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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
OGGETTO:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Altri contratti
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere atipici
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
SENT.N°_______
ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------- R.G. N° 171/2019 S E N T E N Z A Cron. N°________
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 5246/2018 pubblicata
Rep. N° ________ l'11/12/2018 notificata mezzo pec il 14/12/2018 del Tribunale di Bari, resa nell'ambito del procedimento iscritto al numero R.G. n. 91000165/2012;
tra
Parte_1 C.F._1 (C.F.: ,
(C.F.: , Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. GIAMPETRUZZI Nicola;
- appellante -
e rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Laera Controparte_1
e dall'avv. Claudio Laera in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellata -
1 * * * * * * *
All'udienza collegiale del 15.09.2023 la causa è passata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------------------------
per l'appellante: accogliere i motivi di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.5246/2018 emessa dal Tribunale di Bari, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che si riportano;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
per l'appellato: rigettare integralmente l'appello proposto dai con conferma Parte_1
della sentenza N.5246/2018 emessa in data 11.12.2018 dal Tribunale Ordinario di Bari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16/12/2012, la Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, ex sezione distaccata di Acquaviva
delle Fonti, e , al fine di sentirli Parte_4 Parte_1
condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 43.800,00 oltre iva relativa al compenso dovuto per il deposito e la custodia di materiale nell'ambito di una procedura esecutiva.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14/05/2012 si costituivano in giudizio i e chiedendo il rigetto della domanda Parte_4 Parte_1
introduttiva con vittoria delle spese tutte di giudizio per aver estinto l'obbligazione di pagamento, in conseguenza dell'intervenuta prescrizione quinquennale di cui al n. 4
dell'art. dell'art. 2948 c.c., ovvero per aver provveduto al pagamento a favore della ditta la somma di Euro 2.927,68 a mezzo assegno allegato alla Controparte_1
lettera accompagnatoria 21/3/2011 sattisfattiva di qualsiasi pretesa dalla stessa avanzata.
2 In seguito del decesso di veniva dichiarato l'interruzione del Parte_4
procedimento e successivamente riassunto ex art. 303 c.p.c. dalla parte attrice nei confronti degli eredi.
Si costituivano in giudizio gli eredi di , e Parte_4 Parte_3
. Parte_2
Il giudice, all'esito dell'istruttoria orale e documentale, accoglieva la domanda e condannava e Parte_2 Parte_3 Parte_1
al pagamento in favore della della
[...] Controparte_1
somma di € 11.060, 27 oltre interessi legali dalla domanda ed IVA, se ed in quanto dovuta, nonché alla rifusione delle spese di giudizio
Con atto di citazione notificato il 14.01.2019, , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello chiedendo la riforma integrale
[...] Parte_3
della sentenza n. 5246/2018 del Tribunale di Bari, riproponendo le questioni già rigettate dal giudice di primo grado.
Si costituiva in giudizio la in data 24/04/2019 la Controparte_2
quale ha proposto il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 24.01.2023 la Corte ha disposto una CTU al fine di determinare il costo di trasporto (all'epoca dei fatti 1998) e il costo di deposito dei materiali ferrosi nel periodo 1998/2011, secondo le Tariffe professionali o commerciali dell'epoca.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'oggetto del giudizio riguarda l'indennità richiesta dalla società attrice nel giudizio di primo grado relativamente al trasporto e custodia del materiale depositato presso il piazzale della società in relazione al procedimento di esecuzione per CP_1
obblighi di fare della Acquaviva protratta dal 1998 al 2011. Parte_5
Con il primo motivo, gli appellanti hanno impugnato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha applicato la prescrizione decennale anziché quella
3 quinquennale, ragion per cui il giudice avrebbe violato, a loro dire, l'art. 2948, n. 4 circa la prescrizione del diritto al compenso per la custodia del materiale.
Il motivo è infondato.
E' incontroverso che nel giugno 1998 il geom. nella sua qualità di Controparte_3
direttore dei lavori ordinati dal Pretore di Acquaviva delle Fonti per l'adempimento dell'obbligo di fare nella procedura Vitulli – c/ , effettuava Parte_1 Parte_6
la rimozione del materiale sito in Acquaviva delle Fonti nel cortile con accesso da via
A. Mitrano, facendo trasportare e depositare presso la ditta Controparte_1
con sede in Acquaviva delle Fonti alla Strada Vicinale Via Di Sotto.
[...]
