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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/08/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 642/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 307 del 6/7.9.2024; avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Forte ed Parte_1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Milano – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi, Oreste Manzi e CP_1
Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Sede di Bologna – appellato;
nonché di:
, rappresentata e difesa dall'avv. Zosima Controparte_2
Vecchio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma – appellata;
posta in decisione all'udienza collegiale del 5.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. adiva il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Controparte_3
Giudice del lavoro, contestando la legittimità dell'iscrizione ipotecaria n. doc.
09520221460000130/009, notificatagli il 26.10.2022, limitando le proprie contestazioni agli otto avvisi di addebito presupposti n. 35920180000053984000,
35920180001602438000, 35920180001603246000, 35920180001604256000,
35920180001674010000, 35920180001674111000, 35920180001582704000 e
35920190000094710000, emessi e notificati dall' CP_1
Precisamente, evidenziava: a) la mancata notificazione degli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria, avendo dunque l' proceduto ad Controparte_4 effettuare l'iscrizione senza titolo;
b) la necessità di dar prova del contenuto integrale dei titoli e del collegamento e dunque della riferibilità ad essi degli eventuali referti notificatori eventualmente prodotti;
c) la decadenza dal potere impositivo dell' in relazione agli AV.A. nn. 35920180000053984000, CP_1
35920180001604256000 e 35920180001674111000, relativi a periodi impositivi risalenti nel tempo;
d) l'omessa notificazione, precedentemente all'iscrizione ipotecaria, dell'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella resistenza delle controparti, dava atto dell'intervenuta produzione da parte dell' di tutte le notifiche degli avvisi CP_1
d'addebito presupposti, trasmessi via pec.
Rilevava poi che “La circostanza che il ricorrente il 28.5.2019 abbia poi presentato per tutte le cartelle sopra indicate istanza di rateizzazione configura un riconoscimento del proprio debito, tanto più che, almeno in parte, le suddette istanze sono state onorate e, ancorchè parzialmente, i debiti risultano pagati.
E' così evidente che il contribuente, ad ogni parziale pagamento, poneva in essere un atto interruttivo della prescrizione riconoscendo il proprio debito, mediante la domanda di rateazione firmata e presentata all'
[...]
… Inoltre, la dilazione degli 8 ava è stata anche revocata in Controparte_5 data 25/05/2022, il che esclude in radice anche la decorrenza dei termini prescrizionali quinquennali di legge successivi alla notifica.
In conclusione può certamente affermarsi che nella fattispecie non si è di fronte ad un puro e semplice pagamento parziale di cartelle, ma ad un comportamento di riconoscimento integrale del debito che si realizza attraverso la sua rateazione ed ai pagamenti effettuati.
Ne consegue che le prime tre eccezioni svolte, riguardanti la regolare notifica, il decorso della prescrizione e la decadenza sono destituite di fondamento, posto che all'evidenza, in costanza di rateazione, l'Agente della
2 riscossione non poteva attivarsi all'esazione dei crediti;
i termini di decadenza sono stati rispettati e i contributi risultano non prescritti al momento della consegna del ruolo all'esattore. E sotto altro aspetto, tutti gli AVA risultano validamente notificati”.
Con le ulteriori eccezioni, l'interessato eccepiva la nullità dell'iscrizione ipotecaria per assenza della notificazione dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, comma 32, del D.P.R. n. 602/1973 (“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”), e la violazione dell'art. 77 dello stesso
D.P.R. per mancata notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il Tribunale, sul punto, affermata la natura cautelare e non esecutiva del fermo e dell'ipoteca, escludeva potesse trovare applicazione l'art. 50, comma 2, cit., essendo poi le eccezioni tardive per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c. L'eccezione relativa al mancato invio della comunicazione di iscrizione ipotecaria era ritenuta infondata.
2. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Reggio Emilia, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle conclusioni rese in primo grado in ragione dei motivi di seguito indicati.
Le controparti si sono costituite in giudizio resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l'appellante lamenta il “difetto di motivazione- insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, in merito all'inutilizzabilità ed invalidità delle difese di Controparte_2
per non essersi costituita a mezzo del personale interno in primo
[...] grado. Nullità”. Precisamente, l'appellante rileva il difetto di valida procura stante l'intervenuta violazione del paragrafo 3.4 del protocollo d'intesa tra A.D.E.R. e l'Avvocatura Generale del 22.6.2017, che per la difesa nelle liti concernenti l'attività di riscossione impone all' di Controparte_2 avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.
L'eccezione è inammissibile in quanto è stata proposta per la prima volta in questa sede di appello (v. Cass., 7.10.2010, n. 20802: “L'eccezione avente ad oggetto il difetto di "jus postulandi" relativamente all'atto di citazione in primo grado non è stata tempestivamente sollevata davanti al giudice di pace e pertanto non era proponibile per la prima volta in appello”), notandosi che la stessa, in ogni caso, è infondata nel merito, tacendo parte appellante la circostanza che la previsione di cui al Protocollo cit. vale soltanto per i giudizi dinanzi alla
Corte di Cassazione (v., infatti, Cass., 29.1.2024, n. 2721: “1.1. In tema, le sezioni
3 unite di questa Corte hanno affermato che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , si avvale: a) dell'Avvocatura dello Controparte_5
Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del
1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, R.D. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019).
1.2. Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l' Controparte_6
e l'Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della
[...] prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell' CP_2 prevista dal comma 4 dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili ( Cass. n. 26531 del 20/11/2020; Cass. n. 28751 del 2021)”.
4. Con il secondo e il terzo motivo, tematicamente connessi, l'appellante lamenta il “difetto di motivazione-insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. avendo riguardo alla inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante Controparte_7 non proviene dai pubblici elenchi”, evidenziando che il messaggio di
[...] posta elettronica proviene, per gli avvisi di addebito, dall'indirizzo E
, ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto Email_1 nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.) e, per gli atti
A.D.E.R. CAI_09520221460000130009 E CPI_09576202200001669000, dall'indirizzo t, ovvero, Email_3 ancora, un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.).
I motivi sono infondati nel merito, avendo omesso l'appellante di evidenziare quale sia stato il pregiudizio sostanziale al diritto di difesa conseguente alla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro indicato.
4 Secondo Cass., 3.7.2023, n. 18684: “2.1. In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6 – bis, 6 – quater e 62 del D. Lgs. n.
82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo
16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal della Giustizia. CP_8
2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' CP_4
differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della
[...] legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
2.4. Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal
Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio,
5 cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa
Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n.
982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura”.
5. Con il quarto motivo¸ l'appellante deduce il “difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. avendo riguardo alla erronea valutazione del “rateizzo” quale valido atto ricognitivo del debito ed interruttivo della prescrizione. violazione ed errata applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., dell'art. 14 delle “preleggi” e dell'art. 19, co.
1-quater - d.p.r. n. 602/73. violazione dell'unanime orientamento giurisprudenziale ed altresì degli art. 2697 c.c. e 116 c.p.c. illogica e contraddittoria motivazione sul punto in violazione dell'art. 132, co. 1, n. 4
c.p.c.”.
Anche questo motivo è infondato. La valenza della richiesta di rateizzazione del debito contributivo quale atto con valore di riconoscimento del debito ed efficacia interruttiva della prescrizione si può considerare ius receptum, tanto che una recente pronuncia ha esteso la legittimazione al fine agli istituti di patronato: è stato affermato, infatti, che “gli istituti di patronato possono validamente riconoscere il debito contributivo dei propri assistiti - con effetto interruttivo della prescrizione -, poiché l'ambito del mandato deve intendersi esteso a tutti gli atti il cui compimento è necessario per la sua attuazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stata riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione ad alcune istanze di rateizzazione del debito contributivo - pur non seguite da alcun versamento - inviate all da un istituto CP_
6 di patronato in nome e per conto dell'azienda debitrice (Cass., 15.7.2021,
n.20260)”.
Ha recentemente affermato Cass., 27.2.2025, n. 5234, in materia previdenziale, che, “come chiarito, ex multis, da Cass. n. 27504/2024: “l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante,
Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672;
Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere”.
Pertanto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti”.
6. Con il quinto motivo, la parte rileva il “difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per non aver rilevato l'intervenuta decadenza dalla potestà impositiva”, ribadendo che l'Istituto è decaduto dal potere di riscuotere le somme. In particolare: “- L'avviso n. 1) si riferisce ad un preteso debito relativo all'anno 2015/2017, ma la successiva iscrizione a ruolo, ovvero, la presa conoscenza della formazione della pretesa a mezzo della notifica della cartella, risulta essere presuntivamente avvenuta solo nel 2018;
- L'avviso n. 4) si riferisce ad un preteso debito relativo all'anno
2011/2017/2018, ma la successiva iscrizione a ruolo, ovvero, la presa conoscenza della formazione della pretesa a mezzo della notifica della cartella, risulta essere presuntivamente avvenuta solo nel 2018;
- L'avviso n. 6) si riferisce ad un preteso debito relativo all'anno
2015/2016/2017/2018, ma la successiva iscrizione a ruolo, ovvero, la presa conoscenza della formazione della pretesa a mezzo della notifica della cartella, risulta essere presuntivamente avvenuta solo nel 2018.
Orbene, avuto chiaro riguardo di quanto innanzi, non v'è chi non veda come, l'agire erariale appaia violatorio del disposto normativo di cui all'art. 25 del D.Lgs. n.46/1999, a mente del quale "I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
7 a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte del cliente".
Ebbene, sulla scorta di ciò, appare palese come, nel caso di specie, l'Ente
Previdenziale, non determinandosi, tempestivamente, nella propria potestà impositiva, sia colpevolmente incorso in decadenza dalla medesima, con l'evidente conseguenza di aver reso, irrichiedibili, le maggiori somme ingiunte a titolo di contribuzione”.
Con il sesto motivo, l'appellante evidenzia il “difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per non aver rilevato la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per assenza della ritualità della notificazione dell'intimazione di pagamento. violazione dell'art. 50 d.p.r. n.602/1973. ulteriore violazione dell'art. 7 del d.p.r. n.602/1973 per mancata notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”.
Ribadisce la parte che la notificazione dell'atto opposto non è stata preceduta dalla notificazione dell'atto di intimazione preventivo, la cui funzione e natura, peraltro, è quella propria di "intimare" il contribuente al pagamento delle somme dovute, prima che vengano adottate eventuali misure afflittive della propria posizione.
Quanto innanzi, peraltro, è stato puntualmente disatteso da parte dell'Agente della Riscossione, il quale, in violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, ha immotivatamente soprasseduto in ordine a tale necessario incombente procedurale, la cui assenza conduce alla declaratoria di inefficacia ed illegittimità dell'azione intrapresa.
Ancora, l'azione intrapresa dal Concessionario per la riscossione appare illegittima in quanto la presente iscrizione ipotecaria non è stata preceduta da alcuna rituale notifica del prodromico atto di comunicazione preventiva di ipoteca e ciò in violazione dell'art. 77 comma 2-bis dell'art. 77 DPR n.602/1973.
Con il settimo motivo, la parte ribadisce “la contestazione di tutta la documentazione allegata dalle controparti, nonché dei titoli vantati dalle parti, in uno alla inconferenza probatoria della stessa documentazione”, evidenziando l'inattitudine probatoria della documentazione per tutti i motivi sopra riportati e dell'unilateralità della stessa, in quanto rappresentata da atti formati, redatti e prodotti dalle stesse parti che intendono avvalersene.
L'appellante contesta poi la fondatezza della richiesta di pagamento, in quanto le controparti non hanno dimostrato la corretta notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito. In ogni caso, evidenzia, in ordine a detta
8 documentazione, l'insufficienza probatoria delle evidenze ivi riportate, ai fini, anche, di un parziale accertamento della pretesa. Infatti, è l'Istituto a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, ancorché convenuto proprio in un giudizio di impugnazione dei paventati provvedimenti o di accertamento negativo.
6.1. I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la comunanza di esito cui conduce il relativo esame, non sono ammissibili.
Secondo l'indirizzo di legittimità consolidatosi anteriormente alla recente modifica degli artt. 342 e 434 c.p.c. – che può essere ancora utilmente richiamato in quanto le previsioni delle medesime disposizioni, nella versione vigente e applicabile al giudizio di appello, instaurato nel 2024, sono ancor più rigorose (v. ad es. l'art. 434: “L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”) – “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass., S.U.,
16.11.2017, n. 27199 e, successivamente, negli stessi termini, 30.5.2018, n.
13535).
Orbene, nel caso concreto, tale situazione non è rinvenibile nell'atto introduttivo del processo di secondo grado, dove l'interessato non ha criticato specificamente le singole argomentazioni poste nella sentenza a fondamento della decisione e ha svolto la propria prospettazione senza dedicare alcun riferimento alle indicazioni e alle ragioni del primo Giudice, che si è pronunciato in modo puntuale e appropriato sull'aspetto richiamato nel motivo di appello.
