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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4895/2025 RG, introdotta da
(BARI (BA), 11/04/1989), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VILLANI GIORGIA;
(TI (RM), 07/02/1989), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. VILLANI GIORGIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/12/2021 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) “Rapporti tra i coniugi. I sigg.ri e che già vivono Parte_1 Controparte_1
separati a far data dal 01.02.2025, si impegnano a mantenere un comportamento di mutuo e reciproco rispetto, anche e soprattutto nell'interesse dei figli minori.
2) Affido condiviso. I figli sono affidati a entrambi i genitori, saranno collocati e avranno residenza anagrafica presso la madre, in Roma Via Adolfo Omodeo 9. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e alle esigenze quotidiane connesse ai periodi di permanenza presso ciascun genitore, quest'ultimi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
I genitori, nell'esclusivo interesse dei figli minori e si impegnano reciprocamente a Per_1 Per_2
garantire e realizzare il loro diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi,
a ricevere da entrambi e in egual misura, cura, educazione ed istruzione, conservando altresì rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Assegnazione casa familiare. La casa familiare sita in Roma, Via Adolfo Omodeo 9 è assegnata alla sig.ra , con tutti gli arredi. Il IG. ichiara di aver Parte_1 CP_1
già asportato tutti i propri beni personali.
4) Modalità di frequentazione dei figli. Il IG. potrà vedere e tenere con sé i Controparte_1
figli almeno un pomeriggio a settimana (da concordare sulla base dei turni lavorativi di entrambi i genitori e con preavviso di almeno 48 ore da dare alla madre) dall'uscita di scuola e sino al rientro della madre presso l'abitazione familiare entro le ore 23.30 e fine settimana alternati, salvo diverso accordo, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola e sino alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione familiare dopo cena, entro le ore 23.30;
Esclusivamente in occasione del pomeriggio di visita infrasettimanale, anche in assenza della IG.ra e sempre previo avviso telefonico o scritto da dare a quest'ultima, è consentito al padre Parte_1
l'accesso nella casa familiare, di cui conserva il possesso delle chiavi, da poco prima dell'uscita dei bambini da scuola e per il tempo strettamente necessario a consentirgli di cambiarsi dal lavoro e organizzare le merende dei figli, così come gli è consentita la permanenza nel suddetto immobile fino al rientro della madre, entro le ore 23.30.
5) Vacanze estive. Entrambi i genitori, nel periodo estivo post-scolastico, avranno la facoltà di avere con sé la prole per un periodo continuativo di almeno 15 giorni, salvo diverso accordo, da concordare entro il 31/05 di ciascun anno.
6) Vacanze natalizie e pasquali. Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni e salvo diverso accordo, il periodo dal 24/12 al 30/12 con un genitore (pernotti compresi) e il periodo dal 31/12 al 06/1 (pernotti compresi) con l'altro. Durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro genitore.;
7) Contributo al mantenimento dei figli e spese straordinarie. Il IG. erserà alla IG.ra CP_1
quale contributo al mantenimento dei minori, l'importo di € 665,00 Parte_1
(seicentosessantacinque/00) mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge da versarsi, salvo diversa pattuizione, sul conto corrente Intesa San AO n.
1000/00006628 intestato a , entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese, oltre Parte_1
le variazioni ISTAT come sopra cennato e contribuirà per il 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in ossequio a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma, che le parti dichiarano di aver letto e accettato;
8) Contratto di Mutuo sull'abitazione familiare. il IG. ontinuerà a versare entro il CP_1
giorno 30 (trenta) di ogni mese, la somma di € 385,00 (trecentoottantacinque/00) sul conto corrente cointestato BNL n. 1000/00004654, quale quota parte della rata di mutuo acceso sull'immobile in comproprietà con la IG.ra e assegnato a quest'ultima, quota Parte_1
parametrata alla percentuale di proprietà del bene del marito (35%) e sino all'estinzione del contratto;
9) Rinuncia al mantenimento della moglie. La IG.ra dichiara di rinunciare, Parte_1
come in effetti rinuncia, a qualsivoglia forma di mantenimento personale;
10) Spese condominiali e spese straordinarie: le spese condominiali straordinarie saranno ripartite al 35%
a carico del ed al 65% a carico della IG.ra ; quanto alla manutenzione CP_1 Parte_1
dell'immobile, la IG.ra provvederà alle spese relative alla manutenzione ordinaria, Parte_1
mentre ogni spesa relativa a interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sull'immobile dovrà
essere concordata tra le parti e sarà ripartita come sopra.
