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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 36/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimi De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 31 gennaio 2025 svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso dall'Avv. DE TULLIO LUISA Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. GIANNONE MICHELA CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona in funzione di giudice del lavoro - n° 163/2023, depositata il 21/12/2023, notificata il 23/12/2023.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Sulmona, in parziale accoglimento della domanda formulata da nei confronti di , per il CP_1 Pt_1 riconoscimento come malattia professionale della ipoacusia sensoriale contratta a causa del attività di pasticciere artigiano, ha accertato la sussistenza di un danno da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” nella misura del 10% e condannato l'istituto all'erogazione delle prestazioni dovute, a far data dalla domanda amministrativa, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suindicata pronuncia ha proposto appello l' , chiedendo la riforma della Pt_1 stessa e il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente in primo grado, anche previo rinnovo della CTU medico legale. Si è costituito in giudizio contestando ogni motivo di gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
Espletata nuova CTU medico legale, all'esito dell'udienza, lette le note e conclusioni scritte depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato la erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, che ha aderito acriticamente alle conclusioni della
CTU medico-legale, la quale ha riconosciuto una “ipoacusia bilaterale”, ma, di fatto, l'ha negata, visto che lo stesso perito ha escluso l'origine professionale del danno acustico all'orecchio destro, riconoscendolo solo a carico di quello sinistro, accertando dunque un danno monolaterale, indice di malattia non professionale, atteso che la tecnoacusia è sempre bilaterale. Nella CTU inoltre l'adeguata e sufficiente esposizione al rischio otolesivo da parte del è stata presunta, perché ricavata dalle sole dichiarazioni rese CP_1 dall'assicurato, trascurando totalmente la documentazione versata in atti, tra cui un esame audiometrico non indicativo di ipoacusia professionale, non presentando la tipica “forma a cucchiaio”. Nessuna prova poteva dirsi raggiunta in ordine alla matrice professionale della malattia, non evidenziando il lavoro svolto dall'assicurato quegli elementi indispensabili della
“non occasionalità” richiesta dalla normativa vigente.
I motivi di gravame sono solo in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Nel corso del presente giudizio è stata espletata nuova CTU medico legale e il perito, dr.
specialista in Otorinolaringoiatria e Audiologia, ha spiegato che l'ipoacusia da Per_1 trauma acustico cronico industriale si presenta come un deficit percettivo, bilaterale, quasi sempre simmetrico, a volte asimmetrico, caratterizzato da morfologia e divenire tipici con una evoluzione in quattro stadi. Sotto il profilo temporale, il danno ha una precisa evoluzione frequenziale: inizia infatti a livello dei 4 KHz - a volte, seppur raramente e in un tempo assai iniziale, puo cominciare a 3 o 6 KHz coinvolgendo successivamente i 4 KHz, ove la perdita diviene prevalente - (stadio I e II), per estendersi col tempo alle frequenze piu acute ed interessare, in fase piu avanzata, anche le frequenze medie che piu direttamente influiscono sull'udito sociale (stadio III e IV).
Nel caso in questione, la morfologia dell'esame audiometrico del 20 ottobre 2016 è tipica dell'esposizione al rumore con pattern a cucchiaio o a pipa, incisura a 4000 Hz e recupero di soglia uditiva a 6000 ed 8000 Hz.
Il CTU ha perciò concluso che è affetto da ipoacusia bilaterale di tipo misto CP_1
(percettivo e trasmissivo), con tutte le caratteristiche morfologiche, audiometriche e audiologiche tipiche del danno uditivo da prolungata esposizione al rumore: pattern a cucchiaio o a pipa, incisura a 4000 Hz e recupero di soglia uditiva a 6000 ed 8000Hz.
Quanto alla effettiva esposizione a rumore che giustifichi la comparsa del danno, le circostanze indicate in ricorso sono state confermate dai testi escussi in primo grado i quali hanno riferito che ha sempre utilizzato, nel suo laboratorio di pasticceria, CP_1
pag. 2/4 attrezzature come raffinatrice, abbattitore, planetaria, braccio tuffante, compressore, temperatrice, macchina rotativa per uova pasquali, cuoci crema/pastorizzatore, forni, restando così esposto a forte rumore n particolare i testi e che Testimone_1 Testimone_2 hanno lavorato con il per oltre vent'anni nel medesimo laboratorio, hanno spiegato CP_1 che i rumori dei macchinari sopra indicati, utilizzati sia dal che dagli altri CP_1 pasticceri, sono sempre presenti all'interno del locale ed oltre a questi vi sono anche quelli dei frigoriferi. Hanno precisato che la maggior parte dei macchinari, una volta avviati, restano accesi ed in funzione tutti insieme contemporaneamente, durante la lavorazione. I più rumorosi sono le planetarie, gli abbattitori, la temperatrice che peraltro funziona con un compressore ed anche i forni, che hanno sempre in funzione l'aspiratore.
Dalla documentazione versata in atti e riportata dallo stesso CTU risulta che il ricorrente ha lavorato come pasticcere dal 1960 al 1972 negli U.S.A, poi dal 1993 svolge attività di pasticcere artigiano, a tutt'oggi, utilizzando, come precisato anche nel DVR (cfr. DVR scheda
3 – in atti), i macchinari così come sopra illustrati.
In atti risulta altresì prodotta una indagine fonometrica, che evidenzia che il livello di esposizione personale al rumore del signor e pari a Lep,d 88,00 dB(A). CP_1
Alla luce di questi dati il CTU ha ritenuto che signor ha svolto lavorazione Parte_2 tabellata Punto 75 – Ipoacusia da rumore – lettera W: Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A) – ai sensi della Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Industria (G.U. no 169 del 21 luglio 2008), dando atto della sussistenza del necessario nesso di causa-effetto tra le lavorazioni svolte e la patologia lamentata da . CP_1
Il CTU infine ha escluso, alla luce dell'anamnesi raccolta, della visione dei documenti, della clinica e degli esami audiologici, altre cause extralavorative di ipoacusia cocleare, come la sindrome di l'assunzione di farmaci ototossici, l'esistenza di affezioni a carattere Per_2 sistemico come il diabete e/o problemi circolatori a particolare influenza sull'apparato cocleo- vestibolare e le attività ricreative extra lavorative.
La valutazione del danno biologico, eseguita sull'esame audiometrico del 20 ottobre 2016, allegato alla domanda di malattia professionale ipoacusia, utilizzando la tabella Marello, ha tenuto conto che detto esame presenta una rilevante dissociazione tra via aerea e via ossea
(gap di 20 dB), con la conseguenza che la valutazione va fatta sulla soglia per via ossea che è indice fedele della funzionalita dell'organo del Corti interessato dal rumore.
Ha precisato che, trattandosi di soggetto che all'epoca dell'esame audiometrico aveva 74 anni di età, ha detratto la quota spettante alla sociopresbiacusia, riconoscendo un danno biologico pari all'8% (otto), a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 10 agosto 2017.
