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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. Mariangela Fuina Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 166 del Ruolo generale A.C.C. dell'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] al Mare il 03.03.1954 ( C.F. : Parte_1
), , nata ad [...] il [...] ( C.F. C.F._1 Parte_2
) e , nato ad [...] il giorno C.F._2 Parte_3
08.01.1982 ( C.F. ), tutti residenti in [...]
Alcione n. 79, ed elettivamente domiciliati in Pescara alla via della Bonifica n.48/1 presso lo studio dell'avv. Giancarlo De Marco che li rappresenta e difende giusta procure in calce all'atto di impugnazione;
appellanti contro
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] ( C.F. CP
), rappresentata e difesa in forza di procura rilasciata su separato atto C.F._4 dall'avv. Giulio Amicosante ed elettivamente domiciliata presso il cui studio in Pescara alla via Pietro Nenni n.25; appellata
P.G. in sede
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa tra le predette parti in data 7 novembre
2023 dal Tribunale Civile di Pescara nella causa iscritta al n. 4010/2020 R.G.
1
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, il 7 novembre 2023 nell'ambito del procedimento civile n. 4010/2020 R.G. :
1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti in narrativa;
2) In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi del presente appello e delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, previa autorizzazione alla produzione della citata sentenza penale n. 1030/2023 del Tribunale di Chieti, revocare la condanna degli appellanti, rigettando la domanda proposta da CP
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata
–In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
–In via pregiudiziale e cautelare rigettare la richiesta di sospensione/revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti in narrativa;
–In via principale e nel merito rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza n.1471/2023 emessa dal Tribunale di Pescara in data 07.11.2023 nella causa iscritta al RG
4010/2020;
–con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio”.
Per il P.G.
Si esprime parere favorevole alla conferma della sentenza emessa il 7.11.2023 dal T.O. di
Pescara all'esito di una procedura ex art. 316 bi c.c. n.R.G. 4010/2020.
Motivi della decisione
1.Con la sentenza appellata il Tribunale di Pescara ha accolto la domanda proposta da CP
(in proprio e quale affidataria della nipote con la quale chiedeva la
[...] Controparte_2
condanna di -rimasto contumace- e Parte_3 Parte_1 [...]
ex art. 316 bis cc, al rimborso, in suo favore, della somma di euro 54.000,00 a Parte_2
titolo di regresso per il mantenimento della suddetta nipote in considerazione dell'onere da lei sostenuto in via esclusiva nel periodo intercorso tra la nascita della minore fino al 30.11.2019, in subordine la condanna dei convenuti al pagamento del suddetto importo a titolo di indennizzo ex art. 2041 cc, oltre interessi e rivalutazione).
2 A fondamento della decisione riteneva il Tribunale:
-che era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dai convenuti in quanto, come previsto dall'art. 316 bis cc, la legittimazione a proporre l'istanza spetta a chiunque vi abbia interesse;
dunque, oltre al coniuge adempiente devono ritenersi legittimati
(anche) gli ascendenti adempienti che abbiano sopportato le spese per il mantenimento della prole;
-quanto al merito, che non era contestato che il padre della minore non avesse mai provveduto al mantenimento della stessa né egli aveva dimostrato, come suo onere, di avere adempiuto;
che, ancora, non era stato provato che fosse in grado di provvedervi, non avendo i convenuti prodotto a tal fine alcuna idonea documentazione (ed anzi la contumacia di Parte_3
era da valutarsi quale ulteriore conferma del disinteresse del genitore verso i bisogni
[...]
e le necessità, anche materiali, della figlia);
-che non era contestato che l'attrice avesse provveduto in via esclusiva al mantenimento della nipote sin dalla nascita di quest'ultima, avvenuta nell'anno 2010; assunto che comunque aveva trovato puntuale conferma nella compiuta istruttoria ( deposizioni di Testimone_1
e dell'assistente sociale , la quale ultima aveva anche riferito che la
[...] Testimone_2
nonna aveva sostenuto gli esborsi per l'acquisto dei libri scolastici nonchè le spese per le cure mediche, in particolare dentistiche).
-che era anche emerso dall'istruttoria che , madre della minore, dalla Controparte_3
nascita di quest'ultima era sempre stata disoccupata (teste . Tes_1
-che pertanto doveva ritenersi la sussistenza del diritto della ad agire in regresso per CP
la quota a carico del genitore inadempiente, oltre che dei nonni paterni, coobbligati in solido.
-che in ordine alla determinazione del "quantum", ben poteva ricorrersi ad una liquidazione equitativa, facendo applicazione del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità a tenore del quale "Il rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, spettante all'unico genitore che le abbia affrontate nei confronti dell'altro di cui sia stata accertata la paternità naturale, ha natura indennitaria e quindi può essere liquidato in via equitativa, avendo riguardo agli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto, alle esigenze dei figli e alle sostanze e ai redditi di ciascun genitore" (Cass. n. 16657/14) e costituendo l'equità criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità previste in genere dalla legge (v. Cass. n. 10861/1999, n. 11351/2004)" (Cass. n. 16657/14, cit.), sicchè, tenuto conto della somma di euro 500,00 mensili stabilita dal giudice della separazione a titolo di contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, considerato che l'attrice aveva
3 provveduto anche al pagamento delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, si riteneva corretta la quantificazione in euro 54.000,00 della somma dovuta dai convenuti in favore della dalla nascita della minore al novembre 2019. CP
2. Nel proprio atto di impugnazione gli appellanti contestano la decisione per i motivi di seguito compendiati.
a) difetto di legittimazione attiva della sig.ra sia in proprio sia quale CP
affidataria della minore .
Con tale motivo contestano che nel periodo decorrente dalla nascita della al CP_2
30.11.2019 la stessa era affidata ai genitori e non alla . CP
Rappresentano la duplice erroneità della sentenza sia per quanto attiene alla legittimazione della , sia per quanto attiene alla ritenuta obbligazione solidale degli appellanti. CP
Evidenziano
- che l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli (che trova radici nell'art.30 della
Costituzione al quale si ricollegano l'art. 147 c.c., e l'art 316 bis c.c.) trova fonte nello status genitoriale ed il relativo adempimento non va effettuato in misura paritaria, ma in proporzione delle rispettive possibilità ed è di natura solidale, nel senso che qualora uno dei due per qualsiasi causa non adempia all'obbligo de quo, l'altro deve farvi fronte da solo.
-che a tal riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, laddove uno dei genitori abbia provveduto integralmente alle spese di mantenimento del figlio minore, questi ha diritto di agire in regresso per il recupero delle quote relative, dal genitore inadempiente, il cui ammontare dovrà essere determinato dalla relazione tra sostanze e capacità di lavoro di ciascuno dei genitori.
Precisano che invece solo nel caso in cui entrambi i genitori non siano in grado di provvedere al mantenimento dei figli sono tenuti ad intervenire gli ascendenti fornendo ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere il loro dovere nei confronti dei figli ( art. 316 bis c.c. ), ma l'obbligazione degli ascendenti è sussidiaria e indiretta, legata allo stato di bisogno dei nipoti ( Cass. civ. n. 10450/2022).
Da ciò deducono che se è vero che il dovere di mantenimento dei figli, imposto ai genitori nel suo contenuto più ampio, è esercitato dagli stessi in maniera solidale, in quanto ciascuno di loro è obbligato autonomamente per l'intero al mantenimento dei figli, con la conseguenza che l'azione di regresso esercitabile dal genitore adempiente verso quello inadempiente trova la sua ragione nelle regole sulle obbligazioni solidali, viceversa per quanto attiene invece agli ascendenti, che intervengono in via sussidiaria, e quindi solo allorquando i genitori non hanno i mezzi sufficienti, da parte del genitore adempiente non è esercitabile nei loro confronti
4 un'azione di regresso per il rimborso delle spese di mantenimento dei nipoti da lui sostenute in via esclusiva, dal momento che il loro obbligo ha natura solidaristica, sussidiaria, non solidale (Cass. 251/2002), con la conseguenza che non può trovare applicazione la normativa sulle obbligazioni solidali.
Rappresentano che l'obbligazione degli ascendenti di pari grado neppure è solidale tra loro, in quanto è proporzionale alle capacità economiche di ciascun ascendente.
Deducono quale conseguenza che gli ascendenti sono tenuti solo nel momento in cui venga loro rappresentata la mancanza dei mezzi di sussistenza da parte dei genitori e venga richiesto il loro intervento economico, mentre per il pregresso mantenimento dei nipoti da parte di altro ascendente nessuna rivalsa può essere esercitata, non essendovi obbligazione solidale tra i genitori ed i nonni, né degli ascendenti tra loro, in quanto l'obbligazione di tutti i nonni, sia materni che paterni, è sussidiaria e proporzionale alle rispettive capacità contributive, singolarmente considerate.
Evidenziano quindi l'ulteriore errore della sentenza impugnata, con la quale è stata pronunciata una condanna in solido tra il padre della minore ed i nonni paterni e tra i nonni paterni tra loro, laddove invece non vi è alcuna obbligazione in solido fra tutti loro, poiché gli ascendenti sono obbligati in via solidaristica, indiretta, sussidiaria e non solidale e dunque non può chiedersi ai nonni di concorrere al mantenimento dei nipoti in solido con il padre inadempiente, né può chiedersi contribuzione in solido tra loro ai due nonni appellanti, considerato peraltro che la nonna è casalinga e priva di reddito.
In via subordinata ribadiscono l'insufficienza delle prove offerte a dimostrare che la CP
abbia sostenuto le spese per il mantenimento della nipote, per la limitazione temporale dell'epoca della conoscenza dei fatti da parte delle assistenti sociali escusse come testi e per l'inattendibilità dell'altro teste (figlio convivente della ) peraltro sistematicamente CP
indicato come testimone dalla madre, come evincibile dalla lettura della sentenza n.
1030/2023 emessa dal Tribunale Penale di Chieti in data 29.12.2023, con la quale la sig.ra
è stata condannata per il reato di calunnia in danno dell'appellante CP Parte_3
nonostante la compiacente testimonianza del predetto figlio.
Chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
3. Nella sua comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio l'appellata contesta l'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., lamentando l'omessa indicazione delle parti della sentenza meritevoli di riforma, della diversa ricostruzione del fatto, del motivo per cui sia assume violata la legge e del nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite, nonché
5 della proposizione di un'alternativa decisione e soprattutto i motivi su cui si dovrebbe fondare l'appello .
Si oppone alla richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza rappresentando che alcun pericolo di non poter ripetere gli importi versati incombe sugli appellanti, essendo ella anche proprietaria di immobili.
Nel merito ribadisce l'esistenza e fondatezza dei presupposti in ragione dei quali ha agito, ex art. 316 bis c.c. per la restituzione di importi spesi per il mantenimento della nipote ed in particolare:
-che con decreto emesso in data 20.06.2019, il Tribunale per i minorenni de affidava Pt_4
la minore in via esclusiva alla nonna materna, Sig.ra Controparte_2 CP stabilendo che da sempre aveva provveduto (e tutt'ora provvede) a prendersi cura della nipote prestandole adeguata assistenza morale e materiale;
-che pertanto ella era legittimata ad agire ex art. 316 bis c.c. in qualità di nonna affidataria, avendo il Tribunale per i minorenni de L'Aquila accertato, con l'ausilio degli assistenti sociali, che l'odierna attrice si occupava dal punto di vista economico sia alla figlia
[...]
