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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 4617 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] il giorno 24.09.1936, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Maria Rosaria Larizza, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Tedone e Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 24.03.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire le prestazioni collegate alla condizione di cieco assoluto o con residuo visivo inferiore ad 1/20. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla CP_1 verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Per ciechi civili s'intendono coloro che sono affetti da tale condizione dalla nascita o da epoca successiva per malattie o infortuni, escluse le cause di guerra, di servizio e di lavoro.
Gli artt. 2, 3 e 4 della L.138/2001 distinguono: il cieco assoluto, totalmente privo della vista o avente la mera percezione dell'ombra e della luce o del movimento della mano in entrambi gli occhi o in quello migliore;
il cieco parziale "ventesimista", ossia colui che ha un residuo visivo non superiore al totale di 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e colui che ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%; il cieco parziale "decimista", avente un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione, e colui che ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%.
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Sulla scorta di quanto previsto dalla legge 382/1970, ai cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia, nonché gli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, se affetti da cecità parziale o totale e in possesso degli ulteriori requisiti richiesti, possono essere riconosciute: la pensione per ciechi civili assoluti, pensione per ciechi civili parziali, nonché indennità di accompagnamento, quest'ultima svincolata da requisiti anagrafici e reddituali. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che il ricorrente, malgrado le patologie sofferte, non possieda i requisiti per essere riconosciuto cieco civile. In particolare, il Consulente ha affermato che: “Nel caso di specie, l'esame del periziato ha permesso di rilevare in OD visus motu manu e in OS un visus pari a 1/10. Tale visus è compatibile con i rilievi oftalmoscopici.
A conclusione di quanto precede in relazione alla patologia, all'impiego ed all'impegno funzionale accertato sia in fase amministrativa che giudiziaria, possiamo affermare che attualmente presenta un quadro a carico dell'apparato visivo che, per le Parte_1 sue caratteristiche, non permette di riconoscerlo cieco assoluto né cieco parziale. Relativamente alla datazione di tale condizione, alla luce di quanto prima detto, possiamo ragionevolmente rapportarla alla data della domanda”. A seguito della trasmissione della bozza peritale, la parte ricorrente aveva formulato osservazioni (vd. CTU in atti) alle quali il Consulente ha esaustivamente risposto: “Ho letto con attenzione le osservazioni sopra riportate trasmesse dall'Avv. Larizza. Le stesse purtroppo non possono essere condivise.
Relativamente alla valutazione espressa va considerato che, per quanto attiene al visus, in sede di operazioni peritali è stato rilevato un visus in OD pari a motu manu e in OS pari a 1/10. Per quanto attiene poi all'esame del Campo Visivo, va precisato che è un esame soggettivo, che per essere validato ha bisogno di un supporto “oggettivo”, costituito da esami di elettrofisiologia, che nel caso di specie non sono presenti in atti.
Vi è anche un problema di compatibilità clinica: il ricorrente presenta in OS pucker maculare
e CNV quiescente;
sono patologie che incidono direttamente sulla visione centrale e non su quella periferica, per cui non si spiega il meccanismo che avrebbe determinato la estinzione del campo visivo periferico. 10. CONCLUSIONI DEFINITIVE
Alla luce di quanto prima detto, si conferma che il ricorrente Parte_1
o è affetto da “Corioretinosi miopica in OO con VOD motu manu VOS 1/10”;
o tale rilievo non è compatibile con una condizione di cecità civile;
o detta valutazione è riferibile alla data attuale come alla data della domanda” (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia).
Ebbene con le note di trattazione scritta la parte ricorrente ha ribadito le medesime osservazioni, ma, ritenendo questo Giudice esaustivi i chiarimenti del CTU, non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
Le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, atteso che il CTU ha dato prova di aver adeguatamente valutato sia la documentazione presente in atti che le condizioni obiettive del ricorrente.
In definitiva, alla luce della CTU espletata, la domanda del ricorrente deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno dell'attore (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti CP_1 la dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 13.06.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
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1) dichiara che il ricorrente non possiede il requisito sanitario per essere riconosciuto cieco parziale o assoluto;
2) nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali in ragione dell'art.152 disp. att. c.p.c.;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 24.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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