Con riferimento al primo e all'ultimo aspetto (quinto e settimo motivo), il
Tribunale ha così motivato, accertando il rispetto dei termini di decadenza:
“L' ha prodotto (con ciò ampiamente dimostrando) tutte le notifiche degli CP_9 avvisi d'addebito presupposti, trasmessi al contribuente via pec.
In specie: l'avviso di addebito n. 359 2018 0000053984 000, relativo a note di rettifiche Modello DM 10 per l'anno 2015/2017/2018, iscritto a ruolo nel 2018
9 risulta notificato il 30.03.2018 e quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione
-l'avviso di addebito n. 359 2018 0001602438 000, relativo a Modello DM
10 per il Novembre dell'anno 2017, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il
26.09.2018: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione
-l'avviso di addebito n. 359 2018 0001603246 000, relativo a Modello DM
10 per il Settembre e Ottobre dell'anno 2017, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il 26.09.2018: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione.
-l'avviso di addebito n. 359 2018 0001604256 000, relativo a CP_10
[...
per gli anni 2011/2017/2018, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il
26.09.2018: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione.
l'avviso di addebito n. 359 2018 0001674010 000, relativo a Modello DM
10 per Luglio anno 2018, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il 13.11.2018: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione.
-l'avviso di addebito n. 359 2018 0001674111 000, relativo a note di rettifica dei Modello DM 10 per l'anno 2015/2016/2017 fino a Gennaio 2018, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il 13.11.2018: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione.
l'avviso di addebito n. 359 2018 0001582704 000, relativo a Modello DM
10 di Agosto per l'anno 2018, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il
13.11.2018: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione.
l'avviso di addebito n. 359 2019 0000094710 000, relativo a Modello DM
10 di Settembre e Ottobre per l'anno 2018, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il 26.03.2019: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione …
Ne consegue che le prime tre eccezioni svolte, riguardanti … la decadenza sono destituite di fondamento, posto che all'evidenza, in costanza di rateazione,
l'Agente della riscossione non poteva attivarsi all'esazione dei crediti;
i termini di decadenza sono stati rispettati e i contributi risultano non prescritti al momento della consegna del ruolo all'esattore. E sotto altro aspetto, tutti gli AVA risultano validamente notificati”.
Con riferimento al secondo aspetto (sesto motivo), come sopra sintetizzato, il Tribunale ha evidenziato la natura cautelare e non esecutiva del fermo e dell'ipoteca, escludendo potesse trovare applicazione l'art. 50, comma 2, cit., essendo poi le eccezioni tardive per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617
c.p.c.
Nel merito, l'eccezione relativa al mancato invio della comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata ritenuta infondata.
10 Le doglianze dell'appellante sono affidate, dunque, a rilievi che, riprendendo quanto allegato nel ricorso di primo grado, non inficiano l'assunto del primo giudice, non evidenziando l'erroneità delle argomentazioni contenute nella pronuncia gravata o la loro contraddittorietà, dando così prova di prescindere del tutto dal contenuto delle valutazioni compiute nella sentenza impugnata. La
Suprema Corte ha ricordato che il principio della necessaria specificità dei motivi di appello comporta che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, con conseguente inammissibilità dell'atto che risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo Giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado (cfr. in tal senso Cass.,
20.3.2013, n. 6978).
Nel caso in esame, si ripete, le argomentazioni dell'appellante non si pongono in contrasto con quanto affermato dal giudicante o con quanto eventualmente non rilevato dal medesimo, non ne mettono in rilievo l'errore argomentativo, ma si limitano unicamente a riproporre, prescindendo dall'indispensabile serrato confronto con i rilievi del Tribunale, l'insieme delle doglianze espresse in primo grado.
7. L'appello non merita accoglimento, occorrendo confermare la sentenza impugnata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in relazione a ciascuna parte appellata come in dispositivo.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del novellato disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna delle controparti, separatamente, in € 5.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione, in relazione all' , in Controparte_2 favore dell'avv. Vecchio;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del novellato disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02, ai fini del
11 versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 642/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 307 del 6/7.9.2024; avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Forte ed Parte_1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Milano – appellante;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi, Oreste Manzi e CP_1
Renato Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Sede di Bologna – appellato;
nonché di:
, rappresentata e difesa dall'avv. Zosima Controparte_2
Vecchio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma – appellata;
posta in decisione all'udienza collegiale del 5.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. adiva il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Controparte_3
Giudice del lavoro, contestando la legittimità dell'iscrizione ipotecaria n. doc.
09520221460000130/009, notificatagli il 26.10.2022, limitando le proprie contestazioni agli otto avvisi di addebito presupposti n. 35920180000053984000,
35920180001602438000, 35920180001603246000, 35920180001604256000,
35920180001674010000, 35920180001674111000, 35920180001582704000 e
35920190000094710000, emessi e notificati dall' CP_1
Precisamente, evidenziava: a) la mancata notificazione degli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria, avendo dunque l' proceduto ad Controparte_4 effettuare l'iscrizione senza titolo;
b) la necessità di dar prova del contenuto integrale dei titoli e del collegamento e dunque della riferibilità ad essi degli eventuali referti notificatori eventualmente prodotti;
c) la decadenza dal potere impositivo dell' in relazione agli AV.A. nn. 35920180000053984000, CP_1
35920180001604256000 e 35920180001674111000, relativi a periodi impositivi risalenti nel tempo;
d) l'omessa notificazione, precedentemente all'iscrizione ipotecaria, dell'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella resistenza delle controparti, dava atto dell'intervenuta produzione da parte dell' di tutte le notifiche degli avvisi CP_1
d'addebito presupposti, trasmessi via pec.
Rilevava poi che “La circostanza che il ricorrente il 28.5.2019 abbia poi presentato per tutte le cartelle sopra indicate istanza di rateizzazione configura un riconoscimento del proprio debito, tanto più che, almeno in parte, le suddette istanze sono state onorate e, ancorchè parzialmente, i debiti risultano pagati.
E' così evidente che il contribuente, ad ogni parziale pagamento, poneva in essere un atto interruttivo della prescrizione riconoscendo il proprio debito, mediante la domanda di rateazione firmata e presentata all'
[...]
… Inoltre, la dilazione degli 8 ava è stata anche revocata in Controparte_5 data 25/05/2022, il che esclude in radice anche la decorrenza dei termini prescrizionali quinquennali di legge successivi alla notifica.
In conclusione può certamente affermarsi che nella fattispecie non si è di fronte ad un puro e semplice pagamento parziale di cartelle, ma ad un comportamento di riconoscimento integrale del debito che si realizza attraverso la sua rateazione ed ai pagamenti effettuati.
Ne consegue che le prime tre eccezioni svolte, riguardanti la regolare notifica, il decorso della prescrizione e la decadenza sono destituite di fondamento, posto che all'evidenza, in costanza di rateazione, l'Agente della
2 riscossione non poteva attivarsi all'esazione dei crediti;
i termini di decadenza sono stati rispettati e i contributi risultano non prescritti al momento della consegna del ruolo all'esattore. E sotto altro aspetto, tutti gli AVA risultano validamente notificati”.
Con le ulteriori eccezioni, l'interessato eccepiva la nullità dell'iscrizione ipotecaria per assenza della notificazione dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50, comma 32, del D.P.R. n. 602/1973 (“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”), e la violazione dell'art. 77 dello stesso
D.P.R. per mancata notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il Tribunale, sul punto, affermata la natura cautelare e non esecutiva del fermo e dell'ipoteca, escludeva potesse trovare applicazione l'art. 50, comma 2, cit., essendo poi le eccezioni tardive per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c. L'eccezione relativa al mancato invio della comunicazione di iscrizione ipotecaria era ritenuta infondata.
2. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Reggio Emilia, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle conclusioni rese in primo grado in ragione dei motivi di seguito indicati.
Le controparti si sono costituite in giudizio resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l'appellante lamenta il “difetto di motivazione- insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, in merito all'inutilizzabilità ed invalidità delle difese di Controparte_2
per non essersi costituita a mezzo del personale interno in primo
[...] grado. Nullità”. Precisamente, l'appellante rileva il difetto di valida procura stante l'intervenuta violazione del paragrafo 3.4 del protocollo d'intesa tra A.D.E.R. e l'Avvocatura Generale del 22.6.2017, che per la difesa nelle liti concernenti l'attività di riscossione impone all' di Controparte_2 avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.
L'eccezione è inammissibile in quanto è stata proposta per la prima volta in questa sede di appello (v. Cass., 7.10.2010, n. 20802: “L'eccezione avente ad oggetto il difetto di "jus postulandi" relativamente all'atto di citazione in primo grado non è stata tempestivamente sollevata davanti al giudice di pace e pertanto non era proponibile per la prima volta in appello”), notandosi che la stessa, in ogni caso, è infondata nel merito, tacendo parte appellante la circostanza che la previsione di cui al Protocollo cit. vale soltanto per i giudizi dinanzi alla
Corte di Cassazione (v., infatti, Cass., 29.1.2024, n. 2721: “1.1. In tema, le sezioni
3 unite di questa Corte hanno affermato che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , si avvale: a) dell'Avvocatura dello Controparte_5
Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del
1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, R.D. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019).
1.2. Poiché il Protocollo 22 giugno 2017 tra l' Controparte_6
e l'Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della
[...] prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell' CP_2 prevista dal comma 4 dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933, consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamente conferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o il controricorso sono dichiarati inammissibili ( Cass. n. 26531 del 20/11/2020; Cass. n. 28751 del 2021)”.
4. Con il secondo e il terzo motivo, tematicamente connessi, l'appellante lamenta il “difetto di motivazione-insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. avendo riguardo alla inesistenza giuridica della notifica perché l'indirizzo del notificante Controparte_7 non proviene dai pubblici elenchi”, evidenziando che il messaggio di
[...] posta elettronica proviene, per gli avvisi di addebito, dall'indirizzo E
, ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto Email_1 nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.) e, per gli atti
A.D.E.R. CAI_09520221460000130009 E CPI_09576202200001669000, dall'indirizzo t, ovvero, Email_3 ancora, un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri pubblici normativamente previsti (IPA e PP.AA.).
I motivi sono infondati nel merito, avendo omesso l'appellante di evidenziare quale sia stato il pregiudizio sostanziale al diritto di difesa conseguente alla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel registro indicato.
4 Secondo Cass., 3.7.2023, n. 18684: “2.1. In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6 – bis, 6 – quater e 62 del D. Lgs. n.
82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo
16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal della Giustizia. CP_8
2.3. Tale essendo il tessuto normativo di riferimento, la ricorrente deduce quale fatto idoneo a determinare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale la circostanza che l'indirizzo p.e.c. donde la stessa provenne non risultava inserito nel registro INI-Pec Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' CP_4
differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della
[...] legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
2.4. Siffatta diversità di trattamento normativo, come sottolineato anche dal
Procuratore generale, non configura alcuna disparità di trattamento. Le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio,
5 cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente.
2.5. D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa
Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica.
Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n.
982/2023). Di tale concreto pregiudizio la ricorrente non ha dato sufficiente indicazione nella specie;
consegue, anche sotto tale profilo, l'infondatezza della censura”.
5. Con il quarto motivo¸ l'appellante deduce il “difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. avendo riguardo alla erronea valutazione del “rateizzo” quale valido atto ricognitivo del debito ed interruttivo della prescrizione. violazione ed errata applicazione degli artt. 2943 e 2944 c.c., dell'art. 14 delle “preleggi” e dell'art. 19, co.
1-quater - d.p.r. n. 602/73. violazione dell'unanime orientamento giurisprudenziale ed altresì degli art. 2697 c.c. e 116 c.p.c. illogica e contraddittoria motivazione sul punto in violazione dell'art. 132, co. 1, n. 4
c.p.c.”.
Anche questo motivo è infondato. La valenza della richiesta di rateizzazione del debito contributivo quale atto con valore di riconoscimento del debito ed efficacia interruttiva della prescrizione si può considerare ius receptum, tanto che una recente pronuncia ha esteso la legittimazione al fine agli istituti di patronato: è stato affermato, infatti, che “gli istituti di patronato possono validamente riconoscere il debito contributivo dei propri assistiti - con effetto interruttivo della prescrizione -, poiché l'ambito del mandato deve intendersi esteso a tutti gli atti il cui compimento è necessario per la sua attuazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stata riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione ad alcune istanze di rateizzazione del debito contributivo - pur non seguite da alcun versamento - inviate all da un istituto CP_
6 di patronato in nome e per conto dell'azienda debitrice (Cass., 15.7.2021,
n.20260)”.
Ha recentemente affermato Cass., 27.2.2025, n. 5234, in materia previdenziale, che, “come chiarito, ex multis, da Cass. n. 27504/2024: “l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante,
Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672;
Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere”.
Pertanto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti”.
6. Con il quinto motivo, la parte rileva il “difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per non aver rilevato l'intervenuta decadenza dalla potestà impositiva”, ribadendo che l'Istituto è decaduto dal potere di riscuotere le somme. In particolare: “- L'avviso n. 1) si riferisce ad un preteso debito relativo all'anno 2015/2017, ma la successiva iscrizione a ruolo, ovvero, la presa conoscenza della formazione della pretesa a mezzo della notifica della cartella, risulta essere presuntivamente avvenuta solo nel 2018;
- L'avviso n. 4) si riferisce ad un preteso debito relativo all'anno
2011/2017/2018, ma la successiva iscrizione a ruolo, ovvero, la presa conoscenza della formazione della pretesa a mezzo della notifica della cartella, risulta essere presuntivamente avvenuta solo nel 2018;
- L'avviso n. 6) si riferisce ad un preteso debito relativo all'anno
2015/2016/2017/2018, ma la successiva iscrizione a ruolo, ovvero, la presa conoscenza della formazione della pretesa a mezzo della notifica della cartella, risulta essere presuntivamente avvenuta solo nel 2018.
Orbene, avuto chiaro riguardo di quanto innanzi, non v'è chi non veda come, l'agire erariale appaia violatorio del disposto normativo di cui all'art. 25 del D.Lgs. n.46/1999, a mente del quale "I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
7 a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte del cliente".
Ebbene, sulla scorta di ciò, appare palese come, nel caso di specie, l'Ente
Previdenziale, non determinandosi, tempestivamente, nella propria potestà impositiva, sia colpevolmente incorso in decadenza dalla medesima, con l'evidente conseguenza di aver reso, irrichiedibili, le maggiori somme ingiunte a titolo di contribuzione”.
Con il sesto motivo, l'appellante evidenzia il “difetto di motivazione della sentenza. insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della stessa alle norme di legge. nullità della sentenza per non aver rilevato la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per assenza della ritualità della notificazione dell'intimazione di pagamento. violazione dell'art. 50 d.p.r. n.602/1973. ulteriore violazione dell'art. 7 del d.p.r. n.602/1973 per mancata notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”.
Ribadisce la parte che la notificazione dell'atto opposto non è stata preceduta dalla notificazione dell'atto di intimazione preventivo, la cui funzione e natura, peraltro, è quella propria di "intimare" il contribuente al pagamento delle somme dovute, prima che vengano adottate eventuali misure afflittive della propria posizione.
Quanto innanzi, peraltro, è stato puntualmente disatteso da parte dell'Agente della Riscossione, il quale, in violazione dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, ha immotivatamente soprasseduto in ordine a tale necessario incombente procedurale, la cui assenza conduce alla declaratoria di inefficacia ed illegittimità dell'azione intrapresa.
Ancora, l'azione intrapresa dal Concessionario per la riscossione appare illegittima in quanto la presente iscrizione ipotecaria non è stata preceduta da alcuna rituale notifica del prodromico atto di comunicazione preventiva di ipoteca e ciò in violazione dell'art. 77 comma 2-bis dell'art. 77 DPR n.602/1973.
Con il settimo motivo, la parte ribadisce “la contestazione di tutta la documentazione allegata dalle controparti, nonché dei titoli vantati dalle parti, in uno alla inconferenza probatoria della stessa documentazione”, evidenziando l'inattitudine probatoria della documentazione per tutti i motivi sopra riportati e dell'unilateralità della stessa, in quanto rappresentata da atti formati, redatti e prodotti dalle stesse parti che intendono avvalersene.
L'appellante contesta poi la fondatezza della richiesta di pagamento, in quanto le controparti non hanno dimostrato la corretta notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito. In ogni caso, evidenzia, in ordine a detta
8 documentazione, l'insufficienza probatoria delle evidenze ivi riportate, ai fini, anche, di un parziale accertamento della pretesa. Infatti, è l'Istituto a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, ancorché convenuto proprio in un giudizio di impugnazione dei paventati provvedimenti o di accertamento negativo.
6.1. I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la comunanza di esito cui conduce il relativo esame, non sono ammissibili.
Secondo l'indirizzo di legittimità consolidatosi anteriormente alla recente modifica degli artt. 342 e 434 c.p.c. – che può essere ancora utilmente richiamato in quanto le previsioni delle medesime disposizioni, nella versione vigente e applicabile al giudizio di appello, instaurato nel 2024, sono ancor più rigorose (v. ad es. l'art. 434: “L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”) – “gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass., S.U.,
16.11.2017, n. 27199 e, successivamente, negli stessi termini, 30.5.2018, n.
13535).
Orbene, nel caso concreto, tale situazione non è rinvenibile nell'atto introduttivo del processo di secondo grado, dove l'interessato non ha criticato specificamente le singole argomentazioni poste nella sentenza a fondamento della decisione e ha svolto la propria prospettazione senza dedicare alcun riferimento alle indicazioni e alle ragioni del primo Giudice, che si è pronunciato in modo puntuale e appropriato sull'aspetto richiamato nel motivo di appello.
Con riferimento al primo e all'ultimo aspetto (quinto e settimo motivo), il
Tribunale ha così motivato, accertando il rispetto dei termini di decadenza:
“L' ha prodotto (con ciò ampiamente dimostrando) tutte le notifiche degli CP_9 avvisi d'addebito presupposti, trasmessi al contribuente via pec.
In specie: l'avviso di addebito n. 359 2018 0000053984 000, relativo a note di rettifiche Modello DM 10 per l'anno 2015/2017/2018, iscritto a ruolo nel 2018
9 risulta notificato il 30.03.2018 e quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione
-l'avviso di addebito n. 359 2018 0001602438 000, relativo a Modello DM
10 per il Novembre dell'anno 2017, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il
26.09.2018: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione
-l'avviso di addebito n. 359 2018 0001603246 000, relativo a Modello DM
10 per il Settembre e Ottobre dell'anno 2017, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il 26.09.2018: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione.
-l'avviso di addebito n. 359 2018 0001604256 000, relativo a CP_10
[...
per gli anni 2011/2017/2018, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il
26.09.2018: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione.
l'avviso di addebito n. 359 2018 0001674010 000, relativo a Modello DM
10 per Luglio anno 2018, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il 13.11.2018: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione.
-l'avviso di addebito n. 359 2018 0001674111 000, relativo a note di rettifica dei Modello DM 10 per l'anno 2015/2016/2017 fino a Gennaio 2018, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il 13.11.2018: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione.
l'avviso di addebito n. 359 2018 0001582704 000, relativo a Modello DM
10 di Agosto per l'anno 2018, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il
13.11.2018: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione.
l'avviso di addebito n. 359 2019 0000094710 000, relativo a Modello DM
10 di Settembre e Ottobre per l'anno 2018, iscritto a ruolo nel 2018 risulta notificato il 26.03.2019: quindi nel rispetto dei termini di decadenza nonché di prescrizione …
Ne consegue che le prime tre eccezioni svolte, riguardanti … la decadenza sono destituite di fondamento, posto che all'evidenza, in costanza di rateazione,
l'Agente della riscossione non poteva attivarsi all'esazione dei crediti;
i termini di decadenza sono stati rispettati e i contributi risultano non prescritti al momento della consegna del ruolo all'esattore. E sotto altro aspetto, tutti gli AVA risultano validamente notificati”.
Con riferimento al secondo aspetto (sesto motivo), come sopra sintetizzato, il Tribunale ha evidenziato la natura cautelare e non esecutiva del fermo e dell'ipoteca, escludendo potesse trovare applicazione l'art. 50, comma 2, cit., essendo poi le eccezioni tardive per mancato rispetto del termine di cui all'art. 617
c.p.c.
Nel merito, l'eccezione relativa al mancato invio della comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata ritenuta infondata.
10 Le doglianze dell'appellante sono affidate, dunque, a rilievi che, riprendendo quanto allegato nel ricorso di primo grado, non inficiano l'assunto del primo giudice, non evidenziando l'erroneità delle argomentazioni contenute nella pronuncia gravata o la loro contraddittorietà, dando così prova di prescindere del tutto dal contenuto delle valutazioni compiute nella sentenza impugnata. La
Suprema Corte ha ricordato che il principio della necessaria specificità dei motivi di appello comporta che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, con conseguente inammissibilità dell'atto che risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo Giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado (cfr. in tal senso Cass.,
20.3.2013, n. 6978).
Nel caso in esame, si ripete, le argomentazioni dell'appellante non si pongono in contrasto con quanto affermato dal giudicante o con quanto eventualmente non rilevato dal medesimo, non ne mettono in rilievo l'errore argomentativo, ma si limitano unicamente a riproporre, prescindendo dall'indispensabile serrato confronto con i rilievi del Tribunale, l'insieme delle doglianze espresse in primo grado.
7. L'appello non merita accoglimento, occorrendo confermare la sentenza impugnata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in relazione a ciascuna parte appellata come in dispositivo.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del novellato disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna delle controparti, separatamente, in € 5.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione, in relazione all' , in Controparte_2 favore dell'avv. Vecchio;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del novellato disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02, ai fini del
11 versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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