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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/10/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 1014/24 promosso da
- , identificata con patente canadese n. , Parte_1 NumeroDiPatente_1 nata il [...] a [...] e residente al N° 11 di Fieldway Rd in Etobicoke (ON)
M8P 3L1 Canada
Rappresentata e difesa dall' Avv. Antonella PEDULLA' (c.f.: ), C.F._1
Ricorrente
contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2.03.2024 la ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza dal sig. nato il Persona_1
14.01.1958 a San Daniele del Friuli.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 nullo per vizio di forma, rilevando la carenza di interesse ad agire e chiedendo il rigetto della domanda subordinata.
All'udienza del 23.10.2024 il Giudice rilevata la costituzione del CP_1
concedeva a parte ricorrente termine per sanare l'irregolarità ed all'esito tratteneva la causa in decisione.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere la domanda della Sig.ra Parte_1
, identificata con patente canadese n. , nata il [...] a [...] e NumeroDiPatent_2 residente al N° 11 di Fieldway Rd in Etobicoke (ON) Canada e dichiarare la ricorrente C.F._2 cittadina italiana, condannando il ministero dell' interno e, per esso, L' Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge , nei registri dello Stato
Civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari Competenti. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15% oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Parte resistente
“Chiedendo dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per inosservanza delle regole procedurali del processo civile telematico sulla redazione degli atti;
comunque accertarsi la carenza di interesse ad agire in capo a parte ricorrente, essendo incontestato ed obiettivamente agevolmente rilevabile il fatto giuridico che conferisce la cittadinanza italiana a l l a ricorrente, né avendo controparte allegato l 'esistenza di alcuna contestazione contrari a sul punto da parte di autorità pubbliche o di qualche circostanza che possa indurre ad oggettiva incertezza: in ogni caso rigettare altresì ogni domanda subordinata finalizzata ad ottenere la registrazione dell'atto di nascita presso il competente Ufficio di stato civile del Comune di San Daniele del Friuli, non ess e ndo stata dimostrata alcuna inottemperanza da parte di tale Comune per il semplice motivo che parte ricorrente non ha mai richiesto la registrazione del suo atto di nascita né innanzi alle autorità consolare né inna nzi allo Stato civile del Comune di origine del genitore, nonostante la facoltà attr ibuite ai richiedenti dalla legge. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, poiché la normativa inerente il Processo Civile Telematico non prevede alcuna nullità in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli artt.
11 e 34 D.M. 44/2011 inerenti le specifiche tecniche per il deposito dei documenti informatici, il deposito dell'atto di citazione mediante la scansione di un'immagine costituisce una mera irregolarità, irregolarità sanata con il deposito dell'atto di citazione creato digitalmente e sottoscritto.
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali e l'ipotizzata carenza di interesse ad agire il giudice ritiene che la scelta della ricorrente di ricorrere alla via giudiziale è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente (pag. 5/6 del ricorso introduttivo). Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dalla richiedente. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, la discendenza della ricorrente da cittadino italiano è provata, pacifica e non contestata.
Non risultano atti di rinuncia della richiedente, né dell'avo.
Infine il Giudice ritiene che la domanda volta ad ottenere la condanna del CP_1
a provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello stato civile vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_1
Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Trieste, 14.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 1014/24 promosso da
- , identificata con patente canadese n. , Parte_1 NumeroDiPatente_1 nata il [...] a [...] e residente al N° 11 di Fieldway Rd in Etobicoke (ON)
M8P 3L1 Canada
Rappresentata e difesa dall' Avv. Antonella PEDULLA' (c.f.: ), C.F._1
Ricorrente
contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2.03.2024 la ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza dal sig. nato il Persona_1
14.01.1958 a San Daniele del Friuli.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 nullo per vizio di forma, rilevando la carenza di interesse ad agire e chiedendo il rigetto della domanda subordinata.
All'udienza del 23.10.2024 il Giudice rilevata la costituzione del CP_1
concedeva a parte ricorrente termine per sanare l'irregolarità ed all'esito tratteneva la causa in decisione.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere la domanda della Sig.ra Parte_1
, identificata con patente canadese n. , nata il [...] a [...] e NumeroDiPatent_2 residente al N° 11 di Fieldway Rd in Etobicoke (ON) Canada e dichiarare la ricorrente C.F._2 cittadina italiana, condannando il ministero dell' interno e, per esso, L' Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge , nei registri dello Stato
Civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità Consolari Competenti. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15% oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Parte resistente
“Chiedendo dichiararsi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per inosservanza delle regole procedurali del processo civile telematico sulla redazione degli atti;
comunque accertarsi la carenza di interesse ad agire in capo a parte ricorrente, essendo incontestato ed obiettivamente agevolmente rilevabile il fatto giuridico che conferisce la cittadinanza italiana a l l a ricorrente, né avendo controparte allegato l 'esistenza di alcuna contestazione contrari a sul punto da parte di autorità pubbliche o di qualche circostanza che possa indurre ad oggettiva incertezza: in ogni caso rigettare altresì ogni domanda subordinata finalizzata ad ottenere la registrazione dell'atto di nascita presso il competente Ufficio di stato civile del Comune di San Daniele del Friuli, non ess e ndo stata dimostrata alcuna inottemperanza da parte di tale Comune per il semplice motivo che parte ricorrente non ha mai richiesto la registrazione del suo atto di nascita né innanzi alle autorità consolare né inna nzi allo Stato civile del Comune di origine del genitore, nonostante la facoltà attr ibuite ai richiedenti dalla legge. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, poiché la normativa inerente il Processo Civile Telematico non prevede alcuna nullità in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli artt.
11 e 34 D.M. 44/2011 inerenti le specifiche tecniche per il deposito dei documenti informatici, il deposito dell'atto di citazione mediante la scansione di un'immagine costituisce una mera irregolarità, irregolarità sanata con il deposito dell'atto di citazione creato digitalmente e sottoscritto.
Per quanto riguarda il ricorso alle vie giudiziali e l'ipotizzata carenza di interesse ad agire il giudice ritiene che la scelta della ricorrente di ricorrere alla via giudiziale è pienamente legittima.
Inoltre è cosa nota la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate, condizione evidenziata e documentata anche da parte ricorrente (pag. 5/6 del ricorso introduttivo). Ne deriva un assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richieste presentate dalla richiedente. Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, la discendenza della ricorrente da cittadino italiano è provata, pacifica e non contestata.
Non risultano atti di rinuncia della richiedente, né dell'avo.
Infine il Giudice ritiene che la domanda volta ad ottenere la condanna del CP_1
a provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello stato civile vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_1
Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Trieste, 14.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini