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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6371 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. MA LI UI RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2356 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'udienza del giorno 31/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 C.F._1 Pinuccia CALCATERRA e Giada BONGIOVANNI nello studio della prima in Roma in Via Germanico 101, elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
, nato a [...] il [...] (C.F.),
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3961/2021, pubblicata il 5/03/2021 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 3 § 1. – ha agito nei confronti del già coniuge Controparte_1 per la restituzione della complessiva somma di€ 8.280,00, Parte_1 sul presupposto di averne in parte diritto perché versata per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente sufficiente, che tuttavia aveva ormai lasciato l'abitazione materna, e in parte per effetto della riduzione dell'assegno di mantenimento disposta dalla Corte d'Appello in riforma della decisione del Tribunale. Resisteva ma il Tribunale accoglie la domanda Parte_1 attrice e la condannava al pagamento della somma di euro 8.280,00 oltre interessi dalla domanda al saldo e alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Insorgeva deducendo che le prime somme sarebbero Parte_1 state irripetibili perché di natura alimentare e che dalla certificazione storico anagrafica il figlio maggiorenne era andato via di casa in un periodo successivo a quello di imputazione delle somme versate, in ogni caso irripetibili perché servite per esigenze alimentari del medesimo figlio.
§ 2. – Non si costituiva , pure regolarmente citato, Controparte_1 e la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Con istanza del 22/9/2025 rinunciava agli atti del Parte_1 giudizio di appello, chiedendo declaratoria di estinzione, con compensazione delle spese di lite, sul presupposto che nelle more della definizione del giudizio le parti avessero raggiunto un accordo transattivo, e che ella non avesse più interesse alla prosecuzione.
All'udienza del 17/10/2025 l'appellante non compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
pag. 2 di 3 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 ei confronti di contro la sentenza n. 3961/2021,
[...] Controparte_1 pubblicata il 5/03/2021 del Tribunale di Roma, così provvede:
– dichiara l'estinzione del processo;
– spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025.
L'estensore Il presidente
MA LI UI RI EL ZO
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL ZO presidente dr. Giuseppe Staglianò consigliere dr. MA LI UI RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2356 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'udienza del giorno 31/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 C.F._1 Pinuccia CALCATERRA e Giada BONGIOVANNI nello studio della prima in Roma in Via Germanico 101, elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
, nato a [...] il [...] (C.F.),
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3961/2021, pubblicata il 5/03/2021 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 3 § 1. – ha agito nei confronti del già coniuge Controparte_1 per la restituzione della complessiva somma di€ 8.280,00, Parte_1 sul presupposto di averne in parte diritto perché versata per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente sufficiente, che tuttavia aveva ormai lasciato l'abitazione materna, e in parte per effetto della riduzione dell'assegno di mantenimento disposta dalla Corte d'Appello in riforma della decisione del Tribunale. Resisteva ma il Tribunale accoglie la domanda Parte_1 attrice e la condannava al pagamento della somma di euro 8.280,00 oltre interessi dalla domanda al saldo e alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge. Insorgeva deducendo che le prime somme sarebbero Parte_1 state irripetibili perché di natura alimentare e che dalla certificazione storico anagrafica il figlio maggiorenne era andato via di casa in un periodo successivo a quello di imputazione delle somme versate, in ogni caso irripetibili perché servite per esigenze alimentari del medesimo figlio.
§ 2. – Non si costituiva , pure regolarmente citato, Controparte_1 e la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Con istanza del 22/9/2025 rinunciava agli atti del Parte_1 giudizio di appello, chiedendo declaratoria di estinzione, con compensazione delle spese di lite, sul presupposto che nelle more della definizione del giudizio le parti avessero raggiunto un accordo transattivo, e che ella non avesse più interesse alla prosecuzione.
All'udienza del 17/10/2025 l'appellante non compariva e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
pag. 2 di 3 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 ei confronti di contro la sentenza n. 3961/2021,
[...] Controparte_1 pubblicata il 5/03/2021 del Tribunale di Roma, così provvede:
– dichiara l'estinzione del processo;
– spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 31/10/2025.
L'estensore Il presidente
MA LI UI RI EL ZO
pag. 3 di 3