Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 12593/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Collavini giusta procura in atti;
appellante contro
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1 appellata contumace
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le motivazioni in narrativa e previo annullamento ed integrale riforma della sentenza n. 7564/23, emessa dal Giudice di Pace di Milano, qui impugnata, Nel Merito: In ossequio agli artt. 10 e 117 della Costituzione e all'art. 942 Cod. Nav. 7 , accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per l'inadempimento e la violazione degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal, nonché, degli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 del Regolamento CE 261/2004, se applicabile alla fattispecie, e per l'effetto: CONDANNARE la convenuta, in considerazione della gravità dell'accaduto, al pagamento in favore dell'odierna appellante, della somma di: - Euro 600, quale corrispettivo minimo previsto in via anticipatoria
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ha impugnato la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Milano n. 11832/2023 del 4.12.2023 con la quale erano state rigettate le domande dell'attore ed erano state dichiarate irripetibili le spese di lite stante la contumacia della convenuta vittoriosa.
Con l'unico motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza appellata per avere il Giudice di prime cure ritenuto non provata le domande attoree, tutte basate sull'inadempimento contrattuale del vettore aereo, gravando in tal modo il passeggero dell'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento della convenuta, e ciò in violazione della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L'appellata, pur ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che parte appellante ha espressamente rinunciato alle domande risarcitorie originariamente avanzate in primo grado, di guisa che il presente appello è volto all'accoglimento della sola domanda di pagamento della compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg CE n.
261/2004 coltivata nel presente giudizio.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che l'appello, come sopra circoscritto, è fondato, per le ragioni appresso spiegate.
pagina 2 di 7 Giova, a fini di maggiore chiarezza espositiva, premettere talune considerazioni introduttive circa la normativa comunitaria applicabile al caso di specie.
Secondo il Regolamento CE n. 261/2004, il quale ha istituito regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, al passeggero è riconosciuto, a seconda dei casi, il diritto al rimborso del costo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo, alla c.d. assistenza (pasti, alloggi e ulteriori servizi minori) e ad una compensazione pecuniaria di importo crescente in proporzione alla gravità del ritardo. Con particolare riferimento a quest'ultima ipotesi, poi, la normativa comunitaria identifica diverse ipotesi di gravità del ritardo, commisurate alla lunghezza della tratta.
Quindi, dal punto vista oggettivo, il Regolamento introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l'inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene "grave" e genera obblighi risarcitori.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, poi, l'ipotesi di volo ritardato per un lasso temporale pari o superiore a tre ore può essere assimilata a quella di cancellazione del volo medesimo, con conseguente diritto, per i passeggeri, alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del
Reg. n. 261/2004 cit.1
In caso di cancellazione del volo, l'art. 5, comma 3, del Regolamento prevede, infine, che il vettore non sia tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria qualora abbia tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione ovvero dimostri che la stessa sia stata dovuta pagina 3 di 7 a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso2.
Per quanto attiene, poi, alla compensazione pecuniaria di cui all'art 7 del
Regolamento3, si tratta, in definitiva, di un indennizzo forfetario e standardizzato che spetta al passeggero (al verificarsi dei presupposti sopra menzionati) a seguito della cancellazione del volo. 2 L'art. 5 del Reg. Ue n. 261/2004 dispone che “in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8; b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo”. 3 L'art. 7 del Reg. Ue n. 261/2004 citato, dispone che: “1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). …2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera: a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
o b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
o c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. 3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica”.
pagina 4 di 7 Nella specie, deve rilevarsi che il passeggero odierno appellante ha prodotto in giudizio, fin dal primo grado, il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa de qua, costituito dalle carte di imbarco relative al volo LH225 del
21.11.2022 con partenza alle ore 13,40 da Trieste e arrivo a Francoforte alle ore 15 e del volo LH8803 con partenza da Francoforte alle 17,15 e arrivo a
Newark alle ore 20,25 (ora locale). Il passeggero ha, inoltre, allegato che, a causa del ritardo subito dal volo sulla tratta Trieste-Francoforte, aveva perso la coincidenza con il volo in partenza da Francoforte alle ore 17,15 del
21.11.2022 ed era, dunque, arrivato a destinazione soltanto il giorno successivo con circa venti ore di ritardo. Al riguardo, sempre il passeggero ha prodotto nel giudizio di primo grado la carta di imbarco emessa a seguito di “rebooking” alle ore 20:42 del 21.11.2022 per il volo LH402 con partenza da Francoforte alle ore 13.30 del 22.11.2022 e arrivo a Newark alle ore
16,40 (ora locale) del medesimo 22.11.2022.
A fronte di ciò ritiene il Tribunale che, diversamente da quanto reputato dal primo giudice, il passeggero, mediante la produzione in giudizio dei documenti di viaggio su menzionati, nonché della conferma di prenotazione emessa dalla compagnia aerea dalla quale si evince l'unicità della prenotazione e, dunque, l'unicità dell'obbligazione di trasporto da Trieste a
Newark via Francoforte, abbia sufficientemente assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, spettando alla compagnia aerea l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alla sua obbligazione di trasporto. E ciò secondo il noto e condivisibile insegnamento della giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del
pagina 5 di 7 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (vd. anche in tema di trasporto aereo Cass. n. 1584/2018).
La compagnia aerea, che ha scelto di restare contumace in entrambi i gradi di giudizio, ha completamente omesso di provare sia l'esatto adempimento
(e, dunque, la corretta esecuzione della sua obbligazione di trasporto) sia che il ritardo lamentato dal passeggero e superiore alle quattro ore sia stato causato da “circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Pertanto, l'appello proposto da va accolto e, in totale riforma Parte_1 della sentenza appellata, la società Controparte_1 va condannata al pagamento, in favore del predetto della Parte_1 somma di € 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7, par. 1, lett. c), Reg CE n. 261/2004, in relazione al ritardo, superiore alle quattro ore, con il quale il passeggero è giunto alla sua destinazione finale. Su tale somma vanno poi conteggiati gli interessi al saggio legale a decorrere dal
22.11.2022 (data della prestazione di trasporto) sino al soddisfo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda accolta e all'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in totale Parte_1 riforma della sentenza appellata, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma
[...] Parte_1 di € 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7, Reg CE n.
261/20, oltre agli interessi al saggio legale a decorrere dal 22.11.2022 al saldo;
pagina 6 di 7 - condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese di lite, liquidate rispettivamente, per il primo Parte_1 grado, in € 125,00 per esborsi ed € 150,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti e, per il grado di appello, in € 91,50 per esborsi ed € 290,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Milano, 2 Gennaio 2025 la Giudice
Francesca Avancini
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07; Corte di Giustizia, Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-11/11; Corte di Giustizia 23 ottobre 2012, C581/10, e C- 629/10.