda, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiamo alle Linee Guida CNF dd. 29.11.2017 quanto alla loro individuazione e senza necessità di preventivo consenso per spese entro € 150,00, con rimborso di tale quota a semplice richiesta della madre ed esibizione della documentazione attestante l'avvenuto esborso;
3- riconosce in favore della sig.ra il diritto a percepire nella totalità gli Pt_1 assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero;
4- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1216/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato da con l'Avv. ARLANCH LUCIA Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
[...]
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, alla luce degli elementi emersi in corso di causa, così disporre:
•l'affidamento super esclusivo della minore, , in favore della Persona_1 madre, sig.ra con suo collocamento presso la residenza della Parte_1 madre;
• l'obbligo a carico del padre, sig. , di contribuire al mantenimento CP_1 della figlia minore mediante il versamento della somma mensile non inferiore ad
€ 300,00, da versare mediante bonifico entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre, sig.ra o la diversa somma Parte_1 ritenuta di giustizia o congrua, a far data dalla data della domanda
• l'obbligo a carico dello stesso padre, sig. , di contribuire alle CP_1 spese straordinarie di cui la figlia minore necessiti, nella misura del 50%, o quella diversa ritenuta di giustizia, con richiamo alle Linee Guida del CNF dd.
29.11.2017 quanto alla loro individuazione e senza necessità di preventivo consenso, rimborsando tale quota a semplice richiesta della madre ed esibizione della documentazione attestante l'avvenuto esborso;
• il diritto della madre a percepire nella totalità gli assegni familiari, l'assegno unico e tutti i sussidi ed aiuti diretti alla figlia e a chiedere per intero la detrazione fiscale del carico della figlia minore e la detrazione delle spese per la stessa sostenute;
• quanto ai diritti di visita padre-figlia, prevedere che il sig. , possa CP_1 rivolgersi al SST per chiedere di vedere la figlia e intraprenda un idoneo percorso di sostegno alla genitorialità, che il SST organizzi eventuali incontri protetti in spazio neutro tra padre e figlia secondo le modalità e tempistiche ritenute adeguate tenendo in considerazione la tutela e le esigenze della minore, in considerazione anche della poca conoscenza del padre;
• in subordine, prevedere che il padre possa, se lo richiede, vedere la figlia minore insieme alla madre ma incaricando il SST a regolamentare tempi e modalità di tali visita a seconda delle esigenze di tutela che saranno ritenute idonee per la minore.
Con vittoria di spese in caso di opposizione e costituzione da parte del resistente.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
SVOLGIMENTOD EL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, la sig.ra esponeva di Parte_1 essersi conosciuta con il sig. in Italia nel 2017, entrambi quali CP_1 rifugiati politici inseriti nel Progetto di Cinformi, ed hanno intrapreso una relazione sentimentale;
dalla loro unione è nata a [...] in data [...] la figlia;
la coppia, in prosecuzione del Progetto per Rifugiati di Persona_1
Cinformi a cui entrambi già appartenevano, è stata alloggiata insieme in un appartamento a Levico con anche il figlio della sig.ra il piccolo Pt_1 Per_2
nato il [...] a [...] una sua precedente relazione;
sin dai
[...] primi mesi di convivenza, durante la gravidanza di erano emerse le R_ prime tensioni all'interno della coppia, che sono andate via via intensificandosi e peggiorando, anche generando violenti litigi spesso dovuti a prolungate assenze dell'uomo da casa e suoi eccessi violenti al rientro sotto l'effetto dell'alcool, e infine sfociati in vere e proprie violenze sulla compagna, tanto da portarla ad allontanarsi da casa alcuni giorni e addirittura a subire un aborto quando R_
Pag. 2 di 9 aveva appena 6 mesi;
nel maggio e settembre 2019 gli episodi più gravi, con anche l'intervento delle Forze dell'ordine e la segnalazione da parte del SST alla
Procura presso il Tribunale per i Minorenni per ipotesi di pregiudizio cui potevano essere sottoposti i minori e (sub RG 141/19 Affari R_ Per_2
Civili) (docc. 3,4,5); a seguito di ciò la convivenza, così come il legame affettivo di coppia, è definitivamente venuto meno;
il sig. è stato estromesso dal CP_1
Progetto Cinformi mentre la sig.ra è riuscita a portarlo a termine e si è Pt_1 trasferita a gennaio 2021 con i due figli presso ATAS in un alloggio a Lavis (in via Proner n. 12) per sei mesi, portando così a termine il proprio percorso, la sig.ra ha altresì dimostrato di essere in grado di tutelare i propri figli, Pt_1 tanto che in data 31.03.2020 la Procura minorile ha disposto l'archiviazione del procedimento (docc. 7 e 8); da allora i rapporti del sig. con la figlioletta sono stati pressochè inesistenti, non CP_1 essendoci mai state vere e proprie visite dedicate, bensì meri incontri casuali, talvolta per strada o in mezzo ad altre persone (incontri sporadici nel 2021 e, in seguito, ancora più rari, nell'ordine di 2/3 volte), in cui il dialogo era più tra gli adulti che tra padre e figlia;
il sig. non si è pressochè mai interessato a CP_1
mai una telefonata per avere sue notizie, mai un interessamento sui suoi R_ progressi, sull'inizio della scuola materna, mai gli auguri o un regalo per Natale o compleanno;
il sig. non ha inoltre mai versato alcun contribuito per il CP_1 mantenimento della figlia minore, fatta eccezione per alcuni ridotti versamenti
(in sole due occasioni ha versato 50 euro e al 5° compleanno della bimba, dopo che la madre lo aveva invitato alla festa e lui non si è presentato, ha versato alla sig.ra 150 euro); attualmente la ricorrente è inserita, da agosto 2021, Pt_1 nell'ambito del Progetto SOS Mamma in semiautonomia e alloggiata con i due figli minori, e , presso il Villaggio del Fanciullo Persona_2 Persona_1
SOS -Trento, dove le viene fornito alloggio e utenze pagate ma deve provvedere al vitto e al mantenimento dei figli (doc. 8); frequenta la classe seconda Per_2 presso la Scuola Elementare Crispi mentre l'ultimo anno di scuola R_ materna;
la sig.ra non lavora ma, nell'ambito della progettualità in atto e Pt_1 nell'ottica di un percorso di inclusione economica e sociale, mediante l'assistenza degli operatori sociali, ha frequentato un corso di sartoria e un corso di italiano e conseguito la patente di guida;
nel frattempo, il 18.11.2023 è nato Per_ anche un terzo figlio, che vive con il nucleo presso il Villaggio SOS;
il Progetto, iniziato nell'agosto 2021, che ha in genere durata di un anno e mezzo, è stato già più volte prorogato e dovrebbe a questo punto volgere al termine a giugno 2024 (cfr. progetto quadro sub doc. 9); il sig. risulta tutt'ora CP_1
Pag. 3 di 9 anagraficamente iscritto nella convivenza anagrafica denominata A.T.A.S. 1 a
Levico, Via Fonda n. 26, sebbene assente ormai da tempo.
Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale:
- di voler disporre l'affidamento super esclusivo della minore, , in Persona_1 favore della madre, sig.ra con suo collocamento presso la Parte_1 stessa;
- che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore CP_1 versando a favore della madre, mediante bonifico entro il giorno 10 di ogni mese, la somma non inferiore ad € 300,00 o quella diversa ritenuta di giustizia o ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria che sarà espletata e contribuisca alle spese straordinarie di cui la stessa dovesse necessitare per la quota del 50% a suo carico, o quella diversa ritenuta di giustizia, rimborsando tale quota a semplice richiesta della madre ed esibizione della documentazione attestante l'avvenuto esborso;
- quanto ai diritti di visita padre-figlia, che il padre, sig. , possa CP_1 eventualmente rivolgersi al SST per chiedere di vedere la figlia e intraprenda un idoneo percorso il SST organizzi eventuali incontri protetti in spazio neutro tra padre e figlia secondo le modalità e tempistiche.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il giorno 11 settembre 2025 veniva sentita la ricorrente, mentre il resistente rimaneva contumace.
