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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/12/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3214/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria Recalcati GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.3214/2025, promossa con ricorso depositato il 01/08/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Brusa
e
2) Parte_2
nato in [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Brusa
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Argegno (CO), in data 19 ottobre 2019
(anno 2019 atto n. 9 parte II serie C ) separati con negoziazione assistita in data 16/09/2024, con autorizzazione dal PM in data 30.12.2024; con i seguenti figli minorenni:
pagina1 di 4 nato a [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 01/08/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) I figli minori e sono affidati alla madre in regime di affidamento Per_1 Per_3 esclusivo, presso l'abitazione di quest'ultima situata in Genova, via Pasquale
Berghini n. 48. Questo al solo fine di evitare che vi sia la necessità da parte della madre di chiedere la sottoscrizione di moduli di autorizzazione su qualsiasi richiesta legata alla vita dei minori (gite scolastiche, uscita ed entrata dalla scuola, autorizzazioni per lo sport praticato, sottoscrizioni per i percorsi terapeutici dei bambini) stante la residenza effettiva in due città differenti
(Genova e Varese) dando certezza e rassicurazione sul fatto che provvederà costantemente a comunicare qualsiasi scelta riguardante la salute, scuola, percorsi terapeutici, scelte mediche al padre. Si precisa che tale scelta esula da qualsiasi giudizio sulla capacità genitoriale del padre che in questo anno ha sempre partecipato alle scelte legate ai minori e non ha mai posto in essere atteggiamenti ostativi.
3) I tempi di frequentazione tra il padre e i figli saranno disciplinati come segue: il padre potrà incontrare i minori, compatibilmente alle proprie possibilità e agli impegni dei figli, alla presenza della madre quando vorrà a Genova;
la Sig.ra si impegna a tornare da Genova a Varese con i bambini un weekend al Pt_1 mese, dando, così la possibilità al sig. di incontrare i figli sempre alla Parte_2 sua presenza. Per le vacanze natalizie e pasquali i coniugi, di comune accordo, passeranno entrambi un giorno insieme ai figli (24 o 25 dicembre – Pasqua o
Pasquetta). Anche in occasione dei compleanni di e , i genitori Per_1 Per_3 passerrano entrambi la giornata con i figli. Anche le vacanze estive previste in 15 giorni da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno verranno trascorse insieme ad entrambi i genitori.
4) La Sig.ra rinuncia al contributo al mantenimento ordinario dei figli Pt_1 stante lo stato di disoccupazione del Si precisa che l'assegno unico Parte_2
e universale e la pensione relativa all'inabilità di verrà percepito Per_1
pagina2 di 4 integralmente dalla Sig.ra che la utilizzerà ovviamente per le spese Pt_1 relative alle cure e ai bisogni di Per_1
5) I genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, conformemente alle ultime linee guida del Tribunale di Varese in materia di diritto di famiglia.
Le spese straordinarie relative ai figli verranno detratte fiscalmente da entrambi i coniugi in regime del 50% ciascuno. Il pagamento delle spese verrà effettuato dal momento in cui il signor troverà un lavoro stabile;
Parte_2
6) Sull'abitazione coniugale, già di proprietà dei due figli minori, graverà un diritto di usufrutto per l'1% solo in favore della Sig.ra con rinuncia che verrà Pt_1 formalizzata con atto notarile da parte del alla sua quota pari all'1% Parte_2 di usufrutto. Le parti si impegnano altresì a porre in affitto l'immobile e ad istituire un fondo patrimoniale a favore dei figli ove andranno depositati gli affitti.
Il signor si impegna a fare accedere eventuali persone interessate Parte_2 alla locazione e a lasciare libero l'immobile entro il 31 dicembre 2025 provvedendo sino a tale data al pagamento delle utenze ordinarie e garantendo di lasciare poi l'immobile pulito, pienamente funzionale e asportando tutti i propri beni personali;
7) La Sig.ra si impegna a continuare a pagare, senza nulla a pretendere a Pt_1 tale riguardo nei confronti del Sig. il mutuo acceso presso la Banca Parte_2
Unicredit di Genova, con una rata mensile pari ad euro 498,90, manlevando dallo stesso il sig. Parte_2
8) I coniugi nulla chiedono reciprocamente a titolo di contributo al rispettivo mantenimento;
9) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità per sé e della sola carta d'identità per i figli minori;
10) Le parti concordano a che gli effetti del presente ricorso siano immediatamente efficaci dalla sua sottoscrizione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione, anche per quanto attiene a chiarimenti circa il regime di affido richiesto, e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, le parti hanno chiarito di aver richiesto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre nell'interesse dei minori e cioè per garantire tempestivamente ogni adempimento burocratico legato alle terapie di cui i bambini necessitano, tenuto conto della distanza tra la loro residenza presso l'abitazione materna in Genova e quella del padre. Tutto ciò con l'impegno da parte della signora di coinvolgere il sig. in ordine alle Pt_1 Parte_2 scelte riguardanti la salute, la scuola, i percorsi terapeutici e le scelte mediche nell'interesse dei figli.
L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 19/10/2019, in Argegno (CO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Argegno (CO) (anno 2019 atto n. 10 parte II Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria Recalcati GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n.3214/2025, promossa con ricorso depositato il 01/08/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Brusa
e
2) Parte_2
nato in [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Brusa
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Argegno (CO), in data 19 ottobre 2019
(anno 2019 atto n. 9 parte II serie C ) separati con negoziazione assistita in data 16/09/2024, con autorizzazione dal PM in data 30.12.2024; con i seguenti figli minorenni:
pagina1 di 4 nato a [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 01/08/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) I figli minori e sono affidati alla madre in regime di affidamento Per_1 Per_3 esclusivo, presso l'abitazione di quest'ultima situata in Genova, via Pasquale
Berghini n. 48. Questo al solo fine di evitare che vi sia la necessità da parte della madre di chiedere la sottoscrizione di moduli di autorizzazione su qualsiasi richiesta legata alla vita dei minori (gite scolastiche, uscita ed entrata dalla scuola, autorizzazioni per lo sport praticato, sottoscrizioni per i percorsi terapeutici dei bambini) stante la residenza effettiva in due città differenti
(Genova e Varese) dando certezza e rassicurazione sul fatto che provvederà costantemente a comunicare qualsiasi scelta riguardante la salute, scuola, percorsi terapeutici, scelte mediche al padre. Si precisa che tale scelta esula da qualsiasi giudizio sulla capacità genitoriale del padre che in questo anno ha sempre partecipato alle scelte legate ai minori e non ha mai posto in essere atteggiamenti ostativi.
3) I tempi di frequentazione tra il padre e i figli saranno disciplinati come segue: il padre potrà incontrare i minori, compatibilmente alle proprie possibilità e agli impegni dei figli, alla presenza della madre quando vorrà a Genova;
la Sig.ra si impegna a tornare da Genova a Varese con i bambini un weekend al Pt_1 mese, dando, così la possibilità al sig. di incontrare i figli sempre alla Parte_2 sua presenza. Per le vacanze natalizie e pasquali i coniugi, di comune accordo, passeranno entrambi un giorno insieme ai figli (24 o 25 dicembre – Pasqua o
Pasquetta). Anche in occasione dei compleanni di e , i genitori Per_1 Per_3 passerrano entrambi la giornata con i figli. Anche le vacanze estive previste in 15 giorni da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno verranno trascorse insieme ad entrambi i genitori.
4) La Sig.ra rinuncia al contributo al mantenimento ordinario dei figli Pt_1 stante lo stato di disoccupazione del Si precisa che l'assegno unico Parte_2
e universale e la pensione relativa all'inabilità di verrà percepito Per_1
pagina2 di 4 integralmente dalla Sig.ra che la utilizzerà ovviamente per le spese Pt_1 relative alle cure e ai bisogni di Per_1
5) I genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, conformemente alle ultime linee guida del Tribunale di Varese in materia di diritto di famiglia.
Le spese straordinarie relative ai figli verranno detratte fiscalmente da entrambi i coniugi in regime del 50% ciascuno. Il pagamento delle spese verrà effettuato dal momento in cui il signor troverà un lavoro stabile;
Parte_2
6) Sull'abitazione coniugale, già di proprietà dei due figli minori, graverà un diritto di usufrutto per l'1% solo in favore della Sig.ra con rinuncia che verrà Pt_1 formalizzata con atto notarile da parte del alla sua quota pari all'1% Parte_2 di usufrutto. Le parti si impegnano altresì a porre in affitto l'immobile e ad istituire un fondo patrimoniale a favore dei figli ove andranno depositati gli affitti.
Il signor si impegna a fare accedere eventuali persone interessate Parte_2 alla locazione e a lasciare libero l'immobile entro il 31 dicembre 2025 provvedendo sino a tale data al pagamento delle utenze ordinarie e garantendo di lasciare poi l'immobile pulito, pienamente funzionale e asportando tutti i propri beni personali;
7) La Sig.ra si impegna a continuare a pagare, senza nulla a pretendere a Pt_1 tale riguardo nei confronti del Sig. il mutuo acceso presso la Banca Parte_2
Unicredit di Genova, con una rata mensile pari ad euro 498,90, manlevando dallo stesso il sig. Parte_2
8) I coniugi nulla chiedono reciprocamente a titolo di contributo al rispettivo mantenimento;
9) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità per sé e della sola carta d'identità per i figli minori;
10) Le parti concordano a che gli effetti del presente ricorso siano immediatamente efficaci dalla sua sottoscrizione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione, anche per quanto attiene a chiarimenti circa il regime di affido richiesto, e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, le parti hanno chiarito di aver richiesto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre nell'interesse dei minori e cioè per garantire tempestivamente ogni adempimento burocratico legato alle terapie di cui i bambini necessitano, tenuto conto della distanza tra la loro residenza presso l'abitazione materna in Genova e quella del padre. Tutto ciò con l'impegno da parte della signora di coinvolgere il sig. in ordine alle Pt_1 Parte_2 scelte riguardanti la salute, la scuola, i percorsi terapeutici e le scelte mediche nell'interesse dei figli.
L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 19/10/2019, in Argegno (CO), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Argegno (CO) (anno 2019 atto n. 10 parte II Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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