11) Detrazioni fiscali. A partire dall'anno corrente, la IG.ra si obbliga a Parte_1
versare al IG. la somma di € 2.000,00 (duemila/00) per detrazioni fiscali Controparte_1
conseguenti a spese sostenute per ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione familiare percepite e percipiende sino al 2032, entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'effettivo accredito. Alla cessazione dell'agevolazione, cesserà contestualmente ogni obbligo di versamento di somme della IG.ra in favore del IG. Parte_1 CP_1
12) Assegno unico: Le parti concordano che l'importo mensile dell'assegno unico INPS continuerà ad essere erogato integralmente sul conto corrente della IG.ra ; Parte_1
13) Comunicazioni e spostamenti. Ciascun genitore, nel periodo di permanenza con l'altro genitore, potrà raggiungere telefonicamente i figli al numero di cellulare dello stesso. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'altro eventuali spostamenti in altre località quando avrà con sé i figli.
14) Compleanni: I figli trascorreranno il giorno del loro compleanno, ove possibile, con entrambi i genitori.
I figli inoltre trascorreranno, ove possibile, il compleanno dei genitori con gli stessi.
15) Cambio di residenza e/o domicilio: I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambio di residenza o di domicilio proprio.
16) Passaporti: I genitori prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4895/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(BARI (BA), 11/04/1989) e (TI
[...] Controparte_1
(RM), 07/02/1989) relativamente al matrimonio contratto in Bari in data
18/12/2021, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00068, Parte 2, Serie B00, Anno 2022, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA AN Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4895/2025 RG, introdotta da
(BARI (BA), 11/04/1989), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VILLANI GIORGIA;
(TI (RM), 07/02/1989), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. VILLANI GIORGIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18/12/2021 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) “Rapporti tra i coniugi. I sigg.ri e che già vivono Parte_1 Controparte_1
separati a far data dal 01.02.2025, si impegnano a mantenere un comportamento di mutuo e reciproco rispetto, anche e soprattutto nell'interesse dei figli minori.
2) Affido condiviso. I figli sono affidati a entrambi i genitori, saranno collocati e avranno residenza anagrafica presso la madre, in Roma Via Adolfo Omodeo 9. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e alle esigenze quotidiane connesse ai periodi di permanenza presso ciascun genitore, quest'ultimi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
I genitori, nell'esclusivo interesse dei figli minori e si impegnano reciprocamente a Per_1 Per_2
garantire e realizzare il loro diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi,
a ricevere da entrambi e in egual misura, cura, educazione ed istruzione, conservando altresì rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Assegnazione casa familiare. La casa familiare sita in Roma, Via Adolfo Omodeo 9 è assegnata alla sig.ra , con tutti gli arredi. Il IG. ichiara di aver Parte_1 CP_1
già asportato tutti i propri beni personali.
4) Modalità di frequentazione dei figli. Il IG. potrà vedere e tenere con sé i Controparte_1
figli almeno un pomeriggio a settimana (da concordare sulla base dei turni lavorativi di entrambi i genitori e con preavviso di almeno 48 ore da dare alla madre) dall'uscita di scuola e sino al rientro della madre presso l'abitazione familiare entro le ore 23.30 e fine settimana alternati, salvo diverso accordo, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola e sino alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione familiare dopo cena, entro le ore 23.30;
Esclusivamente in occasione del pomeriggio di visita infrasettimanale, anche in assenza della IG.ra e sempre previo avviso telefonico o scritto da dare a quest'ultima, è consentito al padre Parte_1
l'accesso nella casa familiare, di cui conserva il possesso delle chiavi, da poco prima dell'uscita dei bambini da scuola e per il tempo strettamente necessario a consentirgli di cambiarsi dal lavoro e organizzare le merende dei figli, così come gli è consentita la permanenza nel suddetto immobile fino al rientro della madre, entro le ore 23.30.
5) Vacanze estive. Entrambi i genitori, nel periodo estivo post-scolastico, avranno la facoltà di avere con sé la prole per un periodo continuativo di almeno 15 giorni, salvo diverso accordo, da concordare entro il 31/05 di ciascun anno.
6) Vacanze natalizie e pasquali. Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno, ad anni alterni e salvo diverso accordo, il periodo dal 24/12 al 30/12 con un genitore (pernotti compresi) e il periodo dal 31/12 al 06/1 (pernotti compresi) con l'altro. Durante le vacanze pasquali, salvo diverso accordo, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro genitore.;
7) Contributo al mantenimento dei figli e spese straordinarie. Il IG. erserà alla IG.ra CP_1
quale contributo al mantenimento dei minori, l'importo di € 665,00 Parte_1
(seicentosessantacinque/00) mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge da versarsi, salvo diversa pattuizione, sul conto corrente Intesa San AO n.
1000/00006628 intestato a , entro il giorno 30 (trenta) di ogni mese, oltre Parte_1
le variazioni ISTAT come sopra cennato e contribuirà per il 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, in ossequio a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma, che le parti dichiarano di aver letto e accettato;
8) Contratto di Mutuo sull'abitazione familiare. il IG. ontinuerà a versare entro il CP_1
giorno 30 (trenta) di ogni mese, la somma di € 385,00 (trecentoottantacinque/00) sul conto corrente cointestato BNL n. 1000/00004654, quale quota parte della rata di mutuo acceso sull'immobile in comproprietà con la IG.ra e assegnato a quest'ultima, quota Parte_1
parametrata alla percentuale di proprietà del bene del marito (35%) e sino all'estinzione del contratto;
9) Rinuncia al mantenimento della moglie. La IG.ra dichiara di rinunciare, Parte_1
come in effetti rinuncia, a qualsivoglia forma di mantenimento personale;
10) Spese condominiali e spese straordinarie: le spese condominiali straordinarie saranno ripartite al 35%
a carico del ed al 65% a carico della IG.ra ; quanto alla manutenzione CP_1 Parte_1
dell'immobile, la IG.ra provvederà alle spese relative alla manutenzione ordinaria, Parte_1
mentre ogni spesa relativa a interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sull'immobile dovrà
essere concordata tra le parti e sarà ripartita come sopra.
11) Detrazioni fiscali. A partire dall'anno corrente, la IG.ra si obbliga a Parte_1
versare al IG. la somma di € 2.000,00 (duemila/00) per detrazioni fiscali Controparte_1
conseguenti a spese sostenute per ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione familiare percepite e percipiende sino al 2032, entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'effettivo accredito. Alla cessazione dell'agevolazione, cesserà contestualmente ogni obbligo di versamento di somme della IG.ra in favore del IG. Parte_1 CP_1
12) Assegno unico: Le parti concordano che l'importo mensile dell'assegno unico INPS continuerà ad essere erogato integralmente sul conto corrente della IG.ra ; Parte_1
13) Comunicazioni e spostamenti. Ciascun genitore, nel periodo di permanenza con l'altro genitore, potrà raggiungere telefonicamente i figli al numero di cellulare dello stesso. Ciascun genitore si impegna a comunicare tempestivamente all'altro eventuali spostamenti in altre località quando avrà con sé i figli.
14) Compleanni: I figli trascorreranno il giorno del loro compleanno, ove possibile, con entrambi i genitori.
I figli inoltre trascorreranno, ove possibile, il compleanno dei genitori con gli stessi.
15) Cambio di residenza e/o domicilio: I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambio di residenza o di domicilio proprio.
16) Passaporti: I genitori prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4895/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(BARI (BA), 11/04/1989) e (TI
[...] Controparte_1
(RM), 07/02/1989) relativamente al matrimonio contratto in Bari in data
18/12/2021, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 00068, Parte 2, Serie B00, Anno 2022, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26/09/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi