Sentenza 17 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/05/2021, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2021
N. 00653/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2006, proposto da
La Maison di IL NG & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Cattivera, Petra Giacomini, con domicilio eletto presso lo studio Petra Giacomini in Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 5;
contro
Comune di San Dona' di Piave, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Masutti, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale n. 3682 del 29.11.2005, pubblicata sul B.U.R. Regione Veneto del 27.12.2005 n.121, con la quale si approva la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di San Donà di Piave adottato dallo stesso Comune con delibera n. 140 del 19.07.02, nella parte in cui approva altresì la delibera comunale n. 91 del 10.04.2003, pubblicata il 30.05.2003, e già impugnata dalla ricorrente nel procedimento r.g. 1831/03 pendente avanti codesto Tribunale (delibera con la quale si "riadottava" ai sensi dell'art. 42 comma 1 della L.R. 61/85, tra le altre, l'osservazione n.386 formulata alla delibera n. 140 del 2002 e riguardante il lotto di terreno di proprietà della ricorrente), nonché nella parte in cui approva le proposte di controdeduzioni del Comune di cui alla delibera 76 del 28.06.04, nonché infine di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Dona' di Piave - (Ve);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità della deliberazione in epigrafe indicata, con la quale la Regione Veneto ha approvato la Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di San Donà di Piave adottato dallo stesso Comune con delibera n. 140 del 19.07.02, nella parte in cui approva altresì la delibera comunale n. 91 del 10.04.2003, pubblicata il 30.05.2003, e già impugnata dalla ricorrente nel procedimento r.g. 1831/03 (delibera con la quale si "riadottava" ai sensi dell'art. 42 comma 1 della L.R. 61/85, tra le altre, l'osservazione n.386 formulata alla delibera n. 140 del 2002 e riguardante il lotto di terreno di proprietà della ricorrente), nonché nella parte in cui approva le proposte di controdeduzioni del Comune di cui alla delibera 76 del 28.06.04.
Il ricorso non merita accoglimento.
I primi due motivi d’impugnazione con i quali la ricorrente fa valere le medesime doglianze già proposte nel giudizio r.g. 1831/03 vanno respinti per le medesime ragioni già enunciate da questo Tribunale nella sentenza n. 4/2021, con la quale è stato definito il giudizio r.g. 1831/03 proposto dalla ricorrente contro la delibera comunale di parziale riadozione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di San Donà di Piave (poi approvata dalla Regione con la delibera in questa sede impugnata) che ha previsto il mutamento della destinazione urbanistica dell’area di proprietà della società ricorrente, trasformandola da edificabile (C1 e area di degrado) a verde pubblico (verde attrezzato di quartiere).
In tale occasione il Tribunale ha osservato che ”La circostanza che, con la delibera impugnata, il Comune abbia accolto un’osservazione tardivamente presentata dal Comitato Civico Passarella è priva di efficacia invalidante in quanto il Comune, prima di accogliere la suddetta osservazione tardiva del Comitato, ha riaperto il procedimento ed esaminato le controdeduzioni formulate dall’odierna ricorrente, la quale ha, pertanto, avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista in ordine alla destinazione dell’area nell’ambito del procedimento che ha condotto all’adozione della Variante.
Ciò posto, la scelta del Comune di destinare a verde pubblico l’area di proprietà della ricorrente è immune dalle censure dedotte.
Il Collegio non intende discostarsi dal consolidato e costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale le scelte effettuate dall'Amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità
In sede di pianificazione del territorio la discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone per quanto riguarda le scelte in ordine alle destinazioni dei suoli è, infatti, talmente ampia da non richiedere una particolare motivazione, al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il piano regolatore generale, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo.
Le evenienze generatrici di affidamento “qualificato” sono ravvisabili nell'esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicato di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione.
In mancanza di tali eventi (nella specie non ricorrenti) non è configurabile un'aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria non peggiorativa di quella pregressa, ma solo un'aspettativa generica analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all'utilizzazione più proficua dell'immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell'Amministrazione: sicché non può essere invocato il difetto di motivazione, in quanto si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto e i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2020, n. 4467; Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854; Sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2104; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 giugno 2020, n. 1167).
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto altresì che la scelta urbanistica compiuta dal Comune, di destinare a verde pubblico l’area di proprietà della ricorrente, non evidenzi aspetti di abnorme illogicità in quanto l’area de qua, situata in zona di degrado, è già stata utilizzata per ospitare giostre, feste di paese ed altre attività ricreative e sociali, il ricorso deve essere respinto”.
Le suesposte considerazioni vanno in questa sede ribadite e consentono di rigettare i primi due motivi d’impugnazione.
Resta da scrutinare il terzo motivo di ricorso, con cui l’odierna istante contesta la scelta della P.A. di attribuirle, a fronte della mutata destinazione urbanistica dell’area a “verde attrezzato di quartiere”, un credito edilizio commisurato alla capacità edificatoria del lotto.
Secondo la ricorrente, la scelta del Comune di attribuirle un credito edilizio sarebbe illogica, immotivata, priva di determinatezza e comunque estranea all’art. 19 delle n.t.a., norma che l’Amministrazione ha richiamato nella proposta di controdeduzione.
Il motivo è inammissibile, non avendo la ricorrente alcun interesse a impugnare una previsione di Piano (il riconoscimento di un credito edilizio), dal cui eventuale accoglimento non le deriverebbe alcuna utilità in quanto resterebbe comunque ferma la destinazione urbanistica dell’area a “verde attrezzato di quartiere”, privata però della “contropartita” economicamente vantaggiosa del credito edilizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato e in parte inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO