Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.5493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato ex art.281 sexies ult.co. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in CORSO MARTIRI DELLA
LIBERTA', 178 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. CALVARUSO MARCELLO, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(già denominata - ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania Via Firenze n. 8 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Calabrò, che la rappresenta e difende in giudizio per procura alle liti del
01.03.2017;
CONVENUTA
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
C.F. ) rappresentata dal suo procuratore Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliata in Catania Via Firenze n. 8, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Calabrò che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
TERZO CHIAMATO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza di discussione del 4.6.2025, in questa sede da intendersi
1
Con atto di citazione notificato in data 24.4.2023, la Parte_1 ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
[...] Controparte_3
“ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa, si è verificato per colpa e negligenza esclusiva del contatore elettrico, per come in epigrafe narrato e, di conseguenza, condannare la , Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore del Parte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore Sig della complessiva
[...] Parte_1 somma di €140.000,00 , per il ristoro di tutti i danni subiti, sia materiali che patrimoniali (danno emergente e lucro cessante), subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi il 31/01/2023; oltre, ancora gli interessi legali;
danno da lucro cessante, da determinare anche con il prudente giudizio equitativo del Giudicante;
tutto il petitum da contenere, anche ai fini del versamento del contributo unificato, entro la somma di € 260.000,00”.
A fondamento della pretesa risarcitoria ha dedotto che in data 31.01.2023, nei locali dell'attrice, adibiti ad officina meccanica, alle ore 20,00 circa, si era sprigionato un incendio di vaste proporzioni e, sul presupposto che fosse stato causato dal contatore dell'energia elettrica posto all'interno dei detti locali, ha richiesto il risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa depositata in data 23.6.23 si è costituita in giudizio eccependo la Controparte_3
carenza di titolarità passiva sul presupposto della mancanza di responsabilità per non essere proprietaria degli impianti elettrici.
Nel merito, ha così concluso: “- in via principale, accertata la carenza di titolarità passiva a contraddire dell' perché detta società non è proprietaria degli impianti elettrici da Controparte_3
cui si assumono derivare i danni lamentati in citazione;
- per l'effetto, dichiarare l'estraneità e la carenza di responsabilità della concludente con conseguente rigetto delle domande proposte nei confronti della concludente;
- in via subordinata, rigettare in ogni caso la domanda attorea perché insussistenti i requisiti e le condizioni per l'affermazione di responsabilità per inadempimento contrattuale oltre che sfornita di prova in ordine alla misura del danno;
- Rigettare la domanda proposta da parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, - Con vittoria di spese e compensi”.
In seno alla memoria ex art.171 ter n.1 c.p.c., parte attrice ha chiesto la chiamata di Controparte_1
a seguito delle difese della convenuta.
[...]
Con comparsa depositata in data 4.3.2024, si è costituita in giudizio la terza chiamata Controparte_1
eccependo l'infondatezza delle domande attoree, sia in fatto che in diritto, chiedendo di rigettare
[...]
2 la domanda attorea.
L'istruttoria si è articolata nell'assunzione della prova testimoniale (verbale di udienza del 07.04.2025).
Con ordinanza del 24.4.2025, la causa è stata rinviata all'udienza del 4.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies ult. co. c.p.c. Parte attrice ha chiesto la revoca della detta ordinanza insistendo nella CTU che tuttavia non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
Preliminarmente, si rileva che legittimo contraddittore è la terza chiamata E- Distribuzione proprietaria degli impianti e non anche il gestore erroneamente convenuto in giudizio dall'attore Controparte_3
che, tuttavia, in sede di richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo, ne ha chiesto l'estromissione dal giudizio, così manifestando la volontà di indirizzare la propria pretesa risarcitoria nei soli confronti della terza chiamata.
La domanda avanzata contro la convenuta va pertanto dichiarata inammissibile.
In generale, la qualificazione della domanda proposta da parte attrice risulta astrattamente riconducibile sia alla fattispecie generale della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., che alla fattispecie di responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 c.c., per la pericolosità dell'attività di gestione e somministrazione dell'energia elettrica.
