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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9798 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
1
Repubblica ALna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione II^ Civile - il tribunale, in persona del giudice dott.ssa ES IM, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55630 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cernaia n. 39, presso e nello studio dell'Avv.
SC NA NT, che lo rappresenta e difende, disgiuntamente ed unitamente all'Avv. Italo Di Marco, in virtù di procura conferita su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SC Maria Granata, per procura generale alle liti a rogito notar. in atti, e con costei Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'ente convenuto nonché
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli
Uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuto nonché
Controparte_4 convenuto, contumace
Motivi della decisione
§-1. Fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite, la società attrice in epigrafe, evocando in
1 2
giudizio l' il , il , CP_1 Controparte_3 Controparte_4 ha chiesto al tribunale:
“accertato e dichiarato tutto quanto esposto in premessa e segnatamente la responsabilità dei convenuti con riferimento alle predette condotte illecite ed al conseguente danno patito dalla società e per l'effetto condannare il di Parte_1 Controparte_5 CP_6
.. il , Stato Maggiore … il
[...] Controparte_3 Controparte_4
.. l' ciascuno in funzione delle rispettive responsabilità nella causazione
[...] CP_1 dell'evento illecito, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, per un totale complessivo pari ad € 7.648,42, equivalente all'importo complessivo non corrisposto al debitore, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. con valutazione anche equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
Il tutto con vittoria delle spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
A motivo della domanda, ha esposto che:
a) in forza di decreto ingiuntivo n. 13007/2007 del Tribunale di Roma, emesso per la somma di € 20.000,00 nei confronti del sig. e passato in Parte_2 giudicato, procedeva al pignoramento di tutte le somme dovute dal Controparte_3
( di Roma “ ”) in veste di datore di lavoro al proprio
[...] Controparte_5 CP_6 dipendente sig. ; Parte_2
b) la procedura esecutiva esitava in ordinanza dell'11 dicembre 2013, con cui il
G.E. assegnava all'esponente creditore la complessiva somma di € 23.434,60, incluse spese di esecuzione, e ne intimava il pagamento al , terzo pignorato, previa CP_3 trattenuta di 1/5 dello stipendio mensile o di 1/5 del trattamento di fine rapporto in caso di risoluzione anticipata del rapporto di servizio;
c) l'esponente notificava l'ordinanza in data 24 febbraio 2014 e, a seguito dell'interruzione arbitraria dei versamenti mensili da parte del datore di lavoro, notificava nuovamente precetto al Ministero in data 26 febbraio 2015, per l'importo di € 13.309,30, pari alla sorte delle somme trattenute sin dalla data del pignoramento all'attualità, oltre accessori;
d) a seguire, l'esponente notificava un nuovo pignoramento presso terzi per la somma di € 13.309,30, al datore di lavoro nonché alla AN d'AL e alla AN
Nazionale del Lavoro, quali concessionarie del servizio di tesoreria;
e) i versamenti mensili riprendevano fin quando non si interrompevano nuovamente, talché l'esponente, nel mese di maggio 2020, diffidava nuovamente il al pagamento: in replica, l dava notizia che la Controparte_5 Controparte_7 gestione della partita stipendiale del dipendente era passata, sin dal marzo 2015, allo
Stato Maggiore della Difesa;
f) a seguito di nuova diffida indirizzata all'Amministrazione dello Stato
2 3
quest'ultima rendeva noto di avere proceduto alla trattenuta e al Per_1 conseguente versamento della somma mensile di € 130,19 fino alla data di collocamento in quiescenza (congedo assoluto) del dipendente (gennaio 2019) e che a partire dal 13 marzo 2019 la gestione era transitata all' CP_1
g) con nuove richieste informative l'esponente interessava l' e il CP_1 [...]
, ricevendo nell'agosto 2020 dall'Istituto previdenziale Controparte_4 una pec con cui si dava notizia che sulla pensione del debitore non vi fosse capienza, fatti salvi ulteriori controlli e con riserva di fornire ulteriore riscontro, effettivamente poi non fornito.
In diritto, la ha sostenuto che: (i) il terzo pignorato Parte_1 Controparte_3
) avrebbe dovuto provvedere non solo alla trattenuta del quinto sullo
[...] stipendio mensile, ma anche alla trattenuta del quinto del trattamento di fine rapporto, dando adeguata informazione e le disposizioni del caso all' (ii) CP_1 diversamente ciò non era avvenuto, giacché né il datore di lavoro né l avevano CP_1 versato alcunché al creditore pignorante, dopo il congedo del dipendente;
(iii) anche la condotta dell' era connotata da colpevole omissione, non avendo l'Istituto CP_1 fornito ulteriori informazioni né dato seguito al pagamento del quinto del trattamento di fine rapporto.
1.2 Attivato il contraddittorio, l' si è costituito Controparte_1 tempestivamente ed ha sostenuto che, non essendo stato destinatario del pignoramento presso terzi della non avesse assunto la veste di Parte_1 terzo pignorato, sì da non potersi dire tenuto né agli obblighi imposti al custode ex art. 546 c.p.c., né al pagamento intimato dal G.E. al solo , con Controparte_3
l'ordinanza di assegnazione pronunciata ex art. 553 c.p.c.
Ha quindi negato di avere alcuna responsabilità per la vicenda rappresentata in citazione;
ha comunque riferito che per il trattamento di fine servizio del sig.
[...]
risultava dovuto l'importo di complessivi € 55.231,96, da liquidare in due Pt_2 rate, e che risultava ancora accantonata la somma di € 13.970,28, già posta in pagamento ma restituita alle casse dell' per il cambio delle coordinate del CP_1 dipendente, in attesa delle disposizioni del giudice,
Per tali ragioni ha chiesto di veder dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e comunque il rigetto, nel merito, della domanda principale.
All'esito dell'assegnazione dei termini consecutivi di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., i fatti controversi sono rimasti invariati.
In sede di 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice ha confutato di essere tenuta alla notifica di un ulteriore atto di pignoramento all' spettando al CP_1 terzo pignorato ( di dare disposizioni all' Controparte_3 [...]
, e comunque di dare idonea informativa al creditore delle somme CP_8
3 4
accantonate a titolo di trattamento di fine servizio, e spettando all'
[...]
di dar seguito al pagamento senza necessità di ricevere un ulteriore CP_8 pignoramento.
1.3 L'Amministrazione si è costituita tardivamente in giudizio, evidenziando di avere proceduto a tutti i versamenti delle trattenute operate sullo stipendio del dipendente, sì da non sussistere i profili di responsabilità addebitatile. Il CP_3
è rimasto contumace. Controparte_4
La causa, istruita mediante la documentazione esibita dalle parti, è pervenuta all'udienza del 29 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
§-2. merito della lite.
La società attrice ha agito per il risarcimento del danno asseritamente sofferto per la (in tesi definitiva) perdita della somma di € 7.648,42, ancora dovuta dal proprio debitore e non versata né dal datore di lavoro ( Parte_2 Controparte_3
) né dall' gestore del trattamento di fine servizio all'esito
[...] Controparte_8 del collocamento in quiescenza (congedo assoluto), in (dedotta) violazione dell'ordinanza di assegnazione ottenuta, dal G.E. presso il tribunale di Roma, in data
16 dicembre 2013 (all. 3 alla citazione).
2.1 La domanda è fondata, e va quindi accolta, laddove indirizzata al
[...]
, per quanto di seguito considerato. CP_3
È principio pacifico quello secondo cui il terzo pignorato (nel caso di specie il convenuto), in quanto tenuto agli obblighi del custode (art. 67 c.p.c.), quindi CP_3 alla custodia e conservazione delle somme da lui dovute al debitore principale (art. 546 c.p.c.), deve astenersi da qualsiasi attività che pregiudichi gli interessi del creditore pignorante, in difetto incorrendo in responsabilità sanzionabile ex art. 1218
c.c. (Cass. Sez. 3, 01/07/2005, n. 14106: «nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo di non compiere atti che determinino l'estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri, sicché egli è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento in quanto possano comportare o meno la sua liberazione dal relativo vincolo»; sulla responsabilità del custode v. Cass. Sez. 3,
24/05/1997, n. 4635).
Agli effetti della ripartizione dell'onere della prova, vale aggiungere che, trattandosi di responsabilità che trae titolo dalla violazione dell'obbligo di custodia generato dal pignoramento, spetta al terzo pignorato-custode di dimostrare di avere esattamente assolto agli obblighi di legge, a tutela del credito vantato dal pignorante-assegnatario, configurandosi in caso contrario la sua responsabilità ex art. 1177 c.c. (in tal senso Cass. Sez. 6, 15/02/2023, n. 4738, che enuncia princìpi ben applicabili al caso di specie: «in tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale,
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l'obbligo di restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto implica un'obbligazione
"ex lege" di conservazione in vista della restituzione… il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 c.c., giacché detta norma trova applicazione sia nel caso in cui l'obbligo di consegna tragga origine da contratto atipico, diverso da quello di deposito, sia nel caso in cui il custode vi sia tenuto per legge, sicché, qualora la restituzione non abbia luogo, è quest'ultimo a dover dimostrare che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile, cioè a dire da caso fortuito o forza maggiore»).
Ciò posto, è dimostrato in atti che il , in qualità di terzo Controparte_3 pignorato, sia stato destinatario dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. presso il Tribunale di Roma in data 16 dicembre 2013 (all. 3 alla citazione); con tale provvedimento al datore di lavoro del debitore della veniva Parte_1 intimato a pagare, al creditore pignorante/assegnatario, la complessiva somma di €
23.434,60 (al lordo degli accessori), mediante trattenuta di 1/5 dello stipendio mensile al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, «nonché 1/5 del TFR in caso di risoluzione anticipata del rapporto» (così testualmente il provvedimento).
Ciò in ossequio al principio ormai tradizionale per cui «anche dopo la riforma del settore disposta con il d. lgs. n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al
Fondo di Tesoreria dello Stato presso l' ovvero conferite in un fondo di CP_1 previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.» (in questi termini è Cass. Sez. 6, 25/07/2018, n. 19708).
Orbene, è dimostrato (e sostanzialmente allegato dalla stessa parte attrice) che il
Ministero abbia versato al creditore pignorante tutte le ritenute operate sullo stipendio mensile (nella misura di 1/5), fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per contro, non vi è evidenza alcuna del fatto che il Ministero: (a) abbia operato la ritenuta del 1/5 sulle somme accantonate a titolo di trattamento di fine servizio; (b) abbia notiziato l' della presenza del vincolo pignoratizio (sino a concorrenza CP_1 del quinto) sulle somme accantonate presso il medesimo Istituto Previdenziale a titolo di trattamento di fine rapporto dovuto all'ex dipendente.
Nulla di ciò, infatti, si trae dalla corrispondenza esibita in giudizio vuoi dalla parte attrice, vuoi dall'Istituto Previdenziale, vuoi (tardivamente) dallo stesso
, il quale, a stretto rigore, neppure ha minimamente ventilato di avere CP_3 assolto all'obbligo di trattenuta del quinto del trattamento di fine rapporto mediante segnalazione all' come gli gravava fare a seguito del pignoramento e CP_1
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dell'ordinanza di assegnazione in atti: piuttosto, le stesse informative rese dall' CP_1 alla difesa dell'odierna parte attrice, in epoca antecedente alla lite, così come le difese spiegate in giudizio dall'Istituto previdenziale, documentano che questo non avesse ricevuto (quantomeno fino all'inizio della lite) alcuna comunicazione dal datore di lavoro in merito all'esistenza del pignoramento, quanto alle somme già versate al creditore assegnatario e quanto alle somme ancora dovute.
Il mancato pagamento della somma pignorata presso il datore di lavoro ed effettivamente disponibile presso l' previdenziale va quindi imputato, sotto il CP_8 profilo della causalità giuridica, alla condotta inerte del , che ha omesso di CP_3 informare a tempo debito l' e che anche in giudizio non ha ritenuto di CP_8 spendere alcun argomento a propria giustifica, su tale (non secondario) aspetto del contendere.
2.2 Diversamente, e per quanto testé considerato, l'omessa liquidazione, in favore del creditore pignorante, di quota parte della somma ancora dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto non può essere imputata alla responsabilità dell' è CP_1 infatti pacifico (e dimostrato dalle stesse informative ministeriali sopravvenute in corso di lite, nonché esibite sia dall' che dal convenuto) che l' CP_1 CP_3 CP_8 previdenziale non abbia ricevuto alcuna disposizione dal Ministero-datore di lavoro, né alcuna esauriente informazione quanto alle somme già versate sul totale assegnato al creditore, nonché su quelle ancora dovute e da trattenere (nei limiti del quinto), sul t.f.r.