Ritiene questa Corte di poter condividere tale giudizio, dal momento che il medesimo appare fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
pag. 3/4 In definitiva dunque risulta accertata a carico di una menomazione CP_1 dell'integrità psico fisica pari all'8% - in leggera riduzione rispetto a quella del 10% riconosciuta in primo grado - con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite, per il doppio grado, tenuto conto dell'esito complessivo e finale del giudizio, sono compensate per 1/3 tra le parti e, per i restanti 2/3, poste a carico di e liquidate Pt_1 come da dispositivo, unitamente a quelle di CTU.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Accerta il grado di menomazione dell'integrità psicofisica di in CP_1 misura dell'8%
- Compensa per 1/3 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e condanna l' alla rifusione dei restanti 2/3, liquidate per la parte non compensata in € 1.220 Pt_1 per il primo grado e in € 1.400 per il secondo grado, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellato. Pone definitivamente a carico di le Pt_1 spese di CTU di primo e secondo grado.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 36/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimi De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 31 gennaio 2025 svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso dall'Avv. DE TULLIO LUISA Parte_1
APPELLANTE E
assistito e difeso dall'Avv. GIANNONE MICHELA CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona in funzione di giudice del lavoro - n° 163/2023, depositata il 21/12/2023, notificata il 23/12/2023.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Sulmona, in parziale accoglimento della domanda formulata da nei confronti di , per il CP_1 Pt_1 riconoscimento come malattia professionale della ipoacusia sensoriale contratta a causa del attività di pasticciere artigiano, ha accertato la sussistenza di un danno da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” nella misura del 10% e condannato l'istituto all'erogazione delle prestazioni dovute, a far data dalla domanda amministrativa, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suindicata pronuncia ha proposto appello l' , chiedendo la riforma della Pt_1 stessa e il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente in primo grado, anche previo rinnovo della CTU medico legale. Si è costituito in giudizio contestando ogni motivo di gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
Espletata nuova CTU medico legale, all'esito dell'udienza, lette le note e conclusioni scritte depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha lamentato la erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, che ha aderito acriticamente alle conclusioni della
CTU medico-legale, la quale ha riconosciuto una “ipoacusia bilaterale”, ma, di fatto, l'ha negata, visto che lo stesso perito ha escluso l'origine professionale del danno acustico all'orecchio destro, riconoscendolo solo a carico di quello sinistro, accertando dunque un danno monolaterale, indice di malattia non professionale, atteso che la tecnoacusia è sempre bilaterale. Nella CTU inoltre l'adeguata e sufficiente esposizione al rischio otolesivo da parte del è stata presunta, perché ricavata dalle sole dichiarazioni rese CP_1 dall'assicurato, trascurando totalmente la documentazione versata in atti, tra cui un esame audiometrico non indicativo di ipoacusia professionale, non presentando la tipica “forma a cucchiaio”. Nessuna prova poteva dirsi raggiunta in ordine alla matrice professionale della malattia, non evidenziando il lavoro svolto dall'assicurato quegli elementi indispensabili della
“non occasionalità” richiesta dalla normativa vigente.
I motivi di gravame sono solo in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Nel corso del presente giudizio è stata espletata nuova CTU medico legale e il perito, dr.
specialista in Otorinolaringoiatria e Audiologia, ha spiegato che l'ipoacusia da Per_1 trauma acustico cronico industriale si presenta come un deficit percettivo, bilaterale, quasi sempre simmetrico, a volte asimmetrico, caratterizzato da morfologia e divenire tipici con una evoluzione in quattro stadi. Sotto il profilo temporale, il danno ha una precisa evoluzione frequenziale: inizia infatti a livello dei 4 KHz - a volte, seppur raramente e in un tempo assai iniziale, puo cominciare a 3 o 6 KHz coinvolgendo successivamente i 4 KHz, ove la perdita diviene prevalente - (stadio I e II), per estendersi col tempo alle frequenze piu acute ed interessare, in fase piu avanzata, anche le frequenze medie che piu direttamente influiscono sull'udito sociale (stadio III e IV).
Nel caso in questione, la morfologia dell'esame audiometrico del 20 ottobre 2016 è tipica dell'esposizione al rumore con pattern a cucchiaio o a pipa, incisura a 4000 Hz e recupero di soglia uditiva a 6000 ed 8000 Hz.
Il CTU ha perciò concluso che è affetto da ipoacusia bilaterale di tipo misto CP_1
(percettivo e trasmissivo), con tutte le caratteristiche morfologiche, audiometriche e audiologiche tipiche del danno uditivo da prolungata esposizione al rumore: pattern a cucchiaio o a pipa, incisura a 4000 Hz e recupero di soglia uditiva a 6000 ed 8000Hz.