Ambedue le fattispecie impongono, sotto il profilo dell'onere probatorio, il previo accertamento della verificazione del fatto lesivo come dedotto dalla parte attrice, dell'esistenza del nesso eziologico - tra il fatto illecito e l'evento dannoso, ovvero, tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso - la cui prova incombe sul danneggiato. Nella specie, che l'incendio sia derivato da causa imputabile al contatore
CP_3
Invero, la presunzione iuris tantum di cui all'art.2050 c.c. riguarda, il solo elemento psicologico della colpa, non anche il fatto illecito, né il nesso eziologico tra il fatto e l'evento, che devono dunque essere provati dal danneggiato (Cass., sez. I, 5.02.2016 n. 2306).
La Suprema Corte ha ribadito che “Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c. è necessaria la prova del nesso causale tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso” (Cass. civ., n. 4792/2001).
Si osserva poi che “Una questione particolare si pone quando l'evento sia dipendente da causa ignota.
In tale ipotesi occorre distinguere a seconda che non si interrompa il rapporto eziologico con l'attività pericolosa in esercizio ovvero si induca incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente; nel primo caso va ritenuta e nel secondo esclusa la responsabilità ex art. 2050 c.c.”
(Cass. civ., n. 10382/2002).
3 Nel caso di specie è incontestato che in data 31.01.2023, nei locali dell'attrice, alle ore 20,00 circa, si sprigionò un incendio di vaste proporzioni. I locali dell'officina erano chiusi e nessuno era presente all'interno dei locali. Soltanto, una volta domato l'incendio si riuscì ad accedere ai locali come riferito dai Vigili del Fuoco.
Si legge nella relazione dei Vigili del fuoco, intervenuti sui luoghi “Dalle saracinesche chiuse di una rivendita di pneumatici ai civici 151 e 152, al piano strada di un palazzo di 5 piani fuori terra, uscivano delle fiamme e una coltre di fumo nero. Le fiamme avevano coinvolto anche la linea elettrica che sfiammava e che passava a ridosso dell'insegna dell'officina. Sul posto i Carabinieri avevano provveduto a far evacuare precauzionalmente gli inquilini dello stabile del civico 153 e la Polizia
Locale per la viabilità”.
Sussiste invece contestazione in ordine all'eziologia dell'incendio.
Parte attrice ha sostenuto l'imputabilità dell'evento al contatore evidenziando che a tale CP_3
conclusione si perverrebbe alla luce delle considerazioni contenute nella relazione tecnica di parte della
, depositata in atti, e dal verbale dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto. Controparte_5
Si legge nella relazione di parte “guasti simili sono imputabili esclusivamente ad una causa elettrica, presumibilmente al contatore visto che conosciamo bene l'impianto elettrico (a norma) e CP_3
conosciamo anche la certificazione della vostra ditta installatrice, inoltre con un impianto del genere, reputiamo che se il guasto sarebbe stato oltre il quadro elettrico, lo stesso avrebbe interrotto il cortocircuito, visto che tutte le linee elettriche erano protette da magnetotermico differenziale
(salvavita)”.
Parte attrice sostiene poi che anche la relazione dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, indicherebbe quale causa del sinistro il contatore richiamando la parte in cui si riporta come presumibile causa CP_3 del sinistro “probabile causa elettrica”.
La dicitura “causa elettrica”, per la sua genericità, può risultare riconducibile ad una pluralità di cause scatenanti un incendio come una presa, un apparecchio elettrico, cavi elettrici (che peraltro si ravvisano a tetto nelle fotografie prodotte dalla parte attrice), impianto elettrico, contatore.
Tali circostanze non risultano idonee a fornire la prova circa le cause effettive dell'incendio nel senso della derivazione dell'incendio dal contatore piuttosto che da un'altra possibile causa, ad esempio CP_3
derivante dal quadro elettrico dell'immobile, da una presa, da un apparecchio elettrico ubicato all'interno del locale.
Anche le testimonianze raccolte non hanno fornito chiarimenti in tal senso.
Il teste ha riferito “So che il quadro elettrico e il contatore si trova sulla parete sinistra”, Tes_1
4 mentre, i testi e hanno riferito solo che all'interno del locale, all'esito dell'accesso Tes_2 Tes_3 successivo all'incendio, non v'era più traccia di nulla “né gli impianti né il contatore né la presa” e di non essere, pertanto, “in grado di dire se l'incendio sia originato dal contatore perché non si poteva capire nulla;
tutto lo stabile era bruciato e anche all'esterno vi erano tracce di bruciato”. Nessuno ha visto il punto generatore dell'incendio perché le saracinesche erano chiuse e i locali erano infestati dal fumo che fuoriusciva dalla saracinesca chiusa e ciò sino all'arrivo dei VVFF e dei proprietari del locale e risulta del tutto ininfluente l'avere sentito degli scoppiettii o dei tintinnii.
Nessuno è stato in grado di riferire la concreta dinamica dell'incendio e il punto di innesco dello stesso.
La relazione di parte dà peraltro atto che era tutto bruciato sul lato sinistro, tetto, parete, quadro elettrico e contatore. Non vi è poi prova di quanto ivi riportato ossia che ove il guasto fosse stato oltre il quadro elettrico avrebbe interrotto il corto circuito essendo lo stabile dotato di magnetotermico differenziale (c.d. salvavita). La circostanza che si affermi che l'impianto fosse a norma e anch'essa una circostanza priva di rilievo posto che ciò è senz'altro possibile ma tuttavia non comprovato e comunque none esclude che sia stata una presa o un apparecchio elettrico o un cavo a scatenare l'incendio, ossia qualunque causa che possa essere ricondotta ad una “causa elettrica” espressione genericamente usata per individuare molteplici cause.
Resta ignota pertanto la causa del sinistro, non potendosi sostenere, in assenza di elementi probatori, anche indiziari concreti (che non siano mere ipotesi come parrebbe dalla relazione di parte redatta a distanza di tempo dal fatto) l'imputabilità del sinistro ad ipotetici malfunzionamenti degli impianti del distributore che non risultano provati, neanche in via indiziaria, in assenza di indizi chiari, precisi, univoci e concordanti.
L'adozione degli strumenti processuali azionabili in tali situazioni, quali lo strumento dell'ATP, al fine di individuare le cause dell'incendio, nell'immediatezza del fatto, avrebbe forse potuto offrire degli elementi probatori utili a tal fine, sebbene sia pacifico che tutto quello che era presente sul lato sinistro andò distrutto nell'incendio.
In ragione di quanto sopra, atteso che i contatori ed il quadro elettrico sono andati completamente distrutti, con conseguente impossibilità di sottoporli ad esame di un CTU al fine di trarre elementi di prova, alla luce degli elementi agli atti, non può sostenersi che sia “più probabile che non” che l'incendio sia addebitabile al contatore CP_3
All'esito dell'espletata istruttoria non risulta pertanto fornita la prova gravante sulla parte attrice della derivazione causale dell'incendio dal contatore CP_3
La domanda deve conseguentemente essere rigettata.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. modif., avuto riguardo al valore della domanda nei confronti del convenuto e del terzo chiamato (per le sole fasi svolte tenuto conto che la parte attrice ha chiesto
“l'estromissione” della medesima e la chiamata del terzo), tenuto conto delle ragioni della decisione, dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta e della non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando sulle domande, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara inammissibile la domanda avanzata da Parte_1
contro Controparte_3
rigetta la domanda avanzata da contro Parte_1 [...]
Controparte_6
condanna al pagamento delle spese di lite, in Parte_1
favore di che liquida in €2.090,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e Controparte_3
CPA se dovute per legge;
condanna al pagamento delle spese di lite, in Parte_1
favore di che liquida in €7.052,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA Controparte_6
e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 06/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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