In altri termini, se è ben vero che al creditore non occorreva di assoggettare le somme dovute a titolo di t.f.r. a nuovo pignoramento, essendo queste già pignorate presso il datore di lavoro (e assegnate dal G.E.), è indubbio che l'Istituto pensionistico non era in condizioni di determinare autonomamente la somma da versare concretamente al creditore assegnatario (in luogo del dipendente), occorrendo allo scopo delle precise disposizioni e la puntuale informativa del datore di lavoro, e non essendo per contro sufficiente l'ordinanza di assegnazione.
In tal senso si argomenta, a contrario, dal precedente fornito da Cass. Sez. 3,
29/01/2018, n. 2057 che, in fattispecie pressoché identica a quella de qua agitur, ha così statuito:
«In tema di risarcimento danni da fatto illecito, deve ritenersi contrario a buona fede e fonte di responsabilità extracontrattuale il comportamento dell' caratterizzato dal CP_9 fatto che - nonostante il creditore avesse già avuto, all'esito di un procedimento ex art. 543
c.p.c., l'assegnazione nei confronti del terzo pignorato, di un quinto dello CP_3 stipendio e dell'eventuale t.f.r. del debitore, dipendente pubblico, e il avesse CP_3 inviato all'ente previdenziale copia del provvedimento di assegnazione, con il riepilogo della situazione debitoria, "per l'ulteriore seguito di competenza" - liquidi per
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intero al debitore l'indennità di buona uscita, pretendendo, per l'opponibilità dell'assegnazione nei suoi confronti, l'instaurazione di un nuovo pignoramento presso terzi, tenuto conto che in tale ipotesi non ricorre una cessione del debito (o una novazione soggettiva), ma una semplice delegazione di pagamento, e che
l'obbligo di buona fede oggettiva o di correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione del generale principio di solidarietà sociale, applicabile non solo in ambito contrattuale, ma anche extracontrattuale, ponendo una regola di comportamento, in base alla quale, nei rapporti della vita di relazione, ciascuno è tenuto a un comportamento leale, volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio».
Nel caso di specie, come già visto, il Ministero non ha neppure allegato, né ad ogni modo dimostrato di avere inoltrato all' una distinta informativa della CP_1 situazione debitoria in essere verso il dipendente alla data della cessazione del rapporto di lavoro, in modo da consentire all' l'esatta quantificazione delle CP_1 somme da trattenere sul trattamento di fine rapporto fino a concorrenza del quinto;
tale omessa informativa non è colmata né è sostituibile dalle richieste del creditore pignorante (all. 11 e 13 alla citazione), ove comunque tali informazioni risultano mancanti.
Donde il rigetto della domanda indirizzata nei riguardi dell' trattandosi di CP_1 soggetto che, non essendo stato effettivamente delegato (dal datore di lavoro) al pagamento in favore del creditore assegnatario, non ha assunto, né in fatto né in iure, la qualità di custode delle somme pignorate, e non avendo d'altronde l'attrice dimostrato l'elemento soggettivo (colpa) della responsabilità da fatto illecito, come comunque gli spettava di fare in giudizio (art. 2043 c.c.).
2.3 La domanda in citazione va quindi accolta nei limiti in cui proposta nei confronti della P.A. ex datrice di lavoro del debitore, con la condanna dell'Amministrazione della Difesa al pagamento della somma di € 7.648,42, pari a quella non erogata in favore del creditore pignorante.
Tale credito, di natura risarcitoria, dev'essere attualizzato mediante applicazione degli interessi di mora al saggio legale, dal dì della notifica della citazione al saldo;
nessuna rivalutazione può essere riconosciuta, in difetto di dimostrazione del maggior danno non compensato dal riconoscimento degli interessi (art. 1224 c.c.).
Le spese seguono la soccombenza, quanto alle parti costituite in giudizio. Nulla sulle spese quanto al , convenuto e non Controparte_4 costituitosi, rimasto estraneo alla condanna in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
7 8
provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda formulata dalla Parte_1 nei confronti del e per l'effetto condanna il Controparte_3 Controparte_3
al pagamento della somma di € 7.648,42, oltre interessi legali dalla data della
[...] notifica della citazione al saldo;
- respinge la domanda formulata, dalla nei confronti Parte_1 dell' CP_1
- condanna il alla rifusione, in favore della parte attrice, Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in € 272,96 per esborsi, € 3.500,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli
Avv. SC NA NT e Italo Di Marco, dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte attrice alla rifusione, in favore dell' delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Roma, 30 giugno 2025
IL GIUDICE
ES IM
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Repubblica ALna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione II^ Civile - il tribunale, in persona del giudice dott.ssa ES IM, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55630 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Cernaia n. 39, presso e nello studio dell'Avv.
SC NA NT, che lo rappresenta e difende, disgiuntamente ed unitamente all'Avv. Italo Di Marco, in virtù di procura conferita su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo attore e in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SC Maria Granata, per procura generale alle liti a rogito notar. in atti, e con costei Controparte_2 elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'ente convenuto nonché
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli
Uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuto nonché
Controparte_4 convenuto, contumace
Motivi della decisione
§-1. Fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite, la società attrice in epigrafe, evocando in
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giudizio l' il , il , CP_1 Controparte_3 Controparte_4 ha chiesto al tribunale:
“accertato e dichiarato tutto quanto esposto in premessa e segnatamente la responsabilità dei convenuti con riferimento alle predette condotte illecite ed al conseguente danno patito dalla società e per l'effetto condannare il di Parte_1 Controparte_5 CP_6
.. il , Stato Maggiore … il
[...] Controparte_3 Controparte_4
.. l' ciascuno in funzione delle rispettive responsabilità nella causazione
[...] CP_1 dell'evento illecito, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, per un totale complessivo pari ad € 7.648,42, equivalente all'importo complessivo non corrisposto al debitore, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. con valutazione anche equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
Il tutto con vittoria delle spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
A motivo della domanda, ha esposto che:
a) in forza di decreto ingiuntivo n. 13007/2007 del Tribunale di Roma, emesso per la somma di € 20.000,00 nei confronti del sig. e passato in Parte_2 giudicato, procedeva al pignoramento di tutte le somme dovute dal Controparte_3
( di Roma “ ”) in veste di datore di lavoro al proprio
[...] Controparte_5 CP_6 dipendente sig. ; Parte_2
b) la procedura esecutiva esitava in ordinanza dell'11 dicembre 2013, con cui il
G.E. assegnava all'esponente creditore la complessiva somma di € 23.434,60, incluse spese di esecuzione, e ne intimava il pagamento al , terzo pignorato, previa CP_3 trattenuta di 1/5 dello stipendio mensile o di 1/5 del trattamento di fine rapporto in caso di risoluzione anticipata del rapporto di servizio;
c) l'esponente notificava l'ordinanza in data 24 febbraio 2014 e, a seguito dell'interruzione arbitraria dei versamenti mensili da parte del datore di lavoro, notificava nuovamente precetto al Ministero in data 26 febbraio 2015, per l'importo di € 13.309,30, pari alla sorte delle somme trattenute sin dalla data del pignoramento all'attualità, oltre accessori;
d) a seguire, l'esponente notificava un nuovo pignoramento presso terzi per la somma di € 13.309,30, al datore di lavoro nonché alla AN d'AL e alla AN
Nazionale del Lavoro, quali concessionarie del servizio di tesoreria;
e) i versamenti mensili riprendevano fin quando non si interrompevano nuovamente, talché l'esponente, nel mese di maggio 2020, diffidava nuovamente il al pagamento: in replica, l dava notizia che la Controparte_5 Controparte_7 gestione della partita stipendiale del dipendente era passata, sin dal marzo 2015, allo
Stato Maggiore della Difesa;
f) a seguito di nuova diffida indirizzata all'Amministrazione dello Stato
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quest'ultima rendeva noto di avere proceduto alla trattenuta e al Per_1 conseguente versamento della somma mensile di € 130,19 fino alla data di collocamento in quiescenza (congedo assoluto) del dipendente (gennaio 2019) e che a partire dal 13 marzo 2019 la gestione era transitata all' CP_1
g) con nuove richieste informative l'esponente interessava l' e il CP_1 [...]
, ricevendo nell'agosto 2020 dall'Istituto previdenziale Controparte_4 una pec con cui si dava notizia che sulla pensione del debitore non vi fosse capienza, fatti salvi ulteriori controlli e con riserva di fornire ulteriore riscontro, effettivamente poi non fornito.
In diritto, la ha sostenuto che: (i) il terzo pignorato Parte_1 Controparte_3
) avrebbe dovuto provvedere non solo alla trattenuta del quinto sullo
[...] stipendio mensile, ma anche alla trattenuta del quinto del trattamento di fine rapporto, dando adeguata informazione e le disposizioni del caso all' (ii) CP_1 diversamente ciò non era avvenuto, giacché né il datore di lavoro né l avevano CP_1 versato alcunché al creditore pignorante, dopo il congedo del dipendente;
(iii) anche la condotta dell' era connotata da colpevole omissione, non avendo l'Istituto CP_1 fornito ulteriori informazioni né dato seguito al pagamento del quinto del trattamento di fine rapporto.