Con ordinanza dd. 17.9.2024 veniva disposto in via temporanea ed urgente l'affidamento super esclusivo della bambina alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre alla figlia e veniva fissato a carico del sig. CP_1 un contributo di mantenimento mensile di 250,00 Euro complessivi, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (art. 337 Pt_1 ter, comma 5 , c.c.), oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiamo alle
Linee Guida CNF dd. 29.11.2017 quanto alla loro individuazione, alla necessità o meno del consenso ed alla modalità di richiesta ed espressione del consenso;
veniva riconosciuto infine in favore della sig.ra il diritto a percepire Pt_1 nella totalità gli assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero.
Con separato provvedimento veniva disposto accertamento sui redditi dell' e l'acquisizione di informazioni da parte del Servizio Sociale. Pt_1
All'udienza del 22.1.2025 veniva fissata l'udienza di assunzione della causa in decisione e all'udienza del 12.2.2025 la causa era trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 4 di 9 Ritiene il Collegio che alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, sussistono i presupposti per confermare l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, così come già peraltro disposto con provvedimento temporaneo ed urgente dd. 17.09.2024, con collocamento presso la residenza della stessa.
La sig.ra ha confermato all'udienza del 11.09.2024 che il padre non ha Pt_1 dimostrato alcun interesse nei confronti della figlia da quando è cessata la convivenza, ossia da oltre tre anni.
La circostanza è confermata anche dalla mancata costituzione del padre nel procedimento, con conseguente dichiarata sua contumacia. La notifica del ricorso
è avvenuta ai sensi dell'art. 143 cpc, mediante deposito presso la casa comunale del Comune dell'ultima residenza nota.
La contumacia del padre, nonostante peraltro fosse stato avvisato della pendenza del procedimento dall'assistente sociale (cfr. relazione dd. 14.01.25) e anche dalla sig.ra (cfr. verbale udienza 11.09.24), conferma la sua mancanza Pt_1 di interesse nei confronti della figlia, dei suoi bisogni e necessità ma anche la sua rinuncia a manifestare qualsivoglia opposizione e/o perplessità circa il collocamento della figlia presso la madre
Il padre è del resto ormai da lungo tempo completamente assente dalla vita della piccola non ha mai chiesto di incontrarla e trascorrere del tempo con lei, R_ non si è mai interessato espressamente a ciò che fa e alla sua crescita e progressi di crescita, ai suoi impegni e alla sua istruzione, non ha mai versato nulla né contribuito al suo mantenimento.
La circostanza è provata anche dal fatto che ha faticato a presentarsi all'assistente sociale, essendosi reso necessarie addirittura tre convocazioni, ha riferito di non ricordare l'ultima volta in cui ha incontrato la figlia e di averlo fatto con un
“incontro casuale”, non ha saputo riferire la scuola che frequenta la figlia e, pur dicendosi interessato, non ha chiesto informazioni all'assistente sociale né i contatti degli insegnanti (cfr. relazione SST sopra richiamata).
La stessa del resto, ha disegnato la propria famiglia indicando come R_
“papà” il nuovo compagno della madre ed ha espresso distacco timore nei confronti del sig. che chiama “zio” o FE. CP_1
La mancanza di informazioni circa la sua residenza, il luogo e le condizioni in cui vive abitualmente, impedisce di pensare che il sig. sia in grado di CP_1 garantire, allo stato, stabilità alla figlia. La mancanza di affidabilità e la poca attendibilità delle informazioni circa la sua vita e i suoi redditi, rende difficile, se non addirittura impossibile, pensare che la sig.ra possa rintracciarlo in Pt_1
Pag. 5 di 9 caso di bisogno, anche soltanto per la sottoscrizione di documenti e firme e le informazioni reddituali per la compilazione di domande per ottenere sussidi e altro.
Come si evince dalla relazione del SST dd. 14.01.25, la madre ha da sempre provveduto da sola al mantenimento, all'educazione ed istruzione della figlioletta. Nonostante le ristrette disponibilità economiche, fa fronte da sola a tutte le spese di cui la figlia necessita. Il nucleo è accolto da agosto 2021 nell'ambito del Progetto “SOS MAMMA”, che è stato di recente rinnovato e prolungato fino al 31.12.2025. e vive in alloggio condiviso presso il Villaggio del Fanciullo.
La madre ha una buona padronanza della lingua italiana ed è autonoma nella gestione delle pratiche burocratiche;
ha frequentato un corso di sartoria e tirocini, ha conseguito la patente di guida e acquistato, grazie all'aiuto economico del Per_ padre di una vettura che le permette di essere più autonoma;
attualmente sta frequentando un corso per il conseguimento della licenza di terza media e si dice volenterosa di “acquisire e potenziare competenze specifiche al fine di raggiungere una autonomia e qualità migliore per sé e per i suoi figli” (cfr. Cont relazione ).
Si tratta quindi di una donna ben integrata sul territorio, che si sta mettendo in discussione e impegnando per un riscatto personale, mettendo in gioco impegno, buone capacità e competenze per assicurare un futuro migliore per sé e i propri figli.
E' evidente che crescere tre figli piccoli da sola -peraltro aventi età ed esigenze tra loro assai diverse, ciascuno “con bisogni educativi e attenzioni specifiche” - non è cosa facile ma, pur nelle difficoltà che si possono incontrare, ella sta dimostrando, quanto meno al bisogno, di sapersi affidare al sostegno dei servizi e degli educatori del progetto. Si tratta di una progettualità in atto assai strutturata, che prevede l'affiancamento da parte di due educatrici di riferimento, della coordinatrice pedagogica e di volontari, la fornitura di un supporto importante avente come obiettivi l'incremento di capacità personali-relazionali della sig.ra ma anche delle sue capacità genitoriali, oltre che di monitoraggio e Pt_1 supporto anche diretto ai minori (cfr. Piano individualizzato sub doc. 18) e che, proprio in considerazione di tali difficoltà oltre che della ancora non completa autonomia abitativa ed economica, è stata prorogata e garantita almeno per l'intero anno in corso, fino al 31.12.2025 (cfr. docc. 17 e 18)
La sig.ra ha inoltre dimostrato di saper accogliere i suggerimenti delle Pt_1 insegnanti della scuola e ha colto con favore la proposta di iscrivere il prossimo
Pag. 6 di 9 anno la bambina ad un centro dopo scuola, dove potrà trovare supporto per lo svolgimento dei compiti ma anche per rafforzare la relazione con i pari.
La piccola viene descritta come una bambina socievole e intelligente, ma R_ anche particolarmente emotiva. Negli ultimi mesi pare mostrare una forte gelosia per il fratellino, avere episodi di pianto e di enuresi notturna che la madre sta cercando di affrontare, anche con il supporto delle educatrici sempre al suo fianco nell'ambito della progettualità in atto.
Circa il diritto di visita del padre, osserva il Collegio che la signora ha Pt_1 da sempre cercato di permettere e agevolare la relazione della bambina con il padre, senza mai opporsi né tanto meno ostacolarla, anche ricordando alla bambina l'importanza della figura paterna (e di chiamarlo papà) e invitando il padre alla festa di compleanno della figlia.
Stante tuttavia la relazione attualmente pressochè inesistente e la non conoscenza del padre, è doveroso prevedere sin d'ora che, ove vi fossero incontri padre- figlia, questi siano regolamentati nel rispetto e a tutela della piccola e R_ quindi alla presenza di un educatore o della madre e monitorando le reazioni della bambina.
Nel rispetto del principio di bigenitorialità e del diritto di visita di ambedue i genitori, pare dunque doveroso prevedere che, ove il padre lo richieda, possa rivolgersi al SST e che questo sia incaricato sin d'ora a valutare se attivarle o meno e regolamentandone le modalità e tempistiche, al fine di poter garantire modalità di avvicinamento e conoscenza di secondo tempi e modalità R_ compatibili con la sua età, le sue necessità e le sue eventuali reazioni, comunque prevedendo, a tutela e garanzia di tali sue esigenze, incontri protetti in spazio neutro alla presenza di un educatore.
Quanto alle statuizioni economiche, rileva il Tribunale che dalle informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate e dal Servizio per l'Impiego risulta che il sig.
svolge sporadici lavori con contratti a tempo determinato, l'ultimo dei CP_1 quali come installatore di infissi presso Finstral Spa di Scurelle, con contratto dal
10.07.2024 al 20.12.2024 (cfr. nota Agenzia del Lavoro dd. 23.10.24), diversamente da quanto nel corso degli ultimi anni egli aveva invece sempre riferito alla sig.ra che non era a conoscenza che egli lavorasse e che Pt_1 riteneva invece si occupasse della sola sua passione per la musica di strada.
La circostanza che egli abbia invece svolto lavori come dipendente con diversi contratti a tempo determinato emerge anche dalle informazioni rese dall'Agenzia delle Entrate in data 18.11.2024, da cui si evince che egli ha dichiarato nel 2021
Pag. 7 di 9 un reddito da lavoro dipendente di € 5.009,00; nel 2022 pari ad € 12.044,00 e nel
2023 pari ad € 10.484,00
Alla luce di quanto fin qui rilevato, deve essere disposto in via definitiva a carico del sig. , la somma richiesta in ricorso nella misura di € 300,00, a CP_1 decorrere dalla data della domanda, quale onere per il mantenimento ordinario della figlia, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia come da linee guida del CNF quanto alla loro individuazione, e senza necessità di preventivo consenso per spese entro € 150,00, con rimborso di tale quota a semplice richiesta della madre ed esibizione della documentazione attestante l'avvenuto esborso;
Trattasi di somma vicina a minimo necessario al fine di soddisfare le ineludibili esigenze di mantenimento della figlia, cui i genitori sono in ogni caso tenuti, considerato che i minori non dispongono da soli delle risorse per provvedere al proprio sostentamento e ai bisogni primari di vita, a cui devono necessariamente provvedere i genitori. Al riguardo, va evidenziato che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori ha rilievo costituzionale (ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost.
“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Tale somma è poi proporzionata alle risorse economiche dei genitori ed ai tempi di permanenza degli stessi con la bambina ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4,
c.c., considerato che solo la madre si occupa in modo pieno di (di poco Per_4 più di due anni di età) e che il sig. ha capacità lavorativa piena, svolgendo CP_1 attività lavorativa, anche se non sempre in modo continuativo, come risulta dalla documentazione in atti.
Deve essere infine confermato il riconoscimento in favore della sig.ra Pt_1 del diritto a percepire nella totalità gli assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti, avendo la ricorrente richieste solo in caso di opposizione e costituzione da parte del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c.,
Pag. 8 di 9 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1-dispone l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, Persona_1
con collocamento presso la residenza della stessa e disciplina Parte_1 delle visite del padre alla figlia, insieme alla madre, secondo tempi e modalità che saranno disciplinate dal Servizio Sociale, al quale il padre dovrà preventivamente rivolgersi;
2-fissa a carico del sig. un contributo di mantenimento mensile la figlia di CP_1
300,00 Euro, con versamento entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra che sarà successivamente comunicato, a far data Pt_1 dalla domanda, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiamo alle Linee Guida CNF dd. 29.11.2017 quanto alla loro individuazione e senza necessità di preventivo consenso per spese entro € 150,00, con rimborso di tale quota a semplice richiesta della madre ed esibizione della documentazione attestante l'avvenuto esborso;
3- riconosce in favore della sig.ra il diritto a percepire nella totalità gli Pt_1 assegni familiari e a chiedere la detrazione fiscale del carico della figlia minore per intero;
4- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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