La ditta ha custodito il detto materiale fino alla data del 07.03.2011, quando CP_1
nella sua qualità di legale rappresentate della ditta Persona_1 Controparte_1
ha proceduto alla consegna del materiale in favore di
[...] Parte_1
che, incaricato dal padre , ne ha curato il prelievo e trasporto in altra
[...] Parte_4
sede.
E' stato, inoltre, allegato che in tale occasione venne sottoscritto il verbale di consegna sottoscritto da , in proprio e per conto del padre Parte_1 Parte_4
, con l'impegno e l'obbligo di pagare quanto dovuto alla ditta
[...]
a titolo di compenso di custodia “nella misura che sarà Controparte_1
concordata tra le parti entro gg. 15 o, in alternativa, in quella che sarà determinata
dalla competente Autorità Giudiziaria”.
Con la comunicazione del 21.03.2011, , tramite il suo difensore, Parte_4
inviò alla ditta la somma di euro 2.927,68 al netto di oneri Controparte_1
di fatturazione, autodeterminando la somma di euro 2.439,73 quale compenso per l'indennità di custodia maturata fino alla data del 07.03.2011, che venne trattenuta con le lettere raccomandate inviate in data 06.04.2011 e 20.07.2011 a titolo di acconto della maggiore somma richiesta.
Non avendo provveduto al pagamento del saldo, la società richiese il pagamento CP_1
4 della differenza sulla maggiore somma indicata in Euro 43.800 oltre Iva.
Ciò premesso, la Suprema Corte (Cass., Sez. 2, 19 dicembre 2011, n. 27328) ha già
statuito che il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta (che può analogicamente essere applicato alla custodia determinata nell'ambito del procedimento civile in questione),
che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicchè è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
In questo caso, nel conferimento di incarico di custodia da parte del direttore dei lavori incaricato dal giudice delle operazioni di esecuzione non fu stabilito una periodicità
nella corresponsione del compenso, trattandosi di un rapporto unitario che ebbe inizio con la consegna del materiale e terminò con la riconsegna del materiale custodito al legittimo proprietario.
Quindi, la decisione del giudice di primo grado è corretta, avendo rilevato che con il provvedimento di conferimento dell'incarico non venne stabilito una periodicità nella corresponsione del compenso e, per tale ragione, ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'esistenza di una pattuizione tra l'ausiliario del Pretore di Acquaviva ed il sig. perfezionatosi per CP_1
facta concludentia, ragion per cui il compenso liquidato dal giudice di primo grado sarebbe stato ingiusto nel “quantum” (pag. 11 atto di appello) chiedendo una nuova rideterminazione.
5 La società ha sempre contestato l'esistenza di un accordo Controparte_1
tra l'ausiliario del Pretore di Acquaviva ed il sig. non rilevandosi nei verbali di CP_1
Sopralluogo, e neppure dalla redazione tecnica redatta dal geom. a conclusione CP_3
della procedura esecutiva da lui diretta.
Che non ci fosse alcuna pattuizione lo si ricava, altresì, dal verbale di riconsegna del
07.03.2011 laddove , in proprio e per conto del padre Parte_1
, non fece alcun cenno ad un accordo sul corrispettivo limitandosi Parte_4
ad impegnarsi a corrispondere il compenso nella misura che sarebbe stata determinata successivamente, e concordemente tra le parti o, in mancanza, rimessa alla determinazione del giudice.
Poiché non si raggiunse alcun accordo la determinazione del compenso fu richiesta dalla al giudice di primo grado, che ha determinato ai sensi dell'art. 1226 CP_1
c.c. attesa la natura della controversia, e l'eccessiva durata della custodia e del passaggio dalla Lira all'Euro, la somma dovuta ad € 1.000,00 per ogni anno di custodia (circa 13)
oltre € 500,00 per il trasporto, oltre oneri fiscali e detratto l'acconto versato con un residuo di € 11.060,27 oltre IVA.
Tuttavia la Corte ha ritenuto corretto rimettere al CTU la determinazione dei costi, il quale in considerazione il D.P.R. n. 401 del 04/09/1998 nonché la tabella delle spese di custodia, determinate secondo la circolare del Ministero dell'interno n. M/6326-50 del
04 Aprile 2000, in cui sono riportate le tariffe di custodia di motoveicoli, ciclomotori,
custoditi in area coperta e scoperta, tenuto conto di opportuni e condivisibili correttivi relativi alla custodia di materiale di scarto di varia natura non paragonabile a motocicli,
ha determinato il costo del trasporto in Euro 900,00, e il compenso per la custodia in
Euro per il primo mese € 34,77 e per i mesi successivi € 33,00.
Trattasi di valutazioni condivisibili che si ritengono valide e proporzionate alla questione oggetto di causa.
Quindi, dal 29.06.1998 al 07.03.2011, pari a mesi 152, si determina un corrispettivo così
6 determinato: 5.017,77 (34,77 + 151x33) + 900,00 di trasporto, da cui va detratto l'acconto di Euro € 2.927,68, con una differenza pari a Euro 2.990,09 oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora 06.04.2011 al saldo, da suddividersi tra i tre eredi in parti uguali secondo gli ordinari principi successori.
Mentre, si ritiene non condivisibile la tariffa commerciale o professionale indicata dall'appellato contenuta nel Decreto Ministeriale 15 maggio 2009 n.80, con il quale sono state approvate le nuove tariffe, in quanto sopraggiunte a distanza di oltre 10 anni dal conferimento della custodia e, quindi, non compatibile con i prezzi dell'epoca.
Pertanto l'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sono da rideterminare le spese di entrambi i gradi di giudizio con una liquidazione unitaria e globale della lite, in virtù del principio di soccombenza e con una compensazione del 50% in forza della cospicua riduzione della domanda, ponendo la restante parte a carico della parte soccombente, come liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa
(1.100,00- 5.200,00).
Mentre, le spese di CTU sono poste per l'intero a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da tra Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza 5246/2018 pubblicata l'11/12/2018 Parte_3
notificata mezzo pec il 14/12/2018, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna Parte_1 Parte_2
in ragione di 1/3 ciascuno al pagamento in
[...] Parte_3
favore della della somma complessiva di Euro 2.990,09 Controparte_1
oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora 06.04.2011 al saldo;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento del 50% delle spese
7 processuali in favore compensandone la restante Controparte_1
parte, che liquida per l'intero quanto al primo grado in Euro 460,00 per spese ed Euro 2.552,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 2.915,00
per compensi, oltre alle spese generali, Cap e l'Iva;
3) Pone le spese di CTU interamente a carico degli appellanti.
Così deciso videoconferenza del 05.11.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
OGGETTO:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Altri contratti
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere atipici
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
SENT.N°_______
ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------- R.G. N° 171/2019 S E N T E N Z A Cron. N°________
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 5246/2018 pubblicata
Rep. N° ________ l'11/12/2018 notificata mezzo pec il 14/12/2018 del Tribunale di Bari, resa nell'ambito del procedimento iscritto al numero R.G. n. 91000165/2012;
tra
Parte_1 C.F._1 (C.F.: ,
(C.F.: , Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. GIAMPETRUZZI Nicola;
- appellante -
e rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Laera Controparte_1
e dall'avv. Claudio Laera in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellata -
1 * * * * * * *
All'udienza collegiale del 15.09.2023 la causa è passata in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190
c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----------------------------------------------------------
per l'appellante: accogliere i motivi di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.5246/2018 emessa dal Tribunale di Bari, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che si riportano;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
per l'appellato: rigettare integralmente l'appello proposto dai con conferma Parte_1
della sentenza N.5246/2018 emessa in data 11.12.2018 dal Tribunale Ordinario di Bari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16/12/2012, la Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, ex sezione distaccata di Acquaviva
delle Fonti, e , al fine di sentirli Parte_4 Parte_1
condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 43.800,00 oltre iva relativa al compenso dovuto per il deposito e la custodia di materiale nell'ambito di una procedura esecutiva.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14/05/2012 si costituivano in giudizio i e chiedendo il rigetto della domanda Parte_4 Parte_1
introduttiva con vittoria delle spese tutte di giudizio per aver estinto l'obbligazione di pagamento, in conseguenza dell'intervenuta prescrizione quinquennale di cui al n. 4
dell'art. dell'art. 2948 c.c., ovvero per aver provveduto al pagamento a favore della ditta la somma di Euro 2.927,68 a mezzo assegno allegato alla Controparte_1
lettera accompagnatoria 21/3/2011 sattisfattiva di qualsiasi pretesa dalla stessa avanzata.
2 In seguito del decesso di veniva dichiarato l'interruzione del Parte_4
procedimento e successivamente riassunto ex art. 303 c.p.c. dalla parte attrice nei confronti degli eredi.
Si costituivano in giudizio gli eredi di , e Parte_4 Parte_3
. Parte_2
Il giudice, all'esito dell'istruttoria orale e documentale, accoglieva la domanda e condannava e Parte_2 Parte_3 Parte_1
al pagamento in favore della della
[...] Controparte_1
somma di € 11.060, 27 oltre interessi legali dalla domanda ed IVA, se ed in quanto dovuta, nonché alla rifusione delle spese di giudizio
Con atto di citazione notificato il 14.01.2019, , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello chiedendo la riforma integrale
[...] Parte_3
della sentenza n. 5246/2018 del Tribunale di Bari, riproponendo le questioni già rigettate dal giudice di primo grado.
Si costituiva in giudizio la in data 24/04/2019 la Controparte_2
quale ha proposto il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 24.01.2023 la Corte ha disposto una CTU al fine di determinare il costo di trasporto (all'epoca dei fatti 1998) e il costo di deposito dei materiali ferrosi nel periodo 1998/2011, secondo le Tariffe professionali o commerciali dell'epoca.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'oggetto del giudizio riguarda l'indennità richiesta dalla società attrice nel giudizio di primo grado relativamente al trasporto e custodia del materiale depositato presso il piazzale della società in relazione al procedimento di esecuzione per CP_1
obblighi di fare della Acquaviva protratta dal 1998 al 2011. Parte_5
Con il primo motivo, gli appellanti hanno impugnato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha applicato la prescrizione decennale anziché quella
3 quinquennale, ragion per cui il giudice avrebbe violato, a loro dire, l'art. 2948, n. 4 circa la prescrizione del diritto al compenso per la custodia del materiale.
Il motivo è infondato.
E' incontroverso che nel giugno 1998 il geom. nella sua qualità di Controparte_3
direttore dei lavori ordinati dal Pretore di Acquaviva delle Fonti per l'adempimento dell'obbligo di fare nella procedura Vitulli – c/ , effettuava Parte_1 Parte_6
la rimozione del materiale sito in Acquaviva delle Fonti nel cortile con accesso da via
A. Mitrano, facendo trasportare e depositare presso la ditta Controparte_1
con sede in Acquaviva delle Fonti alla Strada Vicinale Via Di Sotto.
[...]
La ditta ha custodito il detto materiale fino alla data del 07.03.2011, quando CP_1
nella sua qualità di legale rappresentate della ditta Persona_1 Controparte_1
ha proceduto alla consegna del materiale in favore di
[...] Parte_1
che, incaricato dal padre , ne ha curato il prelievo e trasporto in altra
[...] Parte_4
sede.
E' stato, inoltre, allegato che in tale occasione venne sottoscritto il verbale di consegna sottoscritto da , in proprio e per conto del padre Parte_1 Parte_4
, con l'impegno e l'obbligo di pagare quanto dovuto alla ditta
[...]
a titolo di compenso di custodia “nella misura che sarà Controparte_1
concordata tra le parti entro gg. 15 o, in alternativa, in quella che sarà determinata
dalla competente Autorità Giudiziaria”.
Con la comunicazione del 21.03.2011, , tramite il suo difensore, Parte_4
inviò alla ditta la somma di euro 2.927,68 al netto di oneri Controparte_1
di fatturazione, autodeterminando la somma di euro 2.439,73 quale compenso per l'indennità di custodia maturata fino alla data del 07.03.2011, che venne trattenuta con le lettere raccomandate inviate in data 06.04.2011 e 20.07.2011 a titolo di acconto della maggiore somma richiesta.
Non avendo provveduto al pagamento del saldo, la società richiese il pagamento CP_1
4 della differenza sulla maggiore somma indicata in Euro 43.800 oltre Iva.
Ciò premesso, la Suprema Corte (Cass., Sez. 2, 19 dicembre 2011, n. 27328) ha già
statuito che il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta (che può analogicamente essere applicato alla custodia determinata nell'ambito del procedimento civile in questione),
che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicchè è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
In questo caso, nel conferimento di incarico di custodia da parte del direttore dei lavori incaricato dal giudice delle operazioni di esecuzione non fu stabilito una periodicità
nella corresponsione del compenso, trattandosi di un rapporto unitario che ebbe inizio con la consegna del materiale e terminò con la riconsegna del materiale custodito al legittimo proprietario.
Quindi, la decisione del giudice di primo grado è corretta, avendo rilevato che con il provvedimento di conferimento dell'incarico non venne stabilito una periodicità nella corresponsione del compenso e, per tale ragione, ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'esistenza di una pattuizione tra l'ausiliario del Pretore di Acquaviva ed il sig. perfezionatosi per CP_1
facta concludentia, ragion per cui il compenso liquidato dal giudice di primo grado sarebbe stato ingiusto nel “quantum” (pag. 11 atto di appello) chiedendo una nuova rideterminazione.
5 La società ha sempre contestato l'esistenza di un accordo Controparte_1
tra l'ausiliario del Pretore di Acquaviva ed il sig. non rilevandosi nei verbali di CP_1
Sopralluogo, e neppure dalla redazione tecnica redatta dal geom. a conclusione CP_3
della procedura esecutiva da lui diretta.
Che non ci fosse alcuna pattuizione lo si ricava, altresì, dal verbale di riconsegna del
07.03.2011 laddove , in proprio e per conto del padre Parte_1
, non fece alcun cenno ad un accordo sul corrispettivo limitandosi Parte_4
ad impegnarsi a corrispondere il compenso nella misura che sarebbe stata determinata successivamente, e concordemente tra le parti o, in mancanza, rimessa alla determinazione del giudice.
Poiché non si raggiunse alcun accordo la determinazione del compenso fu richiesta dalla al giudice di primo grado, che ha determinato ai sensi dell'art. 1226 CP_1
c.c. attesa la natura della controversia, e l'eccessiva durata della custodia e del passaggio dalla Lira all'Euro, la somma dovuta ad € 1.000,00 per ogni anno di custodia (circa 13)
oltre € 500,00 per il trasporto, oltre oneri fiscali e detratto l'acconto versato con un residuo di € 11.060,27 oltre IVA.
Tuttavia la Corte ha ritenuto corretto rimettere al CTU la determinazione dei costi, il quale in considerazione il D.P.R. n. 401 del 04/09/1998 nonché la tabella delle spese di custodia, determinate secondo la circolare del Ministero dell'interno n. M/6326-50 del
04 Aprile 2000, in cui sono riportate le tariffe di custodia di motoveicoli, ciclomotori,
custoditi in area coperta e scoperta, tenuto conto di opportuni e condivisibili correttivi relativi alla custodia di materiale di scarto di varia natura non paragonabile a motocicli,
ha determinato il costo del trasporto in Euro 900,00, e il compenso per la custodia in
Euro per il primo mese € 34,77 e per i mesi successivi € 33,00.
Trattasi di valutazioni condivisibili che si ritengono valide e proporzionate alla questione oggetto di causa.
Quindi, dal 29.06.1998 al 07.03.2011, pari a mesi 152, si determina un corrispettivo così
6 determinato: 5.017,77 (34,77 + 151x33) + 900,00 di trasporto, da cui va detratto l'acconto di Euro € 2.927,68, con una differenza pari a Euro 2.990,09 oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora 06.04.2011 al saldo, da suddividersi tra i tre eredi in parti uguali secondo gli ordinari principi successori.
Mentre, si ritiene non condivisibile la tariffa commerciale o professionale indicata dall'appellato contenuta nel Decreto Ministeriale 15 maggio 2009 n.80, con il quale sono state approvate le nuove tariffe, in quanto sopraggiunte a distanza di oltre 10 anni dal conferimento della custodia e, quindi, non compatibile con i prezzi dell'epoca.
Pertanto l'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sono da rideterminare le spese di entrambi i gradi di giudizio con una liquidazione unitaria e globale della lite, in virtù del principio di soccombenza e con una compensazione del 50% in forza della cospicua riduzione della domanda, ponendo la restante parte a carico della parte soccombente, come liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa
(1.100,00- 5.200,00).
Mentre, le spese di CTU sono poste per l'intero a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da tra Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza 5246/2018 pubblicata l'11/12/2018 Parte_3
notificata mezzo pec il 14/12/2018, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna Parte_1 Parte_2
in ragione di 1/3 ciascuno al pagamento in
[...] Parte_3
favore della della somma complessiva di Euro 2.990,09 Controparte_1
oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora 06.04.2011 al saldo;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento del 50% delle spese
7 processuali in favore compensandone la restante Controparte_1
parte, che liquida per l'intero quanto al primo grado in Euro 460,00 per spese ed Euro 2.552,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 2.915,00
per compensi, oltre alle spese generali, Cap e l'Iva;
3) Pone le spese di CTU interamente a carico degli appellanti.
Così deciso videoconferenza del 05.11.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte
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