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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 12/05/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 503/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.3.2025 da
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Leonardi, nello studio della quale, sito in Roma, al Viale Liegi n. 48/a - 50 è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in calce al ricorso
E da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gemelli Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Premuda n. 16, presso il suo Studio, giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Conclusioni congiunte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma il 20.06.2009, tra il SI. e la SI.ra , trascritto nei registri degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Roma come da atto n. 383, parte II, serie A4, anno 2009, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative incombenze e annotazione della sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento del minore presso il padre SI. , presso l'immobile sito in Parte_1
Nazzano, alla Via Campolungo n. 6;
3. confermare quanto disposto con la sentenza n. 16/2024, pubblicata il 9.1.2024, resa dal
Tribunale di Rieti nel proc. n.r.g. 1085/2023, circa i tempi e le modalità della permanenza del minore presso ciascun genitore e la frequentazione madre/figlio; Per_1
4. confermare quanto disposto con la sentenza n. 16/2024, pubblicata il 9.1.2024, resa dal
Tribunale di Rieti nel proc. n.r.g. 1085/2023, circa il mantenimento del figlio minore Per_2 disponendo, per l'effetto, che:
[...]
a) il padre SI. continuerà a provvedere al mantenimento diretto del figlio Parte_1
minore;
b) la madre SI.ra continuerà a versare in favore del padre SI. Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , l'importo di € 100,00
[...] Per_1
mensili, oltre aggiornamento ISTAT;
c) continuerà a rimanere a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio;
Per_1
5. dare atto che la SI.ra ha dichiarato di rilasciare l'immobile sito in Nazzano, Parte_2
Piazza Umberto I n. 17, in favore del SI. entro e non oltre il giorno 30/04/2025, con Pt_1
cessazione del comodato in essere tra le parti;
6. disporre che i coniugi hanno dato atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
7. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti;
Persona_2
8. dichiarare compensate le spese di giudizio tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 27.3.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma il 20.6.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (anno 2009, parte II, serie A4, atto n. 383).
A tal fine i ricorrenti hanno dedotto che: dal matrimonio il 18.11.2012 è nato , Per_1
formalmente residente in [...], di fatto residente in[...]; la vita matrimoniale si è rivelata intollerabile al punto da rendere impossibile il proseguimento della convivenza, cosicché gli stessi sono addivenuti alla separazione personale come da decreto n. 5825/2017 del 07.11.2017, reso dal
Tribunale di Rieti nell'ambito del procedimento n. 1423/2017 con il quale è stata omologata la separazione consensuale;
successivamente è stato incardinato dinanzi al Tribunale di Rieti il procedimento iscritto al n.r.g. 1085/2023 relativo alla richiesta di modifica delle condizioni di cui alla separazione definito (dopo che le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte) con sentenza n. 16/2024, resa il 5.1.2024 e pubblicata il 09.01.2024; tutt'oggi il figlio minore
è collocamento prevalente presso il padre, presso l'immobile sito in Nazzano alla Via Per_1
Campolungo n. 6, e lo stesso frequenta la madre come da predetta sentenza n. 16/2024 e il padre provvede al mantenimento diretto del figlio minore;
è tenuta al versamento in Parte_2
favore di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1 dell'importo di € 100,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT;
è a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio;
i Per_1
coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale (sita in Nazzano, Piazza Umberto I n. 17) alla SI.ra risulta già esser stata revocata come da richiamata sentenza n. 16/2024 e allo stato il Pt_2 predetto immobile risulta concesso in comodato d'uso dal SI. alla SI.ra Pt_1 Pt_2
come da predetta sentenza, tuttavia la dichiara che rilascerà il predetto bene immobile Pt_2
in favore del SI. entro e non oltre il giorno 30/04/2025, con cessazione del comodato Pt_1
in essere tra le parti;
la separazione tra i coniugi si è protratta per il tempo richiesto dalla Legge, non essendosi mai interrotta, né si è più ricostituita la comunione materiale ed affettiva coniugale né vi è possibilità alcuna che ciò possa verificarsi in futuro;
risulta, pertanto, ininterrottamente e validamente decorso il termine di cui al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell'articolo 3 della Legge n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate dalle parti in luogo della udienza del 7 aprile 2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Rieti del 7.11.2017, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale, e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata. Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate vista la natura della decisione.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in Roma in data 20.6.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto
[...]
Comune (anno 2009, parte II, serie A4, atto n. 383).
-recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in epigrafe e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 5.5.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.3.2025 da
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Parte_1 C.F._1
Leonardi, nello studio della quale, sito in Roma, al Viale Liegi n. 48/a - 50 è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in calce al ricorso
E da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gemelli Parte_2 C.F._2
ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Premuda n. 16, presso il suo Studio, giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Conclusioni congiunte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma il 20.06.2009, tra il SI. e la SI.ra , trascritto nei registri degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Roma come da atto n. 383, parte II, serie A4, anno 2009, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative incombenze e annotazione della sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento del minore presso il padre SI. , presso l'immobile sito in Parte_1
Nazzano, alla Via Campolungo n. 6;
3. confermare quanto disposto con la sentenza n. 16/2024, pubblicata il 9.1.2024, resa dal
Tribunale di Rieti nel proc. n.r.g. 1085/2023, circa i tempi e le modalità della permanenza del minore presso ciascun genitore e la frequentazione madre/figlio; Per_1
4. confermare quanto disposto con la sentenza n. 16/2024, pubblicata il 9.1.2024, resa dal
Tribunale di Rieti nel proc. n.r.g. 1085/2023, circa il mantenimento del figlio minore Per_2 disponendo, per l'effetto, che:
[...]
a) il padre SI. continuerà a provvedere al mantenimento diretto del figlio Parte_1
minore;
b) la madre SI.ra continuerà a versare in favore del padre SI. Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , l'importo di € 100,00
[...] Per_1
mensili, oltre aggiornamento ISTAT;
c) continuerà a rimanere a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio;
Per_1
5. dare atto che la SI.ra ha dichiarato di rilasciare l'immobile sito in Nazzano, Parte_2
Piazza Umberto I n. 17, in favore del SI. entro e non oltre il giorno 30/04/2025, con Pt_1
cessazione del comodato in essere tra le parti;
6. disporre che i coniugi hanno dato atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
7. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti;
Persona_2
8. dichiarare compensate le spese di giudizio tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 27.3.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Roma il 20.6.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (anno 2009, parte II, serie A4, atto n. 383).
A tal fine i ricorrenti hanno dedotto che: dal matrimonio il 18.11.2012 è nato , Per_1
formalmente residente in [...], di fatto residente in[...]; la vita matrimoniale si è rivelata intollerabile al punto da rendere impossibile il proseguimento della convivenza, cosicché gli stessi sono addivenuti alla separazione personale come da decreto n. 5825/2017 del 07.11.2017, reso dal
Tribunale di Rieti nell'ambito del procedimento n. 1423/2017 con il quale è stata omologata la separazione consensuale;
successivamente è stato incardinato dinanzi al Tribunale di Rieti il procedimento iscritto al n.r.g. 1085/2023 relativo alla richiesta di modifica delle condizioni di cui alla separazione definito (dopo che le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte) con sentenza n. 16/2024, resa il 5.1.2024 e pubblicata il 09.01.2024; tutt'oggi il figlio minore
è collocamento prevalente presso il padre, presso l'immobile sito in Nazzano alla Via Per_1
Campolungo n. 6, e lo stesso frequenta la madre come da predetta sentenza n. 16/2024 e il padre provvede al mantenimento diretto del figlio minore;
è tenuta al versamento in Parte_2
favore di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1 dell'importo di € 100,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT;
è a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie per il figlio;
i Per_1
coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale (sita in Nazzano, Piazza Umberto I n. 17) alla SI.ra risulta già esser stata revocata come da richiamata sentenza n. 16/2024 e allo stato il Pt_2 predetto immobile risulta concesso in comodato d'uso dal SI. alla SI.ra Pt_1 Pt_2
come da predetta sentenza, tuttavia la dichiara che rilascerà il predetto bene immobile Pt_2
in favore del SI. entro e non oltre il giorno 30/04/2025, con cessazione del comodato Pt_1
in essere tra le parti;
la separazione tra i coniugi si è protratta per il tempo richiesto dalla Legge, non essendosi mai interrotta, né si è più ricostituita la comunione materiale ed affettiva coniugale né vi è possibilità alcuna che ciò possa verificarsi in futuro;
risulta, pertanto, ininterrottamente e validamente decorso il termine di cui al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell'articolo 3 della Legge n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate dalle parti in luogo della udienza del 7 aprile 2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del Tribunale di Rieti del 7.11.2017, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale, e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata. Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate vista la natura della decisione.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in Roma in data 20.6.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto
[...]
Comune (anno 2009, parte II, serie A4, atto n. 383).
-recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in epigrafe e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 5.5.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio