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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
1. Dott.ssa Rosella NOCERA - Presidente
2. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore
3. Dott. Emanuele PINTO - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 2816, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(avv. Laura Dicecca), Parte_1
e (Avv.ti Giovanni Moramarco e Rosa Denora), Controparte_1
nonché P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
RITENUTO IN FATTO Con ricorso iscritto a ruolo il 6.3.2025 , premesso che: Parte_1
- aveva intrattenuto una relazione more uxorio con terminata nel Controparte_1 novembre 2024;
- dalla relazione sentimentale nasceva in data 9.3.2019 la figlia Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori;
- la vita familiare era stata stabilita in un immobile, sito in Altamura alla v. Pompei n.88, in locazione al canone di €370,00 mensili;
- la relazione sentimentale si interrompeva a causa dei comportamenti violenti del resistente, il quale intratteneva, inoltre, altra relazione sentimentale;
- terminata la relazione sentimentale, il trasferiva il proprio domicilio CP_1 presso l'abitazione dei genitori, non sopportando alcun onere;
- il resistente si disinteressava della minore, limitandosi a corrispondere l'esigua somma di €150,00 nel mese di decembre 2024 e di €200,00 nel mese di gennaio 2025;
- ella era gravata dal pagamento, oltre che del canone di locazione, delle utenze domestiche e da un finanziamento contratto con il per l'acquisto del CP_1 mobilio e di una vettura;
1 - ella lavorava come commessa part time con stipendio medio di €887,00 mensili mentre il resistente, quale magazziniere, percepiva una retribuzione di €1.447,00 mensili;
tutto quanto premesso, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre come indicato in atti;
chiedeva, inoltre, che fosse posto a carico del resistente l'obbligo di versare in suo favore, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di €500,00, oltre rivalutazione annuale istat, a decorrere dal novembre 2024, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia nella misura del 50% e di stabilire che l'assegno unico familiare fosse percepito integralmente dal genitore collocatario. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in data 30.5.2025 CP_1 negando le condotte imputategli dalla ricorrente e il suo disinteresse nei confronti
[...] della minore: in particolare rappresentava di accompagnare e prelevare ogni giorno la minore dalla scuola dell'infanzia e di incontrarla compatibilmente con i suoi turni di lavoro;
soggiungeva di aver corrisposto la somma di €150,00 dal suo allontanamento dalla casa familiare e di €200,00 dal marzo 2024; chiedeva, pertanto, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori e la regolamentazione del diritto di visita come indicato in comparsa, e di contribuire al mantenimento della minore corrispondendo la somma di €180,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, prevedendo il diritto dei genitori di percepire l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno, rappresentando di sopportare spese relative a due finanziamenti (uno contratto per l'acquisto di mobili in uso alla ricorrente e l'altro per l'acquisto della vettura), al canone di locazione e a debiti nei confronti dell'erario e del proprio datore di lavoro. All'udienza del 2.7.2025 si procedeva all'audizione delle parti presenti. La causa, quindi, ritenuta matura per la decisione, sulle deduzioni dei difensori, era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione. Il P.M. era reso edotto della pendenza del procedimento con la trasmissione del decreto di fissazione di udienza, come evincibile dalla nota depositata in data 12.3.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, per cui, essendo venuto meno il “progetto e modello di vita in comune” ed i connotati di “stabilità e continuità” della famiglia di fatto così come cristallizzati dalla l. n. 76/2016, si impone la necessità di regolamentare i rapporti personali ed economici tra le parti in causa rispetto alla prole in ossequio agli artt. 317 bis e segg. C.C. e 473-bis.47 c.p.c. Quanto all'affidamento della figlia minore della coppia, non sono emerse ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore del 2006. Certamente è emersa una conflittualità nei rapporti tra le parti che dovrebbe essere sanata per evitare strascichi negativi nell'evoluzione della personalità della piccola Ciò, tuttavia, in mancanza di elementi idonei a Per_1 dimostrare un serio e concreto pregiudizio allo sviluppo psico-fisico della minore, ancora molto piccola, non giustifica la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, in virtù del quale la responsabilità parentale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni
2 di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e cura vengono assunte di comune accordo (arg. ex art. 337 ter, co. 3°, c.c.). A tal proposito è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui
“la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé giustificare la deroga dal regime di affido condiviso, in quanto lo stesso è da ritenersi maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3/12/2012 n. 21591; ex plurimis Cass. n. 977 del 2017, Cass. ordinanza n. 21425/2022). Oltretutto, entrambe le parti hanno chiesto di affidare la piccola in maniera Per_1 condivisa ai genitori;
è emerso, inoltre, che il padre provvede quotidianamente ad accompagnare e prelevare la minore dalla scuola dell'infanzia e all'attualità dal campo- scuola;
dal termine della relazione sentimentale con la ricorrente ha altresì provveduto a corrispondere delle somme a titolo di contributo al suo mantenimento, così dimostrando interesse per la crescita della figlia. La minore, come da conforme richiesta delle parti, va collocata presso l'abitazione materna, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarla, anche in considerazione della sua tenera età. Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato in termini tali da consentire alla minore di mantenere un rapporto equilibrato con il genitore non collocatario, avuto riguardo alla circostanza per cui la lavora ogni giorno sino alle 17.00, oltre due domeniche al mese (cfr. Parte_1 dichiarazioni rese all'udienza del 2.7.2025) e il su turni che lo vedono impegnato CP_1 lunedì dalle 8.30 alle 13.30 e dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Ne consegue che gli incontri devono essere disciplinati secondo il calendario indicato dal resistente nella propria memoria difensiva e, segnatamente:
- la prima e la terza settimana di ogni mese, il lunedì, con prelievo da scuola al termine dell'orario scolastico e riaccompagno a scuola il martedì mattina;
- la seconda e la quarta settimana di ogni mese (e, ove diverse, in corrispondenza del week-end in cui la presta la propria attività di domenica), dalle 21.00 del sabato Parte_1 alle 21.00 della domenica;
- nei giorni del compleanno e dell'onomastico padre, nonché il giorno della festa del papà;
- negli anni dispari, dalle ore 20.00 del 24 dicembre alle ore 21.00 del 26 dicembre e negli anni pari, dalle ore 20.00 del 31 dicembre alle ore 21.00 del 1° gennaio nonché il giorno dell'Epifania dalle 10.00 alle 21.00;
- dalle ore 10.00 alle ore 21.00 dello stesso giorno in occasione delle altre festività (Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ferragosto, 1° novembre,
in maniera alternata di anno in anno;
Per_2
- nel periodo estivo, per 7 giorni consecutivi, previo accordo tra i genitori da concludersi entro il 30 giugno di ogni anno;
- il giorno del compleanno della bambina con entrambi i genitori. Avuto riguardo, altresì, alla circostanza per cui attualmente la minore frequenta un campo scuola e che dal prossimo anno scolastico frequenterà la scuola primaria osservando
3 l'orario 8-30-13:30, deve prevedersi che la figlia incontri il padre, in aggiunta ai giorni sopra indicati, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle 13:30 alle 16:15. In ordine, infine, alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia, a fronte delle divergenti richieste delle parti, esso va fissato nella misura di €220,00 mensili. Tale importo risulta congruo in considerazione delle attuali esigenze di vita e di spesa della bambina, di anni sei, e della capacità reddituale delle parti e dalla percezione, di seguito disposta, dell'assegno unico di circa €230,00 mensili da parte della ricorrente: da quanto emerso dalle rispettive difese e allegazioni documentali, la ha un Parte_1 reddito mensile di circa €880,00, sopportando oneri locativi pari a €370,00 mensili;
il per contro, risulta avere una disponibilità di circa €1.600,00 mensili (reddito CP_1 calcolato su 12 mensilità in base a quanto evincibile dalle dichiarazioni in atti). Questo, tuttavia, risulta corrispondere una rata mensile di €312,00 a titolo di finanziamento, la cui metà dell'importo attiene all'acquisto del mobilio in uso della ricorrente, oltre che dal pagamento di €400,00 mensili per il canone di locazione e di €210,00 per debiti nei confronti dell'erario. Conseguentemente, il è tenuto a versare, entro il 10 di ciascun mese, con CP_1 decorrenza dalla proposizione della presente azione, alla ricorrente la somma di €220,00 oltre rivalutazione annuale istat. Le spese straordinarie, da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa stipulato dal Tribunale dell'8.7.2019 devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico universale verrà percepito dalla , quale genitore collocatario Parte_1 della minore: ed invero, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (cfr. Cass. 4672/2025). Le spese processuali, attesa la soccombenza di entrambe le parti in relazione al quantum del contributo (unica questione effettivamente oggetto di controversia) devono compensarsi. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di rigettata ogni diversa istanza, eccezione e
[...] Controparte_1 conclusione, così provvede:
1) affida la minore ad entrambi i genitori, che su di lei Persona_3 eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza della minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
2) dispone che la minore resti collocata presso la madre;
3) dispone che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la figlia minore secondo il calendario meglio indicato in parte motiva;
4) fa presente alle parti che la regolamentazione sub 3) è meramente indicativa e passibile quindi di ampliamenti del diritto/dovere di visita paterno e/o di
4 diversa modulazione nel rispetto delle esigenze di salute/studio/svago della minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia minore, versando entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente a
, la somma di euro 220,00 mensili, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie (come da protocollo d'intesa in materie di spese straordinarie familiari dell'8.7.2019), con decorrenza dalla domanda;
6) dispone che l'assegno unico universale spetti integralmente alla Parte_1
[...]
7) dichiara compensate le spese di giudizio;
8) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 24 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
5
1. Dott.ssa Rosella NOCERA - Presidente
2. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore
3. Dott. Emanuele PINTO - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 2816, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(avv. Laura Dicecca), Parte_1
e (Avv.ti Giovanni Moramarco e Rosa Denora), Controparte_1
nonché P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
RITENUTO IN FATTO Con ricorso iscritto a ruolo il 6.3.2025 , premesso che: Parte_1
- aveva intrattenuto una relazione more uxorio con terminata nel Controparte_1 novembre 2024;
- dalla relazione sentimentale nasceva in data 9.3.2019 la figlia Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori;
- la vita familiare era stata stabilita in un immobile, sito in Altamura alla v. Pompei n.88, in locazione al canone di €370,00 mensili;
- la relazione sentimentale si interrompeva a causa dei comportamenti violenti del resistente, il quale intratteneva, inoltre, altra relazione sentimentale;
- terminata la relazione sentimentale, il trasferiva il proprio domicilio CP_1 presso l'abitazione dei genitori, non sopportando alcun onere;
- il resistente si disinteressava della minore, limitandosi a corrispondere l'esigua somma di €150,00 nel mese di decembre 2024 e di €200,00 nel mese di gennaio 2025;
- ella era gravata dal pagamento, oltre che del canone di locazione, delle utenze domestiche e da un finanziamento contratto con il per l'acquisto del CP_1 mobilio e di una vettura;
1 - ella lavorava come commessa part time con stipendio medio di €887,00 mensili mentre il resistente, quale magazziniere, percepiva una retribuzione di €1.447,00 mensili;
tutto quanto premesso, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre come indicato in atti;
chiedeva, inoltre, che fosse posto a carico del resistente l'obbligo di versare in suo favore, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di €500,00, oltre rivalutazione annuale istat, a decorrere dal novembre 2024, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia nella misura del 50% e di stabilire che l'assegno unico familiare fosse percepito integralmente dal genitore collocatario. Fissata la comparizione personale delle parti, si costituiva in data 30.5.2025 CP_1 negando le condotte imputategli dalla ricorrente e il suo disinteresse nei confronti
[...] della minore: in particolare rappresentava di accompagnare e prelevare ogni giorno la minore dalla scuola dell'infanzia e di incontrarla compatibilmente con i suoi turni di lavoro;
soggiungeva di aver corrisposto la somma di €150,00 dal suo allontanamento dalla casa familiare e di €200,00 dal marzo 2024; chiedeva, pertanto, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori e la regolamentazione del diritto di visita come indicato in comparsa, e di contribuire al mantenimento della minore corrispondendo la somma di €180,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, prevedendo il diritto dei genitori di percepire l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno, rappresentando di sopportare spese relative a due finanziamenti (uno contratto per l'acquisto di mobili in uso alla ricorrente e l'altro per l'acquisto della vettura), al canone di locazione e a debiti nei confronti dell'erario e del proprio datore di lavoro. All'udienza del 2.7.2025 si procedeva all'audizione delle parti presenti. La causa, quindi, ritenuta matura per la decisione, sulle deduzioni dei difensori, era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione. Il P.M. era reso edotto della pendenza del procedimento con la trasmissione del decreto di fissazione di udienza, come evincibile dalla nota depositata in data 12.3.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, per cui, essendo venuto meno il “progetto e modello di vita in comune” ed i connotati di “stabilità e continuità” della famiglia di fatto così come cristallizzati dalla l. n. 76/2016, si impone la necessità di regolamentare i rapporti personali ed economici tra le parti in causa rispetto alla prole in ossequio agli artt. 317 bis e segg. C.C. e 473-bis.47 c.p.c. Quanto all'affidamento della figlia minore della coppia, non sono emerse ragioni ostative all'affidamento della minore ad entrambi i genitori, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore del 2006. Certamente è emersa una conflittualità nei rapporti tra le parti che dovrebbe essere sanata per evitare strascichi negativi nell'evoluzione della personalità della piccola Ciò, tuttavia, in mancanza di elementi idonei a Per_1 dimostrare un serio e concreto pregiudizio allo sviluppo psico-fisico della minore, ancora molto piccola, non giustifica la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, in virtù del quale la responsabilità parentale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni
2 di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute e cura vengono assunte di comune accordo (arg. ex art. 337 ter, co. 3°, c.c.). A tal proposito è opportuno richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui
“la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé giustificare la deroga dal regime di affido condiviso, in quanto lo stesso è da ritenersi maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli minori” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 3/12/2012 n. 21591; ex plurimis Cass. n. 977 del 2017, Cass. ordinanza n. 21425/2022). Oltretutto, entrambe le parti hanno chiesto di affidare la piccola in maniera Per_1 condivisa ai genitori;
è emerso, inoltre, che il padre provvede quotidianamente ad accompagnare e prelevare la minore dalla scuola dell'infanzia e all'attualità dal campo- scuola;
dal termine della relazione sentimentale con la ricorrente ha altresì provveduto a corrispondere delle somme a titolo di contributo al suo mantenimento, così dimostrando interesse per la crescita della figlia. La minore, come da conforme richiesta delle parti, va collocata presso l'abitazione materna, dove peraltro già abita e dove è quindi certo che abbia costituito il proprio habitat dal quale è preferibile non distrarla, anche in considerazione della sua tenera età. Quanto alla regolamentazione del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene che esso vada regolamentato in termini tali da consentire alla minore di mantenere un rapporto equilibrato con il genitore non collocatario, avuto riguardo alla circostanza per cui la lavora ogni giorno sino alle 17.00, oltre due domeniche al mese (cfr. Parte_1 dichiarazioni rese all'udienza del 2.7.2025) e il su turni che lo vedono impegnato CP_1 lunedì dalle 8.30 alle 13.30 e dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Ne consegue che gli incontri devono essere disciplinati secondo il calendario indicato dal resistente nella propria memoria difensiva e, segnatamente:
- la prima e la terza settimana di ogni mese, il lunedì, con prelievo da scuola al termine dell'orario scolastico e riaccompagno a scuola il martedì mattina;
- la seconda e la quarta settimana di ogni mese (e, ove diverse, in corrispondenza del week-end in cui la presta la propria attività di domenica), dalle 21.00 del sabato Parte_1 alle 21.00 della domenica;
- nei giorni del compleanno e dell'onomastico padre, nonché il giorno della festa del papà;
- negli anni dispari, dalle ore 20.00 del 24 dicembre alle ore 21.00 del 26 dicembre e negli anni pari, dalle ore 20.00 del 31 dicembre alle ore 21.00 del 1° gennaio nonché il giorno dell'Epifania dalle 10.00 alle 21.00;
- dalle ore 10.00 alle ore 21.00 dello stesso giorno in occasione delle altre festività (Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ferragosto, 1° novembre,
in maniera alternata di anno in anno;
Per_2
- nel periodo estivo, per 7 giorni consecutivi, previo accordo tra i genitori da concludersi entro il 30 giugno di ogni anno;
- il giorno del compleanno della bambina con entrambi i genitori. Avuto riguardo, altresì, alla circostanza per cui attualmente la minore frequenta un campo scuola e che dal prossimo anno scolastico frequenterà la scuola primaria osservando
3 l'orario 8-30-13:30, deve prevedersi che la figlia incontri il padre, in aggiunta ai giorni sopra indicati, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle 13:30 alle 16:15. In ordine, infine, alla quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia, a fronte delle divergenti richieste delle parti, esso va fissato nella misura di €220,00 mensili. Tale importo risulta congruo in considerazione delle attuali esigenze di vita e di spesa della bambina, di anni sei, e della capacità reddituale delle parti e dalla percezione, di seguito disposta, dell'assegno unico di circa €230,00 mensili da parte della ricorrente: da quanto emerso dalle rispettive difese e allegazioni documentali, la ha un Parte_1 reddito mensile di circa €880,00, sopportando oneri locativi pari a €370,00 mensili;
il per contro, risulta avere una disponibilità di circa €1.600,00 mensili (reddito CP_1 calcolato su 12 mensilità in base a quanto evincibile dalle dichiarazioni in atti). Questo, tuttavia, risulta corrispondere una rata mensile di €312,00 a titolo di finanziamento, la cui metà dell'importo attiene all'acquisto del mobilio in uso della ricorrente, oltre che dal pagamento di €400,00 mensili per il canone di locazione e di €210,00 per debiti nei confronti dell'erario. Conseguentemente, il è tenuto a versare, entro il 10 di ciascun mese, con CP_1 decorrenza dalla proposizione della presente azione, alla ricorrente la somma di €220,00 oltre rivalutazione annuale istat. Le spese straordinarie, da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa stipulato dal Tribunale dell'8.7.2019 devono porsi a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico universale verrà percepito dalla , quale genitore collocatario Parte_1 della minore: ed invero, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (cfr. Cass. 4672/2025). Le spese processuali, attesa la soccombenza di entrambe le parti in relazione al quantum del contributo (unica questione effettivamente oggetto di controversia) devono compensarsi. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di rigettata ogni diversa istanza, eccezione e
[...] Controparte_1 conclusione, così provvede:
1) affida la minore ad entrambi i genitori, che su di lei Persona_3 eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente e secondo i tempi di permanenza della minore presso ciascuno per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di particolare rilievo;
2) dispone che la minore resti collocata presso la madre;
3) dispone che il padre potrà e dovrà incontrare e tenere con sé la figlia minore secondo il calendario meglio indicato in parte motiva;
4) fa presente alle parti che la regolamentazione sub 3) è meramente indicativa e passibile quindi di ampliamenti del diritto/dovere di visita paterno e/o di
4 diversa modulazione nel rispetto delle esigenze di salute/studio/svago della minore e degli impegni lavorativi dei genitori;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia minore, versando entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente a
, la somma di euro 220,00 mensili, rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie (come da protocollo d'intesa in materie di spese straordinarie familiari dell'8.7.2019), con decorrenza dalla domanda;
6) dispone che l'assegno unico universale spetti integralmente alla Parte_1
[...]
7) dichiara compensate le spese di giudizio;
8) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 24 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
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