Quanto alla effettiva esposizione a rumore che giustifichi la comparsa del danno, le circostanze indicate in ricorso sono state confermate dai testi escussi in primo grado i quali hanno riferito che ha sempre utilizzato, nel suo laboratorio di pasticceria, CP_1
pag. 2/4 attrezzature come raffinatrice, abbattitore, planetaria, braccio tuffante, compressore, temperatrice, macchina rotativa per uova pasquali, cuoci crema/pastorizzatore, forni, restando così esposto a forte rumore n particolare i testi e che Testimone_1 Testimone_2 hanno lavorato con il per oltre vent'anni nel medesimo laboratorio, hanno spiegato CP_1 che i rumori dei macchinari sopra indicati, utilizzati sia dal che dagli altri CP_1 pasticceri, sono sempre presenti all'interno del locale ed oltre a questi vi sono anche quelli dei frigoriferi. Hanno precisato che la maggior parte dei macchinari, una volta avviati, restano accesi ed in funzione tutti insieme contemporaneamente, durante la lavorazione. I più rumorosi sono le planetarie, gli abbattitori, la temperatrice che peraltro funziona con un compressore ed anche i forni, che hanno sempre in funzione l'aspiratore.
Dalla documentazione versata in atti e riportata dallo stesso CTU risulta che il ricorrente ha lavorato come pasticcere dal 1960 al 1972 negli U.S.A, poi dal 1993 svolge attività di pasticcere artigiano, a tutt'oggi, utilizzando, come precisato anche nel DVR (cfr. DVR scheda
3 – in atti), i macchinari così come sopra illustrati.
In atti risulta altresì prodotta una indagine fonometrica, che evidenzia che il livello di esposizione personale al rumore del signor e pari a Lep,d 88,00 dB(A). CP_1
Alla luce di questi dati il CTU ha ritenuto che signor ha svolto lavorazione Parte_2 tabellata Punto 75 – Ipoacusia da rumore – lettera W: Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A) – ai sensi della Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Industria (G.U. no 169 del 21 luglio 2008), dando atto della sussistenza del necessario nesso di causa-effetto tra le lavorazioni svolte e la patologia lamentata da . CP_1
Il CTU infine ha escluso, alla luce dell'anamnesi raccolta, della visione dei documenti, della clinica e degli esami audiologici, altre cause extralavorative di ipoacusia cocleare, come la sindrome di l'assunzione di farmaci ototossici, l'esistenza di affezioni a carattere Per_2 sistemico come il diabete e/o problemi circolatori a particolare influenza sull'apparato cocleo- vestibolare e le attività ricreative extra lavorative.
La valutazione del danno biologico, eseguita sull'esame audiometrico del 20 ottobre 2016, allegato alla domanda di malattia professionale ipoacusia, utilizzando la tabella Marello, ha tenuto conto che detto esame presenta una rilevante dissociazione tra via aerea e via ossea
(gap di 20 dB), con la conseguenza che la valutazione va fatta sulla soglia per via ossea che è indice fedele della funzionalita dell'organo del Corti interessato dal rumore.
Ha precisato che, trattandosi di soggetto che all'epoca dell'esame audiometrico aveva 74 anni di età, ha detratto la quota spettante alla sociopresbiacusia, riconoscendo un danno biologico pari all'8% (otto), a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 10 agosto 2017.
Ritiene questa Corte di poter condividere tale giudizio, dal momento che il medesimo appare fondato su approfonditi esami diagnostici e strumentali, risulta immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici ed è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
pag. 3/4 In definitiva dunque risulta accertata a carico di una menomazione CP_1 dell'integrità psico fisica pari all'8% - in leggera riduzione rispetto a quella del 10% riconosciuta in primo grado - con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Le spese di lite, per il doppio grado, tenuto conto dell'esito complessivo e finale del giudizio, sono compensate per 1/3 tra le parti e, per i restanti 2/3, poste a carico di e liquidate Pt_1 come da dispositivo, unitamente a quelle di CTU.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
- Accerta il grado di menomazione dell'integrità psicofisica di in CP_1 misura dell'8%
- Compensa per 1/3 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e condanna l' alla rifusione dei restanti 2/3, liquidate per la parte non compensata in € 1.220 Pt_1 per il primo grado e in € 1.400 per il secondo grado, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellato. Pone definitivamente a carico di le Pt_1 spese di CTU di primo e secondo grado.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
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