, sia della nipote Controparte_3 Controparte_2
-che in ogni caso, in via subordinata, ricorreva la legittimazione attiva della sig.ra CP
anche per l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c., in quanto la sig.ra
[...] CP_3
, madre della minore non aveva mai lavorato e, quanto al padre il
[...] Persona_1
Tribunale di Pescara con sentenza n. 748/2019 del 15.05.2019, con la quale pronunciava la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del Sig. , Parte_3 accertava come il padre della bambina “non abbia mai vissuto con la figlia. Il non CP_2
ha poi, dimostrato in alcun modo di aver provveduto al mantenimento della minore, alla sua cura ed educazione, alla sua assistenza morale”(All. 5 comparsa appello) e pertanto , non potendo contare su nessun aiuto il nesso di causalità ex art. 2041 c.c. tra il depauperamento dell'attrice e il conseguente ingiustificato arricchimento dei convenuti, obbligati in solido, era di tutta evidenza;
-che l'assunto attoreo era stato provato oltre che dalla documentazione in atti, anche dai testi zio della minore ed assistenti sociali ed Testimone_1 Persona_1 Testimone_3
che avevano confermato come la nonna materna avesse fornito supporto Testimone_4
materiale alla gestione della minore (All.ti 8 e 9 parte appellata);
-che il ragione di ciò il Tribunale di Pescara aveva ritenuto la legittimazione della , CP
odierna appellata all'azione ex art. 316 bis, evidenziando che, come previsto dall'art. 316 bis cc, la legittimazione a proporre l'istanza spetta a chiunque vi abbia interesse;
dunque, oltre al
6 coniuge adempiente devono ritenersi legittimati (anche) gli ascendenti adempienti che abbiano sopportato le spese per il mantenimento della prole;
-che corretta doveva reputarsi anche l'individuazione del quantum debeatur, avuto riguardo al totale disinteresse del padre della bambina alle sorti della figlia (tanto da essere rimasto contumace nel primo grado delpresente procedimento), pur disponendo di un appartamento messo a disposizione dai genitori e di reddito di cittadinanza, come confermato dalla teste di parte convenuta ed alla sicura ricorrenza della qualità di obbligati in solido Testimone_5
dei nonni paterni che, proprio in considerazione del grave inadempimento del proprio figlio
, con decreto ingiuntivo ex art. 316 bis c.p.c. emesso in data Parte_3
14.01.2020 dal Tribunale di Pescara (R.G. 4836/19), erano già stati condannati a pagare, con il vincolo della solidarietà, in favore dell'odierna attrice la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della piccola oltre a 50% delle spese straordinarie CP_2
con decorrenza da dicembre 2019 ed, a seguito della definizione del giudizio di opposizione, con sentenza n. 82/2023 del 18.01.2023 alla maggior somma di €500,00 mensili per il mantenimento ordinario ed al 60% delle spese straordinarie;
-che era documentalmente provata la differenza di possibilità economiche tra la sig.ra CP
e i nonni paterni della piccola (essendo questi ultimi proprietari di numerosi
[...] CP_2
immobili, e il sig. anche titolare di una quota del 20% della società “Lo Parte_1
Squalo 2” S.r.l. c.f. che possiede e gestisce lo stabilimento balneare di famiglia P.IVA_1
“ Lo Squalo” di Francavilla al Mare (CH), come da visura camerale, attività in grado di produrre cospicui redditi come da bilanci prodotti e ciò malgrado gli appellanti si erano resi morosi nel pagamento delle spese straordinarie;
-che la documentazione attinente il procedimento penale era del tutto irrilevante;
4. All'esito dell'udienza del 10.4.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, dopo l'assegnazione dei termini ex art 352 c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi mediante deposito di note telematiche e la causa è stata trattenuta a decisione.
5. L'appello è parzialmente fondato e può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Esclusa la eccepita inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. , in considerazione della chiara intellegibilità delle censure mosse alla sentenza impugnata, delle ragioni su cui si fondano e delle modifiche richieste (irrilevante essendo l'omessa menzione del numero di sentenza appellata, comunque depositata) e prescindendo dalla ricorrenza della contestata legittimazione ad agire della , che va delibata positivamente sulla base di quanto dalla CP
stessa rappresentato nell'atto introduttivo di lite (in cui spende la sua qualità di nonna affidataria dal novembre 2019 della piccola che ha, anche in epoca precedente, CP_2
7 provveduto al mantenimento della nipote), ferma la necessità di accertare la titolarità o meno in capo ad ella di un diritto spendibile nei confronti degli attuali appellanti, condivide questo
Collegio l'impostazione dedotta in appello secondo cui non ricorre il diritto della attuale appellata ad agire in via di regresso per la ripetizione, in quota parte, di quanto speso per il sostentamento della comune nipote, nei confronti dei nonni paterni, non configurandosi in relazione alla posizione degli ascendenti, un'obbligazione solidale.
Sul punto l'unico precedente di legittimità rinvenuto e citato dagli stessi appellanti, seppur datato, ma ampiamente condivisibile nella sua portata applicativa e, per altri aspetti
,confermato dalla giurisprudenza successiva, è la sentenza 251/2002, emessa in tema di obbligo di contribuzione dei nonni rispetto al diritto reclamato dalla madre della loro nipote
(ed i passaggi motivazionali appaiono ancor più calzanti alla presente fattispecie in cui ad agire è la nonna materna) che con obiter dictum di chiarezza estrema si occupa di esaminare, anche in funzione del tipo di obbligazione posta a carico degli ascendenti (allora disciplinata dal disposto dell'art. 148 c.c), la sua natura ed i suoi limiti.
Muovendo da principi di diritto ormai consolidati e che affondano le loro radici nella sentenza n. 3402/95 a tenore della quale “L'obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio
l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che
l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli”, il citato precedente si pone il problema di individuare le coordinate applicative di tale principio anche alla luce della affermata nuova dimensione che assume il concetto di famiglia e dell'impegno pretendibile dagli ascendenti nel punto in cui, riconosce che “ caratterizzandosi l'obbligazione degli
"ascendenti" in una dimensione così sussidiaria ed eccezionale, essa - vista, questa volta, dalla prospettiva di questi ultimi - intanto possa venire in gioco, in quanto nessuno dei due genitori disponga della capacità di far fronte per intero all'obbligo di mantenimento, e -
8 quando ciò si realizzi - si esprima solo nella misura che si renda necessaria a coprire la differenza mancante, con rigida esclusione - perciò ed altresì - anche di ogni possibilità di riproporre e rendere praticabile, anche nei confronti degli "ascendenti", lo schema giuridico che - nei rapporti interni fra genitori - consente, al genitore che faccia fronte per intero alle necessità dei figli, di agire poi nei confronti dell'altro al fine di recuperare quanto prestato in eccedenza rispetto a quanto spettantegli”. Il che consente di affermare (tanto ove il credito sia azionato dal genitore quanto ed a maggior ragione quanto sia azionato dall'altro soggetto potenzialmente chiamato a rispondere dell'obbligazione di dotare i genitori dei mezzi per provvedere al mantenimento dei figli e che abbia a tanto spontaneamente provveduto), che non ricorrendo a loro carico un'obbligazione solidale, ma sussidiaria e solidaristica, è da escludere il diritto di regresso verso gli altri ascendenti.
Per le medesime ragioni è infondata e non può che essere rigettata anche la domanda di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata dalla e oggetto di CP
riproposizione nel presente giudizio di appello.
In linea generale l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è disciplinata allo scopo di prevedere a carico di colui che abbia conseguito un arricchimento, avvenuto senza una giusta causa ai danni e con pregiudizio di altro soggetto, l'obbligo di indennizzare nei limiti dell'arricchimento conseguito la parte che ha subito una diminuzione o perdita patrimoniale. Con tale disposizione, in particolare, l'ordinamento intende predisporre una tutela a favore del soggetto che a fronte di un arricchimento indebito (senza una legittima causa) di un altro soggetto abbia subito una perdita o una diminuzione patrimoniale. In sostanza, l'azione di indebito o ingiustificato arricchimento rappresenta uno strumento a carattere generale predisposto al fine di porre rimedio ad una situazione di squilibrio nella sfera patrimoniale delle parti verificatosi a causa di atti o fatti non sorretti da una giusta causa e che non risulti altrimenti tutelabile. In difetto di un obbligo giuridico, inesistente sino a quando non sia riconosciuto il dovere dell'ascendente a contribuire al mantenimento dei nipoti, non è infatti proprio ipotizzabile un arricchimento privo di causa di tale soggetto, non potendo esso discendere dal mero impegno unilaterale assunto dal depauperato.
Manca dunque il presupposto basilare per l'esercizio dell'azione ex art. 2041 c.c..
5.1 L'appello va invece rigettato in relazione alla posizione dell'altro appellante
[...]
. Parte_3
Questi infatti è obbligato primario, quale genitore, al mantenimento della figlia e come tale ben può essere chiamato a rispondere ex art. 316 bis c.c., nei confronti di chi abbia materialmente provveduto alla sua cura, identificato dalla sopra citata norma, in via generica,
9 come “chiunque vi ha interesse” ossia chi abbia sopportato le spese di mantenimento della minore.
Né può dirsi oggetto di contestazione che lo stesso, sebbene obbligato anche nei confronti della madre della bambina in forza delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di separazione, non abbia mai contribuito al mantenimento della figlia ( evenienza mai messa in discussione dagli stessi attuali appellanti).
Parimenti infondate a tal riguardo sono le censure svolte dagli appellanti sulla mancanza di prova da parte della della contribuzione offerta per il mantenimento di posto CP CP_2
che:
-non è contestato che la madre della bambina e figlia della , abbia inizialmente abitato CP
con e la , presso l'abitazione di quest'ultima (come peraltro emerge nella CP_2 CP
sentenza di separazione), non abbia mai lavorato e poi abbia addirittura lasciato la figlia alle cure della (evenienza risultante dal decreto del Tribunale per i minorenni e confermata CP
per entrambi gli aspetti dal teste altro figlio della e , di sicuro non valutabile Tes_1 CP
inattendibile solo per aver testimoniato nel procedimento per calunnia intentato contro la madre);
-è sufficientemente provato che la abbia provveduto in via esclusiva alle esigenze CP
materiali della bambina (come confermato non solo dal teste ma anche dalle Tes_1
assistenti sociali, ovviamente limitatamente al periodo in cui si sono interessate del nucleo familiare di . CP_2
Né vengono dedotte specifiche circostanze che impediscano al padre della bambina di corrispondere alla le somme da questa richieste, in ripetizione, ex art. 316 c.p.c.(a CP
prescindere dal suo stato di disoccupazione confermato dalla teste , di per Testimone_5
sé irrilevante, non è stato comprovato che egli abbia o abbia avuto impedimenti oggettivi all'esercizio di attività lavorativa).
Ancora corretta è la misura dell'entità dell'importo dell'indennizzo individuato in prime cure avuto riguardo alle esigenze della bambina ed al carico sopportato dalla anche per le CP
spese straordinarie.
Sicché la statuizione va confermata nella parte in cui condanna al Parte_3 rimborso in favore di della somma di €54.000. CP
5.2 Relativamente alle spese di lite, considerato il parziale accoglimento dell'appello,
l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate, l'interesse oggetto di tutela (quello della minore), la sussistenza di un solo precedente edito di legittimità che in particolare ha affrontato l'aspetto della ripetibilità delle somme destinate alle cure del minore verso gli
10 ascendenti, ricorrono gravi ragioni a giustificazione della loro integrale compensazione tra le parti per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando in parziale accoglimento dell'appello così provvede:
- rigetta la domanda originariamente proposta da nei confronti di CP Parte_1
e e conferma la sentenza nella parte in cui condanna
[...] Parte_2 [...]
al pagamento in favore di della somma di €54.000 ; Parte_3 CP
-compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 04.06.2025.
Il Consigliere relatore
Dott. Mariangela Fuina Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
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