Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.P.
Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 12 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art. 281 bis e seguenti c.p.c. iscritto al n.17890/2023 R.G., avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA
1) , nata in [...] [...] c.f. Parte_1 C.F._1
2) , nato in [...] [...] c.f. ; Controparte_1 C.F._2
3) , nata in [...] [...] c.f. Controparte_2 C.F._3
4) , nata in [...] il [...] c.f. Controparte_3
C.F._4
5) , nata in [...] il [...] c.f. Parte_2
; C.F._5
6) , nato in [...] il [...] c.f. CP_4 Parte_2
C.F._6
7) , nato in [...] il [...] c.f. Parte_3
; C.F._7
8) , nata in [...] il [...] c.f. Controparte_5
; C.F._8
9) , nata in [...] il [...] c.f. Controparte_6
; C.F._9
10) , nato in [...] il [...] Parte_4
12) , nato in [...] il [...] c.f. ; Controparte_8 C.F._11
13) , nata in [...] il [...] c.f. Parte_5
; C.F._12
14) , nata in [...] il [...] Parte_6
15) nato in [...] il [...] Parte_7
16) , nata in [...] il [...] Parte_8
17) , nato in [...] il [...] Parte_9
Tutti rappresetati e difesi dall'avv. Luigi Paiano giusta procure allegate al fascicolo telematico
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_9 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1 settembre 2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo provvedimento per il Controparte_9 riconoscimento della cittadinanza italiana e, per l'effetto, ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza, l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita.
In particolare riferiscono che:
1) “…..sono sono discendenti diretti di , cittadino italiano, nato il [...] Persona_1
a Sparanise (CE) (doc. 4), il quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 5), ove si univa in matrimonio nel 1915 con (doc. 6)….Dalla loro relazione Persona_2
nasceva il 25.08.1918 (doc. 7) che nel 1954 si univa con Persona_3 CP_10
Nel 2013 sposava (doc.
[...] Controparte_8 Persona_4
37).
…..Il 26.07.1949 (doc. 38) che nel 1977 si univa in matrimonio Persona_5 con (doc. 39), ed insieme generavano il 15.08.1977 Persona_6 [...] (doc. 40). Gli odierni ricorrenti presentavano regolare richiesta, a mezzo Parte_9 posta raccomandata, di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza paterna iure sanguinis presso il in Brasilia, ciò in data 10.10.2020 …” Come da Albero Per_7
Genealogico riepilogativo allegato.
Ciò posto, i ricorrenti suddetti hanno esercitato il diritto al cd. riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge n.91/1992: hanno provato il suddetto diritto ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dello status civitatis italiano per avere i medesimi provato il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN di cittadino italiano per nascita Parte_10
(status sussistente ex art.1 legge 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. A, legge n.91/92).
Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. I ricorrenti hanno precisato che il loro antenato non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, manifestando la volontà di non naturalizzarsi come cittadino brasiliano, restando legato alle sue radici, come da certificato negativo di naturalizzazione allegato al ricorso. Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e si è proceduto in contumacia. Il PM ha espresso parere favorevole. In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle
Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato
“citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al , in persona del Ministro Controparte_9
in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di
Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la Controparte_9
cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del
1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L.
555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani.
Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12
Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano
o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che
«…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli».
E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo CP_9 certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
I ricorrenti hanno tentato, senza esito, la via del riconoscimento in sede amministrativa, a mezzo mail presentando la domanda al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, Brasile, per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis , quali discendenti - in linea diretta- di cittadino italiano, stante i tempi abnormi di attesa.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto , giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Per altro verso, nella fattispecie si evince che uno dei ricorrenti risulta discendente per via materna;
difatti . ascendente diretta degli odierni ricorrenti, è cittadina italiana alla Persona_3 stregua dell'allora vigente Legge n. 555 del 1912 sulla “Cittadinanza italiana” che sanciva la prevalenza del principio dello ius sanguinis.
L'acquisto della cittadinanza italiana, infatti, avveniva esclusivamente per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, così come espressamente previsto dall'art. 1 della citata legge “è cittadino per nascita: 1/a il figlio di padre cittadino”. Nella fattispecie, pertanto, la sig.ra , alla luce delle previsioni contenute nel citato art 1 L. 555/1912, da un Persona_3 lato, si vedeva riconoscere la titolarità dello status di “cittadina italiana” in quanto figlia di padre cittadino italiano
Ad ogni buon conto la domanda merita accoglimento e per l'effetto si dispone l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_9
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
Ritiene pertanto questo giudicante che i ricorrenti del presente giudizio, sono cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita.
Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
Può disporsi l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della sussistenza di una non univoca interpretazione sulle questioni anche in relazione alla pronuncia di difetto di legittimazione passiva del CP_11
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOP così dispone: dichiara i ricorrenti, sigg.ri: , Parte_1 [...]
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Parte_2
,
[...] Parte_11 [...]
Parte_3 Controparte_5
, ,
[...] Controparte_6 Parte_4
, ,
[...] Parte_12 [...]
, Controparte_8 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 [...]
Parte_7 Parte_8
, sono cittadini
[...] Parte_9 italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana , sono tutti cittadini italiani fin dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente loro trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- ordina, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile del Consolato italiano di procedere alle dovute iscrizioni, annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato
Civile;
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 7 aprile 2025
Il Gop
Dott.ssa Antonietta De Simone