1.2 Attivato il contraddittorio, l' si è costituito Controparte_1 tempestivamente ed ha sostenuto che, non essendo stato destinatario del pignoramento presso terzi della non avesse assunto la veste di Parte_1 terzo pignorato, sì da non potersi dire tenuto né agli obblighi imposti al custode ex art. 546 c.p.c., né al pagamento intimato dal G.E. al solo , con Controparte_3
l'ordinanza di assegnazione pronunciata ex art. 553 c.p.c.
Ha quindi negato di avere alcuna responsabilità per la vicenda rappresentata in citazione;
ha comunque riferito che per il trattamento di fine servizio del sig.
[...]
risultava dovuto l'importo di complessivi € 55.231,96, da liquidare in due Pt_2 rate, e che risultava ancora accantonata la somma di € 13.970,28, già posta in pagamento ma restituita alle casse dell' per il cambio delle coordinate del CP_1 dipendente, in attesa delle disposizioni del giudice,
Per tali ragioni ha chiesto di veder dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e comunque il rigetto, nel merito, della domanda principale.
All'esito dell'assegnazione dei termini consecutivi di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., i fatti controversi sono rimasti invariati.
In sede di 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la parte attrice ha confutato di essere tenuta alla notifica di un ulteriore atto di pignoramento all' spettando al CP_1 terzo pignorato ( di dare disposizioni all' Controparte_3 [...]
, e comunque di dare idonea informativa al creditore delle somme CP_8
3 4
accantonate a titolo di trattamento di fine servizio, e spettando all'
[...]
di dar seguito al pagamento senza necessità di ricevere un ulteriore CP_8 pignoramento.
1.3 L'Amministrazione si è costituita tardivamente in giudizio, evidenziando di avere proceduto a tutti i versamenti delle trattenute operate sullo stipendio del dipendente, sì da non sussistere i profili di responsabilità addebitatile. Il CP_3
è rimasto contumace. Controparte_4
La causa, istruita mediante la documentazione esibita dalle parti, è pervenuta all'udienza del 29 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
§-2. merito della lite.
La società attrice ha agito per il risarcimento del danno asseritamente sofferto per la (in tesi definitiva) perdita della somma di € 7.648,42, ancora dovuta dal proprio debitore e non versata né dal datore di lavoro ( Parte_2 Controparte_3
) né dall' gestore del trattamento di fine servizio all'esito
[...] Controparte_8 del collocamento in quiescenza (congedo assoluto), in (dedotta) violazione dell'ordinanza di assegnazione ottenuta, dal G.E. presso il tribunale di Roma, in data
16 dicembre 2013 (all. 3 alla citazione).
2.1 La domanda è fondata, e va quindi accolta, laddove indirizzata al
[...]
, per quanto di seguito considerato. CP_3
È principio pacifico quello secondo cui il terzo pignorato (nel caso di specie il convenuto), in quanto tenuto agli obblighi del custode (art. 67 c.p.c.), quindi CP_3 alla custodia e conservazione delle somme da lui dovute al debitore principale (art. 546 c.p.c.), deve astenersi da qualsiasi attività che pregiudichi gli interessi del creditore pignorante, in difetto incorrendo in responsabilità sanzionabile ex art. 1218
c.c. (Cass. Sez. 3, 01/07/2005, n. 14106: «nell'espropriazione presso terzi, il pignoramento impone al terzo di non compiere atti che determinino l'estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri, sicché egli è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento in quanto possano comportare o meno la sua liberazione dal relativo vincolo»; sulla responsabilità del custode v. Cass. Sez. 3,
24/05/1997, n. 4635).
Agli effetti della ripartizione dell'onere della prova, vale aggiungere che, trattandosi di responsabilità che trae titolo dalla violazione dell'obbligo di custodia generato dal pignoramento, spetta al terzo pignorato-custode di dimostrare di avere esattamente assolto agli obblighi di legge, a tutela del credito vantato dal pignorante-assegnatario, configurandosi in caso contrario la sua responsabilità ex art. 1177 c.c. (in tal senso Cass. Sez. 6, 15/02/2023, n. 4738, che enuncia princìpi ben applicabili al caso di specie: «in tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale,
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l'obbligo di restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto implica un'obbligazione
"ex lege" di conservazione in vista della restituzione… il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 c.c., giacché detta norma trova applicazione sia nel caso in cui l'obbligo di consegna tragga origine da contratto atipico, diverso da quello di deposito, sia nel caso in cui il custode vi sia tenuto per legge, sicché, qualora la restituzione non abbia luogo, è quest'ultimo a dover dimostrare che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile, cioè a dire da caso fortuito o forza maggiore»).
Ciò posto, è dimostrato in atti che il , in qualità di terzo Controparte_3 pignorato, sia stato destinatario dell'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. presso il Tribunale di Roma in data 16 dicembre 2013 (all. 3 alla citazione); con tale provvedimento al datore di lavoro del debitore della veniva Parte_1 intimato a pagare, al creditore pignorante/assegnatario, la complessiva somma di €
23.434,60 (al lordo degli accessori), mediante trattenuta di 1/5 dello stipendio mensile al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, «nonché 1/5 del TFR in caso di risoluzione anticipata del rapporto» (così testualmente il provvedimento).
Ciò in ossequio al principio ormai tradizionale per cui «anche dopo la riforma del settore disposta con il d. lgs. n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al
Fondo di Tesoreria dello Stato presso l' ovvero conferite in un fondo di CP_1 previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l'esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.» (in questi termini è Cass. Sez. 6, 25/07/2018, n. 19708).
Orbene, è dimostrato (e sostanzialmente allegato dalla stessa parte attrice) che il
Ministero abbia versato al creditore pignorante tutte le ritenute operate sullo stipendio mensile (nella misura di 1/5), fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per contro, non vi è evidenza alcuna del fatto che il Ministero: (a) abbia operato la ritenuta del 1/5 sulle somme accantonate a titolo di trattamento di fine servizio; (b) abbia notiziato l' della presenza del vincolo pignoratizio (sino a concorrenza CP_1 del quinto) sulle somme accantonate presso il medesimo Istituto Previdenziale a titolo di trattamento di fine rapporto dovuto all'ex dipendente.
Nulla di ciò, infatti, si trae dalla corrispondenza esibita in giudizio vuoi dalla parte attrice, vuoi dall'Istituto Previdenziale, vuoi (tardivamente) dallo stesso
, il quale, a stretto rigore, neppure ha minimamente ventilato di avere CP_3 assolto all'obbligo di trattenuta del quinto del trattamento di fine rapporto mediante segnalazione all' come gli gravava fare a seguito del pignoramento e CP_1
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dell'ordinanza di assegnazione in atti: piuttosto, le stesse informative rese dall' CP_1 alla difesa dell'odierna parte attrice, in epoca antecedente alla lite, così come le difese spiegate in giudizio dall'Istituto previdenziale, documentano che questo non avesse ricevuto (quantomeno fino all'inizio della lite) alcuna comunicazione dal datore di lavoro in merito all'esistenza del pignoramento, quanto alle somme già versate al creditore assegnatario e quanto alle somme ancora dovute.
Il mancato pagamento della somma pignorata presso il datore di lavoro ed effettivamente disponibile presso l' previdenziale va quindi imputato, sotto il CP_8 profilo della causalità giuridica, alla condotta inerte del , che ha omesso di CP_3 informare a tempo debito l' e che anche in giudizio non ha ritenuto di CP_8 spendere alcun argomento a propria giustifica, su tale (non secondario) aspetto del contendere.
2.2 Diversamente, e per quanto testé considerato, l'omessa liquidazione, in favore del creditore pignorante, di quota parte della somma ancora dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto non può essere imputata alla responsabilità dell' è CP_1 infatti pacifico (e dimostrato dalle stesse informative ministeriali sopravvenute in corso di lite, nonché esibite sia dall' che dal convenuto) che l' CP_1 CP_3 CP_8 previdenziale non abbia ricevuto alcuna disposizione dal Ministero-datore di lavoro, né alcuna esauriente informazione quanto alle somme già versate sul totale assegnato al creditore, nonché su quelle ancora dovute e da trattenere (nei limiti del quinto), sul t.f.r.
In altri termini, se è ben vero che al creditore non occorreva di assoggettare le somme dovute a titolo di t.f.r. a nuovo pignoramento, essendo queste già pignorate presso il datore di lavoro (e assegnate dal G.E.), è indubbio che l'Istituto pensionistico non era in condizioni di determinare autonomamente la somma da versare concretamente al creditore assegnatario (in luogo del dipendente), occorrendo allo scopo delle precise disposizioni e la puntuale informativa del datore di lavoro, e non essendo per contro sufficiente l'ordinanza di assegnazione.
In tal senso si argomenta, a contrario, dal precedente fornito da Cass. Sez. 3,
29/01/2018, n. 2057 che, in fattispecie pressoché identica a quella de qua agitur, ha così statuito:
«In tema di risarcimento danni da fatto illecito, deve ritenersi contrario a buona fede e fonte di responsabilità extracontrattuale il comportamento dell' caratterizzato dal CP_9 fatto che - nonostante il creditore avesse già avuto, all'esito di un procedimento ex art. 543
c.p.c., l'assegnazione nei confronti del terzo pignorato, di un quinto dello CP_3 stipendio e dell'eventuale t.f.r. del debitore, dipendente pubblico, e il avesse CP_3 inviato all'ente previdenziale copia del provvedimento di assegnazione, con il riepilogo della situazione debitoria, "per l'ulteriore seguito di competenza" - liquidi per
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intero al debitore l'indennità di buona uscita, pretendendo, per l'opponibilità dell'assegnazione nei suoi confronti, l'instaurazione di un nuovo pignoramento presso terzi, tenuto conto che in tale ipotesi non ricorre una cessione del debito (o una novazione soggettiva), ma una semplice delegazione di pagamento, e che
l'obbligo di buona fede oggettiva o di correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione del generale principio di solidarietà sociale, applicabile non solo in ambito contrattuale, ma anche extracontrattuale, ponendo una regola di comportamento, in base alla quale, nei rapporti della vita di relazione, ciascuno è tenuto a un comportamento leale, volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio».
Nel caso di specie, come già visto, il Ministero non ha neppure allegato, né ad ogni modo dimostrato di avere inoltrato all' una distinta informativa della CP_1 situazione debitoria in essere verso il dipendente alla data della cessazione del rapporto di lavoro, in modo da consentire all' l'esatta quantificazione delle CP_1 somme da trattenere sul trattamento di fine rapporto fino a concorrenza del quinto;
tale omessa informativa non è colmata né è sostituibile dalle richieste del creditore pignorante (all. 11 e 13 alla citazione), ove comunque tali informazioni risultano mancanti.
Donde il rigetto della domanda indirizzata nei riguardi dell' trattandosi di CP_1 soggetto che, non essendo stato effettivamente delegato (dal datore di lavoro) al pagamento in favore del creditore assegnatario, non ha assunto, né in fatto né in iure, la qualità di custode delle somme pignorate, e non avendo d'altronde l'attrice dimostrato l'elemento soggettivo (colpa) della responsabilità da fatto illecito, come comunque gli spettava di fare in giudizio (art. 2043 c.c.).
2.3 La domanda in citazione va quindi accolta nei limiti in cui proposta nei confronti della P.A. ex datrice di lavoro del debitore, con la condanna dell'Amministrazione della Difesa al pagamento della somma di € 7.648,42, pari a quella non erogata in favore del creditore pignorante.
Tale credito, di natura risarcitoria, dev'essere attualizzato mediante applicazione degli interessi di mora al saggio legale, dal dì della notifica della citazione al saldo;
nessuna rivalutazione può essere riconosciuta, in difetto di dimostrazione del maggior danno non compensato dal riconoscimento degli interessi (art. 1224 c.c.).
Le spese seguono la soccombenza, quanto alle parti costituite in giudizio. Nulla sulle spese quanto al , convenuto e non Controparte_4 costituitosi, rimasto estraneo alla condanna in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
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provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda formulata dalla Parte_1 nei confronti del e per l'effetto condanna il Controparte_3 Controparte_3
al pagamento della somma di € 7.648,42, oltre interessi legali dalla data della
[...] notifica della citazione al saldo;
- respinge la domanda formulata, dalla nei confronti Parte_1 dell' CP_1
- condanna il alla rifusione, in favore della parte attrice, Controparte_3 delle spese di lite, che liquida in € 272,96 per esborsi, € 3.500,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli
Avv. SC NA NT e Italo Di Marco, dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte attrice alla rifusione, in favore dell' delle spese del CP_1 giudizio, che liquida in € 2.540,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Roma, 30 giugno 2025
IL GIUDICE
ES IM
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